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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 890/2020
tra
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SERGIO FONTANA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
, (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
GIROLAMO VENTURELLA
- Resistente -
E nei confronti di:
, cod. fisc. rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'Avv. ENRICO NICOLÒ BUSCEMI, giusta procura in atti
Terza chiamata in causa
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 30.04.2020, esponeva di essere Parte_1
dipendente del già Provincia Regionale Controparte_1
di Siracusa, dal 14.04.1997; che in virtù della determina dirigenziale n. 450 del 29
novembre 2002 e del contratto di lavoro sottoscritto con l'ente datoriale, aveva iniziato a svolgere la propria attività lavorativa per il servizio protocollo ed archivio nella categoria B1, con profilo professionale esecutore tecnico, fino al 5
maggio 2008; che, a fronte dell'emanazione della delibera n. 144/08 del 6 maggio
2008, aveva avuto un avanzamento di carriera ed era stato inquadrato nell'organico dell'ente resistente con la qualifica di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3; che dal mese di gennaio del 2019 – essendo il responsabile del servizio, prossimo ad essere posto in Persona_1
quiescenza – tutti i mercoledì la funzione dallo stesso svolta veniva delegata al ricorrente, che curava ogni adempimento, provvedendo a ricevere ed a smistare la posta in entrata del Libero Consorzio Comunale di;
che essendo CP_1
andato in ferie nel mese di maggio 2019, tale attività, fino al Persona_1
mese di agosto 2019, veniva svolta dal ricorrente tutti i giorni della settimana;
che il 1 agosto 2019 il avendo maturato i requisiti per il Persona_1
pensionamento anticipato, ai sensi della legge n. 26 del 28 marzo 2019, veniva collocato a riposo.
Rilevava che, nonostante l'anzianità di servizio maturata e le funzioni di responsabile del servizio già svolte, con la determina del caposettore del I settore affari generali e partecipate dal di n. 1597 Controparte_1 CP_1
del 29 ottobre 2019, veniva nominata quale responsabile del servizio protocollo ed archivio avente il medesimo profilo professionale di Parte_2
II collaboratore amministrativo categoria B3; che la stessa, tuttavia, era stata assunta dall'ente resistente soltanto il 10 dicembre 2013, sicché rispetto al ricorrente aveva maturato un'esperienza professionale con la suddetta qualifica inferiore di quasi 6 anni;
che con nota del 23 gennaio 2020 aveva formulato una richiesta di accesso agli atti afferente il contratto di assunzione della controinteressata e le schede di valutazione della stessa, che l'ente datoriale aveva rifiutato di ostendere,
in quanto non strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 24 primo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai fini della tutela dell'interesse cui era correlata la richiesta del ricorrente;
che sulla base della determina del 6 febbraio 2020, aveva appreso che il dirigente del suddetto settore, nel confermare l'incarico conferito alla controinteressata aveva precisato di aver utilizzato come parametro per l'individuazione del soggetto più idoneo alla funzione la nota protocollo n. 33.545
del 13 ottobre 2016 del commissario straordinario e, pertanto, la scelta operata dall'ente datoriale in favore di sulla base dei superiori criteri, Parte_2
doveva considerarsi lesiva del proprio diritto a rivestire l'incarico di capo servizio dell'Ufficio Protocollo ed Archivio, non avendo la controinteressata alcun titolo preferenziale rispetto a quello del ricorrente, il quale data la maggiore esperienza maturata nello svolgimento delle mansioni di collaboratore amministrativo categoria B3 nonché la sostituzione di nelle sue funzioni fin Persona_1
dal mese di gennaio 2019, aveva il diritto ad essere preferito nella copertura del ruolo di caposervizio dell'Ufficio “Protocollo ed Archivio” del
[...]
. Controparte_1
Deduceva che la nomina della controinteressata era stata determinata dall'utilizzo di un criterio meramente discrezionale che non poteva trovare ingresso nel settore pubblico comportando la violazione dei principi contenuti nell'art. 97 della
Costituzione, delle disposizioni contenute nell'art. 20 del Regolamento
III sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Libero Consorzio Comunale e dei criteri riportati nella nota del Commissario Straordinario n. 33.545 del 13 ottobre
2016.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in
funzione di Giudice del Lavoro, il e la Controparte_1
controinteressata al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della Parte_2
nomina di a capo del servizio Protocollo e Archivio al posto del Parte_2
ricorrente e, per l'effetto, sentire ordinare all'ente datoriale di nominare il ricorrente capo del servizio Protocollo e Archivio del Controparte_1
e la condanna del al
[...] CP_1 Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.000,00 annuale a far data dal 18 ottobre 2019, a titolo di risarcimento del danno subito, proporzionalmente aumentata per ogni mese ovvero per ogni anno in cui la controinteressataavrebbe continuato a ricoprire la posizione di capo del servizio Protocollo e Archivio.
