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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 40791/2023 avente ad oggetto: appalto
TRA
( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona della sua amministratrice a sua volta, in Parte_2 persona del suo l.r.p.t. , rappr.ta e difesa dagli avv.ti Parte_3
Andrea Voghera e Luca Ambrogio Ettore Ghiringhelli del Foro di Pt_1
ATTORE OPPONENTE RICONVENZIONALISTA
E
( ), in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappr.ta e difesa dall'avv. Luana Schiarretta del Foro di CP_2
Pt_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 12.3.2025:
Il condominio di di così concludeva: Parte_1 Pt_1
“Voglia questo Ill.mo Tribunale di Milano, emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, rigettata ogni diversa e contraria domanda, istanza e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 15467 / 2023, ruolo generale n. 34760 / 2023, emesso in data 05/10/2023 dall'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Milano Dott. Nicola Di Plotti, pubblicato in data 09/10/2023, notificato via p.e.c. al in data Parte_1
10/10/2023, ed oggetto della presente opposizione, in quanto infondato in fatto ed in diritto, assolvendo nel migliore dei modi il
[...]
da ogni e qualsivoglia domanda di Controparte_3 [...]
[..
[...] accertando e dichiarando che nulla è dovuto da Parte_4 parte dell'opponente alla società opposta per i fatti di cui è causa;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: in ogni caso, accertare e dichiarare l'inefficacia e /o la nullità e/o l'annullabilità del contratto in data 05/12/2022 prodotto nel fascicolo monitorio sub Doc. 3, in quanto sottoscritto da falsus procurator senza alcuna autorizzazione, delibera o ratifica, e pertanto inefficace nei confronti del opponente, non determinando alcun obbligo a carico Parte_1 dell'ente di gestione, per totale difetto dell'elemento costitutivo della pretesa fatta valere dal terzo contraente, ossia la sussistenza di un effettivo potere rappresentativo in capo a colui che ha speso il nome altrui;
per l'effetto, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 15467 / 2023, ruolo generale n. 34760 / 2023, emesso in data 05/10/2023 dall'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Milano Dott. Nicola Di Plotti, pubblicato in data 09/10/2023, notificato via p.e.c. al
Parte_1 in data 10/10/2023, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del
[...]
a per i fatti Controparte_3 Controparte_1 di cui è causa, non sussistendo alcun vincolo contrattuale inter partes, ovvero altro obbligo di sorta in capo all'opponente nei confronti dell'opposta, assolvendo nel migliore dei modi l'ente di gestione opponente;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse dovuta, in tutta in parte, la somma azionata in via monitoria da Controparte_1 ovvero che si ritenesse sussistente un vincolo contrattuale inter partes, accertare e dichiarare che le opere realizzate dall'opposta risultano incomplete, inadeguate, non conformi alla regola dell'arte, e foriere di danno per l'ente di gestione, e che pertanto nulla è dovuto da parte del
ad Controparte_3 [...] per i fatti di cui è causa, assolvendo nel migliore dei modi Controparte_1 l'ente di gestione opponente;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse dovuta, in tutta in parte, la somma azionata in via monitoria da Controparte_1 ovvero che si ritenesse sussistente un vincolo contrattuale inter partes, accertare e dichiarare che le opere realizzate dall'opposta risultano incomplete, inadeguate, non conformi alla regola dell'arte, e foriere di danno per l'ente di gestione, ed il conseguente diritto dell'opponente al risarcimento del danno sino alla concorrenza del costo delle opere necessarie per eliminare i vizi e/o difetti dei beni di cui si tratta (ed in ogni caso sino alla concorrenza di quanto ingiunto dall'opposta), ovvero in subordine, in ogni caso, di riduzione del prezzo, per l'importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, anche in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al saldo effettivo;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse dovuta, in tutta in parte, la somma azionata in via monitoria da Controparte_1 ovvero che si ritenesse sussistente un vincolo contrattuale inter partes,
2 accertare e dichiarare che le opere realizzate dall'opposta risultano incomplete, inadeguate, non conformi alla regola dell'arte, e foriere di danno per l'ente di gestione, e, per l'effetto, condannare
[...]
