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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 124/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n. 200/2024 pubblicata in data 25 novembre
2024 promossa con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Ferrara via Bersaglieri del Po n.31 presso e nello studio dell'avv. Sara Cazzanti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 23.10.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del lavoro accertava e dichiarava che aveva diritto alla somma Parte_1 di € 858,35 a titolo di storni provvigionali ex art. 10 comma 6 della lettera di
1 incarico e per l'effetto condannava al pagamento della predetta CP_1 somma, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Respingeva, invece, le domande proposte da di condanna Parte_1 di al pagamento di euro 20.000,00 a titolo di penale CP_2 contrattualmente prevista per l'uso illegittimo dei dati della clientela agenziale, di euro 10.500,00 a titolo restituzione del corrispettivo percepito per il patto di non concorrenza (PNC) contrattualmente pattuito, aumentato del 50%, come previsto in contratto, di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale derivante dalle disdette e dalle richieste di riscatto pervenute dalla clientela gestita dalla importo poi ridotto ad € 20.000,00 a seguito CP_1 dell'espletamento della perizia contabile in sede istruttoria e al risarcimento del danno non patrimoniale.
Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da di CP_3 condanna al pagamento di euro 405,00 oltre accessori.
In particolare in tale ricorso , agente generale di Parte_1 [...]
agenzia di Ferrara Baluardi, esponeva di aver conferito a decorrere CP_4 dal 29.03.2018 a l'incarico di Produttore IV gruppo al fine di CP_1 promuovere i prodotti assicurativi dell'agenzia, che tale rapporto si era, poi, concluso per il recesso della medesima in data 24.2.2021 e che la stessa aveva iniziato a svolgere attività in favore di ABC di CP_5 [...]
Controparte_6
Deduceva che stante il recesso e il disposto dell'art. 10 comma 6 della CP_1 lettera di nomina, fosse tenuta a corrispondergli la somma di euro 3030,10 a titolo di rifusione delle provvigioni relative a polizze pluriennali poi disdettate dai clienti dell'agenzia successivamente al recesso.
Sosteneva che avesse violato il patto di non concorrenza, che le CP_1 vietava di svolgere attività in concorrenza nella Provincia di Ferrara nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di agenzia, esponendo dettagliatamente le sue ragioni affermando di aver subito un danno di euro 40.000,00 e che stante tale violazione ai sensi dell'art. 10 bis della lettera d'incarico spettasse anche la somma di euro 10.500,00.
Deduceva che la stessa avesse anche usato illegittimamente i dati della clientela e che, pertanto, fosse tenuta a corrispondere la penale di euro 20.000,00.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accertamento della
2 violazione del patto di non concorrenza, sosteneva che sussistesse il suo diritto al risarcimento del danno per concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. ed, in ulteriore subordine, nel caso di mancato accertamento della concorrenza sleale ex art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1 proposte da ed in via riconvenzionale il pagamento di euro 405,00 a Parte_1 titolo di provvigioni non pagate.
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2.Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo deduceva l'erronea interpretazione del patto di non concorrenza effettuata dal giudice di primo grado, l'ingiusta ed illogica interpretazione del concetto di territorio e l'irrilevanza dell'effettivo sviamento di clientela.
Evidenziava, infatti, che se era vero che il patto era delimitato al territorio della provincia di Ferrara, tuttavia, il territorio non andava inteso in senso letterale, ma come luogo nel quale si riverberavano gli effetti della prestazione lavorativa svolta e deduceva che cinque clienti dello stesso erano passati all'ABC di Rovigo ove lavorava l'appellata.
Sosteneva, poi, che la sentenza del giudice di primo grado fosse irragionevole per contraddittorietà e illogicità dell'iter istruttorio dal momento che il tribunale aveva nominato il ctu, chiedendo di quantificare il danno causato dal mancato incasso dei premi assicurativi dei clienti transitati alla ABC di Rovigo a causa della condotta della convenuta.