Si costituiva il che contestava quanto Controparte_1
dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che lo stesso era stato assunto alle dipendenze del in data Controparte_1
14.04.1997, con la qualifica di usciere e, successivamente, in seguito all'applicazione del nuovo ordinamento professionale stabilito dal CCNL del
31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione professionale, era stato inquadrato nella cat. A1 a decorrere dal 1.4.1999, con il profilo di operatore con mansioni di usciere. Deduceva che, in conformità alla Determina Dirigenziale n.
450 del 29.11.2002, che prevedeva una progressione di carriera verticale, il ricorrente veniva inquadrato nella categoria giuridica ed economica immediatamente superiore cat. B1, con profilo professionale di esecutore tecnico e, in seguito, con Determina Dirigenziale n. 99 del 28.2.2005 gli veniva
IV modificato il profilo professionale, da esecutore tecnico a esecutore amministrativo, rimanendo immutata la categoria giuridica ed economica di appartenenza B1. Precisava che, il ricorrente non aveva svolto nessuna funzione di collaboratore professionale amministrativo e che la funzione di esecutore prima tecnico e poi amministrativo, cat. B1, continuava ad essere dallo stesso svolta ancora oggi. Evidenziava che, con Determina Dirigenziale n. 144 del 6.5.2008, al ricorrente veniva attribuita soltanto una progressione economica orizzontale B3 in quanto quest'ultima non prevedeva un avanzamento di carriera e dunque una progressione giuridica rispetto a quella posseduta, ma un mantenimento del ricorrente nel suo inquadramento giuridico di qualifica B1 con progressione soltanto economica in cat. B3. Deduceva quindi che la progressione del ricorrente era soltanto una progressione economica orizzontale e non giuridica, a differenza invece della controinteressata che era stata inizialmente assunta, con Pt_2
contratto a tempo determinato, con profilo professionale di istruttore amministrativo cat. C1 e, successivamente, in data 30.12.2010, era stata assunta a tempo indeterminato con inquadramento nella posizione giuridica ed economica
B3, con profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo cat.
Giuridica ed economica B3 e, con il contratto del 10.12.2013, le veniva incrementato l'orario di lavoro a 32 ore settimanali. Rilevava pertanto che la controinteressata, a differenza del ricorrente, partiva da una categoria professionale giuridica superiore (cat. Giur. B3). Contestava che il ricorrente, dal mese di gennaio 2019, avesse svolto le veci del responsabile del servizio in sostituzione di in quanto non solo non esisteva nessun atto di Persona_1
delega o nota con cui il capo del I Settore delegava a tale funzione Pt_1
ma invece le funzioni del in caso di assenza, venivano delegate
[...] Per_1
V alla controinteressata Rilevava che l'unica attività svolta dal Parte_2
ricorrente era quella di ricevere la posta in entrata, in formato cartaceo.
Aggiungeva che la nomina di era il risultato di un esame attento Parte_2
e scrupoloso dei requisiti previsti dalla nota protocollo n. 33545 del 13.10.2016
del Commissario Straordinario dell'Ente e non una scelta discrezionale dell'Ente
resistente, in quanto la controinteressata non solo possedeva una adeguata anzianità di servizio ed esperienza nel settore ma proveniva da una categoria di appartenenza superiore rispetto a quella del ricorrente. Rilevava ancora che dalla comparazione delle schede di valutazione del ricorrente e della controinteressata emergeva che la valutazione attribuita a quest'ultima era superiore rispetto a quella del ricorrente e che il diniego dell'amministrazione di non consegnare le predette schede era conforme alle disposizioni normative contenute nell'art. 24
comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Si costituiva, altresì, rilevando, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità della domanda perché non rientrava nei poteri decisionali del
G.L. adito la possibilità di conferire al ricorrente l'incarico di Responsabile del
Settore, né tanto meno con effetti retro datati alla data di conferimento del primo incarico alla stessa in quanto il sindacato del Giudice del Lavoro e/o del Giudice
Amministrativo, a seguito della privatizzazione del Pubblico Impiego, doveva limitarsi alla declaratoria di illegittimità della procedura adottata o seguita dalla
P.A. nella nomina del vincitore e/o del destinatario dell'incarico, senza sostituirsi a quest'ultima nella designazione del soggetto cui assegnare l'incarico. Deduceva
inoltre che la nomina del Responsabile di un Servizio, così come strutturata dall'art.20 del Regolamento sugli Uffici e Servizi dell'Ente, si caratterizzava come nomina eminentemente fiduciaria, scevra da qualsiasi meccanismo di natura
VI comparativa, lasciando al Responsabile del Settore il compito di individuare il
Responsabile del Servizio in considerazione di due parametri di riferimento:
l'esperienza maturata e la categoria di appartenenza. Rilevava di essere stata inquadrata per anni in categoria C e che in seguito alla sua stabilizzazione aveva continuato a svolgere le medesime mansioni di categoria C, sempre incardinata nel Servizio Protocollo ed Archivio, a far data dalla sua prima assunzione a tempo determinato e, pertanto, come statuito dalla nota del Commissario Straordinario n.
33.545 del 13.10.2016, doveva ritenersi più meritevole, rispetto al ricorrente, in considerazione della categoria di appartenenza negli anni rivestita
La causa veniva istruita a mezzo di assunzione di prova testimoniale testi e all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
In via preliminare, si osserva che le progressioni verticali prevedono il passaggio del lavoratore ad una categoria giuridica diversa rispetto a quella di appartenenza,
comportando un avanzamento di carriera e, dunque, una progressione giuridica dello stesso. Le progressioni economiche orizzontali consistono, invece, nello spostamento del lavoratore all'interno della medesima categoria di appartenenza della Pubblica amministrazione, comportando semplicemente un avanzamento economico ovvero uno spostamento ad una categoria economica successiva con corrispondente aumento retributivo e trovano disciplina nei contratti collettivi,
nazionali ed integrativi di ciascun comparto allo scopo di motivare i dipendenti ad una continua efficienza nell'ambito lavorativo. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite nelle modalità previste dall'art. 23 del Decreto
Legislativo 22 ottobre 2009 n. 150, secondo cui: “Le amministrazioni pubbliche
riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all' articolo 52,
VII comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,((...)) sulla base di
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti
delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema
di valutazione”.
Nella vicenda in esame, , dipendente del Parte_1 [...]
con la qualifica di usciere, in virtù della determina Controparte_1
dirigenziale n. 450 del 2002 ha iniziato a svolgere la propria attività per il servizio
Protocollo ed Archivio del predetto ente nella categoria B1, con profilo professionale esecutore tecnico fino al 5 maggio 2008 e, successivamente, a fronte della delibera n. 144/08 del 6 maggio 2008, è stato inquadrato nell'organico dell'ente resistente con la qualifica di collaboratore professionale amministrativo categoria B3. Con la proposizione del ricorso ha chiesto accertarsi l'illegittimità
CP_ della decisione assunta dall' resistente di nominare la controinteressata capo del Servizio Protocollo e Archivio, avendo maturato una Parte_2
maggiore esperienza nello svolgimento delle mansioni di collaboratore amministrativo categoria B3 e per aver sostituito per un determinato periodo (da gennaio ad agosto 2019) il precedente responsabile del servizio Protocollo ed
Archivio nelle predette mansioni di responsabile.
Tuttavia, le circostanze poste a fondamento del ricorso non trovano riscontro nella documentazione in atti né nell'attività istruttoria svolta. Deve ritenersi, in particolare, che possedeva i requisiti previsti sia dalle Parte_2
disposizioni contenute nell'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici
e dei Servizi sia dai criteri riportati nella nota del Commissario Straordinario n.
33.545 del 13 ottobre 2016, atteso che, oltre ad essere stata inizialmente assunta a
VIII tempo determinato con il profilo professionale di Istruttore amministrativo categoria C1, è stata inquadrata, in seguito alla stabilizzazione, nella categoria giuridica ed economica B3, con profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo, laddove il ricorrente apparteneva alla categoria professionale di esecutore tecnico (categoria giuridica B1) e (soltanto) economica
B3, inferiore rispetto all'inquadramento giuridico della , senza ricoprire, di Pt_2
fatto, alcuna funzione di collaboratore professionale amministrativo.