al risarcimento del danno nei confronti del Controparte_1
, da liquidarsi nella Controparte_3 misura che risulterà all'esito del giudizio, ovvero secondo il prudente criterio valutativo del Giudice, se del caso anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: accertare e dichiarare che l'opposta ha Controparte_1 ricevuto un pagamento sine titulo di € 4.000,00 in data 03/03/2023, per totale mancanza dell'elemento costitutivo della pretesa fatta valere;
per l'effetto, condannare a restituire al Controparte_1
la somma di € 4.000,00, Controparte_3 oltre interessi dalla diffida e messa in mora in data 24/04/2023 all'effettivo soddisfo”…
“Con vittoria di spese, e compensi da avvocato del presente giudizio, da liquidarsi nel massimo per ogni fase di cui alla tabella allegata al D.M. n. 147 / 2022 (“2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE”, valore indeterminabile, scaglioni tra min € 5.200,01 e max € 26.000, come statuito da Cass. n. 24710/2022), compenso da maggiorarsi del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022), nonché del 15% rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.N.A., contributo unificato, bollo, diritti di copia e spese non imponibili in generale.”. L'attore opponente, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
La così concludeva: Controparte_1
“Nel merito:
- Rigettare l'opposizione formulata dal avverso il decreto CP_3 ingiuntivo n. 1547/2023 R.G. - 34760/2023 emesso in data 5 ottobre 2023 dal
Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Nicola Di Plotti e per l'effetto confermare il decreto opposto e condannare il al CP_3 pagamento di tutte le somme ingiunte, oltre agli interessi e alle spese ivi previste;
- In ogni caso, per tutte le ragioni di cui in premessa, condannare il
, in persona dell'amministratore pro Controparte_3 tempore Dott. al pagamento a favore della società Parte_2 [...] della somma di € 17.450,00 oltre agli interessi o di quel Controparte_1 maggiore o minore importo che verrà accertato in corso causa;
- Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Rigettare, in ogni caso, qualsiasi domanda avanzata dal
[...]
, per tutte le ragioni sopra precisate. Controparte_3
In ogni caso con condanna alla refusione di tutte le spese e dei compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio.” Anche la convenuta opposta, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva, al Controparte_1
di , il pagamento della somma di € Controparte_3 Pt_1
17.450,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo relativo all'esecuzione “di opere di bonifica da amianto delle tubazioni presenti all'interno di alcuni locali interrati del come da contratto del CP_3
05/12/2022”.
Il condominio ingiunto si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli deducendo, in sintesi: a) che il contratto posto a sostegno della domanda monitoria era stato sottoscritto, in nome e per conto del condominio, dal dott.
ivi qualificatosi amministratore condominiale, senza Controparte_4 alcuna previa delibera autorizzativa assembleare e, dunque, in assenza di poteri;
b) che, inoltre, il predetto dott. non aveva, in Controparte_5 realtà, mai effettivamente ricoperto la carica di amministratore condominiale, atteso che con delibera assembleare del 12.4.2021 era stato nominato amministratore lo “ e, dunque, la persona Controparte_6 fisica del geom. mentre il dott. era unicamente Controparte_7 CP_5 socio - senza, peraltro, poteri di rappresentanza - della società M.G.M. Amministrazioni s.r.l. avente quale legale rappresentante il medesimo geom.
c) che, pertanto, il contratto posto a sostegno della Controparte_8 domanda monitoria non poteva spiegare alcun effetto nei confronti di esso opponente che giammai lo aveva ratificato;
d) che, peraltro, al CP_3 riguardo, la non avrebbe potuto dedurre il carattere Controparte_1 urgente dei lavori, trattandosi di circostanza non idonea a rendere il contratto opponibile ad esso condominio opponente;
e) che, in ogni caso, nella specie, i lavori oggetto del contratto posto a sostegno della domanda monitoria non solo non rivestivano carattere d'urgenza ma erano, in realtà, non necessari come confermato dalla società ( incaricata dal condominio del Parte_5 monitoraggio dell'amianto a seguito dei controlli da essa effettuati negli anni 2021 e 2022; f) che, inoltre, i lavori erano stati mal eseguiti dalla CP_1 con conseguente determinarsi di danni per il condominio ed i
[...] singoli condomini;
g) che in relazione al contratto posto a sostegno della domanda monitoria non era intervenuto alcun accordo per un “piano di rientro”, avendo il condominio, anzi, a seguito della nomina della nuova amministratrice in data 5.3.2023, prontamente contestato le pretese della
[...]
h) che, in ragione di quanto esposto, il pagamento in acconto CP_1 della somma di € 4.000,00, effettuato dal precedente amministratore in data 3.3.3023 (ossia due giorni prima della sua sostituzione con l'attuale amministratrice), era avvenuto senza alcun titolo con conseguente diritto di esso condominio opponente di ottenere la restituzione di tale somma;
i) che il decreto ingiuntivo opposto era, in ogni caso, erroneo sia laddove aveva indicata come dovuta l'IVA su quanto liquidato a titolo di spese legali sia laddove aveva indicato quale saggio degli interessi moratori quello di cui al
D.Lgs. 231/2002 non applicabile alla fattispecie stante la natura di consumatore di esso condominio opponente;
l) che, in ogni caso, a prescindere dal merito, non dovevano ritenersi dovute le spese legali in relazione alla fase monitoria, atteso che la aveva optato per il procedimento Controparte_1 di ingiunzione non considerando le precedenti ampie contestazioni stragiudiziali della propria pretesa.
4 Il condominio di instava, pertanto, previa declaratoria di CP_3
“inefficacia”, “nullità” e/o “annullabilità” del contratto del 5.12.2022, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché, in via riconvenzionale, per la condanna della alla restituzione della somma di € Controparte_1
4.000,00 oltre interessi di mora.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, Controparte_1 deduceva: a) di aver regolarmente eseguito i lavori, tra il 27.12.2022 e la metà di febbraio 2023, sulla scorta di apposito contratto del 5.12.2022 sottoscritto dal dott. quale amministratore condominiale;
b) che, in Controparte_4 data 3.3.2023, il aveva provveduto a corrispondere un acconto sul CP_3 prezzo d'appalto pari ad € 4.000,00; c) che essa opposta, poi, stante il mancato pagamento del saldo del prezzo d'appalto, in data 19.4.2023 aveva trasmesso al condominio una comunicazione pec “proponendo, come da accordi intercorsi con il nuovo amministratore Dott. , un piano Parte_3 di rientro”; d) che tali accordi verbali con il nuovo amministratore non erano stati, in precedenza, mai contestati dal opponente, il quale, solo CP_3 con successiva comunicazione del 24.4.2023, aveva strumentalmente dedotto che i lavori straordinari non erano stati autorizzati o ratificati dalla propria assemblea;
e) che le contestazioni mosse circa la bontà dei lavori eseguiti erano, poi, del tutto tardive e generiche;
f) che essa opposta, in perfetta buona fede, aveva confidato sulla sussistenza dei poteri in capo al dott. , il CP_4 quale, in più occasioni, aveva, in precedenza, agito alla stregua di un amministratore condominiale;
g) che il contratto era stato, in ogni caso, ratificato dal , atteso che i lavori, previo allestimento del relativo CP_3 cantiere e previa apposizione di appositi cartelli in più punti dello stabile, erano stati eseguiti in un arco di tempo di circa due mesi senza alcuna interferenza o richiesta da parte di qualsivoglia condomino.
La instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e di Controparte_1 ogni domanda proposta dal condominio.
Tutto ciò premesso, per le ragioni che seguono, tanto l'opposizione quanto la domanda restitutoria avanzate dal condominio devono ritenersi fondate e vanno, pertanto, accolte.
Ed, invero, a prescindere da ogni considerazione circa il fatto se l'assemblea condominiale, in data 12.4.2021, abbia nominato quale amministratore del condominio la persona fisica del geom. ovvero la M.G.M. Controparte_8
Amministrazioni s.r.l. (società avente quale legale rappresentante il medesimo geom. nonché in ordine al fatto se il dott. Controparte_8 CP_5
(ossia la persona che ha firmato il contratto del 5.12.2022 in nome e
[...] per conto del condominio opponente) avesse o meno poteri rappresentativi di tale società, ciò che rileva ai fini del decidere è la pacifica circostanza per cui il contratto posto a sostegno della domanda monitoria è stato, in ogni caso, stipulato, in nome e per conto del , senza alcuna preventiva CP_3 delibera autorizzativa da parte dell'assemblea condominiale, alla quale sola, come è noto, ai sensi dell'art. 1135 c.c., compete il potere di deliberare l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.
5 Al riguardo deve, in primo luogo, rilevarsi come, invero, il carattere straordinario delle opere di manutenzione di cui si tratta non risulta in alcun modo contestato dalla società opposta.
D'altronde tale carattere di straordinarietà non può seriamente essere posto in dubbio, trattandosi di lavori (bonifica da amianto di tubazioni presenti in locali interrati) non rientranti nella “nomale” gestione manutentiva della cosa comune e comportanti un onere economico (complessivamente € 21.450,00) certamente rilevante e non trascurabile.
Va, poi, ulteriormente rilevato che la neppure ha dedotto Controparte_1 che i lavori da essa eseguiti rivestissero carattere d'urgenza – circostanza che, del resto, risulta smentita dallo stesso contenuto del documento contrattuale del 5.12.2022, nel quale si fa espresso riferimento al fatto che la proposta contrattuale (offerta), poi accettata, era stata formulata dall'odierna opposta a seguito di un sopralluogo effettuato nel lontano “04/03/2021”, ossia quasi due anni prima.
E ciò senza dire che, in ogni caso, ove anche i lavori straordinari dei quali si tratta avessero rivestito carattere d'urgenza, ciò non sarebbe sufficiente a rendere opponibile al il relativo contratto in mancanza di una CP_3 previa delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale e ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tale ipotesi, il terzo, che abbia operato su incarico dell'amministratore, non può dedurre che la prestazione da lui adempiuta rivestisse carattere di urgenza, valendo tale presupposto non ad ampliare l'ambito del potere di rappresentanza dell'amministratore ex art. 1131 c.c., quanto unicamente a fondare, in base all'art. 1135, comma secondo, c.c., il diritto dell'amministratore stesso a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di amministrazione (cfr., in tal senso, Cass., ord., n. CP_9
31382/2022 nonché Cass. n. 20136/2017.
Né, si osserva ancora, può rilevare in senso favorevole all'opposta l'adombrata esistenza di un ragionevole affidamento sull'esistenza dei necessari poteri in capo a colui che ha sottoscritto il contratto spendendo il nome del condominio “giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria” (così la già citata Cass. n. 20136/2017).
Il contratto del 5.12.2022 di cui discute, dunque, in assenza di previa delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale è, di per sé, privo di efficacia nei confronti del condominio.
Quanto, poi, alla dedotta esistenza di una ratifica del predetto contratto da parte del , deve osservarsi che, pur dovendosi, in generale, CP_3 riconoscere la possibilità di una ratifica - anche in forma implicita e, dunque, tacita - da parte del del contratto concluso dall'amministratore in CP_3 assenza dei relativi poteri (si vedano Cass. n.ri 15872/2010 e 35278/2022), tuttavia, tale ratifica deve, pur sempre, provenire dall'assemblea condominiale
6 o, quanto meno, da una maggioranza di condomini idonea a deliberare atti di amministrazione straordinaria.
