Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
Il nuovo testo dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel fare riferimento ad "altri atti del processo" che devono essere "specificamente indicati" dal ricorrente, ha dettato una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui i motivi d'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere d'inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l'allegazione degli stessi atti. (Fattispecie relativa ad un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza "de libertate" dal P.M., che non aveva allegato al ricorso l'atto dichiarativo ritenuto rilevante e decisivo a fini cautelari, ma si era limitato ad indicare l'udienza in cui l'avrebbe prodotto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2008, n. 20059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20059 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/01/2008
Dott. AGRÒ AN Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 147
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 28206/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
contro l'ordinanza del 10 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Napoli;
nel procedimento a carico di:
MA AN;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza cautelare del 26 febbraio 2007 il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha disposto la custodia in carcere di GR AN, gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito del clan ZZ (capo B).
Il Tribunale di Napoli, adito quale giudice del riesame, pur riconoscendo in premessa l'esistenza dell'associazione, ha ritenuto non sussistente il quadro di gravita indiziaria richiesto dall'art.273 c.p.p., in quanto le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia EN PA non sono risultate riscontrate da altri elementi probatori, escludendo che quanto riferito da IN AR, altro collaborante, potesse essere considerato un riscontro idoneo.
Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. In particolare, il ricorrente evidenzia una grave carenza nella motivazione, in quanto i giudici del riesame avrebbero completamente omesso la disamina delle dichiarazione accusatorie rese da IR RO IO, alcune delle quali acquisite successivamente all'ordinanza di custodia cautelare, ma comunque tempestivamente trasmesse al Tribunale, da cui risulterebbe il pieno coinvolgimento di AN GR nelle attività collegate al traffico degli stupefacenti del clan ZZ, consistite nella raccolta del denaro nelle diverse "piazze" controllate dall'associazione. Si tratterebbe, quindi, di dichiarazioni che, qualora fossero state prese in esame, avrebbero costituito il riscontro alla chiamata in correità di EN PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel suo ricorso il pubblico ministero fa valere il vizio di motivazione nella nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), così come modificato dalla L. n. 46 del 2006, deducendo l'omessa valutazione di una "prova", non avendo il giudice del riesame preso in considerazione la dichiarazione accusatoria di un collaboratore di giustizia. Nella prospettiva del ricorrente tale dichiarazione sarebbe rilevante e decisiva, in quanto rappresenterebbe il riscontro alle accuse rivolte all'indagato da altro collaboratore, che il Tribunale ha ritenuto prive di riscontro.
Questa Corte in diverse occasioni ha ritenuto che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), nel far riferimento ad "altri atti del processo" che devono essere specificamente indicati dal ricorrente, ha dettato una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c), secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l'allegazione degli stessi atti (Sez. 6, 15 marzo 2006, n. 10951, Casula;
Sez. 6, 26 aprile 2006, n. 22257, Maggio). Nella specie, il pubblico ministero non ha allegato al ricorso l'atto dichiarativo cui ha fatto riferimento, ma si è limitato ad indicare l'udienza in cui l'avrebbe prodotto. Ne consegue che questa Corte non è nelle condizioni di verificare l'esistenza del vizio di motivazione dedotto, in quanto non è tenuta a ricercare e ad acquisire tale atto, che peraltro non risulta neppure allegato al verbale dell'udienza indicata.
Il mancato assolvimento all'onere di allegazione determina l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2008