L'avvenuto avanzamento del ricorrente ad una categoria economica diversa rispetto a quella originaria, configura solo un avanzamento economico e non anche giuridico, continuando lo stesso a mantenere la categoria giuridica B1, con la qualifica di esecutore tecnico e non di collaboratore amministrativo, in quanto l'avvenuto avanzamento non ha realizzato una progressione verticale bensì, come osservato dall'ente resistente, una progressione economica orizzontale.
Dunque, il conferimento dell'incarico a responsabile del servizio Protocollo ed
Archivio nei confronti della contraointeressata appare conforme alle disposizioni contenute nell'art. 20 del ROUS dell'Ente resistente che al comma 4 prevede: “La
responsabilità del Servizio è attribuita al personale con qualifica non inferiore
alla categoria C, salvo che, in seno al Settore non ve ne sia, per cui è attribuita a
personale di categoria B”, requisiti questi posseduti dalla , inquadrata Pt_2
originariamente nella categoria giuridica C1 e in seguito nella categoria B3,
superiore a quella rivestita dal ricorrente, inquadrato invece nella categoria giuridica B1, avanzando solo economicamente nella categoria B3, e altresì
conforme ai criteri indicati nella nota del Commissario Straordinario n. 33.545 del
13 ottobre 2016 secondo cui nella nomina del capo settore bisogna tenere conto:
“dell'esperienza maturata nell'esercizio dei profili di responsabilità dei gruppi di
lavoro e della categoria professionale di appartenenza, di massima, secondo
IX l'ordine di grandezza” posseduti anch'essi dalla in quanto da sempre Pt_2
rimasta incardinata nel Servizio Protocollo ed Archivio sin dalla sua assunzione a tempo determinato nella categoria C1, acquisendo pertanto adeguata esperienza come collaboratore amministrativo per aver svolto la predetta funzione anche come sostituta, nel periodo gennaio – agosto 2019, a differenza del ricorrente che non ha mai acquisito alcuna esperienza professionale nelle predette funzioni,
neanche come sostituto.
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi di parte resistente nel corso dell'istruttoria. In particolare, il teste dipendente del Testimone_1
, con le mansioni di funzionario, con l'incarico di capo-settore Controparte_1
che comprende anche l'Ufficio Protocollo ha riferito: “il responsabile del servizio
non può delegare le proprie funzioni. Sono io che, in caso di assenza del
responsabile, delego, per quel giorno, le mansioni ad altro dipendente. Per_1
era responsabile del servizio Protocollo;
era un dipendente di categoria C, con
elevata esperienza e professionalità. Non ho mai delegato le mansioni del
al;
nel caso di assenza del era che Per_1 Pt_1 Per_1 Parte_2
svolgeva le mansioni di responsabile”.
Nello stesso senso, il teste dipendente presso il Tes_2 Controparte_1
di , ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente con
[...] CP_1
mansioni di Responsabile del Settore Risorse Umane dal 1 ottobre 2016 e che “in
precedenza (prima del 2016) in più occasioni ho verificato che Parte_1
prestava servizio presso l'Ufficio Protocollo per il ricevimento della Posta in
Entrata. Non mi risulta che dal 2019 siano mutate le mansioni del ricorrente;
non
sono a conoscenza di deleghe rilasciate dal responsabile del servizio protocollo,
a , poiché il rilascio di delega è una Persona_1 Parte_1
X disposizione di servizio che viene conferita solo dal capo-settore, Tes_1
”.
[...]
Le dichiarazioni rese dai testi risultano precise e circostanziate e si riscontrano a vicenda nell'escludere che sia stato delegato a svolgere le Parte_1
funzioni di sostituto del responsabile del servizio Protocollo.