Ed, allora, con riferimento al caso di specie, deve, innanzi tutto, escludersi che possa avere qualsivoglia efficacia di ratifica il fatto che la precedente amministrazione del condominio abbia corrisposto alla Controparte_1 un acconto di prezzo, trattandosi di condotta posta in essere da quello stesso organo condominiale privo dei necessari poteri.
Per le medesime ragioni, poi, fermo restando che l'esistenza dell'adombrato successivo accordo verbale per una dilazione del pagamento del saldo del prezzo dell'appalto non può dirsi in alcun modo provata (la CP_1
invero, entro i termini decadenziali di rito, neppure ha dedotto
[...] quando e con quali concrete modalità sarebbe stato raggiunto tale presunto accordo con il “nuovo” amministratore condominiale), deve ritenersi che tale accordo, ove pure effettivamente esistente, ugualmente sarebbe del tutto inidoneo ad esprimere una volontà di ratifica da parte dei condomini.
Quanto, poi, alla dedotta circostanza per cui i lavori sono stati eseguiti “alla luce del sole” senza alcuna opposizione o richiesta di spiegazioni da parte di qualsivoglia condomino, si tratta, all'evidenza, di circostanza priva del carattere della gravità e della precisione e, dunque, del tutto inidonea a far suppore l'esistenza di una volontà di una maggioranza di condomini idonea a deliberare atti di amministrazione straordinaria nel senso di ratificare il contratto per il quale è lite.
E ciò dovendosi considerare altresì, ed in senso invero assorbente, che la ratifica di un contratto stipulato da chi non ne aveva i poteri presuppone la conoscenza da parte del ratificante dell'esatto contenuto di quello stesso contratto mentre, nella specie, non sussiste alcun elemento fattuale dal quale potrebbe inferirsi che i condomini del opponente, al momento CP_3 dell'esecuzione dei lavori, fossero a conoscenza dell'esistenza del contratto di cui si discute, del suo oggetto, del prezzo ivi concordato, ecc.
Per tutto quanto innanzi, dunque, stante l'inefficacia nei confronti del opponente del contratto posto a sostegno della domanda CP_3 monitoria, per un verso, la medesima domanda monitoria non può ritenersi fondata e, per altro verso, deve ritenersi che il pagamento dell'acconto di € 4.000,00 effettuato dal precedente amministratore con denaro CP_9 del sia privo di causa poiché posto in essere, appunto, in CP_3 esecuzione di un contratto inefficace.
Pertanto, accolta l'opposizione, la va, altresì, condannata Controparte_1 alla restituzione, in favore del condominio, della medesima somma di € 4.000,00, oltre interessi al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla messa in mora del 24.4.2023 alla domanda giudiziale ed al saggio di cui al quarto comma del medesimo articolo dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Va, infine, rilevato come nulla debba statuirsi in ordine alle pretese risarcitorie e di “riduzione del prezzo” pure avanzate dal opponente, atteso CP_3
7 che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla stessa ammissibilità delle relative domande (le quali sono state, invero, avanzate dal condominio solo con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), si tratta di domande chiaramente formulate in via subordinata e con riferimento all'ipotesi di riconoscimento dell'efficacia nei confronti del condominio del contratto indicato dalla Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sull'opposizione e sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dal di Controparte_3
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. Pt_1
15467/2023; 2. in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, condanna la
[...]
a restituire, al condominio di di Controparte_1 Parte_1
, la somma di € 4.000,00 oltre interessi di mora come in parte Pt_1 motiva;
3. condanna la al rimborso, in favore del Controparte_1 condominio di di , delle spese di lite, liquidate in € Parte_1 Pt_1 145,50 per esborsi ed € 5.077,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 14.3.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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