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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Campagna -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. est. dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 320 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
TO AL (RC) il 04/10/1966), rappresentato e difeso dall'avv. CRIACO
DOMENICO, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in CATANZARO, VIA BUCCARELLI N. 49, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
ER NO (MI) il 31/03/1972), rappresentata e difesa dall'avv.
POLIMENI NATALE, giusta procura su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA,
VIA BRUNO BUOZZI N. 4, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 esprimeva il relativo parere.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/02/2024, aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo Controparte_1
che:
-in data 26.01.1992 aveva contratto in OV MA (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale erano nati tre figli: (13.05.1996) e Per_1 Per_2
(19.10.1994), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per_3
(19.07.2006), divenuta maggiorenne in corso di giudizio;
-con sentenza n. 596/2021 pubblicata il 13.08.2021, il Tribunale di Locri aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i predetti coniugi alle condizioni ivi contenute;
-il rapporto con la figlia minore si era deteriorato dal maggio 2021 Per_3 allorquando la stessa aveva interloquito con il legale della madre, interrompendo, così, ogni legame con il padre;
-tale situazione era da imputarsi alla madre, che aveva frapposto ostacoli nel rapporto padre-figlia prima di allora idilliaco;
-il ricorrente, per tale motivo, aveva depositato ricorso ex art. 709 ter c.p.c. sia al
Tribunale di Reggio Calabria sia al Tribunale di Locri, conclusisi entrambi con ordinanza di rigetto;
2 -la aveva lavorato presso l'azienda del proprio fratello a OV (RC), CP_1 godeva di buona salute e, pertanto, non aveva diritto all'assegno di divorzio.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che: a) venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OV
MA (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Brancaleone, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore Per_3
ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso la madre e il padre;
c) in via principale, fosse disposta l'attivazione del SST e, in subordine, CTU medico- psichiatrica nei confronti della minore;
d) fosse rigettata eventuale domanda di assegno divorzile. Non formulava, infine, alcuna richiesta istruttoria.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva la resistente , la quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contestava i fatti per come enunciati dal marito, precisando in particolare che:
-il non era stato un buon padre né un buon marito, essendo una persona Pt_1
alquanto autoritaria, egoista e aggressiva, sia fisicamente che psicologicamente;
-il aveva allontanato dalla casa familiare sia il figlio che la figlia Pt_1 Per_1
in quanto non rispettavano le sue “regole”; Per_2
-ella in costanza di matrimonio si era dedicata all'attività commerciale
(supermercato) di proprietà di entrambi i coniugi nonché alla gestione dei figli e della casa familiare;
-nell'agosto 2019 il marito le aveva intimato di lasciare sia il lavoro al supermercato sia la casa coniugale, eventi poi avvenuti nel settembre dello stesso anno;
3 -dal medesimo anno il aveva interrotto la corresponsione dell'assegno di Pt_1 mantenimento stabilito in sede di separazione per la moglie e per la figlia e, Per_3
per tale motivo, la aveva sporto denuncia-querela, a seguito della quale CP_1
si era instaurato un procedimento penale a carico del marito, tutt'ora pendente, per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
-il rapporto tra il e la figlia si era deteriorato a causa dei comportamenti Pt_1 Per_3
e degli atteggiamenti disdicevoli posti in essere dal primo e a causa dei quali la figlia si era liberamente determinata di allontanarsi dal proprio padre senza alcun tipo di influenza da parte della madre, circostanza peraltro confermata anche nell'anno 2022 nella causa ex art. 709 ter c.p.c. intentata dallo stesso;
Pt_1
-il marito, un imprenditore commerciale nel settore alimentare, era titolare di due supermercati in Brancaleone (RC) - “Vivo” e “Simply” – e proprietario esclusivo di cinque fabbricati nonchè comproprietario, per la quota della metà, di un sesto fabbricato;
-ella, disoccupata, aveva espletato attività lavorativa presso il supermercato del marito per circa 27 anni.
