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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 14/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26478/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elett.te dom.to in Napoli alla via Nuova S. Rocco 95 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t.., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. CP_1
De Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e CP_1 difende come in atti
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Rocco con la quale è elett.te dom.to come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione comunicazione preventiva di fermo amministrativo CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400035457000 avente ad oggetto l'autovettura FIAT PANDA 1.0 HYBRID 5P, tg. GM519DV, notificata in data 24.10.2024, limitatamente alle voci relative ai contributi IVS dall'anno 2022 emessi dall' – sede di Napoli Vomero – CP_1 della somma di € 1.111,34 di cui all'avviso di addebito n. 37120230007110063000, presuntivamente notificato il 04.01.2024. Chiedeva, pertanto, sulla base della mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, dell'insuscettibilità del proprio veicolo ad essere oggetto di fermo amministrativo essendo da lui utilizzato per trasportare la moglie, sig.ra Persona_1
quale invalida civile impossibilitata a deambulare in maniera autonoma nonché
[...] dell'insussistenza dell'obbligo contributivo, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento e la condanna degli Enti resistenti al risarcimento dei danni morali conseguenti ex art. 2043 c.c.; il tutto con vittoria di spese. L in persona del l.r.p.t, si costituiva in giudizio e chiedeva, nel merito, sulla base CP_1 di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. L si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo, Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. All'odierna udienza il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale va rigettata sulla base delle considerazioni che seguono. Va, in via preliminare, evidenziato che il presente ricorso ha ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400035457000 avente Co ad oggetto l'autovettura FIAT PANDA HYBRID 5P, tg. GM519DV, notificata in data 24.10.2024, limitatamente alle voci riportate a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive dell'avviso di addebito n. 37120230007110063000, presuntivamente notificato il 04.01.2024. Ciò posto, l'atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo ossia l'atto endo- procedimentale a cui il concessionario fa ricorso, prima e solo eventualmente, di procedere all'esecuzione della misura cautelare del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nella specie dei veicoli a motore. L'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico in tale evenienza è preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. Il preavviso ha, quindi, il contenuto duplice di recare l'invito al debitore di adempiere spontaneamente l'obbligazione (di fonte tributaria o non), con la possibilità di impedire, in tal modo, il compimento di atti dell'esecuzione esattoriale o ad essa prodromici e di recare l'avvertimento, la manifestazione ad opera del concessionario dell'intento di procedere - in caso di perdurante inadempimento - al fermo amministrativo del bene mobile registrato, il quale - si ripete - viene a giuridica esistenza soltanto e unicamente con l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari.
Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 11 maggio 2009 n. 10672: "Il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n. 57413 del 9 Controparte_2 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia, cioè, provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si può provvedere a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che nell'ipotesi Controparte_2 di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4, in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo". Di recente, la Cass. SSUU. N. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria
o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20)” (conf. Cass. civile sez. lav., 20/04/2023 n.10595). In definitiva, se il preavviso di fermo risulta compiuto dal Concessionario e venuto a conoscenza del contribuente, può consentire la tutela recuperatoria nel caso in cui si contesti l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto e contestualmente si introduca un vizio formale dell'atto presupposto (ad es. difetto di motivazione, decadenza, violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente) e/o una difesa di merito (quale ad es. la non debenza dei contributi per assenza dell'obbligo di pagamento per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, quale l'estinzione del debito per il decorso della prescrizione dei crediti). Nei restanti casi, l'impugnazione del preavviso di fermo può dare ingresso ad un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria e riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione per fatti sopravvenuti ( quali l'estinzione totale o parziale dell'azione esecutiva per prescrizione, pagamento spontaneo o adesione alla rottamazione…), sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6
- 3, n. 32243 del 13/12/2018 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 14/03/2024 n.6844). Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, il preavviso in oggetto riguarda, ratione materiae, un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS richiesti dall . CP_1
Vi è, quindi, giurisdizione del GO e competenza funzionale del Giudice del lavoro.
