Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 8252
CASS
Sentenza 28 marzo 2025

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Poiché l'edificio condominiale comprende l'intero manufatto che va dalle fondamenta al tetto e quindi anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta, il suolo su cui sorge l'edificio, oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., non è la superficie, a livello del piano di campagna, che viene scavata per la posa delle fondamenta, bensì quella porzione di terreno sulla quale viene a poggiare l'intero edificio, e, immediatamente, la parte infima dello stesso; ne consegue che il vespaio, realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, sottostante al pavimento del piano terra che vi viene poggiato, non rientra nell'ambito del suolo comune ex art. 1117 c.c., bensì costituisce un manufatto distinto dalle fondazioni - posto a servizio esclusivo dell'unità immobiliare del piano terreno - la cui unica funzione è quella di fare da isolante per la separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore.

L'art. 1134 c.c. secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi e la sua derivazione o meno dalla rottura di un impianto condominiale.

Commentario1

  • 1quando i lavori sono urgenti
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 30 marzo 2026

    1. La vicenda: i lavori anticipati dal condomino La vicenda prendeva forma quando due condomini decidevano di realizzare autonomamente opere di manutenzione della copertura comune, sostenendo che i lavori erano non solo necessari ma anche urgenti. Del resto, gli altri partecipanti al condominio si erano rifiutati di deliberare gli interventi richiesti. In questo clima di inerzia, i due proprietari avevano deciso di anticipare le spese, chiedendone poi il rimborso pro quota agli altri condomini. La loro richiesta, tuttavia, non trovava alcun riscontro. Solo in giudizio il Tribunale riconosceva la fondatezza della pretesa, accogliendo la domanda di rimborso. La Corte d'appello però …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 8252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8252
Data del deposito : 28 marzo 2025

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