In ultimo, prova della legittimità della nomina della controinteressata è Pt_2
riscontrata dalle schede di valutazione prodotte in giudizio, dove risulta che il ricorrente ha conseguito negli anni una valutazione di 84 mentre la controinteressata ha conseguito una valutazione di 100. Pertanto, dalla comparazione delle predette schede si evince che la valutazione della controinteressata è superiore rispetto a quella del ricorrente, Parte_2
dovendosi pertanto ritenere legittima la nomina del Capo Servizio effettuata dal
Responsabile del Settore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla ostensione delle schede di valutazione effettuate soltanto nel corso del giudizio, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 890/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Rigetta il ricorso
Compensa le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XI
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 890/2020
tra
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SERGIO FONTANA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
, (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
GIROLAMO VENTURELLA
- Resistente -
E nei confronti di:
, cod. fisc. rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'Avv. ENRICO NICOLÒ BUSCEMI, giusta procura in atti
Terza chiamata in causa
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 30.04.2020, esponeva di essere Parte_1
dipendente del già Provincia Regionale Controparte_1
di Siracusa, dal 14.04.1997; che in virtù della determina dirigenziale n. 450 del 29
novembre 2002 e del contratto di lavoro sottoscritto con l'ente datoriale, aveva iniziato a svolgere la propria attività lavorativa per il servizio protocollo ed archivio nella categoria B1, con profilo professionale esecutore tecnico, fino al 5
maggio 2008; che, a fronte dell'emanazione della delibera n. 144/08 del 6 maggio
2008, aveva avuto un avanzamento di carriera ed era stato inquadrato nell'organico dell'ente resistente con la qualifica di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3; che dal mese di gennaio del 2019 – essendo il responsabile del servizio, prossimo ad essere posto in Persona_1
quiescenza – tutti i mercoledì la funzione dallo stesso svolta veniva delegata al ricorrente, che curava ogni adempimento, provvedendo a ricevere ed a smistare la posta in entrata del Libero Consorzio Comunale di;
che essendo CP_1
andato in ferie nel mese di maggio 2019, tale attività, fino al Persona_1
mese di agosto 2019, veniva svolta dal ricorrente tutti i giorni della settimana;
che il 1 agosto 2019 il avendo maturato i requisiti per il Persona_1
pensionamento anticipato, ai sensi della legge n. 26 del 28 marzo 2019, veniva collocato a riposo.
Rilevava che, nonostante l'anzianità di servizio maturata e le funzioni di responsabile del servizio già svolte, con la determina del caposettore del I settore affari generali e partecipate dal di n. 1597 Controparte_1 CP_1
del 29 ottobre 2019, veniva nominata quale responsabile del servizio protocollo ed archivio avente il medesimo profilo professionale di Parte_2
II collaboratore amministrativo categoria B3; che la stessa, tuttavia, era stata assunta dall'ente resistente soltanto il 10 dicembre 2013, sicché rispetto al ricorrente aveva maturato un'esperienza professionale con la suddetta qualifica inferiore di quasi 6 anni;
che con nota del 23 gennaio 2020 aveva formulato una richiesta di accesso agli atti afferente il contratto di assunzione della controinteressata e le schede di valutazione della stessa, che l'ente datoriale aveva rifiutato di ostendere,
in quanto non strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 24 primo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai fini della tutela dell'interesse cui era correlata la richiesta del ricorrente;
che sulla base della determina del 6 febbraio 2020, aveva appreso che il dirigente del suddetto settore, nel confermare l'incarico conferito alla controinteressata aveva precisato di aver utilizzato come parametro per l'individuazione del soggetto più idoneo alla funzione la nota protocollo n. 33.545
del 13 ottobre 2016 del commissario straordinario e, pertanto, la scelta operata dall'ente datoriale in favore di sulla base dei superiori criteri, Parte_2
doveva considerarsi lesiva del proprio diritto a rivestire l'incarico di capo servizio dell'Ufficio Protocollo ed Archivio, non avendo la controinteressata alcun titolo preferenziale rispetto a quello del ricorrente, il quale data la maggiore esperienza maturata nello svolgimento delle mansioni di collaboratore amministrativo categoria B3 nonché la sostituzione di nelle sue funzioni fin Persona_1
dal mese di gennaio 2019, aveva il diritto ad essere preferito nella copertura del ruolo di caposervizio dell'Ufficio “Protocollo ed Archivio” del
[...]
. Controparte_1
Deduceva che la nomina della controinteressata era stata determinata dall'utilizzo di un criterio meramente discrezionale che non poteva trovare ingresso nel settore pubblico comportando la violazione dei principi contenuti nell'art. 97 della
Costituzione, delle disposizioni contenute nell'art. 20 del Regolamento
III sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Libero Consorzio Comunale e dei criteri riportati nella nota del Commissario Straordinario n. 33.545 del 13 ottobre
2016.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in
funzione di Giudice del Lavoro, il e la Controparte_1
controinteressata al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della Parte_2
nomina di a capo del servizio Protocollo e Archivio al posto del Parte_2
ricorrente e, per l'effetto, sentire ordinare all'ente datoriale di nominare il ricorrente capo del servizio Protocollo e Archivio del Controparte_1
e la condanna del al
[...] CP_1 Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.000,00 annuale a far data dal 18 ottobre 2019, a titolo di risarcimento del danno subito, proporzionalmente aumentata per ogni mese ovvero per ogni anno in cui la controinteressataavrebbe continuato a ricoprire la posizione di capo del servizio Protocollo e Archivio.
