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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 558/2024 RGA, avverso la sentenza n. 111/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.558/2020, resa in data 26/3/2024 e pubblicata in data 30/05/2024, non notificata;
avente ad oggetto: rapporto di agenzia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano via Lampugnano 107 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Sisti, che la rappresenta e assiste giusta procura in atti;
- appellante contro
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Milano
pag. 1 di 15 Viale Vittorio Veneto 6 presso lo studio dell'avv. Ivan Fasciani e dell'avv.
Alberto Trapani, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
- appellata;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, - agente di commercio nel settore Parte_1 farmaceutico - adiva il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio la società - leader nel settore della Controparte_1 commercializzazione di cosmesi e integratori destinati alle farmacie - deducendo:
• di avere sottoscritto, con la società resistente, un contratto di agenzia a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per le province di Parma,
Piacenza e Reggio Emilia a fronte del riconoscimento di un'aliquota provvigionale variabile a seconda delle linee e dei prodotti;
• che durante il rapporto, segnatamente dal 2017, la preponente proponeva modifiche sia afferenti alla linea dei prodotti da commercializzare – con riguardo alle quali non aveva nulla da contestare – sia con riguardo alle provvigioni da applicare, invero non accettate;
• che, nonostante la mancata accettazione delle variazioni, in diminuzione, delle provvigioni la preponente provvedeva a liquidare e corrispondere i corrispettivi provvigionali in base alla variazione disposta unilateralmente – dal
5% al 3% ;
• che, con comunicazione del 29 ottobre 2018, la preponente comunicava la propria volontà di risolvere, con preavviso, il contratto di agenzia in essere, anticipandone la cessazione al 31 dicembre 2018, riconoscendo l'indennità
pag. 2 di 15 sostitutiva del preavviso e corrispondendo le provvigioni nonché le indennità di cui all'A.E.C. (precisando di avere ricevuto dall'Enasarco il FIRR per € 656,27).
Tanto premesso dal punto di vista fattuale, la – previa contestazione Pt_1
stragiudiziale - agiva innanzi al giudice piacentino per ottenere:
- differenze provvigionali, per € 2.947,86, con riguardo agli anni 2017/2018 stante l'unilaterale riduzione operata dalla preponente, dal 5% e al 3%; Contr
- le provvigioni per gli affari conclusi con il cliente nel 2018, determinate complessivamente in € 3.417,86;
- l'indennità connessa alla cessazione del rapporto, ex art. 1751 c.c. nonché in base all'AEC, applicato pacificamente al rapporto, rivendicata nella somma di €
8.503,56;
- la differenza di euro 61,82, richiesta a titolo di F.i.r.r., e di € 205,01, a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione della società resistente - che contestava recisamente le pretese economiche di parte ricorrente - tentata vanamente la conciliazione ed espletata ampia istruttoria, giungeva al diniego delle domande attoree, accertando:
- l'infondatezza della pretesa della ricorrente volta ad ottenere la provvigione di euro 3.417,86, relativa agli affari conclusi con il cliente
[...]
