Sentenza 15 aprile 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2016, n. 45758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45758 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2016 |
Testo completo
45 7 5 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.1461/2016 FAUSTO IZZO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. N. 52404/2014 CARLA MENICHETTI - Consigliere - Dott. - Rel. Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR US N. IL 15/02/1964 avverso la sentenza n. 16/2013 TRIBUNALE di LECCE, del 19/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Udito il Procuratore Generale in person del Dott. Sonte che ha concluso per il filo beдето so Sincer Udito, per la parte civile, l'Avv Udit difensor Avv. Bonsegue Suseppe d e fles on Lecce in sosti tazove dill ow. Brauno Leurede for sh Leeen ehe si aporta ar motiv. decreeso Ritenuto in fatto AR GI ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce emessa il 19.9.2014 a conferma della sentenza del Giudice di Pace di Tricase del 28.3.013 con la quale è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p. perché, mentre era alla guida dell'Opel Tigra tg. AE 475 TY, percorrendo la strada cittadina di Montesano, per negligenza, imprudenza, imperizia, in particolare per avere tenuto una condotta di guida non adeguata rispetto alla presenza di crocevia, tamponava violentemente l'autovettura Renault Clio condotta da RI SC, sulla quale era trasportata BE NN RI, mentre era ferma in prossimità dell'incrocio con luce semaforica rossa, cagionando alla BE trauma discorsivo del rachide cervicale giudicato guaribile in 10 giorni. La difesa del ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione della legge penale in relazione agli artt. 148,149,429,601 c.p.p. per omessa notifica dell'avviso della data della prima udienza, rinviata per mancato rispetto del termine a comparire. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192 c.p.p.., in quanto il giudice di appello, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza della Cassazione sulla necessità di un rigoroso vaglio di attendibilità della deposizione della persona offesa, ha poi ritenuto attendibile detta deposizione senza che essa fosse suffragata da risconti idonei, tali non potendosi ritenere le dichiarazioni del teste RI SC, conducente dell'auto tamponata, per i dubbi sulla sua credibilità sollevati nell'atto di appello, né il certificato del pronto soccorso che contrasterebbe con quanto dichiarato dal RI sulla dinamica dell'incidente. Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo risulta che l'avviso dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza è stato correttamente notificato all'imputata. Difatti alla prima udienza di appello era presente il difensore di fiducia del ricorrente che ha eccepito il mancato rispetto del termine a comparire. Di conseguenza il giudice di appello ha disposto il rinvio. Orbene, come è noto, se all'imputato è stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non è stato osservato il termine a comparire di cui all'art. 601 c.p.p., non è configurabile alcuna nullità qualora come nel caso di specie il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza. concedendo un nuovo termine di 20 giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente. L'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore, infatti, vale anche quale comunicazione all'interessato (Cass. Sez. II, n. 52599/2014 RV 261630). Al pari infondato risulta il secondo motivo di ricorso in quanto incentrato su censure di merito involgenti un diverso apprezzamento delle risultanze processuali non consentito in sede di legittimità, in presenza di una sentenza sorretta da congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici, come nel caso in esame. مو лев Secondo consolidato indirizzo di questa Corte, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono essere poste a fondamento, anche da sole, della responsabilità dell'imputato, purché sottoposte ad un attento vaglio di attendibilità. Una verifica, quindi, più rigorosa rispetto a quella generica cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone, senza tuttavia che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi terzo c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni. Qualora poi la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro delle dichiarazioni dalla medesima rese con altri elementi (Cass. Sez. Un. n. 41461/2012 RV 253214; Cass. Sez. V, n. 1666/2014 RV 261730; Cass. Sez. II n. 43278/2015 RV 265104). Ebbene nel caso in esame, i giudici di merito hanno posto a fondamento del convincimento la deposizione della parte offesa di cui hanno valutato la attendibilità, sottolineandone la linearità e la coerenza. In particolare gli stessi hanno anche ricercato riscontri esterni individuati nella deposizione del conducente dell'auto tamponata su cui la persona offesa era trasportata, ponendo in evidenza l'assoluta convergenza delle due deposizioni, e dalle risultanze del certificato medico da ritenersi contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - del tutto compatibili con la dinamica dell'incidente descritta dalla parte offesa e dal teste. Dunque può ritenersi che il giudice di appello abbia esplicitato l'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, a nulla rilevando il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora trattandosi di una deduzione nella sostanza disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Come più volte ribadito da questa stessa Corte, infatti, non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese: è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Cass. Sez. V, n. 1666/ 2014 RV 261730). Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 15 aprile 2016. CASSAZIONA 1 Il Consigliere Il Presidente 0 Fausto Izzo- fale RIpia Savino SPREMA 2014 ੦ ੦ ੪ Depositata in Cancelleria ੨ 201631 OTT. 2016 Oggi, ST CA Il Funzionario Giudiziarie Patrizia Cirra 800 2 1