In relazione, poi, al quantum del risarcimento chiedeva la restituzione Parte_1 della somma versata per il patto di non concorrenza, il pagamento della clausola penale così come determinata in contratto e il risarcimento del danno ulteriore.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse compiuto un'erronea valutazione in merito all'illegittimo uso dei dati della clientela agenziale da parte di con conseguente diritto dello stesso a CP_1 ricevere il pagamento della penale contrattualmente stabilita.
Riproponeva, infine, in via subordinata le argomentazioni svolte in primo grado in relazione al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale ex art. 2598
c.c o per violazione del principio del neminem laedere.
3 Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza appellata,
l'accoglimento delle domande rigettate in primo grado.
nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 23 ottobre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado che ha ritenuto insussistente la violazione del patto di non concorrenza considerando come territorio a cui si riferisce il patto di non concorrenza il luogo fisico di svolgimento della prestazione lavorativa.
In tale motivazione si legge: “Quanto alla dedotta violazione del patto di non concorrenza si osserva quanto segue. Secondo l'art. 10 bis della lettera di incarico, “Il produttore si obbliga, per il periodo di due anni a decorrere dalla cessazione del presente contratto, a non prestare, né direttamente, né indirettamente in forma autonoma o subordinata, alcuna attività che possa trovarsi in concorrenza con l'attività di questa Agenzia generale nel territorio della Provincia di Ferrara. A titolo di corrispettivo per l'applicazione del patto di non concorrenza nei termini sopra previsti, viene corrisposta al Produttore un'indennità pari ad euro 200,00 facente parte del contributo mensile.
Fermo restando quanto sopra e fatta salva la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, in caso di violazione del presente patto il Produttore sarà soggetto all'applicazione di una penale di ammontare pari al 50% di quanto percepito per la suddetta indennità, oltre all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.”.
Parte convenuta afferma di avere svolto attività lavorativa per l' solo CP_7 presso la sede di Rovigo. La relativa lettera di incarico (doc. 10 conv.) non contiene però alcuna delimitazione territoriale. E' stato tuttavia prodotto documento denominato “piano contributivo speciale Agente di Rovigo Centro
Collaboratore GH IA Codice acquisitore 2060171” che sembra confermare quanto esposto dalla ricorrente.
Sul punto ha deposto anche la collega la quale ha Testimone_1 riferito che la opera solo nel territorio di Rovigo ed ha una stanza CP_1 all'interno della sede di Rovigo ove si appoggia, recandovisi spesso ed operando
4 sempre con il codice di quell'ufficio agenziale.
A seguito dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., è emerso che cinque clienti del (esclusa la polizza RC auto stipulata dalla stessa Parte_1 [...]
risultano avere stipulato polizze presso la sede di Rovigo della CP_1 [...] nell'anno successivo alla cessazione del rapporto ( , CP_7 Persona_1
, , , ). Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Tale semplice dato non implica tuttavia alcuna violazione del patto di non concorrenza, posto che i nuovi contratti sono stati attivati presso la sede di
Rovigo, ove legittimamente la ricorrente poteva operare, in quanto il vincolo territoriale limitava la sua attività solo nella Provincia di Ferrara. Non è infatti sufficiente ad integrare la violazione del patto la semplice circostanza che alcuni clienti dell'agenzia del ricorrente abbiano disdetto le polizze ed abbiano stipulato nuovi rapporti con la sede di Rovigo. CP_8
Non sussiste dunque alcuna violazione del patto.”
La suddetta motivazione se si considera come territorio in cui vale il patto di non concorrenza il luogo fisico in cui lavora il produttore è condivisibile, non essendo risultato provato dall'istruttoria che l'appellata abbia lavorato nella sede di Ferrara.
Ove, poi, si voglia aderire alla diversa interpretazione di territorio come luogo ove la prestazione lavorativa produce effettivi riflessi, si reputa, comunque, che dall'istruttoria espletata non sia stato adeguatamente provata la violazione del patto di non concorrenza.
Nessuno dei testi escussi ha, infatti, riferito di essere stato contattato dall'appellata per disdettare la precedente polizza e stipularne una analoga con la compagnia . CP_8
In particolare la teste ha riferito che non conosceva neppure Testimone_2
l'appellata, di aver disdettato la polizza vita tramite il suo consulente
[...]
, di averne stipulato un'altra con Zurich agenzia di Mantova e di aver Per_6 lasciato le altre polizze presso l'agenzia dell'appellante.
La teste collega di parrucchiera Testimone_3 Persona_4 dell'appellata, ha dichiarato di non essere stata contattata dall'appellata per disdire la polizza e di averlo fatto di sua spontanea volontà e di aver, inoltre, lasciato una polizza presso l'agenzia dell'appellante.
La teste ha spiegato di aver disdetto la polizza per sua scelta e non perché indotta
5 o invitata dall'appellata spiegando che: “io seguo la promoter e non l'azienda chiaramente.”
La medesima teste ha risposto al giudice che le chiedeva se le era stata consigliata la disdetta della polizza o se era stata una sua decisione completamente autonoma dicendo: “No, mia decisione assolutamente, anche perché io sono sempre comunque in anche.” CP_4
La teste , parrucchiera dell'appellata, ha riferito di aver deciso Persona_4 autonomamente di disdire la polizza e non su sollecitazione della medesima e ha precisato che presso l'agenzia dell'appellante era seguita da CP_1 un signore che, poi, è andato in pensione.
Il teste ha, poi, riferito di aver saputo che l'appellata aveva Persona_5 cessato il rapporto con l'agenzia dell'appellante a seguito di una comunicazione dell'agenzia in cui veniva indicata la sua nuova consulente e di aver contattato lui stesso CP_1
Ha precisato, inoltre, di aver deciso autonomamente di chiudere le polizze con a causa di problemi connessi al notevole aumento delle spese da CP_4 sostenere per la struttura ove era ricoverata la madre.
Orbene considerate le suddette deposizioni in cui nessuno dei testi escussi ha dichiarato di essere stato contattato da per disdire le polizze in CP_1 essere con l'agenzia dell'appellante non si può ritenere provato che l'appellata abbia violato il patto di non concorrenza.
Ciò è, del resto, seppur indirettamente confermato dal fatto che dall'ordine di esibizione ex art. 210 cpc è emerso che soltanto cinque clienti di Parte_1 hanno stipulato polizze presso la sede di Rovigo della nell'anno CP_7 successivo al recesso di CP_1
Si reputa, pertanto, che non risultando provata la violazione del patto di non concorrenza, a prescindere dall'interpretazione della nozione di territorio, il primo motivo di appello sia infondato e debba essere rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
I testi escussi hanno tutti negato di essere stati contattati da per CP_1 disdettare le polizze stipulate con l'agenzia dell'appellante e, peraltro,
[...]
, collega di ha riferito che era la parrucchiera Per_4 Testimone_3 dell'appellata.
Ne consegue, pertanto, che non sussiste il dedotto illegittimo uso dei dati della
6 clientela dal momento che sono stati i clienti a contattare e non CP_1 viceversa.
Risulta, pertanto, infondato anche il secondo motivo di appello.
E' parimenti da rigettare la domanda di risarcimento dei danni da concorrenza sleale stante quanto sopra esposto e considerato, comunque, che l'appellata non
è imprenditrice.
