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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8151 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6867/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al nr. r.g. 6867 dell'anno 2020
TRA
– C.F. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
4.09.1941 ,rappresentato e difeso dall'avv. Palma Diroma, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Roma alla Via Savoia nr.86
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
) , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
dott. rappresentato e difeso dall'avv.. Dolores Scotto di Uccio , presso CP_2
il cui studio elettivamente domicilia in al Corso Umberto I nr.237; CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
1 Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo n. 19/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli e notificato in data 24.01.20 unitamente ad atto di precetto,
deduceva la carenza di legittimazione di esso opponente per le Parte_1
quote degli altri eredi, la prescrizione degli oneri condominiali relativi al periodo
2005/2015 e la nullità della delibera del 23.11.2017 chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva del decreto opposto, e nel merito l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto stesso. Si costituiva il condominio opposto che contestava la fondatezza della opposizione e chiedeva rigettarsi la stessa, previo rigetto della istanza di sospensione non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Denegata la sospensiva , nonché rigettata l'istanza di riunione con il giudizio di impugnativa di delibera assembleare del 23.11.2017 (Tribunale di Napoli RGN
17580/2022) veniva concessi i termini ex art.183 VI co.c.p.c. e di poi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni , stante la sua natura documentale, alla udienza del 5.03.24 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190
c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.
Invero, nelle more del presente procedimento è intervenuta la sentenza n.9031/22 allegata da parte opponente che, a definizione del giudizio di impugnativa della delibera condominiale del 23.11.2017 , ha dichiarato nulla detta delibera poiché con essa il ha fatto rivivere una precedente tabella millesimale nota come CP_1
tabella B perché riferita al corpo di fabbrica corrispondente , con conseguente applicazione retroattiva .
In tale operazione è rientrato anche il ricalcolo degli oneri (conguagli) richiesti con il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, poiché il credito azionato in via monitoria dal per Controparte_3
dal 2005 al 2017 , si fonda proprio su detta delibera , non v'è dubbio che CP_4
anche i predetti crediti per conguagli ed i riparti operati in forza della stessa delibera e 2 posti a fondamento del decreto ingiuntivo, devono ritenersi travolti con conseguente accoglimento della opposizione.
La sentenza in parola, con motivazione condivisibile accogliendo la impugnativa alla delibera ne ha riconosciuto la nullità in quanto non adottata alla unanimità
(trattandosi di criterio di ripartizione degli oneri in ragione della sua applicazione in deroga a quelli di legge) e comunque non conforme nella ripartizione millesimale alla effettiva proporzionalità delle diverse unità. In altre parole la Tabella B applicata retroattivamente in forza della delibera condominiale dichiarata nulla, aveva un valore meramente programmatico perché redatta sulla scorta dell'originario progetto di sole 15 unità immobiliari poi divenute 31 .
In definitiva, la nullità della delibera del 23.11.2017 e l'illegittimità del calcolo degli oneri operata in virtù della reviviscenza con efficacia retroattiva della Tabella B ) non può che travolgere anche gli oneri e i conguagli richiesti con il decreto ingiuntivo opposto che deve essere , di conseguenza, revocato.
Alla luce di quanto sopra, va, perciò, accolta la domanda dell' odierno opponente e revocato il decreto ingiuntivo .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa (da euro € 5.201 a € 26.000) e dell'attività svolta, con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da nei confronti del Parte_1
in persona Controparte_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così provvede:
3 -accoglie l'opposizione e , per l'effetto,revoca il Decreto ingiuntivo n. 19/2020 reso dal Tribunale di Napoli IV Sez. civ. e notificato il 24.01.2020 ;
- condanna il in Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente , liquidate in € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19.09.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al nr. r.g. 6867 dell'anno 2020
TRA
– C.F. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
4.09.1941 ,rappresentato e difeso dall'avv. Palma Diroma, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Roma alla Via Savoia nr.86
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
) , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
dott. rappresentato e difeso dall'avv.. Dolores Scotto di Uccio , presso CP_2
il cui studio elettivamente domicilia in al Corso Umberto I nr.237; CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
1 Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo n. 19/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli e notificato in data 24.01.20 unitamente ad atto di precetto,
deduceva la carenza di legittimazione di esso opponente per le Parte_1
quote degli altri eredi, la prescrizione degli oneri condominiali relativi al periodo
2005/2015 e la nullità della delibera del 23.11.2017 chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva del decreto opposto, e nel merito l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto stesso. Si costituiva il condominio opposto che contestava la fondatezza della opposizione e chiedeva rigettarsi la stessa, previo rigetto della istanza di sospensione non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Denegata la sospensiva , nonché rigettata l'istanza di riunione con il giudizio di impugnativa di delibera assembleare del 23.11.2017 (Tribunale di Napoli RGN
17580/2022) veniva concessi i termini ex art.183 VI co.c.p.c. e di poi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni , stante la sua natura documentale, alla udienza del 5.03.24 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190
c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.
Invero, nelle more del presente procedimento è intervenuta la sentenza n.9031/22 allegata da parte opponente che, a definizione del giudizio di impugnativa della delibera condominiale del 23.11.2017 , ha dichiarato nulla detta delibera poiché con essa il ha fatto rivivere una precedente tabella millesimale nota come CP_1
tabella B perché riferita al corpo di fabbrica corrispondente , con conseguente applicazione retroattiva .
In tale operazione è rientrato anche il ricalcolo degli oneri (conguagli) richiesti con il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, poiché il credito azionato in via monitoria dal per Controparte_3
dal 2005 al 2017 , si fonda proprio su detta delibera , non v'è dubbio che CP_4
anche i predetti crediti per conguagli ed i riparti operati in forza della stessa delibera e 2 posti a fondamento del decreto ingiuntivo, devono ritenersi travolti con conseguente accoglimento della opposizione.
La sentenza in parola, con motivazione condivisibile accogliendo la impugnativa alla delibera ne ha riconosciuto la nullità in quanto non adottata alla unanimità
(trattandosi di criterio di ripartizione degli oneri in ragione della sua applicazione in deroga a quelli di legge) e comunque non conforme nella ripartizione millesimale alla effettiva proporzionalità delle diverse unità. In altre parole la Tabella B applicata retroattivamente in forza della delibera condominiale dichiarata nulla, aveva un valore meramente programmatico perché redatta sulla scorta dell'originario progetto di sole 15 unità immobiliari poi divenute 31 .
In definitiva, la nullità della delibera del 23.11.2017 e l'illegittimità del calcolo degli oneri operata in virtù della reviviscenza con efficacia retroattiva della Tabella B ) non può che travolgere anche gli oneri e i conguagli richiesti con il decreto ingiuntivo opposto che deve essere , di conseguenza, revocato.
Alla luce di quanto sopra, va, perciò, accolta la domanda dell' odierno opponente e revocato il decreto ingiuntivo .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa (da euro € 5.201 a € 26.000) e dell'attività svolta, con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da nei confronti del Parte_1
in persona Controparte_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così provvede:
3 -accoglie l'opposizione e , per l'effetto,revoca il Decreto ingiuntivo n. 19/2020 reso dal Tribunale di Napoli IV Sez. civ. e notificato il 24.01.2020 ;
- condanna il in Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente , liquidate in € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19.09.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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