Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 2
La cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica.
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 7333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7333 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 90
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 033719/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR ZI N. IL 24/10/1948;
avverso SENTENZA del 16/05/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione, fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile, l'avv. Orecchio Stefania, sostituto processuale dell'avv. D'Amelio Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Cornai Lucente Giovanna, nell'interesse di UR ZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 maggio 2001 il Tribunale di Roma assolveva perché il fatto non sussiste UR ZI, quale direttore responsabile del quotidiano "La Repubblica", dal reato di cui all'art. 595 c.p., L. n.47 del 1948, artt. 13 e 21 per avere fatto pubblicare nel numero del
17 luglio 1997 l'articolo di stampa dal titolo "chiedeva il pizzo in rima", di fattura redazionale, con cui si offendeva la reputazione di AN AL, anche mediante la attribuzione di un fatto determinato, affermando, tra l'altro:
"Chiedeva il pizzo al telefono cantando per evitare di incespicare sulle parole, visto che è affetto da balbuzie.
AN AL, 50 anni, mafioso del clan Morabito - Stimoli Fiorello di Paterno.... aveva escogitato questo sistema per fare arrivare la richiesta di denaro ai commercianti...è bastato mettere sotto controllo le utenze telefoniche di negozianti per registrare i messaggi tragicomici del telefonista balbuziente. Uno in particolare dove AL chiedeva 50 milioni per il pizzo ad un imprenditore locale.
La Corte di Appello di Roma, investita dall'appello del difensore della parte civile, con sentenza 22 gennaio 2003 riformava la sentenza di primo grado ai soli effetti civili, mentre dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile agli effetti penali, ritenendo che, stante il carattere eccezionale della facoltà di impugnazione prevista dall'art. 577 c.p.p., non potesse estendersi tale potere della parte civile, contemplato per i soli reati di ingiuria e diffamazione, al diverso reato previsto dall'art. 57 c.p.. A seguito di ricorso per cassazione proposto dal difensore del UR, la Corte di Cassazione, sezione quinta, con sentenza in data 23 settembre 2004, annullava con rinvio la sentenza di appello in accoglimento del primo motivo di ricorso con cui la difesa del UR aveva dedotto la tardività della querela, non avendo la Corte di Appello motivato sul punto pur risultando la querela in effetti presentata oltre un anno dopo la pubblicazione dell'articolo, ritenuti assorbiti gli altri motivi di appello.
In sede di giudizio di rinvio la Corte di Appello di Roma, con sentenza 16 maggio 2007, premesso che l'appello a fini penali era inammissibile, così come già rilevato nel precedente giudizio di appello, poiché il fatto integrava la ipotesi di cui all'art. 57 c.p., ha ritenuto tempestiva la querela del AL poiché la parte offesa, detenuta al momento della pubblicazione dell'articolo, nel contesto stesso della querela aveva puntualizzato e documentato in termini più che attendibili le modalità ed i tempi con i quali era venuta a conoscenza dell'articolo attraverso la visione di un libro segnalato da un parente, intitolato "Un libro per l'estate", pubblicato e diffuso nell'imminenza dell'estate del 1998 e quindi meno di tre mesi prima della data di presentazione della querela, nel quale veniva riportato a mò d'esempio proprio l'articolo in questione.
Nel merito la Corte ha ritenuto che l'articolo dovesse essere ritenuto diffamatorio in quanto travalicava i limiti propri del diritto di cronaca poiché l'articolista non si era limitato a dare la notizia dell'arresto del AL per il reato di estorsione, ma aveva inserito nel contesto dei dati che non erano veri già in base a quanto emergente dagli atti relativi all'arresto e cioè l'oggetto della estorsione (non era vero che fosse stato chiesto un pizzo di cinquanta milioni di lire, ma solo la dazione di telefoni cellulari) e le modalità della richiesta estorsiva, non risultando affatto dalla richiesta e dalla motivazione della misura che fosse stato proprio il AL a fare le telefonate e tanto meno che la richiesta fosse stata fatta cantando e balbettando. In tal modo, ad avviso del giudice del rinvio, le difformità della notizia, che era tutt'altro che di mero colore, conferivano alla presunta estorsione un carattere di disvalore molto più rilevante ed attribuivano altresì al AL, nel contesto di una condotta delittuosa riferita dagli atti in modo indifferenziato a tutti gli indagati, un ruolo di spicco ed un peso specifico assolutamente non veritieri.