Sulla scorta di tali allegazioni, la resistente chiedeva che: a) venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OV
MA (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Brancaleone, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore Per_3
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
c) fosse disposto a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente l'importo di euro 500,00 a titolo Pt_1
di mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle spese straordinarie, Per_3 nonché, a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 750,00 in favore della
. Chiedeva, infine, la condanna di controparte alla rifusione delle spese CP_1
del giudizio.
In via istruttoria, non formulava alcuna richiesta.
4 Con memoria depositata in data 02.07.2024, parte ricorrente dava atto dell'imminente raggiungimento della maggiore età della figlia (in data Per_3
19.07.2024) e, inoltre, chiariva di essere imprenditore e di aver contratto diversi debiti e, pertanto, chiedeva che l'eventuale riconoscimento di un assegno di divorzio tenesse conto delle mutate condizioni economiche rispetto alla separazione e, per ciò che concerneva la figlia che l'assegno di Per_3 mantenimento fosse alla stessa direttamente corrisposto.
L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 esprimeva il relativo parere.
All'udienza tenutasi il 05.12.2024, parte resistente non compariva senza alcuna giustificazione e, pertanto, si procedeva all'audizione della sola parte ricorrente e, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato si riservava sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza emessa in data 10.12.2024, rilevata la mancanza di richieste istruttorie, si disponeva l'integrazione documentale reddituale e patrimoniale a carico di entrambe le parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.01.2025 subentrava il nuovo giudice delegato, dott.ssa Luppino, e la causa veniva differita ad altra udienza.
All'udienza del 21.05.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c. riportandosi ai propri scritti difensivi e alle richieste ivi formulate. A questo punto, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
Con ordinanza del 14.07.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo istruttorio rilevando che il certificato di matrimonio allegato in atti non era quello rilasciato dal Comune di celebrazione del matrimonio, essenziale per l'individuazione dei dati dell'atto su cui doveva effettuarsi l'annotazione della sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 134 del RD 1238/1939; onerava, quindi, al deposito del certificato corretto e rinviava ad altra udienza per la verifica di tale incombente.
5 Infine, con ordinanza del 18.11.2025, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, verificato il deposito del certificato di matrimonio e preso atto delle note scritte depositate tempestivamente dalle parti nel termine assegnato, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalle parti è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato, anche per la mancata comparizione di parte resistente alla prima udienza, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 596/2021 pubbl. il 13.08.2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale giudiziale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei
6 coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Locri, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.01.1992 in OV MA (RC), regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Brancaleone (RC), atto n. 3, parte II, serie B, anno 1992.
2. Provvedimenti in favore della figlia Per_3
a) Regime di affido, collocazione e diritto di visita del genitore non collocatario
Passando ad esaminare le questioni inerenti alla figlia della coppia, tutte le Per_3 domande formulate dalle parti in merito all'affido, alla collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, non possono più formare oggetto di esame in questo giudizio essendo intervenuta, nelle more, la maggiore età di in data Per_3
19.07.2024 e, pertanto, sarà la ragazza stessa ad autodeterminarsi in merito ai rapporti con i rispettivi genitori.
b) Contributo al mantenimento della figlia da parte del genitore non Per_3 collocatario sulle questioni di carattere economico e, in particolare, sull'obbligo Parte_2
del padre – genitore non collocatario - di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, stante la non Per_3
contestazione sul punto in merito all'an, ritiene il Collegio di dover confermare il quantum già disposto in sede di separazione come aggiornata all'attualità (€
580,00, oltre successiva rivalutazione annuale Istat) per le ragioni di seguito esplicitate.
Ed invero, si osserva che la ha instato per la conferma dell'importo CP_1
fissato con la sentenza di separazione in € 500,00, cui aggiungersi il 70% delle spese straordinarie, mentre il mai nulla ha dedotto sul punto nei propri scritti Pt_1
7 difensivi, soffermandosi su altri aspetti (affido della minore ed assegno divorzile per la moglie) e non controdeducendo all'avversaria richiesta di conferma dell'importo, salvo per la prima volta chiedere nelle note sostitutive d'udienza depositate il 04.11.2025 che l'assegno fosse ridimensionato ad € 250,00 e che le spese straordinarie fossero ripartite al 50% per un non meglio esplicitato peggioramento delle sue condizioni economiche.
