Sentenza 29 maggio 2017
Massime • 3
In tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen..
In tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto procesuale di riferimento. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che non aveva indicato specificamente quali testi avrebbero dovuto essere ascoltati nè le circostanze utili sulle quali avrebbero dovuto riferire).
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce la rilevabilità d'ufficio dell'intervenuta "abolitio criminis" tranne che nel caso di tardività del ricorso.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 maggio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …
Leggi di più… - 3. Lista testi: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39764 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2017 |
Testo completo
39764-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/05/2017 GRAZIA LAPALORCIA Presidente Sent. n. sez. 1487/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.36033/2016 IRENE SCORDAMAGLIA MATILDE BRANCACCIO Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO AR nato il [...] avverso la sentenza del 05/11/2015 del TRIBUNALE di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'art. 594 cod. pen., perché il fatto non è piu' previsto dalla legge come reato e conseguente rideterminazione della pena;
inammissibilita' nel resto. Udito il difensore из RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, confermava la sentenza del Giudice di pace di Ancona, con cui RH RI era stata condannata alla pena di 500 euro di multa, oltre alle spese ed al risarcimento danni alla parte civile, per i reati di minaccia, ingiuria e percosse ai danni di BA NI.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata riformulando, con il primo motivo, eccezioni di violazione della legge processuale già evidenziate con l'appello e disattese dal giudice di secondo grado. In particolare si lamenta: a) che con l'ordinanza del 20.6.2013 sia stato illegittimamente ritenuto che non vi fosse legittimo impedimento del difensore, avv. Palpacelli, in ragione del mancato riferimento, nella certificazione medica prodotta, all'assoluta impossibilità a presenziare all'udienza, ma soltanto alla necessità di riposo e cure domiciliari per lombosciatalgia acuta;
che alla medesima udienza sia stato deciso di riservarsi sulla richiesta di prove della difesa, senza poi mai statuire espressamente sul punto, chiudendo la fase dell'istruttoria dibattimentale all'udienza del 4.3.2014; b) che con l'ordinanza del 5.11.2013 vi sia stata rinuncia all'audizione del teste Mulinari senza consenso della difesa, non potendosi ritenere tale consenso implicito nella mancata opposizione;
c) che all'udienza del 10.12.2013 si era disposto rinvio senza procedere all'esame dell'istanza di legittimo impedimento del difensore motivata da concomitante impegno professionale, sicché il termine a difesa concesso non può ritenersi sanante la nullità generata.
2.1.Con il secondo motivo di ricorso, invece, si adduce vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di minaccia, ingiuria e percosse, reati da ritenersi, invece, insussistenti secondo una lettura alternativa delle risultanze probatorie proposta in ricorso. ->Si evidenzia, altresì, che non sarebbe stata assunta una prova decisiva l'esame di testimoni a discarico richiesti dalla difesa dell'imputata - deducendo che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente argomentato sia nel ritenere l'implicito rigetto di tale istanza da parte del primo giudice, laddove, invece, si trattava di omessa pronuncia, sia rilevando l'inutilità della prova, poiché il giudice d'appello aveva ritenuto di stabilire a priori, ed infondatamente, che i testimoni non erano da ascoltare in quanto non presenti ai fatti.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso, segnalando l'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, si lamentano l'erroneità della pena in concreto inflitta e la sua non congruità 2 luz rispetto ai fatti, chiedendone la riduzione;
l'erroneità delle statuizioni civili sul risarcimento del danno, nonché della condanna alle spese di parte civile, non ricollegate ad espliciti parametri, chiedendo anche in tal caso la loro rideterminazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato quanto a tutti i profili dedotti, sia di ordine processuale che sostanziale, e, pertanto, inammissibile.
2.Palesemente infondati appaiono tutti i motivi riferiti a violazioni di legge processuale.