Si costituiva il che contestava quanto Controparte_1
dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che lo stesso era stato assunto alle dipendenze del in data Controparte_1
14.04.1997, con la qualifica di usciere e, successivamente, in seguito all'applicazione del nuovo ordinamento professionale stabilito dal CCNL del
31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione professionale, era stato inquadrato nella cat. A1 a decorrere dal 1.4.1999, con il profilo di operatore con mansioni di usciere. Deduceva che, in conformità alla Determina Dirigenziale n.
450 del 29.11.2002, che prevedeva una progressione di carriera verticale, il ricorrente veniva inquadrato nella categoria giuridica ed economica immediatamente superiore cat. B1, con profilo professionale di esecutore tecnico e, in seguito, con Determina Dirigenziale n. 99 del 28.2.2005 gli veniva
IV modificato il profilo professionale, da esecutore tecnico a esecutore amministrativo, rimanendo immutata la categoria giuridica ed economica di appartenenza B1. Precisava che, il ricorrente non aveva svolto nessuna funzione di collaboratore professionale amministrativo e che la funzione di esecutore prima tecnico e poi amministrativo, cat. B1, continuava ad essere dallo stesso svolta ancora oggi. Evidenziava che, con Determina Dirigenziale n. 144 del 6.5.2008, al ricorrente veniva attribuita soltanto una progressione economica orizzontale B3 in quanto quest'ultima non prevedeva un avanzamento di carriera e dunque una progressione giuridica rispetto a quella posseduta, ma un mantenimento del ricorrente nel suo inquadramento giuridico di qualifica B1 con progressione soltanto economica in cat. B3. Deduceva quindi che la progressione del ricorrente era soltanto una progressione economica orizzontale e non giuridica, a differenza invece della controinteressata che era stata inizialmente assunta, con Pt_2
contratto a tempo determinato, con profilo professionale di istruttore amministrativo cat. C1 e, successivamente, in data 30.12.2010, era stata assunta a tempo indeterminato con inquadramento nella posizione giuridica ed economica
B3, con profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo cat.
Giuridica ed economica B3 e, con il contratto del 10.12.2013, le veniva incrementato l'orario di lavoro a 32 ore settimanali. Rilevava pertanto che la controinteressata, a differenza del ricorrente, partiva da una categoria professionale giuridica superiore (cat. Giur. B3). Contestava che il ricorrente, dal mese di gennaio 2019, avesse svolto le veci del responsabile del servizio in sostituzione di in quanto non solo non esisteva nessun atto di Persona_1
delega o nota con cui il capo del I Settore delegava a tale funzione Pt_1
ma invece le funzioni del in caso di assenza, venivano delegate
[...] Per_1
V alla controinteressata Rilevava che l'unica attività svolta dal Parte_2
ricorrente era quella di ricevere la posta in entrata, in formato cartaceo.
Aggiungeva che la nomina di era il risultato di un esame attento Parte_2
e scrupoloso dei requisiti previsti dalla nota protocollo n. 33545 del 13.10.2016
del Commissario Straordinario dell'Ente e non una scelta discrezionale dell'Ente
resistente, in quanto la controinteressata non solo possedeva una adeguata anzianità di servizio ed esperienza nel settore ma proveniva da una categoria di appartenenza superiore rispetto a quella del ricorrente. Rilevava ancora che dalla comparazione delle schede di valutazione del ricorrente e della controinteressata emergeva che la valutazione attribuita a quest'ultima era superiore rispetto a quella del ricorrente e che il diniego dell'amministrazione di non consegnare le predette schede era conforme alle disposizioni normative contenute nell'art. 24
comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Si costituiva, altresì, rilevando, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità della domanda perché non rientrava nei poteri decisionali del
G.L. adito la possibilità di conferire al ricorrente l'incarico di Responsabile del
Settore, né tanto meno con effetti retro datati alla data di conferimento del primo incarico alla stessa in quanto il sindacato del Giudice del Lavoro e/o del Giudice
Amministrativo, a seguito della privatizzazione del Pubblico Impiego, doveva limitarsi alla declaratoria di illegittimità della procedura adottata o seguita dalla
P.A. nella nomina del vincitore e/o del destinatario dell'incarico, senza sostituirsi a quest'ultima nella designazione del soggetto cui assegnare l'incarico. Deduceva
inoltre che la nomina del Responsabile di un Servizio, così come strutturata dall'art.20 del Regolamento sugli Uffici e Servizi dell'Ente, si caratterizzava come nomina eminentemente fiduciaria, scevra da qualsiasi meccanismo di natura
VI comparativa, lasciando al Responsabile del Settore il compito di individuare il
Responsabile del Servizio in considerazione di due parametri di riferimento:
l'esperienza maturata e la categoria di appartenenza. Rilevava di essere stata inquadrata per anni in categoria C e che in seguito alla sua stabilizzazione aveva continuato a svolgere le medesime mansioni di categoria C, sempre incardinata nel Servizio Protocollo ed Archivio, a far data dalla sua prima assunzione a tempo determinato e, pertanto, come statuito dalla nota del Commissario Straordinario n.
33.545 del 13.10.2016, doveva ritenersi più meritevole, rispetto al ricorrente, in considerazione della categoria di appartenenza negli anni rivestita
La causa veniva istruita a mezzo di assunzione di prova testimoniale testi e all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
In via preliminare, si osserva che le progressioni verticali prevedono il passaggio del lavoratore ad una categoria giuridica diversa rispetto a quella di appartenenza,
comportando un avanzamento di carriera e, dunque, una progressione giuridica dello stesso. Le progressioni economiche orizzontali consistono, invece, nello spostamento del lavoratore all'interno della medesima categoria di appartenenza della Pubblica amministrazione, comportando semplicemente un avanzamento economico ovvero uno spostamento ad una categoria economica successiva con corrispondente aumento retributivo e trovano disciplina nei contratti collettivi,
nazionali ed integrativi di ciascun comparto allo scopo di motivare i dipendenti ad una continua efficienza nell'ambito lavorativo. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite nelle modalità previste dall'art. 23 del Decreto
Legislativo 22 ottobre 2009 n. 150, secondo cui: “Le amministrazioni pubbliche
riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all' articolo 52,
VII comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,((...)) sulla base di
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti
delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema
di valutazione”.
Nella vicenda in esame, , dipendente del Parte_1 [...]
con la qualifica di usciere, in virtù della determina Controparte_1
dirigenziale n. 450 del 2002 ha iniziato a svolgere la propria attività per il servizio
Protocollo ed Archivio del predetto ente nella categoria B1, con profilo professionale esecutore tecnico fino al 5 maggio 2008 e, successivamente, a fronte della delibera n. 144/08 del 6 maggio 2008, è stato inquadrato nell'organico dell'ente resistente con la qualifica di collaboratore professionale amministrativo categoria B3. Con la proposizione del ricorso ha chiesto accertarsi l'illegittimità
CP_ della decisione assunta dall' resistente di nominare la controinteressata capo del Servizio Protocollo e Archivio, avendo maturato una Parte_2
maggiore esperienza nello svolgimento delle mansioni di collaboratore amministrativo categoria B3 e per aver sostituito per un determinato periodo (da gennaio ad agosto 2019) il precedente responsabile del servizio Protocollo ed
Archivio nelle predette mansioni di responsabile.
Tuttavia, le circostanze poste a fondamento del ricorso non trovano riscontro nella documentazione in atti né nell'attività istruttoria svolta. Deve ritenersi, in particolare, che possedeva i requisiti previsti sia dalle Parte_2
disposizioni contenute nell'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici
e dei Servizi sia dai criteri riportati nella nota del Commissario Straordinario n.
33.545 del 13 ottobre 2016, atteso che, oltre ad essere stata inizialmente assunta a
VIII tempo determinato con il profilo professionale di Istruttore amministrativo categoria C1, è stata inquadrata, in seguito alla stabilizzazione, nella categoria giuridica ed economica B3, con profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo, laddove il ricorrente apparteneva alla categoria professionale di esecutore tecnico (categoria giuridica B1) e (soltanto) economica
B3, inferiore rispetto all'inquadramento giuridico della , senza ricoprire, di Pt_2
fatto, alcuna funzione di collaboratore professionale amministrativo.
