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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13206/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Parte_1
Tomassoli);
e
; CP_1
all'udienza del 19.03.2025, ha emesso la seguente sentenza
–ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita. La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità della presente domanda giudiziale;
-nulla sulle spese processuali.
Bari, 19.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Parte_1
Tomassoli);
e
; CP_1
all'udienza del 19.03.2025, ha emesso la seguente sentenza
–ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita. La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità della presente domanda giudiziale;
-nulla sulle spese processuali.
Bari, 19.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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