E', infine, da respingere stante quanto sopra indicato e risultante dalla deposizione dei testi la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
Né la responsabilità risarcitoria può derivare dalla mera stipula di polizze a seguito delle disdette dall'agenzia dell'appellante in quanto i clienti possono decidere liberamente di cambiare assicurazione e se, del caso, di stipulare con altra agenzia nuove polizze.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.124/2025 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
Così deciso in Bologna, 23/10/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 124/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n. 200/2024 pubblicata in data 25 novembre
2024 promossa con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Ferrara via Bersaglieri del Po n.31 presso e nello studio dell'avv. Sara Cazzanti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 23.10.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del lavoro accertava e dichiarava che aveva diritto alla somma Parte_1 di € 858,35 a titolo di storni provvigionali ex art. 10 comma 6 della lettera di
1 incarico e per l'effetto condannava al pagamento della predetta CP_1 somma, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Respingeva, invece, le domande proposte da di condanna Parte_1 di al pagamento di euro 20.000,00 a titolo di penale CP_2 contrattualmente prevista per l'uso illegittimo dei dati della clientela agenziale, di euro 10.500,00 a titolo restituzione del corrispettivo percepito per il patto di non concorrenza (PNC) contrattualmente pattuito, aumentato del 50%, come previsto in contratto, di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale derivante dalle disdette e dalle richieste di riscatto pervenute dalla clientela gestita dalla importo poi ridotto ad € 20.000,00 a seguito CP_1 dell'espletamento della perizia contabile in sede istruttoria e al risarcimento del danno non patrimoniale.
Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da di CP_3 condanna al pagamento di euro 405,00 oltre accessori.
In particolare in tale ricorso , agente generale di Parte_1 [...]
agenzia di Ferrara Baluardi, esponeva di aver conferito a decorrere CP_4 dal 29.03.2018 a l'incarico di Produttore IV gruppo al fine di CP_1 promuovere i prodotti assicurativi dell'agenzia, che tale rapporto si era, poi, concluso per il recesso della medesima in data 24.2.2021 e che la stessa aveva iniziato a svolgere attività in favore di ABC di CP_5 [...]
Controparte_6
Deduceva che stante il recesso e il disposto dell'art. 10 comma 6 della CP_1 lettera di nomina, fosse tenuta a corrispondergli la somma di euro 3030,10 a titolo di rifusione delle provvigioni relative a polizze pluriennali poi disdettate dai clienti dell'agenzia successivamente al recesso.
Sosteneva che avesse violato il patto di non concorrenza, che le CP_1 vietava di svolgere attività in concorrenza nella Provincia di Ferrara nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di agenzia, esponendo dettagliatamente le sue ragioni affermando di aver subito un danno di euro 40.000,00 e che stante tale violazione ai sensi dell'art. 10 bis della lettera d'incarico spettasse anche la somma di euro 10.500,00.
Deduceva che la stessa avesse anche usato illegittimamente i dati della clientela e che, pertanto, fosse tenuta a corrispondere la penale di euro 20.000,00.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accertamento della
2 violazione del patto di non concorrenza, sosteneva che sussistesse il suo diritto al risarcimento del danno per concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. ed, in ulteriore subordine, nel caso di mancato accertamento della concorrenza sleale ex art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1 proposte da ed in via riconvenzionale il pagamento di euro 405,00 a Parte_1 titolo di provvigioni non pagate.
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2.Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo deduceva l'erronea interpretazione del patto di non concorrenza effettuata dal giudice di primo grado, l'ingiusta ed illogica interpretazione del concetto di territorio e l'irrilevanza dell'effettivo sviamento di clientela.
Evidenziava, infatti, che se era vero che il patto era delimitato al territorio della provincia di Ferrara, tuttavia, il territorio non andava inteso in senso letterale, ma come luogo nel quale si riverberavano gli effetti della prestazione lavorativa svolta e deduceva che cinque clienti dello stesso erano passati all'ABC di Rovigo ove lavorava l'appellata.
Sosteneva, poi, che la sentenza del giudice di primo grado fosse irragionevole per contraddittorietà e illogicità dell'iter istruttorio dal momento che il tribunale aveva nominato il ctu, chiedendo di quantificare il danno causato dal mancato incasso dei premi assicurativi dei clienti transitati alla ABC di Rovigo a causa della condotta della convenuta.
In relazione, poi, al quantum del risarcimento chiedeva la restituzione Parte_1 della somma versata per il patto di non concorrenza, il pagamento della clausola penale così come determinata in contratto e il risarcimento del danno ulteriore.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse compiuto un'erronea valutazione in merito all'illegittimo uso dei dati della clientela agenziale da parte di con conseguente diritto dello stesso a CP_1 ricevere il pagamento della penale contrattualmente stabilita.
Riproponeva, infine, in via subordinata le argomentazioni svolte in primo grado in relazione al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale ex art. 2598
c.c o per violazione del principio del neminem laedere.
3 Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza appellata,
l'accoglimento delle domande rigettate in primo grado.
nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 23 ottobre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado che ha ritenuto insussistente la violazione del patto di non concorrenza considerando come territorio a cui si riferisce il patto di non concorrenza il luogo fisico di svolgimento della prestazione lavorativa.
In tale motivazione si legge: “Quanto alla dedotta violazione del patto di non concorrenza si osserva quanto segue. Secondo l'art. 10 bis della lettera di incarico, “Il produttore si obbliga, per il periodo di due anni a decorrere dalla cessazione del presente contratto, a non prestare, né direttamente, né indirettamente in forma autonoma o subordinata, alcuna attività che possa trovarsi in concorrenza con l'attività di questa Agenzia generale nel territorio della Provincia di Ferrara. A titolo di corrispettivo per l'applicazione del patto di non concorrenza nei termini sopra previsti, viene corrisposta al Produttore un'indennità pari ad euro 200,00 facente parte del contributo mensile.
Fermo restando quanto sopra e fatta salva la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, in caso di violazione del presente patto il Produttore sarà soggetto all'applicazione di una penale di ammontare pari al 50% di quanto percepito per la suddetta indennità, oltre all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.”.
Parte convenuta afferma di avere svolto attività lavorativa per l' solo CP_7 presso la sede di Rovigo. La relativa lettera di incarico (doc. 10 conv.) non contiene però alcuna delimitazione territoriale. E' stato tuttavia prodotto documento denominato “piano contributivo speciale Agente di Rovigo Centro
Collaboratore GH IA Codice acquisitore 2060171” che sembra confermare quanto esposto dalla ricorrente.
Sul punto ha deposto anche la collega la quale ha Testimone_1 riferito che la opera solo nel territorio di Rovigo ed ha una stanza CP_1 all'interno della sede di Rovigo ove si appoggia, recandovisi spesso ed operando
4 sempre con il codice di quell'ufficio agenziale.
A seguito dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., è emerso che cinque clienti del (esclusa la polizza RC auto stipulata dalla stessa Parte_1 [...]
risultano avere stipulato polizze presso la sede di Rovigo della CP_1 [...] nell'anno successivo alla cessazione del rapporto ( , CP_7 Persona_1
, , , ). Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Tale semplice dato non implica tuttavia alcuna violazione del patto di non concorrenza, posto che i nuovi contratti sono stati attivati presso la sede di
Rovigo, ove legittimamente la ricorrente poteva operare, in quanto il vincolo territoriale limitava la sua attività solo nella Provincia di Ferrara. Non è infatti sufficiente ad integrare la violazione del patto la semplice circostanza che alcuni clienti dell'agenzia del ricorrente abbiano disdetto le polizze ed abbiano stipulato nuovi rapporti con la sede di Rovigo. CP_8
Non sussiste dunque alcuna violazione del patto.”
La suddetta motivazione se si considera come territorio in cui vale il patto di non concorrenza il luogo fisico in cui lavora il produttore è condivisibile, non essendo risultato provato dall'istruttoria che l'appellata abbia lavorato nella sede di Ferrara.
Ove, poi, si voglia aderire alla diversa interpretazione di territorio come luogo ove la prestazione lavorativa produce effettivi riflessi, si reputa, comunque, che dall'istruttoria espletata non sia stato adeguatamente provata la violazione del patto di non concorrenza.