Questa circostanza sarebbe astrattamente comprovata dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 473bis.17 c. 1 c.p.c. depositata il 02.07.2024, tuttavia sia la memoria che la relativa documentazione sono inutilizzabili ai fini di causa, in quanto depositate oltre il termine perentorio previsto dalla norma (venti giorni prima dell'udienza originariamente fissata al 04.07.2025).
Infatti, il deposito è avvenuto solo due giorni prima dell'udienza in questione quando ormai il termine era decorso da tempo. Né assume alcun rilievo il differimento officioso di detta udienza ad altra data, posto che il deposito tardivo
è avvenuto prima di tale differimento, operato comunque quando ormai il termine era spirato e quindi lo stesso era inidoneo a rimettere in termini la parte.
Inoltre, il non ha ottemperato all'onere di depositare la documentazione Pt_1
reddituale ed economica integrativa necessaria per ricostruire la sua reale situazione economica aggiornata, disposto con ordinanza del 10.12.2024.
Il ricorrente, infatti, imprenditore commerciale nel settore alimentare, in ricorso si limita ad allegare i Modelli Unici 2021 e 2022, che attestano una condizione reddituale risalente nel tempo rispetto alla proposizione del ricorso avvenuta nell'anno 2024, nonché le visure ipocatastali, da cui si evince che lo stesso sia proprietario esclusivo o in comunione con altri parenti di ben 17 fabbricati e di ben
42 terreni (agrumeti, pascoli, seminativi, etc.) siti nel Comune di Brancaleone
(RC). Una simile mole di immobili non può ritenersi certamente infruttifera ma nulla è stato possibile accertare visto che nulla il ricorrente ha riferito in merito all'eventuale presumibile concessione di almeno alcuni di detti beni in godimento
8 a terzi e il relativo corrispettivo mensile percepito né ha prodotto documentazione idonea a tali accertamenti.
Dunque, rammentato, a tal proposito, che il legislatore, nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio, di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art.29 Cost.). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo e, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art.156 comma 2 c.c., il Giudice può trarre elementi di convincimento, ex art.116 c.p.c., dalla mancata produzione da parte del coniuge onerato delle dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciò premesso, la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, per come risultante dagli atti processuali, fa presumere che lo stesso goda di una forza economica tale da poter continuare a sostenere la spesa mensile di euro 580,00 per il mantenimento della figlia oltre alle spese straordinarie nella misura del Per_3
70%.
Infine, per ciò che concerne le modalità di versamento dell'assegno mensile, preso atto della richiesta del ricorrente di poter versare direttamente alla figlia il relativo mantenimento, il Collegio ritiene di non poter accogliere tale richiesta, in assenza di apposita domanda in tal senso da parte della figlia (non intervenuta in giudizio).
3. Assegno divorzile
9 Passando ad esaminare la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile formulata dalla resistente per sè, occorre premettere che la nota sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone
l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il
10 giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018). È stato altresì affermato che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e
10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
11 comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico
- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che
12 il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
E' il caso di evidenziare, per altro verso, che le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicchè nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento e/o divorzile) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie;
ciò significa che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo, Cass. n.769/2018).
13 Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, si ritiene che non ricorrano i presupposti di legge per poter disporre a carico di l'obbligo del Parte_1 versamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, in un'ottica assistenziale, non risulta in alcun modo provata dalla richiedente l'inadeguatezza delle proprie risorse economiche al raggiungimento di un'autosufficienza: ed invero, la non deposita alcuna documentazione CP_1
reddituale e patrimoniale nè documentazione che possa attestare il proprio stato di disoccupazione, omissione perpetrata sia in fase di costituzione sia successivamente all'ordinanza del 10.12.2024.