L'avvenuto avanzamento del ricorrente ad una categoria economica diversa rispetto a quella originaria, configura solo un avanzamento economico e non anche giuridico, continuando lo stesso a mantenere la categoria giuridica B1, con la qualifica di esecutore tecnico e non di collaboratore amministrativo, in quanto l'avvenuto avanzamento non ha realizzato una progressione verticale bensì, come osservato dall'ente resistente, una progressione economica orizzontale.
Dunque, il conferimento dell'incarico a responsabile del servizio Protocollo ed
Archivio nei confronti della contraointeressata appare conforme alle disposizioni contenute nell'art. 20 del ROUS dell'Ente resistente che al comma 4 prevede: “La
responsabilità del Servizio è attribuita al personale con qualifica non inferiore
alla categoria C, salvo che, in seno al Settore non ve ne sia, per cui è attribuita a
personale di categoria B”, requisiti questi posseduti dalla , inquadrata Pt_2
originariamente nella categoria giuridica C1 e in seguito nella categoria B3,
superiore a quella rivestita dal ricorrente, inquadrato invece nella categoria giuridica B1, avanzando solo economicamente nella categoria B3, e altresì
conforme ai criteri indicati nella nota del Commissario Straordinario n. 33.545 del
13 ottobre 2016 secondo cui nella nomina del capo settore bisogna tenere conto:
“dell'esperienza maturata nell'esercizio dei profili di responsabilità dei gruppi di
lavoro e della categoria professionale di appartenenza, di massima, secondo
IX l'ordine di grandezza” posseduti anch'essi dalla in quanto da sempre Pt_2
rimasta incardinata nel Servizio Protocollo ed Archivio sin dalla sua assunzione a tempo determinato nella categoria C1, acquisendo pertanto adeguata esperienza come collaboratore amministrativo per aver svolto la predetta funzione anche come sostituta, nel periodo gennaio – agosto 2019, a differenza del ricorrente che non ha mai acquisito alcuna esperienza professionale nelle predette funzioni,
neanche come sostituto.
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi di parte resistente nel corso dell'istruttoria. In particolare, il teste dipendente del Testimone_1
, con le mansioni di funzionario, con l'incarico di capo-settore Controparte_1
che comprende anche l'Ufficio Protocollo ha riferito: “il responsabile del servizio
non può delegare le proprie funzioni. Sono io che, in caso di assenza del
responsabile, delego, per quel giorno, le mansioni ad altro dipendente. Per_1
era responsabile del servizio Protocollo;
era un dipendente di categoria C, con
elevata esperienza e professionalità. Non ho mai delegato le mansioni del
al;
nel caso di assenza del era che Per_1 Pt_1 Per_1 Parte_2
svolgeva le mansioni di responsabile”.
Nello stesso senso, il teste dipendente presso il Tes_2 Controparte_1
di , ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente con
[...] CP_1
mansioni di Responsabile del Settore Risorse Umane dal 1 ottobre 2016 e che “in
precedenza (prima del 2016) in più occasioni ho verificato che Parte_1
prestava servizio presso l'Ufficio Protocollo per il ricevimento della Posta in
Entrata. Non mi risulta che dal 2019 siano mutate le mansioni del ricorrente;
non
sono a conoscenza di deleghe rilasciate dal responsabile del servizio protocollo,
a , poiché il rilascio di delega è una Persona_1 Parte_1
X disposizione di servizio che viene conferita solo dal capo-settore, Tes_1
”.
[...]
Le dichiarazioni rese dai testi risultano precise e circostanziate e si riscontrano a vicenda nell'escludere che sia stato delegato a svolgere le Parte_1
funzioni di sostituto del responsabile del servizio Protocollo.
In ultimo, prova della legittimità della nomina della controinteressata è Pt_2
riscontrata dalle schede di valutazione prodotte in giudizio, dove risulta che il ricorrente ha conseguito negli anni una valutazione di 84 mentre la controinteressata ha conseguito una valutazione di 100. Pertanto, dalla comparazione delle predette schede si evince che la valutazione della controinteressata è superiore rispetto a quella del ricorrente, Parte_2
dovendosi pertanto ritenere legittima la nomina del Capo Servizio effettuata dal
Responsabile del Settore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla ostensione delle schede di valutazione effettuate soltanto nel corso del giudizio, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 890/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Rigetta il ricorso
Compensa le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XI