Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02734/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10109 del 2025, proposto da
Valori S.C. A R.L. Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B339903D7D, rappresentato e difeso dagli avvocati FR Mollica, FR Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmarco Miele, Flavia De Pellegrin, Antonio Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta da AS S.p.A. e finalizzata all’affidamento dell’Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale AS - 2024, suddiviso in n. 13 lotti, nelle parti in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione della procedura,
per il Lotto 11, alla NO S.p.A., anziché aggiudicare la procedura all’odierno ricorrente ed in particolare:
- della determina prot. n. 0611800 dell’8.7.2025, a mezzo della quale AS ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto controverso,
Lotto 11, alla NO S.p.A.;
- della nota di pari data recante comunicazione di aggiudicazione;
- della proposta di aggiudicazione in favore di NO S.p.A. di cui al verbale di seduta riservata rep. n. 15956 del 7.7.2025;
- di tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata, ed in particolare del verbale di seduta riservata rep. 15546 del 14.11.2024 di apertura della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, dei verbali di seduta riservata rep. 15698 del 12.2.2025, rep. 15765 del 18.3.2025, rep. 15778 del 24.3.2025 di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, del verbale di seduta riservata rep. 15783 del 27.3.2025 relativo alla apertura delle offerte economiche, del verbale di seduta riservata rep. n. 15853 del 28.4.2025 recante verifica documentazione amministrativa dei primi due concorrenti graduati;
- ove occorra, dei chiarimenti resi da ANAS in merito alla legge di gara;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente;
CON RICHIESTA
- di subentro dell’odierno ricorrente
nel contratto sottoscritto con il controinteressato aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;
- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della NO S.p.A. e dell’AS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando di gara pubblicato in data 1 ottobre 2024, AS S.p.A. indiceva una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 d. lgs n. 36/23, finalizzata all’affidamento dell’accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale AS – 2024, suddiviso in n. 13 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per quanto qui interessa, l’odierno ricorrente partecipava alla predetta procedura con riferimento al Lotto n. 11, Codice CIG: B339903D7D, di importo complessivo pari a € 40.000.000,00 (da eseguirsi sulle arterie stradali di Basilicata, Campania e Calabria) alla quale partecipava anche la controinteressata NO S.p.A.
La procedura di gara veniva espletata avvalendosi dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
Nello specifico, dopo la pubblicazione dei chiarimenti in data 4 novembre 2024, la Commissione procedeva come segue:
- nella seduta del 14 novembre 2024, il Seggio di gara procedeva all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al solo fine di verificare il rispetto del vincolo di partecipazione;
- nella seduta riservata del 24 gennaio 2025, si procedeva all’apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti;
- all’esito delle sedute riservate del 12 febbraio, 18 marzo e 24 marzo 2025, dedicate alla disamina e valutazione discrezionale delle proposte tecniche per il Lotto 11, la Commissione attribuiva i relativi punteggi.
Nella successiva seduta pubblica del 27 marzo 2025, si procedeva all’apertura delle offerte economiche. In tale sede, la Commissione rilevava che l’offerta della controinteressata NO S.p.A. aveva conseguito un punteggio complessivo pari a 85,05 (risultante dalla somma dei punteggi tecnici ed economici), con un ribasso del 12,092%, risultando la prima classificata.
La concorrente Valori S.c. a r.l., odierna ricorrente, si classificava al secondo posto con un punteggio totale di 82,505 e un ribasso del 7,150%.
Nel corso della medesima seduta, l’Organo di gara procedeva altresì alla verifica dei costi della sicurezza aziendali dichiarati dall’odierna controinteressata, pari ad € 180.000,00, riscontrandone la congruità rispetto alla soglia minima calcolata mediante l’applicazione del coefficiente 0,0045 (Tabella ITACA) all’importo a base d’asta.
Completate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla prima classificata in data 28 aprile e 7 luglio 2025, la Stazione Appaltante, con determinazione dell’8 luglio 2025, disponeva l’aggiudicazione efficace della commessa in favore della NO S.p.A..
2. Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti endoprocedimentali connessi è insorto il Consorzio Valori, notificando il presente ricorso, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I. Violazione degli artt. 104 e 108 del D.Lgs. 36/2023. Nullità, invalidità, indeterminatezza e natura condizionata dei contratti di avvalimento premiali utilizzati dall’aggiudicatario per il criterio B.4.1. a) e b). Violazione della legge di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità nella valutazione e nella attribuzione dei punteggi. Violazione della par condicio competitorum.
II. Violazione degli artt. 1, 2, 108 e 110 del D.Lgs. 36/2025. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità. Violazione della par condicio competitorum.
3. Si sono costituite in giudizio AS S.p.A. e la controinteressata NO S.p.A., depositando memorie difensive e documentazione, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio Valori lamenta l’illegittima attribuzione in favore dell’aggiudicataria NO S.p.A. di 3,75 punti per il criterio tecnico tabellare B.4.1 (“Certificazioni specialistiche del personale”), sostenendo che i cinque contratti di avvalimento premiale prodotti dalla controinteressata siano affetti da nullità per indeterminatezza dell’oggetto in quanto i costi delle risorse messe a disposizione sarebbero definiti come meramente eventuali e rimandati a successivi e separati accordi.
Sempre sotto il profilo della indeterminatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento, il consorzio ricorrente contesta la mancata allegazione delle dichiarazioni di disponibilità firmate dalle singole risorse umane, deducendo l’assenza di una indicazione concreta atta a dimostrare che i lavoratori messi a disposizione abbiano un rapporto di lavoro in essere con le corrispondenti società ausiliarie, ovvero che le stesse si siano rese disponibili ad operare nell’appalto per conto dell’ausiliata.
Sostiene pertanto la violazione della previsione del disciplinare di cui ai criteri B.4.1. lett. a) e b), laddove dispone che con riferimento ai “ consulenti esterni - intesi come risorse non aventi rapporti continuativi con il Concorrente (es. soci, dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato) - dovrà essere presentata una ulteriore dichiarazione che ne confermi la disponibilità all’esecuzione delle attività richieste per il presente appalto (dichiarazione di impegno, offerta, contratto o precontratto) debitamente firmata dal consulente ”.
Contesta inoltre la violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 276/2003, configurandosi, a detta del consorzio ricorrente, un’ipotesi di distacco illecito di manodopera, tenuto conto che “ mentre gli operatori ausiliari hanno sede in Toscana, Lazio e Campania, le prestazioni d’appalto dovranno essere rese per lo più in Calabria e Basilicata ”.
Tale illiceità, in assenza di un interesse dell’ausiliaria distaccante e in mancanza di giustificazioni tecniche per il trasferimento delle risorse, determinerebbe pertanto, ad avviso della ricorrente la nullità del contratto di avvalimento e il conseguente azzeramento del punteggio premiale attribuito.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Quanto alla censura di indeterminatezza e aleatorietà dei contratti di avvalimento, il Collegio osserva che l’assetto negoziale relativo ai contratti di avvalimento predisposto dall’aggiudicataria appare pienamente conforme alla natura della procedura di gara, avente ad oggetto l’affidamento di un accordo quadro.
Come correttamente evidenziato dalle difese resistenti, l’accordo quadro costituisce un modello contrattuale caratterizzato intrinsecamente dall’incertezza in ordine al quantum e al quando delle prestazioni, la cui effettiva attivazione è subordinata alla stipula dei singoli contratti applicativi nel corso del quadriennio di riferimento.
In tale contesto, la clausola contenuta nei contratti di avvalimento – ove si prevede un compenso fisso per la messa a disposizione del requisito oltre al rimborso dei costi delle risorse eventualmente impiegate da disciplinarsi in accordi successivi – non rende l’oggetto indeterminato, essendo funzionale alla struttura flessibile dell’accordo quadro.
Pretendere una quantificazione rigida ed ex ante dei costi della manodopera in sede di gara, a fronte di prestazioni la cui esecuzione è, per definizione, eventuale e futura, risulterebbe in contrasto con la natura stessa dell’appalto quadro, essendo pertanto sufficiente, ai fini della validità dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 104 d.lgs. n. 36/2023, che l’impegno al prestito del requisito sia assunto in modo vincolante.
Nel caso di specie, l’art. 2 dei contratti di avvalimento stipulati dalla controinteressata con le proprie ausiliarie, stabiliva espressamente che “ L’Impresa Ausiliaria si obbliga incondizionatamente nei confronti dell’Ausiliata, e nei confronti di ANAS S.p.A., a mettere a disposizione il requisito premiante di cui al punto “B.4.1 Certificazioni specialistiche del personale” lettera b) (…) L’Ausiliaria, ai fini e nei limiti sopra precisati, potrà utilizzare e impegnare come propri i requisiti come sopra messi a disposizione, avendone ricevuto sin d’ora il potere, senza dover richiedere ulteriori atti di assenso in relazione al requisito di cui sopra in termini di copertura dello stesso e di disponibilità di mezzi, risorse e know how. In conformità a quanto previsto dall’art. 104 del Codice assumono altresì la responsabilità solidale nei confronti di ANAS S.p.A., in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di che trattasi ”.