Ella si è solo limitata ad asserire nei propri scritti difensivi che “contrariamente a quanto sostenuto dal sig. , è attualmente priva di occupazione” e che “i Pt_1
redditi dei coniugi sono manifestamente sbilanciati a favore del ricorrente”.
Orbene, occorre rammentare, a tal proposito, che in sede divorzile l'eventuale squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno
(cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Passando poi ad esaminare il profilo compensativo e perequativo, va segnalato come la ricorrente, resasi anche assente ingiustificata in sede di udienza di comparizione parti per la loro audizione, non ha in alcun modo provato né chiesto di provare, attraverso l'allegazione di apposita documentazione o formulando richieste istruttorie sul punto nel corso del giudizio, di avere sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia come scelta adottata e condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la loro vita in comune.
14 Anzi proprio sulla scorta delle stesse allegazioni difensive dell' può CP_1 affermarsi come ella abbia lavorato per tutto il corso del matrimonio (per circa 27 anni) presso il supermercato del marito, così non rinunciando alle proprie aspirazioni lavorative. Ciò dimostra altresì la sua piena capacità lavorativa.
Pertanto, considerato che l' non ha dato prova né della propria non CP_1
autosufficienza economica (parametro assistenziale) né della consistenza del contributo offerto durante la vita matrimoniale alla comunione familiare né della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali (parametro compensativo e perequativo), ritiene il Collegio che non siano integrati i presupposti sopraesposti per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile.
4. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia nonché alla soccombenza reciproca delle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 06/02/2024, nei confronti di Pt_1 CP_1
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OV MA (RC) il 26.01.1992 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Brancaleone (RC), atto n. 3, parte II, serie B, anno 1992;
-obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della Parte_1
figlia la somma di euro 580,00 mensili, importo rivalutabile annualmente Per_3 secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun
15 mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da suddividersi tra i genitori in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
-rigetta la richiesta formulata dalla resistente di riconoscimento di un assegno di divorzio in proprio favore per le causali di cui in parte motiva;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brancaleone (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Campagna -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. est. dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 320 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
TO AL (RC) il 04/10/1966), rappresentato e difeso dall'avv. CRIACO
DOMENICO, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in CATANZARO, VIA BUCCARELLI N. 49, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
ER NO (MI) il 31/03/1972), rappresentata e difesa dall'avv.
POLIMENI NATALE, giusta procura su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA,
VIA BRUNO BUOZZI N. 4, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 esprimeva il relativo parere.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/02/2024, aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo Controparte_1
che:
-in data 26.01.1992 aveva contratto in OV MA (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale erano nati tre figli: (13.05.1996) e Per_1 Per_2
(19.10.1994), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per_3
(19.07.2006), divenuta maggiorenne in corso di giudizio;
-con sentenza n. 596/2021 pubblicata il 13.08.2021, il Tribunale di Locri aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i predetti coniugi alle condizioni ivi contenute;
-il rapporto con la figlia minore si era deteriorato dal maggio 2021 Per_3 allorquando la stessa aveva interloquito con il legale della madre, interrompendo, così, ogni legame con il padre;
-tale situazione era da imputarsi alla madre, che aveva frapposto ostacoli nel rapporto padre-figlia prima di allora idilliaco;
-il ricorrente, per tale motivo, aveva depositato ricorso ex art. 709 ter c.p.c. sia al
Tribunale di Reggio Calabria sia al Tribunale di Locri, conclusisi entrambi con ordinanza di rigetto;
2 -la aveva lavorato presso l'azienda del proprio fratello a OV (RC), CP_1 godeva di buona salute e, pertanto, non aveva diritto all'assegno di divorzio.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che: a) venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OV
MA (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Brancaleone, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore Per_3
ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso la madre e il padre;