Nessuno dei testi escussi ha, infatti, riferito di essere stato contattato dall'appellata per disdettare la precedente polizza e stipularne una analoga con la compagnia . CP_8
In particolare la teste ha riferito che non conosceva neppure Testimone_2
l'appellata, di aver disdettato la polizza vita tramite il suo consulente
[...]
, di averne stipulato un'altra con Zurich agenzia di Mantova e di aver Per_6 lasciato le altre polizze presso l'agenzia dell'appellante.
La teste collega di parrucchiera Testimone_3 Persona_4 dell'appellata, ha dichiarato di non essere stata contattata dall'appellata per disdire la polizza e di averlo fatto di sua spontanea volontà e di aver, inoltre, lasciato una polizza presso l'agenzia dell'appellante.
La teste ha spiegato di aver disdetto la polizza per sua scelta e non perché indotta
5 o invitata dall'appellata spiegando che: “io seguo la promoter e non l'azienda chiaramente.”
La medesima teste ha risposto al giudice che le chiedeva se le era stata consigliata la disdetta della polizza o se era stata una sua decisione completamente autonoma dicendo: “No, mia decisione assolutamente, anche perché io sono sempre comunque in anche.” CP_4
La teste , parrucchiera dell'appellata, ha riferito di aver deciso Persona_4 autonomamente di disdire la polizza e non su sollecitazione della medesima e ha precisato che presso l'agenzia dell'appellante era seguita da CP_1 un signore che, poi, è andato in pensione.
Il teste ha, poi, riferito di aver saputo che l'appellata aveva Persona_5 cessato il rapporto con l'agenzia dell'appellante a seguito di una comunicazione dell'agenzia in cui veniva indicata la sua nuova consulente e di aver contattato lui stesso CP_1
Ha precisato, inoltre, di aver deciso autonomamente di chiudere le polizze con a causa di problemi connessi al notevole aumento delle spese da CP_4 sostenere per la struttura ove era ricoverata la madre.
Orbene considerate le suddette deposizioni in cui nessuno dei testi escussi ha dichiarato di essere stato contattato da per disdire le polizze in CP_1 essere con l'agenzia dell'appellante non si può ritenere provato che l'appellata abbia violato il patto di non concorrenza.
Ciò è, del resto, seppur indirettamente confermato dal fatto che dall'ordine di esibizione ex art. 210 cpc è emerso che soltanto cinque clienti di Parte_1 hanno stipulato polizze presso la sede di Rovigo della nell'anno CP_7 successivo al recesso di CP_1
Si reputa, pertanto, che non risultando provata la violazione del patto di non concorrenza, a prescindere dall'interpretazione della nozione di territorio, il primo motivo di appello sia infondato e debba essere rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
I testi escussi hanno tutti negato di essere stati contattati da per CP_1 disdettare le polizze stipulate con l'agenzia dell'appellante e, peraltro,
[...]
, collega di ha riferito che era la parrucchiera Per_4 Testimone_3 dell'appellata.
Ne consegue, pertanto, che non sussiste il dedotto illegittimo uso dei dati della
6 clientela dal momento che sono stati i clienti a contattare e non CP_1 viceversa.
Risulta, pertanto, infondato anche il secondo motivo di appello.
E' parimenti da rigettare la domanda di risarcimento dei danni da concorrenza sleale stante quanto sopra esposto e considerato, comunque, che l'appellata non
è imprenditrice.
E', infine, da respingere stante quanto sopra indicato e risultante dalla deposizione dei testi la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
Né la responsabilità risarcitoria può derivare dalla mera stipula di polizze a seguito delle disdette dall'agenzia dell'appellante in quanto i clienti possono decidere liberamente di cambiare assicurazione e se, del caso, di stipulare con altra agenzia nuove polizze.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.124/2025 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
Così deciso in Bologna, 23/10/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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