(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice).
La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
[…] Diritto CONSIDERATO CHE: 3. – Il primo mezzo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 158 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata da un collegio di cui faceva parte un giudice del tribunale, applicato in corte d'appello in forza di un provvedimento del presidente della Corte d'appello di Venezia, “progetto per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione”, provvedimento che il CSM non aveva approvato, essenzialmente perché adottato in violazione del principio di specializzazione relativo alle sezioni che trattano la materia dell'immigrazione. […]
Leggi di più…La questione sottoposta alla Cassazione e il caso La questione su cui si è pronunciata lo scorso 28 novembre la Suprema Corte, al fine di dirimere il... L'articolo 158 del Codice di Procedura Civile recita: “La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico...
Leggi di più…L'articolo 158 del Codice di Procedura Civile recita: “La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, […] Con il primo motivo denuncia la nullità assoluta della sentenza per violazione degli articoli 132 e 158 Codice Procedura Civile avendo il giudice onorario del caso deliberato la decisione della controversia il 20 giugno 2011 e avendola depositata in cancelleria il successivo 5 luglio 2011, […] La decisione Secondo la Cassazione uno dei presupposti essenziali della costituzione del giudice ex articolo 158 Codice Procedura Civile consiste nell'appartenenza all'ufficio giudiziario del magistrato che concorre a costituire la corte o che, […]
Leggi di più…[…] artt. 51,52 e 158 c.p.c. e art. 113 c.p.c., perché la Corte d'appello ha ritenuto nulla la sentenza del Tribunale di Vicenza – in irrimediabile contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – dopo aver rilevato un asserito vizio di costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., dovuto alla mancata astensione del giudice delegato, malgrado simili ipotetici vizi dovessero essere fatti valere con un'istanza di ricusazione mai proposta dai reclamanti. […]
Leggi di più…(massima n. 1) L'ordinanza che, in accoglimento di istanza di ricusazione, anziché designare nominativamente il giudice sostituto, sostituisca il ricusato con un ufficio impersonalmente indicato, comporta la nullità (e non l'inesistenza) della sentenza emessa dal giudice così designato, per vizio di costituzione del giudice stesso. Tale nullità, in base al richiamo operato dall'art. 158 c.p.c. al successivo art. 161, non si sottrae al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, se non è stata rilevata d'ufficio o su eccezione dal giudice mal costituito, deve essere denunziata in sede di gravame, dovendosi altrimenti ritenere sanata a seguito del formarsi del giudicato sul punto.
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