TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 2734
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittima attribuzione di punteggio per contratti di avvalimento premiali

    Il Collegio ritiene che i contratti di avvalimento siano conformi alla natura di accordo quadro della procedura, che l'oggetto sia determinabile e che l'impegno al prestito del requisito sia vincolante. Esclude inoltre la configurabilità di un distacco illecito di manodopera, poiché l'avvalimento premiale riguarda il prestito di capacità tecnica e organizzativa complessiva, non la mera fornitura di manodopera.

  • Rigettato
    Mancanza di dichiarazioni di disponibilità delle singole risorse umane

    Il Collegio rileva che le risorse indicate dall'aggiudicataria sono dipendenti delle imprese ausiliarie, e non consulenti esterni. In questo caso, è l'impresa ausiliaria, in quanto datore di lavoro, a garantire la disponibilità delle proprie risorse umane tramite il contratto di avvalimento. Non sono quindi necessarie dichiarazioni aggiuntive dei singoli dipendenti.

  • Rigettato
    Sottostima degli oneri aziendali per la sicurezza da parte dell'aggiudicatario

    Il Collegio rigetta il motivo, poiché il disciplinare prevedeva che l'offerta fosse considerata anomala solo se inferiore al coefficiente OTSA potenziale di 0,0045, che è stato rispettato dall'aggiudicataria. La stazione appaltante ha correttamente verificato il rispetto di tale parametro senza avviare ulteriori verifiche facoltative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 2734
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2734
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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