c) in via principale, fosse disposta l'attivazione del SST e, in subordine, CTU medico- psichiatrica nei confronti della minore;
d) fosse rigettata eventuale domanda di assegno divorzile. Non formulava, infine, alcuna richiesta istruttoria.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva la resistente , la quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contestava i fatti per come enunciati dal marito, precisando in particolare che:
-il non era stato un buon padre né un buon marito, essendo una persona Pt_1
alquanto autoritaria, egoista e aggressiva, sia fisicamente che psicologicamente;
-il aveva allontanato dalla casa familiare sia il figlio che la figlia Pt_1 Per_1
in quanto non rispettavano le sue “regole”; Per_2
-ella in costanza di matrimonio si era dedicata all'attività commerciale
(supermercato) di proprietà di entrambi i coniugi nonché alla gestione dei figli e della casa familiare;
-nell'agosto 2019 il marito le aveva intimato di lasciare sia il lavoro al supermercato sia la casa coniugale, eventi poi avvenuti nel settembre dello stesso anno;
3 -dal medesimo anno il aveva interrotto la corresponsione dell'assegno di Pt_1 mantenimento stabilito in sede di separazione per la moglie e per la figlia e, Per_3
per tale motivo, la aveva sporto denuncia-querela, a seguito della quale CP_1
si era instaurato un procedimento penale a carico del marito, tutt'ora pendente, per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
-il rapporto tra il e la figlia si era deteriorato a causa dei comportamenti Pt_1 Per_3
e degli atteggiamenti disdicevoli posti in essere dal primo e a causa dei quali la figlia si era liberamente determinata di allontanarsi dal proprio padre senza alcun tipo di influenza da parte della madre, circostanza peraltro confermata anche nell'anno 2022 nella causa ex art. 709 ter c.p.c. intentata dallo stesso;
Pt_1
-il marito, un imprenditore commerciale nel settore alimentare, era titolare di due supermercati in Brancaleone (RC) - “Vivo” e “Simply” – e proprietario esclusivo di cinque fabbricati nonchè comproprietario, per la quota della metà, di un sesto fabbricato;
-ella, disoccupata, aveva espletato attività lavorativa presso il supermercato del marito per circa 27 anni.
Sulla scorta di tali allegazioni, la resistente chiedeva che: a) venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OV
MA (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Brancaleone, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore Per_3
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
c) fosse disposto a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente l'importo di euro 500,00 a titolo Pt_1
di mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle spese straordinarie, Per_3 nonché, a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 750,00 in favore della
. Chiedeva, infine, la condanna di controparte alla rifusione delle spese CP_1
del giudizio.
In via istruttoria, non formulava alcuna richiesta.
4 Con memoria depositata in data 02.07.2024, parte ricorrente dava atto dell'imminente raggiungimento della maggiore età della figlia (in data Per_3
19.07.2024) e, inoltre, chiariva di essere imprenditore e di aver contratto diversi debiti e, pertanto, chiedeva che l'eventuale riconoscimento di un assegno di divorzio tenesse conto delle mutate condizioni economiche rispetto alla separazione e, per ciò che concerneva la figlia che l'assegno di Per_3 mantenimento fosse alla stessa direttamente corrisposto.
L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 esprimeva il relativo parere.
All'udienza tenutasi il 05.12.2024, parte resistente non compariva senza alcuna giustificazione e, pertanto, si procedeva all'audizione della sola parte ricorrente e, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato si riservava sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza emessa in data 10.12.2024, rilevata la mancanza di richieste istruttorie, si disponeva l'integrazione documentale reddituale e patrimoniale a carico di entrambe le parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.01.2025 subentrava il nuovo giudice delegato, dott.ssa Luppino, e la causa veniva differita ad altra udienza.
All'udienza del 21.05.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c. riportandosi ai propri scritti difensivi e alle richieste ivi formulate. A questo punto, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
Con ordinanza del 14.07.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo istruttorio rilevando che il certificato di matrimonio allegato in atti non era quello rilasciato dal Comune di celebrazione del matrimonio, essenziale per l'individuazione dei dati dell'atto su cui doveva effettuarsi l'annotazione della sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 134 del RD 1238/1939; onerava, quindi, al deposito del certificato corretto e rinviava ad altra udienza per la verifica di tale incombente.
5 Infine, con ordinanza del 18.11.2025, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127ter c.p.c. del 12.11.2025, verificato il deposito del certificato di matrimonio e preso atto delle note scritte depositate tempestivamente dalle parti nel termine assegnato, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalle parti è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato, anche per la mancata comparizione di parte resistente alla prima udienza, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 596/2021 pubbl. il 13.08.2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale giudiziale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei
6 coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Locri, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.01.1992 in OV MA (RC), regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Brancaleone (RC), atto n. 3, parte II, serie B, anno 1992.
2. Provvedimenti in favore della figlia Per_3
a) Regime di affido, collocazione e diritto di visita del genitore non collocatario
Passando ad esaminare le questioni inerenti alla figlia della coppia, tutte le Per_3 domande formulate dalle parti in merito all'affido, alla collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, non possono più formare oggetto di esame in questo giudizio essendo intervenuta, nelle more, la maggiore età di in data Per_3
19.07.2024 e, pertanto, sarà la ragazza stessa ad autodeterminarsi in merito ai rapporti con i rispettivi genitori.
b) Contributo al mantenimento della figlia da parte del genitore non Per_3 collocatario sulle questioni di carattere economico e, in particolare, sull'obbligo Parte_2
del padre – genitore non collocatario - di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, stante la non Per_3
contestazione sul punto in merito all'an, ritiene il Collegio di dover confermare il quantum già disposto in sede di separazione come aggiornata all'attualità (€
580,00, oltre successiva rivalutazione annuale Istat) per le ragioni di seguito esplicitate.
Ed invero, si osserva che la ha instato per la conferma dell'importo CP_1
fissato con la sentenza di separazione in € 500,00, cui aggiungersi il 70% delle spese straordinarie, mentre il mai nulla ha dedotto sul punto nei propri scritti Pt_1
7 difensivi, soffermandosi su altri aspetti (affido della minore ed assegno divorzile per la moglie) e non controdeducendo all'avversaria richiesta di conferma dell'importo, salvo per la prima volta chiedere nelle note sostitutive d'udienza depositate il 04.11.2025 che l'assegno fosse ridimensionato ad € 250,00 e che le spese straordinarie fossero ripartite al 50% per un non meglio esplicitato peggioramento delle sue condizioni economiche.
Questa circostanza sarebbe astrattamente comprovata dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 473bis.17 c. 1 c.p.c. depositata il 02.07.2024, tuttavia sia la memoria che la relativa documentazione sono inutilizzabili ai fini di causa, in quanto depositate oltre il termine perentorio previsto dalla norma (venti giorni prima dell'udienza originariamente fissata al 04.07.2025).
Infatti, il deposito è avvenuto solo due giorni prima dell'udienza in questione quando ormai il termine era decorso da tempo. Né assume alcun rilievo il differimento officioso di detta udienza ad altra data, posto che il deposito tardivo
è avvenuto prima di tale differimento, operato comunque quando ormai il termine era spirato e quindi lo stesso era inidoneo a rimettere in termini la parte.
Inoltre, il non ha ottemperato all'onere di depositare la documentazione Pt_1
reddituale ed economica integrativa necessaria per ricostruire la sua reale situazione economica aggiornata, disposto con ordinanza del 10.12.2024.
Il ricorrente, infatti, imprenditore commerciale nel settore alimentare, in ricorso si limita ad allegare i Modelli Unici 2021 e 2022, che attestano una condizione reddituale risalente nel tempo rispetto alla proposizione del ricorso avvenuta nell'anno 2024, nonché le visure ipocatastali, da cui si evince che lo stesso sia proprietario esclusivo o in comunione con altri parenti di ben 17 fabbricati e di ben
42 terreni (agrumeti, pascoli, seminativi, etc.) siti nel Comune di Brancaleone
(RC). Una simile mole di immobili non può ritenersi certamente infruttifera ma nulla è stato possibile accertare visto che nulla il ricorrente ha riferito in merito all'eventuale presumibile concessione di almeno alcuni di detti beni in godimento
8 a terzi e il relativo corrispettivo mensile percepito né ha prodotto documentazione idonea a tali accertamenti.