2.1. Inammissibile è il motivo afferente alla dedotta nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento datata 20/6/2013; risulta, infatti, dalla sentenza d'appello, non esser stato documentato l'assoluto impedimento, ma solo la necessità di riposo per malattia guaribile in cinque giorni e non influente sulla capacità di deambulazione del difensore, nulla sostenendosi, nella certificazione medica, all'opposto, nel senso di una qualche impossibilità alla partecipazione all'udienza ovvero alla capacità motoria, bensì solo facendosi riferimento ad una mera "difficoltà" agli spostamenti, secondo quanto riportato sia dalla sentenza che dalla stessa difesa. Del tutto infondato è anche il motivo attinente alla rinuncia testi del pubblico ministero non assentita dalla difesa. Ed infatti, condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 13338 del 4/3/2015, Zappone, Rv. 263095; in precedenza, conf. Sez. 6, n. 23025 del 9/2/2004, Russo, Rv. 229915; Sez. 3, n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237411) ha affermato che, in tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il pubblico ministero) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc.pen. Nel caso di specie, pacificamente il testimone era inserito nella sola lista testi della pubblica accusa e non anche in quella difensiva. In ogni caso, costituisce orientamento condivisibile quello in base al quale, la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso determina una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., e, ove detta nullità si verifichi in presenza della parte che aveva interesse a dedurla, il silenzio di quest'ultima equivale a rinuncia, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24302 del 12/5/2010, L., Rv. 247878; Sez.6, n. 11400 del 12/5/2015, Corti, Rv. 262783). 3 каз Tale giurisprudenza è perfettamente applicabile nel caso di specie, in cui difensore d'ufficio presente in udienza nulla ha eccepito sulla revoca del teste del pubblico ministero già ammesso.
2.2. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per violazione del diritto alla prova, non avendo il giudice di primo grado provveduto sulla riserva di ammissione delle prove difensive - eccezione superata dal giudice d'appello con la motivazione che si è trattato di un rigetto implicito, in mancanza di alcuna obiezione da parte del difensore d'ufficio presente in udienza deve rammentarsi che, sotto un diverso ma analogo profilo, il - potere di revoca dell'ammissione di prove è esercitabile anche implicitamente dal giudice, attraverso l'invito alle parti alla discussione e la loro non opposizione che implica acquiescenza alla revoca (Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076; Sez. 5, n. 19262 del 6/3/2012, Boni, Rv. 252523). Vero è che sussistono elementi di contrasto nella giurisprudenza di legittimità quanto alla sussistenza di un obbligo specifico di motivazione esplicita dei motivi della revoca, ritenendo, un recente orientamento, viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti;
laddove, invece, altra tesi aveva ritenuto la superfluità di un'esplicita motivazione sulla revoca di testi già ammessi se, dal contesto delle argomentazioni della sentenza, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte, poiché la revoca implicita non integra la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 comma quarto, cod. proc. pen., in quanto l'invito a formulare le conclusioni costituisce una modalità scelta del giudice per provocare il contraddittorio in ordine allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 9687 del 2/12/2014, Mascali, Rv. 263184). Tuttavia, a prescindere da tale divergenza, nel caso di specie in cui a monte, prima - ancora che una revoca implicita di testi già ammessi, si è verificato un implicito rigetto della richiesta di prova formulata dalla difesa, in relazione a testi ritenuti, dal contesto della motivazione di primo grado, superflui la sentenza d'appello impugnata ha - rilevato correttamente la genericità del motivo d'appello relativo al vizio dedotto e, soprattutto, il consenso prestato dalla difesa d'ufficio dell'imputata, regolarmente presente in udienza, alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale. Senza contare che il giudice di secondo grado, nel caso di specie, ha messo in risalto che le prove richieste dalla difesa risultavano del tutto irrilevanti dal punto di vista dell'istruttoria dibattimentale, trattandosi dell'esame testimoniale di persone non presenti ai fatti che non avrebbero potuto addurre alcun ulteriore elemento valutativo 4 сев alla prova già ampiamente desumibile dalle dichiarazioni della persona offesa, di per sé sole utilizzabili, anche perché coerenti e precise, nonché da quelle di altro testimone oculare dell'aggressione da parte della ricorrente ai danni di BA NI. Deve, pertanto, sotto un primo aspetto, affermarsi il principio secondo cui, il giudice che, senza essersi pronunciato sull'istanza di prove testimoniali richieste dalla difesa, invita le parti alla discussione, in mancanza di contestazioni di queste ultime sul punto, si esprime implicitamente per il rigetto dell'istanza stessa, se, dal contesto complessivo della motivazione della sentenza, è possibile dedurre la superfluità della prova stessa ed evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove non assunte. Sotto altro aspetto, è innegabile che, anche a voler seguire l'orientamento maggiormente rigoroso quanto all'obbligo di motivazione, si determina una nullità relativa nel processo di primo grado, soggetta al regime di cui all'art. 181 e 182, comma 2, cod.proc.pen., sicchè la parte pregiudicata, presente all'atto, è tenuta, a pena di decadenza, ad eccepire la nullità prima del suo compimento al massimo immediatamente dopo, e così pure ad opporsi alla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, in caso contrario dovendosi ritenere tale nullità sanata (tra le molte, cfr. le più recenti Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210). Ciò anche nel caso di mancata pronuncia sulla richiesta di ammissione di prove testimoniali di parte difensiva.
