Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 1247
CASS
Sentenza 21 dicembre 1998

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In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vige qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, in quanto, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la deposizione di un teste, particolarmente qualificato per la sua preparazione professionale di medico veterinario, fosse stata correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito in tema di maltrattamento di animali).

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha l'obbligo di far luogo al "patteggiamento" al termine del dibattimento,ovvero di dare conto, nella motivazione della sentenza, delle ragioni del rigetto della richiesta,solo se l'imputato -pur avendo avanzato,prima dell'apertura del dibattimento, la richiesta di "patteggiamento", in ordine alla quale il PM aveva espresso dissenso- la abbia poi riproposta espressamente all'esito del dibattimento stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 1247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1247
    Data del deposito : 21 dicembre 1998

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