Sentenza 9 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello senza il rispetto del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2019, n. 9041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9041 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
09041-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 1929/2019 SALVATORE DOVERE UP 09/10/2019- UGO BELLINI R.G.N. 14246/2019 ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA BRUNO Relatore GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/08/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato RAFFAELLA DE VICO del foro di Roma in sostituzione dell'avv. BEVERE MASSIMO del foro di ROMA in difesa della parte civile RI IO che si riporta alle conclusioni scitte che deposita unitamente alla nota spese e alla nomina ex art. 102 c.p.p.. E' presente l'avvocato BESI ALFREDO del foro di ROMA in difesa di TO DO che insiste per l'accoglimento del ricorso. B RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22/2/2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma con cui TO CA, medico chirurgo, è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose in danno di IS AR. ΑΙ ricorrente era contestato di avere, per colpa generica, cagionato lesioni personali gravi alla persona offesa nel corso dell'intervento chirurgico praticato di legatura extraperiteonale della vena spermatica interna sinistra, avendo lasciato all'interno della ferita una garza laparotomica che provocava una sepsi con conseguente necessità di nuovo intervento chirurgico per la sua rimozione. I giudici della Corte di appello ritenevano dimostrati i profili di responsabilità individuati dal primo giudice, riconducibili a imperizia e negligenza, confermando la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, liquidati equitativamente in euro 50.000. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 601 n. 5 cod.proc.pen. La inosservanza del termine dilatorio, eccezione sollevata dalla difesa all'udienza del 4/7/18, avrebbe imposto una nuova notificazione all'imputato della citazione a comparire all'udienza di rinvio, in base all'orientamento espresso dalla giurispudenza di legittimità che ha affermato anche di recente il seguente principio: "Nell'ipotesi di notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello senza l'osservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., la tempestiva eccezione di nullità sollevata dalla difesa, allorché l'imputato non sia comparso, non consente di procedere in sua assenza e di considerare lo stesso rappresentato dal difensore ai fini della conoscenza della data del necessario rinvio del processo disposto in udienza, ma impone la rinotificazione all'imputato del decreto di citazione unitamente al verbale di udienza contenente la data del rinvio, assicurando per intero dalla data della notifica un nuovo termine di comparizione 2) di venti giorni liberi" (così Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Rv. 274738). Si sarebbe pertanto verificata la nullità assoluta della decisione impugnata. II) Inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. La difesa lamenta che l'atto di querela non è stato presentato né dal difensore di fiducia della parte civile, Avv. Scorsone, né dalla parte lesa, né da altro soggetto espressamente incaricato dal difensore nominato. Ciò comporterebbe la nullità della medesima querela con conseguente difetto della condizione di procedibilità del reato. III) Contraddittorietà della motivazione risultante dal contesto della sentenza impugnata. Sempre con riferimento alla qualifica del presentatore della querela, sarebbe rilevabile una intima contraddizione nella motivazione offerta in sentenza. La Corte di merito ha dapprima giustificato il rigetto della eccezione trascrivendo il principio di diritto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255583 - 01, così massimata: "La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta", poi ha evidenziato il caso concreto di cui si sono occupate le Sezioni Unite: "il difensore della querelante aveva incaricato per il deposito, indicandola per iscritto, una persona appartenente al proprio studio professionale". Da tali elementi si evince come la fattispecie concreta sia diversa dal caso in esame, pertanto il principio richiamato non può trovare applicazione nel presente ambito. IV) Mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello riguardante il superamento del termine per la proposizione della querela, siccome previsto dall'art. 