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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 856/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120220015639576000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120230002639573 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120230000806564 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze in data 17 gennaio 2024, veniva rigettato, con spese compensate, il ricorso promosso dalla contribuente Ricorrente_1 avverso due cartelle di pagamento aventi ad oggetto il pagamento di contributi unificati. Osservava il primo giudice che nonostante il ricorso fosse molto voluminoso, il contenuto non consentiva di comprenderne i motivi. Le lacune non erano state colmate neppure in sede discussione orale non essendo comparso alcuno in udienza, di talché, ritenuto, in base ai documenti prodotti dall'ufficio che le cartelle erano state regolarmente notificate, rigettava il ricorso considerato inammissibile.
Avverso la pronuncia ha promosso appello la parte contribuente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, sviluppando confusi, sovrabbondanti e sovrapposti argomenti.
Si costituiva a sua volta la parte resistente che richiamando quanto già dedotto nel giudizio di prime cure, rilevava l' indeterminatezza del contenuto dell'appello, ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa corte che la sentenza di primo grado non merita di essere riformata: il contenuto dell'appello, ridondante, è tuttavia articolato in modo incomprensibile essendo privo di motivi logicamente coordinati e giuridicamente argomentati in modo pertinente e idoneo a fungere da specifica e ragionata critica alla sentenza di primo grado.
Ne consegue la inammissibilità dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 856/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120220015639576000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120230002639573 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120230000806564 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze in data 17 gennaio 2024, veniva rigettato, con spese compensate, il ricorso promosso dalla contribuente Ricorrente_1 avverso due cartelle di pagamento aventi ad oggetto il pagamento di contributi unificati. Osservava il primo giudice che nonostante il ricorso fosse molto voluminoso, il contenuto non consentiva di comprenderne i motivi. Le lacune non erano state colmate neppure in sede discussione orale non essendo comparso alcuno in udienza, di talché, ritenuto, in base ai documenti prodotti dall'ufficio che le cartelle erano state regolarmente notificate, rigettava il ricorso considerato inammissibile.
Avverso la pronuncia ha promosso appello la parte contribuente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, sviluppando confusi, sovrabbondanti e sovrapposti argomenti.
Si costituiva a sua volta la parte resistente che richiamando quanto già dedotto nel giudizio di prime cure, rilevava l' indeterminatezza del contenuto dell'appello, ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa corte che la sentenza di primo grado non merita di essere riformata: il contenuto dell'appello, ridondante, è tuttavia articolato in modo incomprensibile essendo privo di motivi logicamente coordinati e giuridicamente argomentati in modo pertinente e idoneo a fungere da specifica e ragionata critica alla sentenza di primo grado.
Ne consegue la inammissibilità dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge.