Sentenza 25 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
Parere interlocutorio 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 9432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9432 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09432/2025REG.PROV.COLL.
N. 00057/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2024, proposto dal Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura e la la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la società Ambyenta Lazio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle società Snam Rete Gas S.p.a. e Acea Ato 2 S.p.a. e del Comune di Tarquinia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. V, 25 settembre 2023 n.14195, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 98/2023 R.G. proposto per l’annullamento:
della determinazione 25 novembre 2022 n. G 16384, conosciuta in data imprecisata, con la quale la Regione Lazio, Direzione ambiente, ha rilasciato alla Ambyenta Lazio S.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico regionale- PAUR ai sensi dell’art. 27 bis del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 per un impianto per la produzione di biometano in località Monna Felicita del Comune di Civitavecchia;
e di ogni atto precedente, conseguente, connesso o presupposto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale nonché della società Ambyenta Lazio S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. CA NT e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente appello si inserisce nel più ampio contenzioso avviato dal Comune di Civitavecchia per opporsi alla realizzazione dell’impianto di produzione di biometano mediante trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, che Ambyenta Lazio S.r.l. intende costruire in località Monna Felicita, nella zona industriale del Comune medesimo.
2. In primo grado il Comune ha proposto i seguenti tre distinti ricorsi:
2.1. ricorso R.G. 10363/2022, integrato da motivi aggiunti, proposto contro la determinazione regionale G08473 contenente la VIA e la successiva determinazione G 11609 del 5 settembre 2022, che ha emendato un errore materiale riscontrato nella precedente determinazione, respinto con sentenza del T.a.r. per il Lazio, n. 14193/2023;
2.2. ricorso R.G. 12860/2022, proposto contro l’autorizzazione integrata ambientale (determinazione n. G12733 del 26 settembre 2022) rilasciata dalla Regione Lazio, respinto con sentenza n. 14194/2023 e oggetto dell’appello R.G. 55/2024;
2.3. ricorso R.G. 98/2023, proposto contro il provvedimento autorizzatorio unico regionale – P.A.U.R. di cui alla determinazione n. G16384 del 25 novembre 2022, respinto con sentenza n. 14195/2023 e oggetto del presente appello R.G. 57/2024.
3. In primo grado il T.a.r. ha accolto l’eccezione relativa alla mancata impugnazione dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. 387/20023, rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma per la costruzione dell’Impianto, stabilendo che « nell’ambito della complessa procedura finalizzata alla messa in esercizio dell’impianto, il Comune ricorrente ha omesso di impugnare (sia nel presente giudizio che nei connessi ricorsi n. rg. 12860/2022 e 98/2023) l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma con provvedimento n. 2812 del 12 settembre 2022 [rectius prot. CMRC-2022-0160226 - 17-10-2022], provvedimento certamente dotato di autonoma lesività, i cui esiti sono, come anzidetto, confluiti nel PAUR ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 d.lgs. 152/2006. 9. Il ricorso, pertanto, è inammissibile dal momento che, nel caso in esame, l’omessa impugnazione del precedente e presupposto provvedimento autorizzatorio reso dalla Città Metropolitana di Roma priva il ricorrente dell’interesse alla coltivazione del ricorso ».
4. Avverso tale sentenza ha interposto appello il Comune di Civitavecchia sostenendo che, in realtà, l’autorizzazione unica sarebbe stata impugnata con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio R.G. 12860/2022. Al contempo ha riproposto i motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r., in ragione della preliminare declaratoria di improcedibilità, insistendo per il loro accoglimento.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza appellata, con rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la società Ambyenta s.r.l. per resistere al gravame, concludendo per la sua reiezione nel merito, con conferma integrale della sentenza appellata.
Si è anche costituito, con comparsa di stile, il Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale.
5. Alla udienza pubblica del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusive con cui le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.
6. L’appello è infondato.
Con un unico motivo di appello – seguito dalla riproposizione di tutti i motivi di ricorso, non esaminati dal T.a.r. - il Comune ha dedotto: “ Error in iudicando: erroneità/nullità della sentenza per illegittima dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado ”.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel non considerare che il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 sarebbe stato pacificamente impugnato con ricorso R.G. 12860/2022 dinanzi al T.a.r. per il Lazio.
6.1. Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, l’autorizzazione unica nota prot. CMRC-2022-0160226 - 17-10-2022, rilasciata dalla Città Metropolitana non è stata impugnata né con motivi aggiunti e neppure nel giudizio di primo grado R.G. 12860/2022, come dimostrato anche dal fatto che il ricorso introduttivo del predetto giudizio non è stato notificato alla Città Metropolitana di Roma.
E’ indubbiamente vero che nell’epigrafe del ricorso, nell’elenco dei provvedimenti impugnati, si legge “ nonché per quanto occorra della nota Protocollo: CMRC-2022-0160226 - 17-10-2022 Dipartimento III - Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette Servizio 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia e di ogni altro atto precedente, conseguente, connesso o presupposto attinente l’oggetto del giudizio….. ”; tuttavia, al di là dalla natura di impugnazione meramente cautelativa, nessun motivo di ricorso e, in generale, nessuna contestazione è stata mossa avverso l’autorizzazione unica, menzionata incidentalmente solo a p. 18 del ricorso dove si legge “ Si aggiunga, infine, che la Città Metropolitana i Roma Capitale con parere Prot. CMRC-2022-0160226 - 17-10-2022 autorizzava con precipua elencazione di molteplici e puntuali prescrizioni le quali non sono presenti all’interno dell’A.I.A. e pertanto, quest’ultima risulta viziata anche sotto tale profilo di illegittimità ”, al solo fine di corroborare la tesi della illegittimità dell’AIA e non della autorizzazione unica.
Non è dunque revocabile in dubbio che, se si prescinde da un richiamo del tutto formale e di rito presente nella epigrafe del ricorso, l’autorizzazione unica non sia stata impugnata, come confermato sia dalla mancata presentazione di motivi di ricorso avverso tale atto, sia dalla circostanza che il ricorso non sia stato notificato all’Amministrazione che l’ha emanata, come prescritto, a pena di inammissibilità del gravame.
Ne discende che va confermata la sentenza appellata, anche perché l’appellante non ha contestato la statuizione del T.a.r. in punto di autonoma lesività dell’autorizzazione unica prot. CMRC-2022-0160226 - 17-10-2022 né quella conseguente di improcedibilità del ricorso, quale effetto della mancata impugnazione della autorizzazione unica.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere respinto, mentre i motivi del ricorso di primo grado restano assorbiti.
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, eccetto che nei rapporti tra il Comune appellante e Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, dove possono essere compensate, non avendo la difesa erariale spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il Comune di Civitavecchia alla rifusione, in favore della società Ambyenta Lazio S.r.l. e della Regione Lazio delle spese del grado che si liquidano complessivamente, in favore di ciascuna, in euro 5.000,00, (per un totale di euro 10.000,00) oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Compensa le spese del grado nei rapporti tra il Comune di Civitavecchia e il Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR TO NI, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
CA NT, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NT | FR TO NI |
IL SEGRETARIO