Sentenza 28 marzo 2025
Massime • 2
Poiché l'edificio condominiale comprende l'intero manufatto che va dalle fondamenta al tetto e quindi anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta, il suolo su cui sorge l'edificio, oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., non è la superficie, a livello del piano di campagna, che viene scavata per la posa delle fondamenta, bensì quella porzione di terreno sulla quale viene a poggiare l'intero edificio, e, immediatamente, la parte infima dello stesso; ne consegue che il vespaio, realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, sottostante al pavimento del piano terra che vi viene poggiato, non rientra nell'ambito del suolo comune ex art. 1117 c.c., bensì costituisce un manufatto distinto dalle fondazioni - posto a servizio esclusivo dell'unità immobiliare del piano terreno - la cui unica funzione è quella di fare da isolante per la separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore.
L'art. 1134 c.c. secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi e la sua derivazione o meno dalla rottura di un impianto condominiale.
Commentario • 1
- 1. quando i lavori sono urgentiGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 30 marzo 2026
1. La vicenda: i lavori anticipati dal condomino La vicenda prendeva forma quando due condomini decidevano di realizzare autonomamente opere di manutenzione della copertura comune, sostenendo che i lavori erano non solo necessari ma anche urgenti. Del resto, gli altri partecipanti al condominio si erano rifiutati di deliberare gli interventi richiesti. In questo clima di inerzia, i due proprietari avevano deciso di anticipare le spese, chiedendone poi il rimborso pro quota agli altri condomini. La loro richiesta, tuttavia, non trovava alcun riscontro. Solo in giudizio il Tribunale riconosceva la fondatezza della pretesa, accogliendo la domanda di rimborso. La Corte d'appello però …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 8252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8252 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
b) se, tacendo il titolo, la proprietà esclusiva possa riconoscersi ugualmente in quanto acquisita per usucapione;
c) se, non potendo neanche accamparsi l'usucapione, il locale, per la sua struttura, non possa considerarsi tra le parti dell'edificio necessarie all'uso comune o tra le cose destinate ad un servizio o al godimento comune, e debba viceversa considerarsi destinato ad uso esclusivo (Cass. n. 1632 del 1983). Va dunque enunciato il seguente principio, in continuità a Cass. n. 6357 del 1993: il vespaio, sottostante al pavimento del piano terra, che vi viene poggiato, avente sola funzione isolante e di separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore e realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, non rientra nell'ambito del suolo comune a norma dell'art. 1117 c.c., costituendo un manufatto destinato esclusivamente a migliorare le condizioni abitative dell’unità immobiliare al piano terreno e poggiante sul suolo comune. 2.6. – Le spese fatte dal condomino per la manutenzione del vespaio, nei termini indicati, non costituiscono, pertanto, “spese per le cose comuni” agli effetti dell’art. 1134 c.c., vecchio testo. Anche al riguardo può enunciarsi principio, in continuità con Cass. n. 5264 del 1983: l'art. 1134 c.c., secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere 12 di 17 dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola senza alcuna utilità per la conservazione dei beni condominiali. 2.7. – Non vi è, peraltro, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., né omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per l’assunta non contestazione dell’origine delle infiltrazioni in base alle richiamate relazioni tecniche. Innanzitutto, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, n. 20867 del 2020). Per dedurre, invece, la violazione dell'art. 116 c.p.c. occorre denunciare che il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. Inoltre, l’onere di contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicché non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alle valutazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio o di parte. Infine, il vizio specifico ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere 13 di 17 decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). È allora evidentemente privo di decisività, in una causa avente ad oggetto il rimborso delle spese per la conservazione di parti comuni ex art. 1134 c.c., il “fatto” della “provenienza” delle infiltrazioni. Peraltro, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 3. – L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167 e 702 bis c.p.c. con riferimento al quantum dei costi per gli interventi. Il motivo è inammissibile, o comunque infondato. Il ricorso non indica specificamente, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quale atto e con quale contenuto rilevante le difese spiegate dal Condominio Eden Ponente deponessero per la non contestazione dell’importo delle spese sostenute dagli attori e rientranti nella sfera di conoscibilità del convenuto. Né comunque può deporre per una non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. un atteggiamento difensivo improntato sin dalle origini della lite alla negazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativa di cui all’art. 1134 c.c. 4. – Il nono motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167 e 702 bis c.p.c. con riferimento alla voce di danno costituita dalle spese legali stragiudiziali e di mediazione. Il decimo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329 e/o 112 c.p.c. con riferimento alla voce di danno costituita dalle spese legali stragiudiziali e di mediazione. 14 di 17 L’undicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. con riferimento alla voce di danno costituita dalle spese legali stragiudiziali e di mediazione. Il dodicesimo motivo deduce la violazione e/o comunque falsa applicazione degli artt. 18 e seguenti, tabella 25 allegata al D.M. n. 55/2014 e dell’art. 5, tabelle 25 e 25 bis allegate al D.M. 37/18 con riferimento alla voce di danno costituita dalle spese legali stragiudiziali e di mediazione. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e/o comunque degli artt. 132, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. le deduzioni istruttorie volte a dar prova dell’invio delle notule all’amministratore ed all’avvocato del Condominio Eden Ponente. 4.1. – Nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo possono esaminarsi congiuntamente, giacché connessi, e non sono fondati. È stato accolto il motivo di appello del Condominio Eden Ponente che riteneva non dovute le spese per l’assistenza legale precedente alla introduzione del giudizio, essendosi gli attori limitati a produrre solo preventivi di notule professionali. Non vi è violazione del principio di non contestazione per le stesse ragioni esposte rigettando l’ottavo motivo. A fronte di motivo di appello che censurava, come espongono testualmente gli stessi ricorrenti “a) l’eccessività delle spese legali conteggiate;
b) l’asserita mancanza di prove;
c) il fatto che le spese risultassero da preavvisi di parcella e non da fatture”, non si vede quale "parte della sentenza" dotata di autonoma efficacia decisoria, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., e cioè quale "statuizione minima" (costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto) in punto di spese legali, possa essere stata oggetto di formazione del giudicato interno. 15 di 17 Il medesimo motivo di appello accolto conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confutava e contrastava le ragioni addotte dal primo giudice. Per il resto, la decisione della Corte d’appello si è limitata ad affermare che non vi fosse prova adeguata delle spese di assistenza legale per la fase precedente l’introduzione del procedimento di mediazione, ritenendo insufficiente la notula professionale prodotta e irrilevante la testimonianza dedotta sul fatto dell’invio della notula da parte del legale ai suoi assistiti e della relativa richiesta di pagamento. La decisione è conforme al principio di diritto enunciato in Cass. Sez. Unite n. 16990 del 2017: le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. La sufficienza di mere notule di prestazioni professionali di assistenza legale stragiudiziale a dar prova del danno emergente per le relative spese, che si assumono poi effettivamente sostenute dalla parte, costituisce oggetto di apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. 5. - Il quattordicesimo motivo di ricorso, infine, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 e 342 c.p.c., avendo il Tribunale di Lucca condannato il Condominio ad una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata. Ora i ricorrenti lamentano la riforma sul punto operata dai giudici di appello. 5.1. – Il quattordicesimo motivo di ricorso è palesemente infondato. 16 di 17 Il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della riforma in tutto o in parte (come nella specie) ed in ragione dell'esito complessivo della lite. Nel caso in esame, il Condominio Eden Ponente aveva proposto anche uno specifico motivo d'appello relativo alla condanna subita in primo grado per lite temeraria. Né il giudice d’appello, nel regolare unitariamente le spese in base all'esito finale della lite, poteva lasciar ferma la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non potendo farsi luogo all'applicazione di tale norma quando non sussiste il requisito della totale soccombenza, per esser stata accolta solo in parte notevolmente ridotta la pretesa degli attori. 6. – Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 17 di 17 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile