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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente est. dott.ssa Caso Giovanna Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 6093/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: interdizione, rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 17/12/2025, e vertente tra
SENTENZA nella causa n. 6093/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: interdizione, rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 17/12/2025, e vertente tra
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCESCO CIALELLA, come da procura in atti
RICORRENTE
e
( ) nata a AP a [...] Controparte_1 C.F._2
(CE) il 17/05/1956
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/12/2025 il procuratore della ricorrente si è riportato all'atto introduttivo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 15/10/2024, la ricorrente chiedeva dichiararsi l'interdizione della madre, nata a AP a [...] il Controparte_1
17/05/1956, in quanto affetta da “declino cognitivo di tipo Alzheimer in stato avanzato”. Rilevava che tale patologia la rendeva incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali e alla cura di sé con conseguente infermità di mente. Deduceva che era stata riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità (100%) dalla commissione Inps di Caserta, necessitando di assistenza continua. Rappresentava, inoltre, che la madre percepiva una pensione, l'indennità di accompagnamento ed era usufruttuaria di due beni immobili. Riferiva, infine, che gli altri parenti della madre erano il coniuge separato ( , il figlio ( ) e la Persona_1 Persona_2 sorella ( ). Persona_3
Notiziati il figlio, il coniuge e la sorella dell'interdicenda della pendenza del presente giudizio tramite notifica via raccomandata, effettuato l'esame dell'interdicenda ed ascoltata la ricorrente (cfr. verbale del 13/05/2025), veniva nominata in via provvisoria l'istante quale tutrice dell'interdicenda (cfr. Parte_1 verbale del 10/06/2025). All'esito dell'udienza cartolare del 17/12/2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Va premesso che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha reso residuale l'applicabilità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'amministrazione di sostegno;
quest'ultimo rappresenta uno strumento più flessibile e agevolmente adattabile alle esigenze del destinatario in quanto meno limitante della capacità di agire. Così si legge: “in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di
2 specie; mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare”
(vd. Cass., Sez. I, 01/03/2010, n. 4866). Ancora, “l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (vd. Cass., Sez. II, 04/03/2020, n. 6079).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che la valutazione da operare al fine di individuare lo strumento maggiormente idoneo al caso di specie deve essere influenzata dal tipo di attività da compiere nel suo interesse. Così si legge: “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - , e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa
3 preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno stato di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. […] Per converso, ove si tratti sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione” (vd.
Cass., Sez. I, 12/06/2006, n. 13584).
Nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti, si evince che la resistente è affetta da “grave declino cognitivo di tipo Alzheimer” e che, in sede di esame, avvenuto alla presenza della ricorrente, parte resistente è apparsa non in grado di rispondere alle domande poste, affermando di non ricordare la sua età né quanti figli avesse e dichiarando che era presente il marito in aula anche se non vi era.
Si ritiene tuttavia che lo strumento dell'amministrazione di sostegno di cui agli artt.
404 ss. c.c. sia la misura più adeguata alla tutela di alla luce Controparte_1 dei principi sopra espressi, atteso il carattere residuale dell'interdizione e non essendo emersi nel corso del giudizio elementi tali da far ritenere complessa l'attività che deve essere svolta nel suo interesse. Invero, la resistente risulta titolare di una pensione di invalidità e da lavoro per un importo complessivo di € 1.300,00 ed è usufruttuaria di due immobili tra cui la casa dove vive (cfr. verbale del 13/05/2025).
4 Pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.c., vanno trasmessi gli atti al Giudice Tutelare territorialmente competente per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore della resistente.
Infine, il Tribunale ritiene necessario nominare un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona di che provveda alla cura di Parte_1
, nonché a ritirare e a gestire gli emolumenti di sua spettanza Controparte_1 con obbligo di rendicontazione a norma di legge.
Attesa la natura del procedimento, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione di ritenendosi Controparte_1 idonea alla sua protezione la misura dell'amministrazione di sostegno;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza e di copia degli atti del procedimento al Giudice Tutelare territorialmente competente (G.T.-
SEDE) e, ritenutane la necessità e l'urgenza, nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nata a AP a [...] il Controparte_1
17/05/1956, nata a [...] il Parte_1
29/09/1984, alla quale sono attribuiti i poteri indicati in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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