2.3. Anche sotto il profilo della collegata doglianza, riferita, nel secondo motivo di ricorso, alla mancata assunzione di una prova decisiva rappresentata dal complesso istruttorio difensivo, sul quale il giudice di pace di Ancona non ha, come detto, provveduto espressamente le deduzioni difensive si rivelano del tutto destituite di fondamento perché assolutamente generiche, non essendosi confrontate sul punto con la esauriente motivazione della sentenza d'appello in punto di superfluità della prova. I motivi di ricorso per cassazione, infatti, non precisano quali siano le prove testimoniali che l'imputato non ha potuto far assumere, né essi evidenziano in che termini queste fossero rilevanti ai fini della decisione (non sono indicati specificamente i testi nè le circostanze utili che essi avrebbero dovuto riferire o la loro conoscenza dei fatti). Sicchè, se non è in discussione il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va, peraltro, in questa sede ribadito il condiviso principio secondo cui tale diritto trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti;
per questo, il ricorrente non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559).
2.4. Infine, l'ulteriore motivo fondato sulla mancata pronuncia del giudice relativamente all'istanza di rinvio, per concomitante impegno professionale del 5 без difensore, all'udienza del 10/12/2013, deve ritenersi inammissibile per carenza d'interesse. Infatti, si lamenta che non sia consentito un rigetto implicito di tale tipologia di istanza, e tuttavia, qualora, come nel caso di specie, vi sia pacificamente tardività della presentazione dell'istanza stessa di rinvio (comunicato soltanto il giorno dell'udienza), tale ragione risulta assorbente rispetto al vizio dedotto, poiché la manifesta infondatezza originaria del contenuto della doglianza proposta rende irrilevante ogni altra valutazione sollevata in sede di legittimità con riferimento al vizio della sentenza d'appello denunciato, stante l'inutilità di un giudizio di rinvio eventualmente disposto (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).
3. Il secondo motivo, nella parte riferita alla carenza di motivazione - ritenuta illogica e contraddittoria - è ugualmente inammissibile perché del tutto articolato su ragioni in fatto, il cui esame non è consentito in sede di legittimità, ragioni, peraltro, apoditticamente affermate.
4. Il terzo motivo è inammissibile perché generico e legato ad affermazioni apodittiche, sia in ordine alla quantificazione della pena inflitta al ricorrente sia all'entità del risarcimento del danno.
