Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 10/04/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 47/2026/G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IA
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al 46659 del registro di Segreteria.
TRA
1. SI, nato ad SI, in [...], CF SI, residente ad SI 2. SI, nata ad SI, in [...], CF SI, residente ad SI;
entrambi eredi della IG SI, nata ad [...], il SI, residente in SI, C.F. SI, deceduta in data SI; difesi e rappresentati, giusta procura su atto separato, sia congiuntamente sia disgiuntamente fra loro dall’Avvocato Elisabetta Lugli (CF [...]– pec elisabetta.lugli@ordineavvocatiravenna.eu) e dall’Avvocato Federica Zaccarini ([...]– pec federica.zaccarini@ordineavvocatiravenna.eu), ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso e nello studio dell’Avvocato Elisabetta Lugli, sito in Ravenna,Via Angelo Mariani n. 6
RICORRENTI
CONTRO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei servizi del Tesoro, in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Giulia DONATI, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze - entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro – e dalla dott.ssa Leila RICCI, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in via XX settembre n. 97 – ROMA, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
in via preliminare sospendere riscossione coatta delle somme richieste in restituzione; nel merito preso atto della fondatezza della domanda di parte ricorrente disporre
• l’annullamento della determinazione n. SI – iscrizione n. SI laddove prevede l’obbligo di restituzione della somma di € 46.488,49;
• l’annullamento della determinazione n. SI – iscrizione n. SI laddove prevede l’obbligo di restituzione della somma di € 16.819,00;
• con vittoria di spese e compensi professionali.
PER IL MINISTERO:
Respingere il ricorso presentato da SI e SI, quali eredi della sig.ra SI, in quanto infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/09/2024, la IG SI riceveva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato Forlì, Cesena/Rimini/Ravenna – Sede di Ravenna, i seguenti atti:
1. determinazione n. SI – iscrizione n. SI con la quale veniva comunicato “considerato che dall’accertamento contabile effettuato è risultato che il limite reddituale è stato superato, ogni anno, a partire dal 2016 ed in conseguenza è stato accertato un debito di € 46.488,49 (quarantaseimilaquattrocentoottatotto/49) talché veniva richiesta la restituzione della predetta somma;
2. determinazione n. SI – iscrizione n. SI con la quale veniva comunicato “considerato che dall’accertamento contabile effettuato è risultato che il limite reddituale è stato superato, ogni anno, a partire dal 2016 ed in conseguenza è stato accertato un debito di € 16.819,00 (sedicimilaottocentodiciannove/00)” .
Pertanto veniva richiesta la restituzione della predetta somma;
evidenziavano che il predetto Ministero comunicava altresì la revoca dei provvedimenti pensionistici SI e SI;
in data 14/01/2025 la IG SI decedeva e i figli presentavano la dichiarazione di successione dichiarandosi eredi puri e semplici;
i ricorrenti ritenevano provvedimenti illegittimi e previa sospensione degli stessi ne chiedevano l’annullamento.
Alla udienza del 18.11.2025 il giudice rigettava la sospensiva e in data 31.3.2026 con l’assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco, uditi l’avv. Zaccarini Federica per le parti ricorrenti e il funzionario dott.ssa Ricci Leila per il Ministero dell’Economia e delle Finanze la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per una pluralità di ragioni.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 80 del dpr 915 del 1978 (Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti):
In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico.
Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite.
Tale orientamento è stato recepito ed interpretato nella seguente maniera dalla giurisprudenza della Corte.
Corte dei Conti Liguria, Sez. giurisdiz., 12/02/1997, n. 157:
In materia di pensioni di guerra vige il principio per cui a carico del beneficiario è posto l'obbligo di denunciare all'amministrazione il venir meno delle condizioni previste dalla legge per continuare a percepire i relativi assegni; e, pertanto, in caso di omissione della denuncia va effettuato il recupero delle somme indebitamente percepite.
Ancora, sentenza n. 397/2017 della Sezione Terza di Appello, “incombe sul pensionato l’obbligo di rappresentare all’ente erogatore della pensione la sua situazione reddituale al fine di rendere possibili, tempestivamente, le decurtazioni del trattamento di reversibilità (..), obbligo che non viene meno ove il reddito complessivo sia formato da trattamenti pensionistici liquidati dal medesimo istituto previdenziale …..”.
Non va sottaciuto che la Suprema Corte, con sentenza n. 18615/2021 ha affermato, quando alla omissione di comunicazione, il seguente principio:
“risulta ormai consolidato il principio generale di settore, secondo cui è equiparato al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norma di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall’ente competente (Cass. n. 1919/2018 e altre conformi)
Ciò premesso, non essendo contestata l’indubbia erogazione non dovuta e la mancata comunicazione della modifica reddituale, la Corte ritiene il ricorso infondato.
In secondo luogo, ma non di meno rilevante, indipendentemente dalla mancata comunicazione, la posizione dei ricorrenti è quella di percettori di somme non dovute. Ai sensi dell’art. 2033 del c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Si tratta di una causa petendi fatta propria dalla amministrazione nelle note di recupero. A pag. 2 dell’atto del 2.9.2024 l’amministrazione finanziaria ha indicato quale fonte del diritto al recupero l’art. 2033 del c.c., ovvero il dato oggettivo dell’aver ricevuto una prestazione non dovuta; si tratta di una circostanza incontestata tra le parti, dalla quale deriva l’obbligo restitutorio.
Le spese di giudizio, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni dovute all’esistenza di precedenti di senso contrario di questa Sezione possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da SI e SI nei confronti di Ministero dell’Economia e delle Finanze così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti coinvolti nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 31 marzo 2026
IL GIUDICE UNICO
(Dott. Marco Catalano)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti coinvolti nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 10 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente