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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4481/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4481 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.10.2024 e vertente
T R A
1. nata il [...] in Argentina a [...], Parte_1
Buenos Aires, Argentina, residente in [...], n. 390, City Bell, La Plata,
Buenos Aires, Argentina
2. nata il [...] in Argentina1 a [...], Persona_1
Buenos Aires, Argentina, residente in [...] n. 1661, City Bell, La Plata,
Buenos Aires, Argentina
3. nata l'[...] in Argentina a [...], Buenos Aires, Parte_2
Argentina, residente in [...] n. 390, City Bell, La Plata, Buenos Aires,
Argentina
4. nata il [...] in [...] nata il [...] a [...] Parte_3
Plata, Buenos Aires, Argentina, residente in [...] n. 390, City Bell, La
Plata, Buenos Aires, Argentina
r.g. n. 4481/2023 1 5. nato il [...] in Argentina a [...], Parte_4
Buenos Aires, Argentina, residente in [...] n. 1661, City Bell, La Plata,
Buenos Aires, Argentina
6. nata l'[...] in Argentina a [...], Buenos Parte_5
Aires, Argentina, residente in [...] n. 390, City Bell, La Plata, Buenos
Aires, Argentina
7. nata l'[...] in Argentina a [...], Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, residente in [...] n. 390, City Bell, La Plata, Buenos Aires,
Argentina;
8. nata il [...] in Argentina a [...], Parte_6
Buenos Aires, Argentina, residente in [...] n. 1661, City Bell, La Plata,
Buenos Aires, Argentina. rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli
APPELLANTI
E
in persona del p.t. Controparte_2 CP_3
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
"CONCLUSIONI:
- accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Diciottesima Civile, Dott.ssa
Adele Pezone, emessa in data 17 luglio 2023 e pubblicata in data 18 luglio 2023, nell'ambito nel procedimento n. 40014/2022 R.G. promosso ex art. 702 bis c.p.c. e dunque:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli appellanti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dell'appellante indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente;
r.g. n. 4481/2023 2 - porre a carico del convenuto le spese e compensi, oltre rimborso forfettario CP_2
per spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dello scrivente procuratore antistatario, attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non si potrebbe, infatti, condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che
l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rappresentando di essere diretti discendenti di , cittadino italiano nato in [...] Persona_2
11.6.1909 a Monterosso Calabro (CZ), poi emigrato in Argentina, dal quale nacque in data 1.9.1936 (che acquistava la Persona_3
cittadinanza argentina iure soli) e che, successivamente alla nascita del figlio, si naturalizzò cittadino argentino (15.7.1954).
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda (con ordinanza ex art. 702-bis
c.p.c. n. 16188/2023 del 17.7.2023), ritenendo quale elemento ostativo il dettato dell'art 12 della L. n. 555/1912 secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà e acquistino la cittadinanza di uno stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” e non avendo i ricorrenti dimostrato la sussistenza in capo all'avo degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 3 e 9 della L. 555/1912 per poter optare per la cittadinanza italiana. Rilevava il Tribunale che l'art. 7 della stessa legge era diretto a regolare r.g. n. 4481/2023 3 situazioni del tutto distinte, essendo volto ad evitare che in applicazione di una legislazione straniera i figli di cittadini italiani si trovassero involontariamente a perdere la cittadinanza italiana consentendo così ai nati su territori ove la cittadinanza si acquisiva iure soli di essere bipolidi, al fine di mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della comune cittadinanza, mentre l'art. 12 prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per una diversa cittadinanza i figli minori dovessero seguire la medesima sorte, salva la facoltà, una volta compiuta la maggiore età, di riallacciare i legami con la madrepatria.
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto, sostenendo l'irrilevanza ai fini della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dell'intervenuta naturalizzazione del Pt_1
A sostegno della propria tesi hanno fatto riferimento al contenuto della
Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del , secondo la Controparte_2
quale “La prole nata sul territorio dello stato di emigrazione da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero”.
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
I rapporti tra articolo 7 e articolo 12 legge 555/1912 sono stati così chiariti nella recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione n.
454 dell'08.01.2024.
“(…) Mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino
(iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela r.g. n. 4481/2023 4 legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata
(anche) a non creare degli apolidi.
Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato
“straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età – il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale r.g. n. 4481/2023 5 a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza”.
I principi ora enucleati sono stati ribaditi nell'ancora più recente Sentenza n.
3564/2024 sempre della Prima Sezione Civile della Suprema Corte, nella quale si
è dato anche rilievo al fatto che “tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) che la successiva legge n. 555/1912 (art 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria potestà, e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni”.
Senonché, l'ordinanza appellata si conforma quanto all'interpretazione degli artt. 7 e 12 legge n. 555/1912 all'autorevole dictum dei giudici di legittimità precedentemente richiamato, dal quale anche questa Corte non intende discostarsi.
L'art. 12 della l. 555/1912 prevede, infatti, una regola speciale per il minorenne non emancipato che sia figlio del genitore che volontariamente perde la cittadinanza italiana, alla quale è del tutto avulsa qualsiasi automaticità tra perdita dello status civitatis da parte del genitore e acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio minore. L'art. 7, invece, presupponeva il mantenimento della cittadinanza italiana in capo al genitore ed era norma volta ad evitare che, in applicazione di una legislazione straniera, i figli di r.g. n. 4481/2023 6 cittadini italiani si trovassero a perdere involontariamente la cittadinanza italiana che veniva per l'appunto conservata dal genitore.
Diversamente, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, non si spiegherebbe per quale motivo il legislatore dell'epoca non avrebbe realizzato la stessa politica di conservazione dello status civitatis nei confronti dei figli degli emigrati naturalizzatisi all'estero che avessero seguito il genitore dopo essere già nati in Italia, nei confronti cioè di soggetti che mostravano indubbiamente una maggiore “italianità” rispetto ai nati all'estero, destinati, come nel caso di , a rimanere estranei per tutta la Persona_3
vita alla società e probabilmente anche alla lingua italiana. L'avo degli odierni appellanti non risulta peraltro avere mai manifestato la volontà di riacquisire la cittadinanza italiana, perduta per effetto della naturalizzazione del genitore, né nei ristretti termini previsti dall'art. 3 legge 555/1912 ma nemmeno successivamente.
Di alcun rilievo è l'argomentazione che fa leva sulla presunta integrazione del dettato normativo della legge 555/1912 da parte della Circolare del
Ministero dell'Interno K 28.1. Il dettato normativo de quo, come visto, non abbisogna di essere integrato né tanto meno può essere integrato da una circolare ministeriale, che non è atto normativo ma un mero atto interno che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge che è chiamato ad applicare e che non è naturalmente nemmeno idoneo a disporre contra legem
o praeter legem.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
r.g. n. 4481/2023 7 Dà atto dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
02.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4481/2023 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4481 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.10.2024 e vertente
T R A
1. nata il [...] in Argentina a [...], Parte_1
Buenos Aires, Argentina, residente in [...], n. 390, City Bell, La Plata,
Buenos Aires, Argentina
2. nata il [...] in Argentina1 a [...], Persona_1
Buenos Aires, Argentina, residente in [...] n. 1661, City Bell, La Plata,
Buenos Aires, Argentina
3. nata l'[...] in Argentina a [...], Buenos Aires, Parte_2
Argentina, residente in [...] n. 390, City Bell, La Plata, Buenos Aires,
Argentina
4. nata il [...] in [...] nata il [...] a [...] Parte_3
Plata, Buenos Aires, Argentina, residente in [...] n. 390, City Bell, La
Plata, Buenos Aires, Argentina
r.g. n. 4481/2023 1 5. nato il [...] in Argentina a [...], Parte_4
Buenos Aires, Argentina, residente in [...] n. 1661, City Bell, La Plata,
Buenos Aires, Argentina
6. nata l'[...] in Argentina a [...], Buenos Parte_5
Aires, Argentina, residente in [...] n. 390, City Bell, La Plata, Buenos
Aires, Argentina
7. nata l'[...] in Argentina a [...], Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, residente in [...] n. 390, City Bell, La Plata, Buenos Aires,
Argentina;
8. nata il [...] in Argentina a [...], Parte_6
Buenos Aires, Argentina, residente in [...] n. 1661, City Bell, La Plata,
Buenos Aires, Argentina. rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli
APPELLANTI
E
in persona del p.t. Controparte_2 CP_3
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
"CONCLUSIONI:
- accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Diciottesima Civile, Dott.ssa
Adele Pezone, emessa in data 17 luglio 2023 e pubblicata in data 18 luglio 2023, nell'ambito nel procedimento n. 40014/2022 R.G. promosso ex art. 702 bis c.p.c. e dunque:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli appellanti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dell'appellante indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente;
r.g. n. 4481/2023 2 - porre a carico del convenuto le spese e compensi, oltre rimborso forfettario CP_2
per spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dello scrivente procuratore antistatario, attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non si potrebbe, infatti, condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che
l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rappresentando di essere diretti discendenti di , cittadino italiano nato in [...] Persona_2
11.6.1909 a Monterosso Calabro (CZ), poi emigrato in Argentina, dal quale nacque in data 1.9.1936 (che acquistava la Persona_3
cittadinanza argentina iure soli) e che, successivamente alla nascita del figlio, si naturalizzò cittadino argentino (15.7.1954).
