Sentenza 5 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 05/05/2022, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2022
N. 00609/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2022, proposto da Solemare S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Profeta e Federica Reggi Profeta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari, via Cognetti n. 25, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alle istanze del 20.05.2021 e del 09.09.2021, recanti la diffida a concludere l’accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 mediante la sottoscrizione e approvazione dello stesso; nonché ove occorra, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in ordine alle suddette istanze in luogo della P.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 7.1.2016, la Solemare S.r.l. (insieme alla Oleifici Eustachio Marasciulo S.p.A.) presentava richiesta di Accordo di programma, ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. n. 267/2000 (prot. n. 60013), per la riqualificazione urbana delle aree industriali dismesse dell’ex-Cementeria, nell’ambito portuale P1 del P.U.G. del Comune di Monopoli. La proposta presupponeva l’attivazione di una variante urbanistica consistente in un “ radicale ristrutturazione urbanistica delle aree industriali dismesse presenti nell’area portuale anche attraverso la delocalizzazione di volumi ”.
Con deliberazione di C.C. n. 32 del 03.07.2017, il Comune di Monopoli certificava l’interesse pubblico all’intervento, dando mandato al Sindaco, previa specifica istruttoria tecnica, di avviare la formazione di un Accordo di programma per l’attuazione dell’iniziativa.
Con nota prot. n. 51558 del 02.10.2017, il Comune indiceva presso la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, una Conferenza di servizi per promuovere l’Accordo di programma.
Alle sedute della Conferenza di servizi prendevano parte l’Autorità di bacino della Puglia, l’Autorità del Sistema Portuale, la A.s.l. Bari, l’Agenzia del Demanio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, il Comune di Monopoli e la Regione Puglia.
All’esito delle richieste istruttorie avanzate dalle Amministrazioni coinvolte e delle criticità dalle stesse evidenziate, il progetto subiva molteplici revisioni.
Con verbale del 16.01.2019, la Conferenza di servizi si concludeva con esito positivo, come dichiarato dal Comune di Monopoli, con determina dirigenziale n. 96 del 25.01.2019.
Nondimeno, la Regione Puglia rappresentava la necessità che l’Amministrazione comunale provvedesse a integrare ulteriormente gli atti del procedimento (con nota prot. n. 6584 del 16.07.2019).
Con la nota prot. n. 44280 del 22.07.2019, il Comune di Monopoli riscontrava la richiesta, integrando la documentazione, nonché fornendo chiarimenti in ordine alla verifica del dimensionamento dell’intervento.
Con la nota prot. n. 10392 del 18.11.2019, la Regione Puglia, ritenendo necessario verificare il dimensionamento ad avvenuto completamento del procedimento di adeguamento del P.U.G. al P.P.T.R., chiedeva che fosse riavviato il procedimento di cui all’art. 14-quater della legge n. 241/1990.
Con deliberazione di C.C. n. 19 del 12.05.2020 il Comune di Monopoli approvava l’adeguamento del P.U.G. al P.P.T.R., ai sensi dell’art. 11, comma 12, L.R. n. 20/2001 e dell’art. 97, comma 7, delle N.t.a. del P.P.T.R.; inoltre, il Comune indiceva per il giorno 7.7.2020 una nuova Conferenza di servizi. In quella sede, la Sezione urbanistica regionale avanzava nuove proposte per l’individuazione di una soluzione condivisa tra tutte le Amministrazioni coinvolte, che sostituisse la precedente determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con i medesimi effetti, e richiedeva la trasmissione di elaborati adeguati da sottoporre agli Enti interessati ai fini dell’eventuale parere di conferma.
La ricorrente, con nota prot. n. 66280 del 30.11.2020, trasmetteva gli elaborati richiesti sicché il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 68369 del 07.12.2020, pubblicava gli esiti della Conferenza di servizi del 07.07.2020 a tutti gli Enti coinvolti, unitamente agli elaborati aggiornati.
Agli Enti di indirizzo era assegnato un termine di 15 giorni per far pervenire eventuali osservazioni prima di adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Decorso il termine nessun rilievo era sollevato dagli Enti interessati che, in tal modo, prestavano tacito assenso.
Conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 289 dell’01.03.2021, il Comune di Monopoli nuovamente dichiarava conclusa con esito positivo la Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-bis, legge n. 241/1990.
La determina di approvazione della Conferenza di servizi era trasmessa dal Dirigente tecnico del Comune al Presidente della Regione Puglia “ al fine di dare seguito agli adempimenti previsti dal comma 4 dell’art. 34 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 ”.
Decorsi tre mesi dalla determinazione dirigenziale, la ricorrente, con istanza del 20.05.2021, chiedeva al Presidente della Regione Puglia e al Sindaco del Comune di Monopoli di dare seguito agli adempimenti di cui all’art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dell’Accordo di programma e l’approvazione dello stesso. Tale richiesta restava priva di riscontro.
In data 09.09.2021, la ricorrente diffidava il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del Comune di Monopoli a concludere il procedimento entro e non oltre i successivi trenta giorni, mediante la sottoscrizione dell’Accordo di programma e l’approvazione dello stesso.
L’atto di diffida era riscontrato dal Comune di Monopoli il quale, con nota prot. n. 62273 del 29.10.2021, deduceva che “ nel pieno rispetto dei proficui rapporti di collaborazione istituzionali con la Regione Puglia, resta in attesa delle determinazioni di quest’ultima, necessarie alla sottoscrizione dell’accordo di programma in oggetto ”.
Stante la protratta inerzia della Regione, la ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 12.1.2022, per chiedere l’annullamento del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alle istanze del 20.05.2021 e del 09.09.2021, recanti la diffida a concludere l’accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 mediante la sottoscrizione e approvazione dello stesso. Deduce a motivo la violazione dell’art. 2, legge n. 241/1990.
La Regione intimata non si costituisce in giudizio.
Neanche il Comune intimato si costituisce.
Nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile e fondato.
III - Il ricorso avverso il silenzio ( ex artt. 31 e 117 c.p.a.) si connota come processo declaratorio diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere a fronte di un’istanza del privato, configurandosi una fattispecie di inerzia censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga a un preciso obbligo di rendere una decisione espressa, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento.
Nel caso di specie, l’obbligo di provvedere deriva dalla vigente normativa di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 267/2000.
Pertanto, l’Amministrazione regionale intimata deve concludere il procedimento entro e non oltre sessanta giorni, mediante la sottoscrizione dell’Accordo di programma e l’approvazione dello stesso, nonché porre in essere tutta l’attività conseguente.
IV - In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso avverso il silenzio va accolto, con declaratoria dell’obbligo di provvedere della Regione Puglia, entro 60 giorni ( ex art. 117, comma 2, c.p.a.) dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza.
V - È nominato sin d’ora un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Bari o di un qualificato funzionario dal medesimo delegato, affinché provveda (nei successivi trenta giorni) in sostituzione della Regione, per il caso in cui resti inadempiente.
VI - In conclusione, il ricorso avverso il silenzio è accolto nei termini di cui alla motivazione. Le spese del giudizio, in parte compensate, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione.
Condanna la Regione resistente alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO