Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
Nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione che dichiari l'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, ove vi sia stata condanna al risarcimento dei danni, deve accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Conflitto politico e post Facebook satirico (Cass. 28948/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 agosto 2022
In tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. Deve essere ben chiaro, pertanto, il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito: il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2012, n. 10952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10952 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 09/11/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2665
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 9021/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM UI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/03/2010 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili e il rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4 marzo 2010 la Corte d'Appello di Salerno, così riformando la decisione assunta dal Tribunale di Nocera Inferiore, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UI AM in ordine al delitto di cui all'art. 485 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione;
ha inoltre tenuto ferma la sua condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Pasquale Mugione.
1.1. Ma ritenuto quel collegio che il compendio probatorio valorizzato dal primo giudice rendesse conto dell'inesistenza di ragioni di applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2; e, pur giudicando superflua l'illustrazione dei motivi di gravame, si è dedicato alla disamina dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per irregolare costituzione dell'organo del pubblico ministero, addivenendo al rigetto di essa.
2, Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia omesso la disamina dei motivi di appello ai fini delle statuizioni civili, pur essendovi tenuta - anche in presenza di una causa di estinzione del reato - per disposto dell'art. 578 cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo ripropone l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, sul rilievo che in esso l'ufficio del pubblico ministero è stato rappresentato da un vice pretore onorario, a ciò non legittimato stante la mancanza esibizione della delega.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
2. Privo di fondamento è il secondo motivo di ricorso, che per il suo carattere potenzialmente assorbente va esaminato con priorità.
2.1. Nel rigettare l'eccezione di nullità, dedotta per irrituale costituzione dell'organo del pubblico ministero, la Corte d'Appello si è correttamente attenuta al principio, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata esibizione al giudice della delega rilasciata al vice procuratore onorario per il dibattimento non è causa di nullità (oltre a Sez. 5, n. 10523 del 27/05/1999, Luca, Rv. 214402, citata anche dalla Corte di merito, vedansi le successive Sez. 1, n. 19220 del 07/03/2003, Carducci, Rv. 224117; Sez. 4, n. 24043 del 09/03/2004, Gennaro, Rv. 228579; Sez. 5, n. 32728 del 13/05/2010, Bubba, Rv. 248415; Sez. 6, n. 2232 del 16/12/2010, Cannizzaro, Rv. 249199).
2.2. L'unico arresto di segno apparentemente contrario, evocato dal ricorrente (Sez. 5, n. 4438 del 06/11/2009, Kharifo, Rv. 246143), non contraddice in realtà il suesposto principio, in quanto si riferisce all'ipotesi, del tutto diversa, di delega all'emissione di un'ordinanza cautelare.
3. È invece fondata la doglianza che informa il primo motivo.
3.1. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello o la Corte di Cassazione, quando dichiara l'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, se vi è stata condanna al risarcimento dei danni deve decidere sull'impugnazione agli effetti civili. "Decidere sull'impugnazione" significa, evidentemente, prendere in considerazione le censure dedotte dall'impugnante e dar conto della loro fondatezza, o meno, nei riflessi sulle statuizioni civili. Non è sufficiente, invero, che il giudice dia atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, la relativa problematica essendo d'interesse soltanto agli effetti penali. Il permanere dell'interesse della parte civile alla decisione sulla sua azione risarcitoria, cui per l'appunto presta tutela il citato art. 578 cod. proc. pen., comporta l'obbligo per il giudice di accertare, a quei limitati fini, la sussistenza del fatto reato e la responsabilità dell'imputato.
3.2. La Corte Salernitana non ha svolto siffatto accertamento;
ha infatti tenuto ferma la condanna dell'imputato agli effetti civili omettendo di sottoporre a scrutinio i motivi di gravame volti a sollecitare l'assoluzione nel merito: con ciò rendendosi inosservante del principio giuridico in base al quale il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, (così Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009 - dep. 26/01/2010, Mosca, Rv. 245876; v. anche Sez. 1, n. 40197 del 27/09/2007, Formis, Rv. 237863).
4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Napoli, sottoporrà la vicenda a rinnovato giudizio, ai limitati fini della decisione sull'azione civile introdotta nel processo penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013