124 cod.pen., per fatto ascrivibile alla parte lesa. Il Collegio giudicante, investito del motivo riguardante la inerzia colpevole della parte lesa prima della presentazione della querela, ha statuito che "non vi è alcuna prova che il IS abbia mantenuto un atteggiamento inerte sulla reale causa della sofferenza ". Tale risposta sarebbe insoddisfacente. La Corte di merito ha trascurato di valutare il comportamento della parte lesa che non ha ottemperato alla prescrizione dell'Ospedale S. Eugenio di effettuare una seconda medicazione per sostituire lo zaffaggio ed alla prescrizione del radiologo Remedi il quale evidenziava la necessità di una ulteriore risonanza magnetica. Tali indicazioni mediche, ove fossero state seguite dal paziente, avrebbero certamente portato 3 B alla individuazione del corpo estraneo ritenuto. La inerzia del IS, oltre ad essere stata causa del protrarsi della malattia, avrebbe dovuto essere valutata ai fini della considerazione della tempestività della querela. V) Mancata assunzione di una prova decisiva. Con ordinanza del 12.5.17, il Tribunale aveva rigettato la richiesta formulata dalla difesa, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di acquisizione della testimonianza del consulente Ing. Sbaraglia e delle mail provenienti dalla soc. RM ZA. I consulenti nominati dal P.M. che avevano svolto un esame merceologico sulla garza rinvenuta nel corpo della persona offesa, dottori Pandolfi ed Avino, nella relazione depositata, a foglio e 4, così descrivono il reperto: "L'aspetto fisico mostra una garza con due veli -particolare foto 10- tenuti insieme da un bordo ricucito ". Nella stessa pagina 4 così descrivono le garze di provenienza RM ZA in uso alla clinica Villa Anna Maria: "D'altra parte la garza della ditta RM-ZA s.p.a. non presenta alcuna fettuccia agli angoli delle garze, mentre è a quattro veli". Tuttavia, all'udienza svoltasi in data 6/5/16 il dott. Pandolfi, pur avendo confermato il contenuto della propria relazione e la consistenza della garza RM ZA (composta di quattro veli), rendeva una versione dei fatti diversa da quella risultante dalle conclusioni scritte, affermando che la garza rinvenuta nel corpo di IS era anch'essa composta di quattro veli, con due veli e due veli incollati fra loro che non risultavano separabili (f. 64 e 65 della trascrizione del verbale di udienza). La negazione dei risultati contenuti nella consulenza da parte del dott. Pandolfi, il quale ha ammesso nel corso dell'esame la possibilità di una "confusione" fra le due garze, rendeva evidente la necessità di escutere come teste l'Ing. Sbaraglia per fugare ogni dubbio circa la consistenza delle garze oggetto di comparazione. Lo stesso modo di procedere del Tribunale rivela un tentennamento ed una scarsa chiarezza sul punto poiché il Giudice, dopo avere autorizzato la citazione del predetto teste, si è espresso per la inammissibilità della sua audizione incorrendo in un errore di diritto. Tale errore sarebbe stato ripetuto dalla Corte di merito che ha evidenziato la intervenuta decadenza dalla prova senza considerare le circostanze sopravvenute che ne giustificavano l'acquisizione. Ulteriore motivo di doglianza si trae dalle considerazioni espresse dalla Corte di appello nella parte in cui afferma: «Sola circostanza obiettiva è la misurazione della garza fatta dai consulenti medici e mai più effettuata. Certificata dalle foto che dimostrano come il reperto fosse stato in sede di comparazione "disteso" (tirato nella massima lunghezza) con il righello, quindi in B tutta la sua estensione. In tale occasione il lato della garza è di cm. 26-27 massimo (pag. 24 della perizia e 102 del fascicolo PM). Tale dato fattuale è in contrasto con la fornitura di garze a Villa Anna Maria, certificata dalle fatture depositate e dalla deposizione del teste Dr. Greco (30x30)». L'affermazione secondo la quale un corpo, immerso nel liquido, si contrae invece di estendersi è errata: un corpo umido si contrae solo nella successiva fase di essiccazione. La misura della garza repertata è inferiore a quella delle garze in uso presso la clinica Villa Anna Maria durante l'intervento. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere che la garza rinvenuta nel corpo della persona offesa avesse un'altra provenienza. VI) Violazione dell'art. 507 cod.proc.pen. La Corte di merito era stata investita della doglianza riguardante la citazione del teste prof. AR, a cui il P.M. aveva rinunciato nel corso del dibattimento di primo grado e che era stato citato per deporre sulle circostanze della estrazione chirurgica della garza dal corpo di IS. A tale rinuncia si era opposta la difesa del ricorrente ed il Tribunale si era riservato di disporne la citazione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Il Giudice del gravame non avrebbe valutato adeguatamente i motivi di censura proposti in ordine all'assunzione di tale prova. Per l'audizione del teste a cui aveva rinunciato il P.M., Il Tribunale avrebbe dovuto emettere una formale ordinanza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in cui si sarebbe dovuto dare conto dell'assoluta necessità di procedere all'assunzione di tale prova testimoniale. Inoltre l'ordinanza avrebbe dovuto essere emessa solo all'esito della istruttoria e l'esame avrebbe dovuto essere condotto dal Giudice e non dalle parti. Infine, rileva la difesa, al testimone non avrebbero dovuto essere rivolte domande che esulavano dai fatti a cui aveva assistito e che implicavano apprezzamenti tecnico-scientifici.
3. La difesa del Tommasini, in data 20/9/19, ha depositato note integrative ai motivi di ricorso in cui si ribadiscono in modo sintetico le censure già sollevate.
4. La difesa di parte civile ha depositato memoria nella quale chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente rilevare come il reato ascritto all'imputato sia estinto per intervenuta prescrizione. Facendo decorrere il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, dal 10/03/2011 (epoca a cui risale 5 B l'intervento chirurgico effettuato dall'imputato presso la clinica Villa Anna Maria), il reato di lesioni colpose, in assenza di periodi di sospensione, non rilevati dalla consultazione degli atti, risulta estinto alla data del 10/9/2018. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, non presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione che, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, osta alla declaratoria di prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.").
2. E' opportuno altresì rammentare che nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto di cui all'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nel precedenti gradi (cfr. Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017 Rv. 269890 01: "Nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel - dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza del presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen."; Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331 01: "Nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione che dichiari l'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, ove vi sia stata condanna al risarcimento dei danni, deve accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen.".) 3. Tutto ciò premesso, l'analisi dei motivi di ricorso proposti dall'imputato consente di ritenere che gli stessi siano infondati. Ne consegue la conferma delle statuizioni civili contenute nelle sentenze di merito.
3.1 Quanto al primo motivo di doglianza, si osserva: all'udienza celebrata in data 4/7/18, la Corte di appello, preso atto della eccezione formulata dalla difesa dell'imputato, che aveva dedotto il mancato rispetto dei 6 termini a comparire per il proprio assistito, ha rinviato la trattazione del giudizio alla udienza del 22/8/18, concedendo un nuovo termine a comparire per l'intero periodo e dichiarando nel contempo l'urgenza del processo, ex art. 2, comma 3, legge 742/69, sulla base del rilievo che la prescrizione del reato sarebbe maturata entro 45 giorni dal termine del periodo di sospensione feriale. La giurisprudenza della Corte di legittimità, in plurime pronunce, ha affermato il principio secondo il quale, ove all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, senza tuttavia che sia stato osservato il termine a comparire di cui all'ad. 601, comma 3, cod.proc.pen., non è configurabile alcuna nullità qualora come nel caso di - specie il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo un nuovo termine di 20 giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio. In tale caso, infatti, si ritiene che l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore presente valga anche come comunicazione all'interessato poiché egli è rappresentato dal suo difensore (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 45758 del 15/04/2016, Rv. 268125 - 01; Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Rv. 261630-01). sostenuto da una recente pronuncia di questa Diverso orientamento - Corte (Sez.