Tale impegno, supportato dall’assunzione di responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, soddisfa i requisiti di determinatezza proprio in ragione della natura di accordo quadro del contratto, atteso che “ Le lavorazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall’ANAS S.p.A. nel corso dell’Accordo Quadro ” (art. 2 schema accordo quadro lavori, p. 12).
Tale assetto negoziale appare del tutto conforme al costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, la quale ammette che la quantificazione esatta delle risorse possa essere parametrata alle effettive esigenze esecutive del contratto.
Si rileva, infatti, come il contratto di avvalimento non debba necessariamente spingersi alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, essendo sufficiente che, come nel caso di specie, l’impianto negoziale consenta “ quantomeno l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri ai quali rapportare le risorse messe a disposizione (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2021, n. 4935 Cons. Stato Sez. V, Sent., 10 gennaio 2022, n. 169) ” (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 30 dicembre 2024, n. 10489).
Ed invero, per il costante orientamento della giurisprudenza l’oggetto del contratto di avvalimento può essere determinato ovvero anche solo determinabile, in quanto non è necessario che quest’ultimo si spinga, ad esempio, “ sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale ”, essendo noto il principio secondo cui “ l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali ” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 169; 30 dicembre 2025, n. 10436).
Allo stesso modo non persuadono le doglianze circa l’irrisorietà del compenso dedotto nei contratti di avvalimento, posto che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nei contratti di avvalimento, oltre a un corrispettivo minimo per la messa a disposizione delle ausiliarie, viene inserita una formula per riconoscere a dette società il pagamento quale corrispettivo del “ costo delle risorse e dei mezzi eventualmente impiegati che saranno disciplinate in successivi e separati accordi ” (art. 5 dei contratti).
Ne consegue che, non essendo prevedibile in fase di gara l’esigenza pratica che condurrà la Stazione Appaltante a richiedere la messa a disposizione di determinate risorse, il concorrente si è comprensibilmente riservato di determinare il costo delle stesse a successivi e futuri contratti (direttamente derivanti da tali avvalimenti), ove individuerà nello specifico il numero di personale di cui si chiede la disponibilità, oltre al relativo compenso.
La conseguente determinabilità del corrispettivo comporta pertanto la sussistenza di una causa onerosa dei contratti di avvalimento, ferma restando l’ammissibilità per la costante giurisprudenza amministrativa anche di un compenso apparentemente irrisorio qualora sia comunque presente un interesse patrimoniale ulteriore dell’ausiliaria (causa empirica), dovendosi valutare l’interesse concreto sotteso all’intera operazione negoziale: “ in tal senso Corte di cassazione, sezione prima civile, 22 ottobre 2020, n. 23140, che rileva come la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio vada compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull’esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico e astratto, dipendendo invece dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione negoziale, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio può dirsi gratuito, solo quando dall’operazione la parte non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale; in precedenza Corte di cassazione, sezione prima civile, 4 novembre 2015, n. 22567) ” (cfr. Cons. Stato, V, 12 novembre 2024, n. 9042).
6.3. Parimenti infondata è la censura relativa alla mancanza delle dichiarazioni di disponibilità sottoscritte dalle singole risorse umane.
Il disciplinare, a pag. 75, prescriveva la presentazione di una specifica dichiarazione di impegno, offerta, contratto o precontratto “ nel solo caso di consulenti esterni - intesi come risorse non aventi rapporti continuativi con il Concorrente (es. soci, dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato) ”.
Nel caso in esame, le risorse indicate dalla NO S.p.A. non sono, tuttavia, consulenti esterni persone fisiche, bensì dipendenti delle imprese ausiliarie, come espressamente dichiarato nei contratti di avvalimento e nelle dichiarazioni allegate.
In presenza di un contratto di avvalimento stipulato con un’impresa ausiliaria, è quest’ultima – quale datore di lavoro e titolare dell’organizzazione aziendale – a garantire la disponibilità delle proprie risorse umane nei confronti della Stazione Appaltante mediante la dichiarazione e il contratto di avvalimento, proprio finalizzato a dimostrare l’effettiva messa a disposizione di risorse di carattere tecnico o professionale tale da giustificare la responsabilità solidale per l’esatto adempimento del concorrente ausiliato e dell’ausiliario.
Non era dunque necessaria, né richiesta dalla legge di gara, alcuna dichiarazione aggiuntiva sottoscritta dai singoli dipendenti dell’ausiliaria, essendo l’impegno assorbito dall’obbligazione contrattuale assunta dall’ausiliaria.
6.4. Deve essere respinta, infine, la censura che qualifica l’operazione negoziale derivante dai contratti di avvalimento come distacco di personale illecito di manodopera espletato in violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003.
