Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine minimo di venti giorni, stabilito dall'art. 601, comma quinto, cod. proc. pen., per la notifica dell'avviso al difensore, non integra una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., e 179 cod. proc. pen., ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2009, n. 17694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17694 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
17694 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/02/2009
SENTENZA
N. 459/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. COLONNESE ANDREA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. CARROZZA ARTURO N. 042650/2008
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO 11
4.Dott.DE BERARDINIS SILVANA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA TATANZA
sul ricorso proposto da :
1) IN AR N. IL 03/08/1960
avverso SENTENZA del 14/02/2008
CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
COLONNESE ANDREA
shHL. Groaz cekins Udito il Procuratore Generale in persona del
Узде l'ina un missbilità del niezap che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit il difensore Avv. даи Ми♡ Селаль 3
La Corte d'appello di Bologna con sentenza 14.2.2008, in parziale riforma della decisione del tribunale di Forlì ( sez. dist. di Cesena) in data
10.5.2005, dichiarava non doversi procedere nei confronti di GE
RC in ordine al reato al reato di molestie perché estinto per prescrizione, riderminando la pena, per il residuo reato di violenza privata, nella misura ritenuta di legge.
All'imputato era stato addebitato di aver, alla guida della propria moto, affiancato la vettura condotta da NE SS, costringendola, dopo averla superata, ad arrestarsi.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando la violazione delle disposizioni di cui all'art. 601 c.p.p. e la nullità del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado.
Deduce che il difensore dell'imputato>> aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello in data 28.1.2008, per l'udienza del 14. 2.2008 e quindi solo 17 giorni prima della medesima>> . Da ciò il mancato rispetto del termine di comparizione, che non può essere inferiore a venti giorni, con la conseguente nullità. Il motivo è destituito di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Deve premettersi che l'imputato aveva eletto domicilio presso l'avvocato Aldo Grassi di Rimini ed a detto domiciliatario il decreto di citazione per il giudizio d'appello, fissato per l'udienza del 14.2.2008, è stato notificato il 14.1.2008, cioè abbondantemente prima del termine di comparizione di venti giorni, stabilito dal comma 3° dell'art.601 c.p.p..
L'imputato risultava, però, assistito da difensore di fiducia, nella persona dell'avvocato Gianluigi Durante ed a questi l'avviso di cui al comma 5° dell'articolo 601 c.p.p. veniva notificato il 28.1.2008, senza il rispetto, quindi, del termine che, anche per il difensore, non può essere inferiore a venti giorni. Nessuna eccezione, però, era stata al riguardo sollevata. Ciò premesso, va rilevato che l'inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 5° c.p.p., per la notifica dell'avviso al difensore, non integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 lett. c) e 179 c.p.p. ma una nullità relativa che deve esser dedotta nel termine previsto dall'art. 491 c.p.p., con la conseguenza che la relativa eccezione non può esser proposta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez.3°, 19.12.2001 n. 6339).
P.Q.M.
% 4 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 18.2.2009
Il consigliere est. Il Presidente
Ardua Сов нискwell ct Depositata in Cancelleria
Roma, li 24 APR. 2009... E M E R P IN CANCELLIERE U S
Carmela Lanzuise ша