3 - n. 48367 del 18/04/2018, Rv. 274738 - 01) afferma che in - caso di mancato rispetto del termine a comparire per l'imputato non è sufficiente disporre rinvio dando avviso al difensore presente della data successiva, ma è necessario rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio siccome previsto dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen. La ratio di tale principio troverebbe fondamento nella constatazione che, per effetto del mancato rispetto del termine a comparire, il decreto di citazione a gludizio deve reputarsi nullo. Dalla nullità del decreto di citazione deriverebbe la conseguenza della mancata instaurazione di un regolare rapporto processuale. Di conseguenza, difettando la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore presente la quale ricorre solo in caso di dichiarata assenza dell'imputato (art. - 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.) o di contumacia in base al regime previgente - l'avviso orale dell'udienza di rinvio non potrebbe valere come comunicazione all'imputato. La Corte ritiene di dovere ribadire il tradizionale orientamento che tiene distinta l'omessa citazione a giudizio dell'imputato (causa di nullità assoluta ed insanabile) dal mancato rispetto dei termini a comparire (nullità di ordine relativo) che non impedisce l'operatività dell'istituto della rappresentanza in udienza. Il mancato rispetto del termine a comparire non costituisce una ipotesi di nullità "assoluta" ed insanabile. Invero gli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, 7 comma 1, cod. proc. pen., sulle nullità di ordine generale ed assolute, contemplano l'omessa citazione a giudizio dell'imputato e non la sua tardiva citazione. Trattandosi di una nullità di ordine relativo, il mancato rispetto dei termini deve considerarsi sanato, ai sensi dell'art. 183 lett. a) codice di procedura penale, quando non sia stata eccepito dall'imputato o dal suo difensore nel giudizio, ed è altresì sanato se non eccepito nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., ossia, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (così ex multis Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Rv. 275113 01). Il combinato disposto di tali norme induce a ritenere che il - mancato rispetto dei termini a comparire non incida sulla costituzione del rapporto processuale: se così fosse, ove non venisse eccepito, il vizio sarebbe comunque rilevabile in ogni stato e grado del giudizio poiché incidente sulla vocatio in iudicium dell'imputato, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221402 01: "La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora Incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile"). Poiché tale vizio non incide sul rapporto processuale, si deve ritenere, secondo l'insegnamento tradizionale, che l'imputato non presente sia legittimamente rappresentato in giudizio dal difensore, come stabilice l'art. 420- bis, comma 3, cod. proc. pen. ed è pertanto sufficiente l'avviso a quest'ultimo per sanare il mancato rispetto del termine a comparire e rendere edotto l'imputato della data di rinvio.
4. Parimenti infondati risultano il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, riguardanti le modalità di presentazione della querela e la sua tempestività, argomenti su cui la Corte di merito si è espressa in maniera appropriata e congrua. L'interpretazione dell'art. 337 cod. proc. pen. fornita dai Giudici di merito è esente da vizi. In sentenza è richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in cui si afferma che, in caso di querela sottoscritta con firma autenticata del difensore, non sono richieste ulteriori formalità per la sua presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, il quale può effettuare la presentazione anche se non sia munito di procura speciale e non sia stato incaricato per iscritto (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255583 - 01). Il chiaro principio espresso dal Supremo consesso consente di ritenere che la querela con firma autenticata del difensore possa essere validamente 及 presentata, come nel caso in esame, da persona diversa dal querelante e dal suo difensore di fiducia, anche se incaricato verbalmente. Il rilievo difensivo secondo cui il caso concreto esaminato in sede di pronuncia delle Sezioni Unite è diverso da quello riguardante il presente giudizio, non influisce sulla risoluzione della questione posta. Il principio è applicabile alla fattispecie concreta in esame e la intima contraddizine lamentata dalla difesa non ha ragione d'essere, poiché è valevole il criterio generale richiamato. L'ulteriore rilievo contenuto nel ricorso, secondo il quale il presentatore, Avvocato Veronica Vitali, non aveva ricevuto alcun incarico di depositare la querela da parte del proponente e del suo difensore, è sfornita di qualunque elemento a sostegno. Peraltro, anche a volere ammettere che il suddetto Avvocato non sia stato incaricato di presentare la querela, essa è egualmente valida, attesa la certa sua provenienza dalla persona offesa IS AR (cosa di cui nessuno dubita, nemmeno la difesa dell'imputato). Deve in proposito rilevarsi come, dalla medesima sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, sia stata tratta la seguente ulteriore massima che enuncia || seguente principio di diritto: "La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza" (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255584 - 01). Ciò rende evidente che la identità del presentatore della querela sia inifluente ai fini della validità della stessa.
4.1 In ordine alla tempestività della querela si osserva: la Corte di merito offre dettagliata giustificazione sul punto, ricostruendo le varie fasi della vicenda ed affermando in modo congruo che la scoperta della causa dell'infezione, da parte della persona offesa, è avvenuta allorquando si è proceduto, in data 24.7.2011, alla rimozione della garza ritenuta nel corpo, a seguito dell'intervento chirurgico effettuato presso il Campus Biomedico, essendo equivoche fino a quel momento le cause del forte malessere che accompagnava il IS AR. La spiegazione offerta non soffre dei vizi lamentati dalla difesa. Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità il termine per la proposizione della querela decorre dal momento della cognizione precisa del fatto illecito (ex multis Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Rv. 239162 - 01: "Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a 9 " semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa"). Quanto alla possibilità che il IS abbia colpevolmente ritardato la diagnosi, non ottemperando alle indicazioni ed alle prescrizioni dei sanitari, anche sul punto la Corte di merito ha offerto congrua motivazione, mettendo in rilievo il carattere assertivo di tale affermazione, alla luce dell'articolata evoluzione della vicenda, ripercorsa in modo puntuale alle pagine 9 e 10 della motivazione. La censura viene riproposta, in questa sede, nei medesimi termini in cui è stata prospetatta in grado di appello, senza che sia individuabile nel ricorso un reale confronto con le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (così in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).
5. Nel quinto motivo di ricorso la difesa censura la risposta offerta dalla Corte di merito in relazione alla ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di esame del consulente Sbaraglia, formulata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., sulle caratteristiche delle garze oggetto di comparazione e di acquisizione delle mail provenienti dala Soc. RM ZA. Il motivo è infondato. La difesa evidenzia il carattere decisivo di tali prove in relazione a circostanze nuove emerse nel corso della istruttoria di primo grado, senza confrontarsi con le argomentazioni esposte in sentenza. La Corte territoriale ha posto in rilievo che i dati riguardanti le caratteristiche della garza rinvenuta nel corpo della persona offesa e la sua similitudine con le garze in uso presso la Clínica Villa Maria, sostenuta dai consulenti del P.M., Pandolfi ed Avino, erano ben note alla difesa fin dall'epoca della conclusione delle indagini. Ha quindi ritenuto, correttamente, che il difensore avrebbe dovuto richiedere l'esame del teste Sbaraglia all'atto del deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. Il carattere di novità degli elementi emersi nel corso della testimonianza resa in dibattimento dal dott. Pandolfi viene sostenuto dalla difesa del ricorrente attraverso un frammentario richiamo alle dichiarazioni del predetto consulente. La proposizione di taluni passaggi estrapolati dall'esame del consulente non può essere validamente posta a base di una critica argomentata al discorso giustificativo della sentenza impugnata. E' d'uopo rammentare che è onere del 10 ricorrente assicurare il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio provvedendo alla allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione, essendone precluso l'esame diretto in sede di legittimità, salvo il caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep.2015, Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 24925 del 11/0/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 2531 5 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253073). Con riferimento alla acquisizione della corrispondenza con la Soc. Farmaac ZA, la difesa si limita a dolersi del mancato accoglimento della richiesta, senza tuttavia indicare le ragioni della inadeguatezza delle ragioni dei Giudici di merito che hanno ritenuto di rigettare l'acquisizione. In proposito occorre rammentare che "La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione al mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione" (così Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, dep. 31/01/2017, Rv. 269270 – 01).
