Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2012, n. 10952
CASS
Sentenza 9 novembre 2012

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Massime1

Nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione che dichiari l'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, ove vi sia stata condanna al risarcimento dei danni, deve accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Conflitto politico e post Facebook satirico (Cass. 28948/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 agosto 2022

    In tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. Deve essere ben chiaro, pertanto, il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito: il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2012, n. 10952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10952
Data del deposito : 9 novembre 2012

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