Sentenza 4 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2014, n. 52599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52599 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/12/2014
Dott. LOMBARDO Luigi G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2786
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 37880/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI RI N. IL 09/01/1961;
avverso la sentenza n. 187/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del 05/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. HI AR ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore -avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 5.6.2013, che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale (Sezione distaccata di Acireale), con la quale stato condannato alle pene di legge per il delitto di ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva.
2. Propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché la nullità della sentenza impugnata per la mancata osservanza del termine a comparire nel giudizio di appello previsto in favore dell'imputato. Deduce, in particolare, che l'ordinanza con la quale la Corte di Appello, all'udienza del 23.4.2013, rinviò la trattazione del procedimento alla successiva udienza del 5.6.2013, non sarebbe stata sufficiente ad evitare la nullità della sentenza, perché, stante la mancata comparizione dell'imputato, sarebbe stato necessario - a dire del ricorrente - procedere ad una nuova notificazione del decreto di citazione ovvero, comunque, dell'ordinanza di rinvio. La censura non fondata.
Va premesso che, alla prima udienza del giudizio di appello (celebratasi il 23.4.2013), la Corte territoriale ebbe a rilevare il mancato rispetto del termine di comparizione di venti giorni, previsto - in favore dell'imputato - dall'art. 601 c.p.p., comma 3;
e, verificata la ritualità della citazione dello stesso, si limito a inviare il processo all'udienza del 5.6.2013, in modo da concedere all'imputato un nuovo termine a comparire.
Ciò posto, poiché non era necessario rinnovare la vocatio in ius (stante la ritualità della originaria citazione) e poiché la Corte territoriale concesse per intero un nuovo termine di comparizione all'imputato, non sussiste la nullità dedotta dal ricorrente. Invero, in una situazione come quella di cui sopra, non era affatto necessario notificare all'imputato ne' un nuovo decreto di citazione e neppure l'ordinanza di rinvio del procedimento, in quanto era presente all'udienza il difensore, cui spetta per legge la rappresentanza dell'imputato, dimodoché l'avviso orale del rinvio rivolto al difensore vale anche come avviso comunicato all'imputato. Sul punto, il Collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi in cui sia stato regolarmente notificato all'imputato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ove non sia stato osservato il termine per comparire di venti giorni previsto dall'art. 601 c.p.p., comma 3, nessuna nullità si verifica allorché il giudice - rilevata la mancata osservanza del detto termine - rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza concedendo all'imputato un nuovo termine di venti giorni senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio, spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito, dimodoché l'avviso orale del rinvio rivolto al difensore vale anche come avviso comunicato all'imputato".
2.2. Col secondo motivo di ricorso, si deduce poi l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché la nullità della sentenza impugnata con riferimento alla notifica del decreto di citazione al giudizio di primo grado, per essere stata tale notifica eseguita - a seguito del mancato rinvenimento dell'imputato presso il domicilio eletto - a mani del difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, piuttosto che nella residenza reale dell'imputato risultante dagli atti.
Anche questa censura non è fondata.
Invero, posto che dagli atti risulta che l'imputato non aveva comunicato alcun cambiamento del domicilio eletto (come era suo onere, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 2), va richiamato il principio di diritto dettato da questa Suprema Corte secondo cui, in caso di impossibilità ad eseguire la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore. (Sez. 4^, n. 36479 del 04/07/2014 Rv. 260126).
2.3. Col terzo motivo di ricorso, si deduce infine il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Anche questa censura non ha fondamento, avendo i giudici di merito motivato puntualmente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. 3. In definitiva, il ricorso non è fondato. Poiché esso, tuttavia, non risulta manifestamente infondato (e, perciò, inammissibile), deve prendersi atto della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
Infatti, per il reato di cui all'art. 648 c.p., il termine ultimo di prescrizione è pari (ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 c.p.) ad anni dieci. Essendo stato il fatto commesso il 7.7.1998, il detto termine - considerate le intervenute sospensioni - è venuto a scadenza il 27.10.2013, dopo la sentenza di appello, con conseguente estinzione del reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014