Tanto premesso va, in via preliminare, rilevato che per quanto attiene quella parte della domanda giudiziale da qualificarsi come una forma di opposizione ex artt. 24 Dlgs 46/99 laddove si deduce l'omessa notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015) al fine di eccepire l'insussistenza dell'obbligo contributivo, trattasi di opposizione da ritenersi tempestiva in quanto proposta entro il 40 ° giorno dalla avvenuta conoscenza, sia pure tardiva, degli atti impugnati considerata l'avvenuta notifica, in data 24.10.2024, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato depositato in data 03.12.2024. In proposito si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256: “…14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); conf. Cass. 01.03.2019 n.6166 secondo cui “L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge” (conf. Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023 n.7156). Tanto premesso l'opposizione va, però, rigettata in quanto dalla documentazione allegata agli atti del giudizio ( cfr. copia dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata allegata alla memoria di costituzione dell emerge l'avvenuta CP_1 notifica dell'avviso di addebito presupposto nella data specificamente indicata nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta ( 04.01.2024). Ed, infatti, in relazione all'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 37120230007110063000 in data 04.01.2024 per compiuta giacenza, valgono le seguenti considerazioni. Il procedimento notificatorio risulta effettuato mediante il servizio postale e soggiace alle regole previste dal DM del 9 aprile 2001 e successive modifiche (rubricato “ Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), che disciplina, tra le altre, la spedizione delle raccomandate per posta ordinaria. La Corte Suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr Cassazione sentenza 10 aprile 2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017 n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito e all'atto di accertamento):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. La Cass. n.1091 del 17 gennaio 2013 ha confermato la validità della notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore in quanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata” compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass sentenza n. 5898 del 24.03.2015). Nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia consegnata per l'assenza o rifiuto del destinatario, la data di ricezione della comunicazione coincide con il relativo avviso di giacenza presso l'Ufficio postale (sentenza della Corte di Cassazione, sez. II civile, n. 1188/2013, e della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 6527/2003). Con la produzione dell'avviso di giacenza, il mittente dimostra di avere fatto tutto il possibile per inviare la comunicazione al destinatario. La dimostrazione, richiesta dalla legge per poter superare la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che di tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (sentenza Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 25824/2013). Avuto riguardo al caso in esame, non essendovi contestazione in ordine al domicilio del ricorrente, il mancato recapito è dipeso da una sua temporanea assenza e l'unico adempimento è stato la predisposizione di un avviso di giacenza dell'atto all'ufficio postale, non essendo richiesta la spedizione e ricezione del CAD, prevista solo per la notifica degli atti giudiziari. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione civile sez. VI del 06/12/2021 n.38548), ha ribadito che “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata”. Il DM 2001 indica il termine di 30 gg ma è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità che può farsi applicazione analogica del termine di 10 gg previsto dalla legge 890/82 per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari. Al riguardo, i giudici di legittimità, nella sentenza del 06/12/2021 n.38548, hanno ritenuto che “Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920)”. (cfr. Cass. n.38548/2021). Alla stregua di tutto quanto sovra esposto può, pertanto, ritenersi documentalmente provato l'avvenuto perfezionamento della notifica, per compiuta giacenza, dell'avviso di addebito n. 37120230007110063000 in data 04.01.2024.
Per quanto riguarda la restante parte della domanda giudiziale laddove l'impugnazione del preavviso di fermo ha dato ingresso ad un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo lamentandosi, nella specie, l'insuscettibilità del veicolo di parte ricorrente ad essere oggetto di fermo amministrativo essendo da lui utilizzato per trasportare la moglie, sig.ra Persona_1
quale invalida civile impossibilitata a deambulare in maniera autonoma, va
[...] anch'essa rigettata perché non provata. In proposito è necessario effettuare alcune considerazioni di carattere generale.
In alcuni casi esistono limiti specifici per l'iscrizione del fermo amministrativo. Uno di questi riguarda i veicoli che, secondo le informazioni contenute nei flussi telematici
Aci/Pra, sono adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili. Tuttavia, non sempre è possibile ricavare dai suddetti flussi telematici l'uso speciale di questi veicoli per cui l'individuazione può avvenire anche attraverso l'accertamento di alcune condizioni da comprovare con la presentazione di una specifica documentazione da parte dell'interessato.
Infatti, nel caso in cui l'agente della riscossione invii un preavviso di fermo amministrativo su auto per disabili o proceda alla sua iscrizione, il soggetto può chiederne l'annullamento utilizzando il modello F3, disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, da presentare a uno sportello della stessa Agenzia, o da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica certificata. Bisogna compilare le voci richieste nel modello e allegare la documentazione necessaria che attesti l'utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili. In particolare, può essere esibita copia della carta di circolazione dalla quale si evince la presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, titolare di patente speciale, ovvero che lo stesso sia stato adattato in funzione delle problematiche fisico-motorie. Oppure, può essere allegata copia della fattura da dove risulta che, per l'acquisto del veicolo, si è usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/ 1992.
In caso di veicolo intestato a soggetto diverso dalla persona diversamente abile è necessario presentare documentazione attestante che quest'ultima sia fiscalmente a carico dell'intestatario. Infine, può essere dimostrato l'utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili attraverso l'esibizione del contrassegno auto
“Parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune e in corso di validità alla data di notifica del preavviso o, nel caso di contestazione del fermo, a quella di iscrizione del medesimo. L'esibizione del contrassegno deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario del veicolo che attesti l'utilizzo dello stesso veicolo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno. Tanto premesso in termini generali si evidenzia, nel caso di specie, l'assoluta insufficienza della documentazione allegata al ricorso introduttivo costituita, in via esclusiva, dal certificato di stato di famiglia e dal certificato medico allegato agli atti e trasmesso all unitamente alla domanda amministrativa di riconoscimento di CP_1 invalidità civile senza che sia stata fornita prova nemmeno dell'effettivo avvenuto riconoscimento, in favore della moglie del ricorrente, sig.ra Persona_1 dell'indennità di accompagnamento. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda giudiziale va, pertanto, rigettata. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 03.12.2024 nei confronti dell e Parte_1 CP_1 dell , ciascuno in persona del rispettivo Controparte_5 legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, per ciascuno degli Enti resistenti, in € 886,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 14/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario