Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2008, n. 20059
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Sentenza 16 gennaio 2008

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Il nuovo testo dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel fare riferimento ad "altri atti del processo" che devono essere "specificamente indicati" dal ricorrente, ha dettato una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui i motivi d'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere d'inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l'allegazione degli stessi atti. (Fattispecie relativa ad un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza "de libertate" dal P.M., che non aveva allegato al ricorso l'atto dichiarativo ritenuto rilevante e decisivo a fini cautelari, ma si era limitato ad indicare l'udienza in cui l'avrebbe prodotto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2008, n. 20059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20059
    Data del deposito : 16 gennaio 2008

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