5. Si rileva, tuttavia, la sopravvenuta abolitio criminis del reato di ingiuria, abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, questione della quale, secondo l'orientamento che qui si condivide, deve ritenersi, anche d'ufficio ed in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, la sussistenza, con conseguente rideterminazione della pena direttamente da parte della Corte di cassazione, ove possibile perché non implicante giudizi di merito. E' stato, infatti, condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con arresti anche molto recenti e riferiti proprio alla depenalizzazione del reato di ingiuria, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non impedisce di rilevare la sopravvenuta abolitio criminis del reato per cui vi è stata condanna (Sez. 5, n. 48005 del 19/10/2016, Martarello, Rv. 268167) atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva (Sez. 5, n. 44088 del 2/5/2016, Pettinaro, Rv. 267751; Sez. 5, n. 40282 del 14/4/2016, Montemurno, Rv. 268204; cfr. anche Sez. 5, n. 1787 del 22/9/2016, dep. 2017, Tobolobo, Rv. 268753). Rappresentavano espressione di tale orientamento ammissivo già Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, Moglo, Rv. 251588; Sez. 4, n. 32131 del 6/5/2011, Nolfo, Rv. 251096; 6 Аз Sez. 1, n. 39566 del 5/10/2011, Goncalves Pereira, Rv. 251176; Sez. 7, n. 21579 del 6/3/2008, Boujilaib, Rv. 239960. La tesi, peraltro, trova fondamento in numerose pronunce delle Sezioni Unite, con riferimento ai rapporti tra inammissibilità per manifesta infondatezza e abrogazione di reato. A partire dalle sentenze Sez. U, n. 21 del 11711/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903, passando attraverso le pronunce, tra le altre, di Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531 e Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164, si sono analizzati i limiti del giudizio di cassazione e la natura delle diverse cause di inammissibilità, sino a pervenire alle ultime pronunce rilevanti sul tema, che ne hanno definitivamente configurato i contorni di operatività. Ed infatti, le recenti sentenze Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207 (pronuncia che si è espressa sul tema dell'inammissibilità e del giudicato sostanziale rispetto a fenomeni di incostituzionalità di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio), Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv. 265111 (decisione emessa in tema di inammissibilità e successione di leggi più favorevoli quanto al trattamento sanzionatorio) e Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265106 (emessa nel diverso caso di inammissibilità e illegalità ab origine della pena) sembrano aver delineato, attualmente, un percorso chiaro, secondo cui può vincersi il limite dell'inammissibilità se vi è necessità di rilevare, anche d'ufficio, l'abolizione di un reato o la dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice, così come anche l'illegalità della pena o un trattamento sanzionatorio più favorevole e successivo, in ogni caso tranne che nell'ipotesi in cui l'inammissibilità derivi da tardività del ricorso. Sulla stessa scia si pone, peraltro, anche la recentissima sentenza Sez. U, n. 12602 del 2016, Ricci, Rv. 266821. Tanto premesso, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza, deve procedersi ad annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di ingiuria e, di conseguenza, ad eliminare la quota di sanzione corrispondente al reato abrogato;
tale operazione può essere svolta direttamente da questa Corte, considerato che il reato di ingiuria è stato ritenuto elemento della continuazione, assunto il reato di percosse ad ipotesi più grave, con un aumento individuabile in misura corrispondente alla multa di euro 50, quota che va, dunque 500 sottratta alla pena complessivamente inflitta di euro (600 di multa. Si ridetermina, altresì, corrispondentemente nella misura di euro 3.500 la somma per il risarcimento del danno. La declaratoria d'ufficio di abolitio criminis e l'annullamento disposto, con la conseguente statuizione sulla pena, comporta una pronuncia favorevole al ricorrente, sebbene non da lui formalmente sollecitata, sicchè egli, non potendo essere considerato soccombente, non deve essere condannato alle spese processuali, né 7 AB tantomeno al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, che, ai sensi dell'art. 616, seconda parte, cod. proc. pen., presuppone la sussistenza di un profilo complessivo di "rimproverabilità" in capo a chi propone il ricorso (coerentemente all'impostazione della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000), profilo assorbito e superato, nel caso di specie, dalla dichiarazione di depenalizzazione del reato e dal riverberarsi a favore dell'imputato dei suoi effetti attraverso la statuizione di annullamento senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di euro 50 di multa rideterminando la misura del risarcimento del danno in euro 3.500. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 29 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente перехочек Grazia Lapalorcia Matilde Brancaccio Alfulde Brewer Depositato in Cancelleria Roma, I 131 AGO 2017 CANCELLIERE Rossana Cacase 0 0