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda (con ordinanza ex art. 702-bis
c.p.c. n. 16188/2023 del 17.7.2023), ritenendo quale elemento ostativo il dettato dell'art 12 della L. n. 555/1912 secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà e acquistino la cittadinanza di uno stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” e non avendo i ricorrenti dimostrato la sussistenza in capo all'avo degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 3 e 9 della L. 555/1912 per poter optare per la cittadinanza italiana. Rilevava il Tribunale che l'art. 7 della stessa legge era diretto a regolare r.g. n. 4481/2023 3 situazioni del tutto distinte, essendo volto ad evitare che in applicazione di una legislazione straniera i figli di cittadini italiani si trovassero involontariamente a perdere la cittadinanza italiana consentendo così ai nati su territori ove la cittadinanza si acquisiva iure soli di essere bipolidi, al fine di mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della comune cittadinanza, mentre l'art. 12 prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per una diversa cittadinanza i figli minori dovessero seguire la medesima sorte, salva la facoltà, una volta compiuta la maggiore età, di riallacciare i legami con la madrepatria.
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto, sostenendo l'irrilevanza ai fini della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dell'intervenuta naturalizzazione del Pt_1
A sostegno della propria tesi hanno fatto riferimento al contenuto della
Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del , secondo la Controparte_2
quale “La prole nata sul territorio dello stato di emigrazione da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero”.
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
I rapporti tra articolo 7 e articolo 12 legge 555/1912 sono stati così chiariti nella recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione n.
454 dell'08.01.2024.
“(…) Mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino
(iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela r.g. n. 4481/2023 4 legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata
(anche) a non creare degli apolidi.
Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato
“straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età – il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale r.g. n. 4481/2023 5 a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza”.
I principi ora enucleati sono stati ribaditi nell'ancora più recente Sentenza n.
3564/2024 sempre della Prima Sezione Civile della Suprema Corte, nella quale si
è dato anche rilievo al fatto che “tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) che la successiva legge n. 555/1912 (art 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria potestà, e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni”.
Senonché, l'ordinanza appellata si conforma quanto all'interpretazione degli artt. 7 e 12 legge n. 555/1912 all'autorevole dictum dei giudici di legittimità precedentemente richiamato, dal quale anche questa Corte non intende discostarsi.
L'art. 12 della l. 555/1912 prevede, infatti, una regola speciale per il minorenne non emancipato che sia figlio del genitore che volontariamente perde la cittadinanza italiana, alla quale è del tutto avulsa qualsiasi automaticità tra perdita dello status civitatis da parte del genitore e acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio minore. L'art. 7, invece, presupponeva il mantenimento della cittadinanza italiana in capo al genitore ed era norma volta ad evitare che, in applicazione di una legislazione straniera, i figli di r.g. n. 4481/2023 6 cittadini italiani si trovassero a perdere involontariamente la cittadinanza italiana che veniva per l'appunto conservata dal genitore.
Diversamente, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, non si spiegherebbe per quale motivo il legislatore dell'epoca non avrebbe realizzato la stessa politica di conservazione dello status civitatis nei confronti dei figli degli emigrati naturalizzatisi all'estero che avessero seguito il genitore dopo essere già nati in Italia, nei confronti cioè di soggetti che mostravano indubbiamente una maggiore “italianità” rispetto ai nati all'estero, destinati, come nel caso di , a rimanere estranei per tutta la Persona_3
vita alla società e probabilmente anche alla lingua italiana. L'avo degli odierni appellanti non risulta peraltro avere mai manifestato la volontà di riacquisire la cittadinanza italiana, perduta per effetto della naturalizzazione del genitore, né nei ristretti termini previsti dall'art. 3 legge 555/1912 ma nemmeno successivamente.
Di alcun rilievo è l'argomentazione che fa leva sulla presunta integrazione del dettato normativo della legge 555/1912 da parte della Circolare del
Ministero dell'Interno K 28.1. Il dettato normativo de quo, come visto, non abbisogna di essere integrato né tanto meno può essere integrato da una circolare ministeriale, che non è atto normativo ma un mero atto interno che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge che è chiamato ad applicare e che non è naturalmente nemmeno idoneo a disporre contra legem
o praeter legem.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
r.g. n. 4481/2023 7 Dà atto dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
02.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4481/2023 8