6. Parimenti infondato è il sesto motivo di ricorso. La rinuncia ad un teste formulata dalla parte che ne ha chiesto l'ammissione è immediatamente operante. Le altre parti hanno diritto a procedervi solo se il teste era inserito nella loro lista testimoniale (Sez. 5, Sentenza n. 39764 del 29/05/2017, Rv. 271848 - 01). Il giudice, dal canto suo, può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove alla cui ammissione le parti abbiano rinunciato (cfr. Sez. 2, n. 30662 del 14/06/2019 Rv. 276577-01). Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di merito, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi appena richiamati, ha ritenuto che il mancato consenso della difesa alla rinuncia al teste operata dal P.M. dovesse essere intesa come una sollecitazione all'esercizio dei suoi poteri officiosi, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 11 La difesa si duole del fatto che la ordinanza ammissiva, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., sia stata emessa prima del termine dell'acquisizone delle prove ammesse e che l'esame del teste non sia stato condotto dal Giudice. I due rilievi sono manifestamente infondati e non sono suscettibili di incidere sulla validità della prova assunta [in argomento Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Rv. 258114 - 01 così massimata: "La violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità (poiché non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, ma assunta con modalità diverse da quelle prescritte), né ad una ipotesi di nullità (atteso che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod.proc.pen.). (Fattispecie in cui l'esame di un testimone disposto ex art. 507 cod. proc. pen. era stato condotto dal pubblico ministero e non dal giudice in concreto con quanto previsto dall'art. 151, comma secondo, cod. proc. pen.)"; Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Rv. 260871 01, così massimata: "L'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato"). La mancata pronuncia della Corte di merito sulle predette doglianze non è causa di nullità della sentenza. In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (così ex multis Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Rv. 263157 – 01). In ordine al contenuto della deposizone del teste AR ed al tenore delle domande allo stesso rivolto, la Corte di merito ha richiamato in modo conferente e appropriato la seguente massima: "In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vige qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, in quanto, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il 12 "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste". (così Sez. 3, n. 1247 del 21/12/1998, dep. 30/01/1999, Rv. 212408 – 01). Il principio, ribadito in numerose successive pronunce, è certamente applicabile al caso in esame, essendo il testimone persona particolarmente qualificata per la sua veste professionale di medico chirurgo, intervenuto per la estrazione della garza dal corpo della persona offesa.
7. Ogni ulteriore doglianza si appalesa manifestamente infondata perché sollecitare presso la Corte di legittimità una inammissibiletendente a rivalutazione del merito. Le considerazioni della difesa riguardanti le caratteristiche della garza rinvenuta nel corpo della persona offesa e le asserite incongruenze nelle valutazioni espresse dai Giudici di merito in ordine alle similitudini riscontrate con le garze in uso presso la clinica Villa Maria, non possono formare oggetto di valutazione in questa sede, al cospetto di una ricostruzione logica e conferente della vicenda e di apprezzamenti adeguati e coerenti. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito.
8. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. E' rigettato il ricorso agli effetti civili con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di legittimità che si liquidano in euro duemilacinquecento oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna il ricorrente alla rifusione alla parte civile AR IS delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità che liquida in euro duemilacinquecento oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2019 esidentIl Presidente Il Consigliere estensore Salvatore Dovere Mariarosaria Bruno SUPREMA E DEPOSITATO IN CANCELLERIA T R ggi,.6/03/2020 O C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO " UNZIONAR NUDIZIARIO 0 1 Dott.ssa Irene Caliendo 13