Dunque, rammentato, a tal proposito, che il legislatore, nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio, di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art.29 Cost.). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo e, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art.156 comma 2 c.c., il Giudice può trarre elementi di convincimento, ex art.116 c.p.c., dalla mancata produzione da parte del coniuge onerato delle dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciò premesso, la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, per come risultante dagli atti processuali, fa presumere che lo stesso goda di una forza economica tale da poter continuare a sostenere la spesa mensile di euro 580,00 per il mantenimento della figlia oltre alle spese straordinarie nella misura del Per_3
70%.
Infine, per ciò che concerne le modalità di versamento dell'assegno mensile, preso atto della richiesta del ricorrente di poter versare direttamente alla figlia il relativo mantenimento, il Collegio ritiene di non poter accogliere tale richiesta, in assenza di apposita domanda in tal senso da parte della figlia (non intervenuta in giudizio).
3. Assegno divorzile
9 Passando ad esaminare la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile formulata dalla resistente per sè, occorre premettere che la nota sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone
l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il
10 giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018). È stato altresì affermato che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e
10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
11 comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico
- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che
12 il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
E' il caso di evidenziare, per altro verso, che le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicchè nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento e/o divorzile) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie;
ciò significa che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo, Cass. n.769/2018).
13 Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, si ritiene che non ricorrano i presupposti di legge per poter disporre a carico di l'obbligo del Parte_1 versamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, in un'ottica assistenziale, non risulta in alcun modo provata dalla richiedente l'inadeguatezza delle proprie risorse economiche al raggiungimento di un'autosufficienza: ed invero, la non deposita alcuna documentazione CP_1
reddituale e patrimoniale nè documentazione che possa attestare il proprio stato di disoccupazione, omissione perpetrata sia in fase di costituzione sia successivamente all'ordinanza del 10.12.2024.
Ella si è solo limitata ad asserire nei propri scritti difensivi che “contrariamente a quanto sostenuto dal sig. , è attualmente priva di occupazione” e che “i Pt_1
redditi dei coniugi sono manifestamente sbilanciati a favore del ricorrente”.
Orbene, occorre rammentare, a tal proposito, che in sede divorzile l'eventuale squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno
(cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Passando poi ad esaminare il profilo compensativo e perequativo, va segnalato come la ricorrente, resasi anche assente ingiustificata in sede di udienza di comparizione parti per la loro audizione, non ha in alcun modo provato né chiesto di provare, attraverso l'allegazione di apposita documentazione o formulando richieste istruttorie sul punto nel corso del giudizio, di avere sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia come scelta adottata e condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la loro vita in comune.
14 Anzi proprio sulla scorta delle stesse allegazioni difensive dell' può CP_1 affermarsi come ella abbia lavorato per tutto il corso del matrimonio (per circa 27 anni) presso il supermercato del marito, così non rinunciando alle proprie aspirazioni lavorative. Ciò dimostra altresì la sua piena capacità lavorativa.
Pertanto, considerato che l' non ha dato prova né della propria non CP_1
autosufficienza economica (parametro assistenziale) né della consistenza del contributo offerto durante la vita matrimoniale alla comunione familiare né della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali (parametro compensativo e perequativo), ritiene il Collegio che non siano integrati i presupposti sopraesposti per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile.
4. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia nonché alla soccombenza reciproca delle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 06/02/2024, nei confronti di Pt_1 CP_1
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OV MA (RC) il 26.01.1992 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Brancaleone (RC), atto n. 3, parte II, serie B, anno 1992;
-obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della Parte_1
figlia la somma di euro 580,00 mensili, importo rivalutabile annualmente Per_3 secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun
15 mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da suddividersi tra i genitori in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
-rigetta la richiesta formulata dalla resistente di riconoscimento di un assegno di divorzio in proprio favore per le causali di cui in parte motiva;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brancaleone (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
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