Il ricorrente opera, infatti, una indebita sovrapposizione tra istituti giuslavoristici e la disciplina dei contratti pubblici.
L’avvalimento premiale di cui all’art. 104 del Codice dei contratti non si risolve infatti in una mera fornitura di manodopera, bensì costituisce il prestito di una capacità tecnica e organizzativa complessiva, finalizzata a migliorare l’offerta tecnica e volta a garantire alla Stazione appaltante la disponibilità di requisiti e risorse necessarie all’esecuzione del contratto.
L’interesse dell’impresa ausiliaria, necessario per distinguere l’operazione dalla somministrazione irregolare, non deve pertanto essere rintracciato nelle dinamiche produttive interne (come nel distacco ex art. 30 d.lgs. 276/2003), quanto piuttosto nella finalità di garantire la disponibilità effettiva della miglioria oggetto della proposta negoziale per tutta la durata dell’appalto.
Nell’avvalimento le risorse umane dell’ausiliaria restano infatti incardinate nell’organizzazione di provenienza senza che si verifichi quella scissione tra titolarità del rapporto e potere direttivo che caratterizza il distacco o la somministrazione.
Ne consegue che le limitazioni geografiche o le condizioni previste dalla normativa lavoristica per il distacco non sono automaticamente trasponibili all’istituto dell’avvalimento, la cui validità va vagliata esclusivamente alla luce della disciplina del Codice dei contratti pubblici e della lex specialis , e non su una comunque indimostrata violazione dell’art. 30 d.lgs. 276/2003, essendo in tale sede “ preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazion e” (Cons. Stato sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; 31 luglio 2024, n. 6873).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.
7. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio Valori deduce la violazione degli artt. 108, comma 9 e 110 d.lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità, contestando la congruità degli oneri aziendali per la sicurezza indicati dall’aggiudicataria.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’importo di € 180.000,00 quantificato dalla NO S.p.A. risulterebbe gravemente sottostimato rispetto ai valori medi desumibili dalla letteratura tecnica di settore (Tabelle ITACA), i quali, consistendo in coefficienti più elevati (0,0065 o 0,0075), avrebbero imposto una stima minima compresa tra € 234.000,00 ed € 270.000,00. L’Amministrazione, pertanto, avrebbe errato nel non escludere l’offerta o, quantomeno, nel non sottoporla a verifica di anomalia.
7.1. Il motivo è infondato.
Invero ai sensi del paragrafo 22 del disciplinare, l’offerta doveva considerarsi anomala con riferimento agli oneri aziendali di sicurezza, soltanto nel caso in cui gli stessi fossero stati inferiori al “ coefficiente OTSA potenziale pari a 0,0045 ”, essendo lo stesso prevalente – contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente – sugli altri coefficienti della Tabella ITACA.
L’importo dei costi di sicurezza offerto dall’aggiudicataria è risultato infatti superiore a tale limite, non concretizzandosi pertanto il presupposto previsto dalla lex specialis per l’attivazione automatica della verifica di congruità, come specificatamente verbalizzato dalla commissione di gara in sede di apertura delle offerte economiche: “i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) individuati in sede di offerta ex art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 […], ammontano ad € 180.000,00 e che pertanto gli stessi non risultano inferiori rispetto all’applicazione del coefficiente 0.0045 (fonte tabella ITACA, tabella 1) applicato all’importo complessivo a base di appalto, al netto dei costi per la sicurezza ex D.Lgs 81/2008; visto il carattere di Accordo Quadro del presente appalto, i costi della manodopera individuati in sede di offerta vengono confermati per come indicati a base di gara dalla Stazione Appaltante” (p. 17, verbale 12^ seduta riservata della commissione di gara - del 27/03/2025 – apertura offerte economiche).
Sono pertanto infondate anche le doglianze relative alla mancata attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, non sussistendo agli atti, elementi specifici tali da imporre alla Stazione Appaltante di procedere a una verifica facoltativa, attesa la coerenza dell’offerta con i costi standardizzati richiamati dal bando.
L’operato della Commissione, che ha verificato il rispetto del parametro tabellare senza avviare ulteriori interlocuzioni procedimentali, appare dunque immune dai vizi di difetto di istruttoria o illogicità lamentati dalla parte ricorrente, fermo restando che “ nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica dell’attendibilità e della serietà della stessa ed all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato, renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta ” (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4978; sez. III, 31 marzo 2025, n. 02667).
In conclusione, preso atto dell’infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il consorzio ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00, di cui 2.500 euro in favore di AS S.p.A. e 2.500 euro in favore della NO S.p.A., oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR EL, Presidente
GI US, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI US | FR EL |
IL SEGRETARIO