Il giudice di rinvio, in accoglimento dell'appello limitatamente agli affetti civili, ha quindi dichiarato il UR responsabile del reato contestato e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, cui ha accordato una provvisionale immediatamente esecutiva di 2.000,00 Euro, nei limiti del danno ritenuto provato alla stregua del rilievo che l'articolo, anche se la parte civile si trovava in carcere e non lo aveva letto, era stato letto all'esterno e valutato nella sua valenza diffamatoria, Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di UR ZI lamentando con tre separati motivi:
1) Violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 124 c.p.:
il principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento con rinvio imponeva alla Corte territoriale di valutare la tempestività della querela e di dare conto dell'iter argomentativo seguito ai fini del convincimento raggiunto, mentre invece il giudice del rinvio aveva tratto la conclusione del ritardo con cui il querelante, detenuto al momento in cui era stato pubblicato l'articolo da lui ritenuto diffamatorio, aveva avuto notizia dell'articolo da due elementi privi di qualsiasi idoneità decisiva o sintomatica quali la visione di un volume scolastico pubblicato nel 1998 e mostratogli da un parente, fatto di cui il querelante non aveva fornito alcuna prova e la ragionevole mancata lettura tempestiva dell'articolo da parte del AL a causa della sua detenzione, pur trattandosi di un quotidiano a larga diffusione disponibile anche da parte di detenuti ed apparendo nel contempo inverosimile che il AL non si fosse interessato durante la detenzione o subito dopo la sua scarcerazione degli articoli di stampa che lo riguardavano;
ugualmente illogico appariva che i parenti del AL, che si trovavano all'esterno del carcere e che erano presumibilmente interessati alla stampa che riguardava il loro congiunto, avessero appreso la notizia soltanto ben oltre un anno dopo attraverso la sua riproduzione in un libro scolastico poi mostrato al AL;
2) Violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 51 c.p. e carenza della motivazione del provvedimento impugnato:
la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso (ai fini civili) che sussistesse la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca in materia giudiziaria sulla base di circostanze apodittiche, rappresentate in modo confuso ovvero autonomamente giustificate dallo stesso provvedimento cautelare che aveva attinto il querelante;
tanto più che la Corte di Appello, laddove aveva riformato la sentenza assolutoria di primo grado, avrebbe dovuto dimostrare la incompletezza ovvero la non correttezza o incoerenza delle argomentazioni della prima sentenza con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da convincente e coerente motivazione, il che non era avvenuto, risultando per converso dallo stesso provvedimento cautelare la correttezza di quanto riportato nell'articolo con riguardo, in particolare, alle condotte attribuite al AL di chiedere il pizzo ai commercianti mediante l'uso del telefono, non rilevando invece le modalità con cui si sarebbe realizzata la estorsione e neppure le semplici inesattezze;
3) violazione dell'art. 529 c.p.p. e carenza della motivazione del provvedimento impugnato laddove era stata concessa alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva in assenza di qualsiasi prova del danno, affermato dalla sentenza impugnata sulla base di una mera clausola di stile "non può contestarsi che non si sia verificato un danno" poiché l'articolo era stato letto all'esterno del carcere, contraddetta comunque dalla circostanza che i parenti del querelante niente ne avrebbero saputo fino alla lettura del libro scolastico, che, a dire del querelante, lo avrebbe danneggiato, ma la cui iniziativa andava ricondotta a responsabilità esclusiva dell'autore e dell'editore di quel volume.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del principio di diritto stabilito con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione con riguardo alla tempestività della querela, che era stata ritenuta proposta nel termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto da parte della persona offesa sulla base di elementi e di massime di esperienza prive di efficacia dimostrativa, quali lo stato di detenzione della persona offesa che notoriamente non impediva la lettura e la conoscenza dei quotidiani.
Premesso che l'annullamento da parte della Corte di Cassazione è avvenuto per totale omissione di pronuncia sul punto concernente la tempestività della querela, per cui non è stato emesso un principio di diritto con efficacia vincolante per il giudice del rinvio, che restava libero di decidere sulla tempestività o meno della querela in base ai criteri ritenuti più congrui, la Corte territoriale ha esaminato il materiale probatorio raccolto per desumerne che il AL, come dallo stesso sostenuto, aveva avuto conoscenza dell'articolo diffamatorio soltanto quando aveva visto il libro che lo riproduceva, il che era avvenuto meno di tre mesi prima rispetto alla querela poiché il libro era stato appena stampato. Il giudice di rinvio ha fatto su tale punto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza nella suddetta materia per cui, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione per determinarsi e tale prova non era agli atti precedentemente alla visione del volume "Un libro per l'estate" da parte del AL.
In ogni caso, posto che è principio generale del nostro ordinamento processuale quello per cui la prova dei fatti negativi non può essere data, mentre può essere data quella del fatto positivo contrario, l'onere della prova della intempestività incombe su chi la allega ed a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (v. per tutte Cass. Sez. 5^ n. 3671 del 1992, rv. 189706). Il ricorrente ha ritenuto che tale prova fosse insita nella massima di esperienza per cui in carcere si leggono i quotidiani ed anche i parenti liberi del AL avevano interesse a leggere i quotidiani e quindi a recarsi in carcere ad informare tempestivamente il AL dell'articolo diffamatorio che lo riguardava, ma, a parte il rilievo che non esistono tali massime di esperienza, in ogni caso, neppure se esistessero, sarebbero sufficienti per escludere la tempestività della querela poiché il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la conoscenza del fatto da parte della persona offesa è certa e cioè, con riferimento al caso in esame, nel momento in cui è entrata in possesso dell'articolo;
per cui la eventuale incertezza circa il momento di tale conoscenza dovrebbe essere interpretata a favore del querelante (v. Cass. Sez. 5^ n. 2344 del 1999, rv. 212621 ; Cass. Sez. 5^ n. 2486 del 1999, rv. 212720).
Il primo motivo di ricorso deve essere quindi disatteso. Anche il secondo motivo è infondato.
È stato in primo luogo storicamente accertato dalla Corte territoriale che le notizie concernenti il profitto della estorsione (L. 50.000.000) e l'autore delle telefonate, nonché le modalità delle telefonate estorsive, non corrispondevano a verità, per cui questa Corte non può riesaminare il fatto che è stato oggetto del diritto di cronaca, come ricostruito dal giudice del merito. Si tratta quindi soltanto di verificare se sussista o meno la esimente del diritto di cronaca giudiziaria invocata dal ricorrente sotto il profilo che le divergenze dalla verità sarebbero state minime e di mero "colore".
Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la cronaca giudiziaria è lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sè ovvero a riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale;
non lo è invece quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti ed autonomamente offensive.
In tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare la notizia e di dimostrane la pubblica rilevanza, non potendo invece reinterpretare i fatti nel contesto di una autonoma ed indimostrata ricostruzione giornalistica (v. Cass. Sez. 5^ n. 8031 del 7.7.1998, rv. 211635). E questi principi hanno ovviamente rilevanza, oltre che per il giornalista, anche per il direttore responsabile il quale deve vigilare affinché nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale ed in particolare la correttezza della informazione anche in relazione alle modalità di presentazione della notizia (v. Cass. Sez. 5^ n. 8622 del 2000, rv. 216714). Nel caso in esame, pur essendo vero il fatto dell'arresto del AL per il tentativo di estorsione, tale fatto è stato distorto a fine di giornalistico, non solo e non tanto mettendo nel ridicolo il AL, dileggiandolo per la balbuzie e le telefonate in rima, quanto attribuendogli un fatto diverso da quello risultante dal titolo di custodia cautelare e cioè che la estorsione avrebbe riguardato L. 50.000.000 (mentre riguardava soltanto alcuni telefonini) e che l'autore delle telefonate sarebbe stato il AL mentre invece dal titolo custodiale ciò non risultava;
ne' la difesa ha prodotto documenti successivi o diversi idonei a dimostrare la verità dei fatti, non veri, riportati nell'articolo a solo fine di sensazionalismo, in assenza di collegamento con la verità e di qualsiasi interesse per la opinione pubblica. Non è poi vero che la sentenza impugnata non abbia indicato i motivi per cui ha ritenuto di riformare in peius la sentenza di primo grado poiché ha specificamente indicato che le notizie non vere non attenevano ad aspetti marginali ovvero a note di colore, bensì alteravano profondamente la notizia ed il ruolo del AL nella vicenda;
e su tali aspetti è stata consentita la più ampia difesa da parte dell'imputato sia nel primo giudizio di appello, sia in quello di rinvio sia in ben due giudizi di legittimità.
Quanto infine al terzo motivo di ricorso, che attiene la liquidazione di una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, nella modestissima somma di 2.000,00 Euro, è appena il caso di rilevare che il giudice di rinvio ha correttamente ritenuto che un danno, quanto meno morale, derivasse all'imputato dalla lettura da parte di terzi dell'articolo diffamatorio contenuto in un giornale di vastissima diffusione, anche se i suoi parenti non gli avevano comunicato di averlo letto mentre si trovava ancora in carcere e che la prova del danno potesse essere raggiunta quanto meno in una misura minima, a norma degli artt. 538 e 539 c.p.p.. Le censure su tale punto appaiono pretestuose poiché la liquidazione del danno non patrimoniale sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito che sono incensurabili in sede di legittimità, specie qualora la liquidazione sia contenuta nell'ambito di somme sostanzialmente irrilevanti. Il ricorso deve essere in definitiva respinto in quanto infondato sotto tutti i profili addotti, con la consequenziale pronuncia in punto di spese (art. 616 c.p.p.). Segue altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado che si liquidano in Euro 2.000,00 onorari compresi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2008