di Reggio Emilia - nel 2018, ritenendo che si fosse Controparte_3 trattato di cliente gestito direttamente dalla preponente mediante il meccanismo del c.d. “Transfer Order”, valorizzando che il contratto di agenzia dedotto per cui
è causa – diversamente da quanto prospettato in ricorso dalla - era stato Pt_1
concluso senza esclusiva a favore dell'agente, in deroga all'art. 1743 c.c., con la conseguenza che la non poteva vantare provvigioni indirette ovvero Pt_1 provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente;
- l'infondatezza della richiesta economica basata sull'asserita riduzione unilaterale operata dalla preponente sulle aliquote provvigionali dall'anno 2017; rigettava, quindi, la richiesta di ottenere tali differenze per euro
2.180,74 in relazione ai prodotti Astellas e di euro 767,12 in relazione ai prodotti
pag. 3 di 15 acclarando che, negli anni 2017 e 2018, l'aliquota provvigionale era Pt_2 rimasta invariata al 3% con riguardo ai suddetti prodotti e comunque che la riduzione a decorrere dal 2017 della percentuale del 5%, operante nel 2016, era stata accettata di fatto per comportamento inequivocabile, segnatamente per avere la ricorrente emesso fatture per importi corrispondenti a quelli indicati da negli estratti provvigionali periodici ed in quanto la prima CP_1 contestazione delle provvigioni era pervenuta alla preponente il 10/6/2019, ossia oltre trenta mesi dopo dalla asserita riduzione;
- l'infondatezza della domanda relativa alla indennità di cessazione del rapporto, per mancata ricorrenza già del primo dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c., non avendo la parte ricorrente soddisfatto l'onere a suo carico di provare che, con la sua attività, non solo aveva incrementato l'attività del preponente ma anche che tale incremento si è era consolidato, mantenendosi anche dopo la cessazione del rapporto, giacché solo in questo caso poteva ritenersi “equa” l'indennità; alla luce di tale accertamento riteneva superflua ogni altra valutazione circa la ricorrenza del II presupposto applicativo dell'art. 1751
c.c. e circa l'entità della indennità rivendicata.
Alla declaratoria di infondatezza delle suddette pretese creditorie nonché di ogni altra domanda – facendosi, con ciò, riferimento alle differenze di euro
61,82, richiesta a titolo di F.i.r.r., e di € 205,01, a titolo di indennità suppletiva di clientela – seguiva il rigetto del ricorso, con il favore delle spese per parte resistente.
Con atto di appello tempestivamente depositato, la parte soccombente interponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando i seguenti motivi di appello:
I° motivo: si deduce l'erroneità delle valutazioni del giudice laddove, valorizzando l'esclusione del patto di esclusiva, escludeva le debenza delle Contr provvigioni del 2018 richieste per il cliente : assume l'appellante che, se il giudice avesse valorizzato correttamente il compendio probatorio – ed in particolare il doc. 7 (prodotto in I grado), da cui emergerebbe che gli ordini su
pag. 4 di 15 cui si chiedono le provvigioni sarebbero stati "caricati" a sistema con l'account della ricorrente, come emergente anche dal confronto con il doc. 8 quanto Contr all'anno 2017 - sarebbe giunto ad accertare che il cliente era stato acquisito dall'agente e sottrattole dal preponente, che in tal modo non le aveva corrisposto le provvigioni;
sostiene sul punto specifico parte appellante che non "vi è una clausola che consente alla preponente di escludere un cliente a proprio piacimento;
in tal caso, si configurerebbe una variazione (!), che nel caso di specie non è mai stata comunicata", clausola che, laddove esistente, dovrebbe essere dichiarata nulla perché conferirebbe al preponente un illimitato potere di modifica unilaterale;
- quanto, poi, alle rivendicate differenze provvigionali per gli anni 2017/2018, si ritiene erronea la valutazione del giudice laddove attribuisce valenza di accettazione tacita delle modifiche contrattuali provvigionali al comportamento
(sia attivo che omissivo) dell'agente; sviluppava tale censura deducendo:
1. l'erronea interpretazione dell'art. 15 del mandato da cui emergerebbe che, ai fini della validità delle modifiche contrattuali, è necessario l'atto scritto;
2. la mancata valorizzazione dell'"AEC", laddove prevede che le variazioni unilaterali debbano avere forma scritta, nel qual caso solo il silenzio protratto per trenta giorni dalla comunicazione ne comporta l'accettazione;
3. la mancata considerazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui (Cass. sentenza n. 12544/2019) "l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente
a maggiori compensi provvigionali";
- II motivo: erroneità della sentenza in punto di applicazione dell'art. 1751 c.c., quanto alla richiesta di "indennità di cessazione del rapporto", giacché il giudice avrebbe errato:
pag. 5 di 15 • nel non considerare la sussistenza del I requisito, ossia l'acquisizione di nuovi clienti e nel ritenere piuttosto che agli agenti - e quindi anche alla - era stato consegnato un portafoglio di "clienti Pt_1
attivi"; con riguardo a tale requisito, parte appellante poneva rilievo massimo al concetto per cui, affinché la clientela possa ritenersi nuova, deve darsi rilievo alla commercializzazione di nuovi prodotti per la preponente, richiamando a tal fine la pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 07 aprile 2016, n. 315/2014 nella causa ON vs. ; quanto alla vicenda Persona_1
concreta, enfatizzava gli esiti delle prove orali, che avrebbero confermato la commercializzazione, da parte della di prodotti Pt_1 non presenti nel listino del 2016;
• nel non considerare l'incremento di fatturato comprovato anche dal raggiungimento di target e premi;
• nell'omettere di considerare la sussistenza del II presupposto della norma di riferimento: si sostiene che tale presupposto sarebbe addirittura non contestato e comunque si afferma che "Del resto, i
"sostanziali vantaggi" di cui all'art. 1751 c.c. non devono coincidere con l'effettivo mantenimento del rapporto da parte della preponente nel periodo successivo alla chiusura del rapporto", perché se così fosse il legislatore avrebbe dovuto stabilire "un tempo diverso per la sua liquidazione", lettura che sarebbe conforme alle indicazioni fornite dalla Commissione delle Comunità Europee nella relazione sullo stato di attuazione dell'art. 17 della Direttiva per lo sviluppo dei conteggi;
si prosegue sul punto deducendo che "I "sostanziali vantaggi" vanno valutati al momento della cessazione del rapporto, in termini di potenzialità della clientela “lasciata e in relazione a quanto costruito e poi perso dall'agente";
• nell'individuare – così commettendo errore di diritto - nella “equità della indennità” una sorta di ulteriore requisito non richiesto dalla
pag. 6 di 15 norma, richiamandosi nuovamente la relazione sullo stato di attuazione dell'art. 17 della Direttiva per lo sviluppo dei conteggi, già citata, da cui emergono le modalità di calcolo della indennità e non certo che l'equità debba essere considerato un ulteriore requisito.
Si insiste, infine, nella parte finale del II motivo di impugnazione, sul riconoscimento delle differenze di euro 61,82, richiesta a titolo di F.i.r.r., e di €
205,01, a titolo di indennità suppletiva di clientela, senza invero svolgere alcuna argomentazione specifica.
La società appellata, nel costituirsi ritualmente, contestava recisamente ogni argomentazione avversaria, instando per il rigetto del gravame, col favore delle spese.
Tanto premesso, la Corte ritiene preliminarmente, in base ai criteri che devono orientare la parte appellante nella formulazione dell'atto di gravame dell'innovato art. 434 c.p.c., che debba essere dichiarata l'inammissibilità della
II^ parte del II° motivo di appello - afferente alle differenze a titolo di indennità sostitutiva di clientela e di FIRR - in quanto con riguardo a tali aspetti l'esame dell'atto di appello consente di rilevare come vi sia una mera riproposizione dell'istanza di riconoscimento delle somme in questione, senza alcuna formulazione di specifica doglianza ed argomentazione rispetto alla motivazione della sentenza.
Effettuata tale doverosa precisazione, si ritiene che per il resto l'appello debba essere respinto per le ragioni appresso indicate.
Con riguardo all'infondatezza del I motivo di doglianza - relativo al diniego Contr delle domande relative alle provvigioni del 2018 richieste per il cliente - le argomentazioni del giudice di I grado sono precise e coerenti con le allegazioni e con le risultanze probatorie nonché in piena armonia con la disciplina di riferimento;
deve, pertanto, confermarsi quanto argomentato sul punto nella sentenza gravata1 laddove si giunge ad acclarare che, trattandosi di cliente gestito
Con 1 Da pag. 4 della sentenza gravata: “Come ampiamente illustrato da parte resistente, il cliente di Reggio Emilia, come tutte le farmacie comunali e le farmacie appartenenti Controparte_3
pag. 7 di 15 direttamente dalla preponente mediante il meccanismo del c.d. “Transfer Order”
(procedura – non contestata tra le parti – secondo cui l'ordine di vendita veniva effettuato a livello centrale da un'unica “centrale di acquisto”, la quale acquistava la somma degli ordini raccolti nei singoli punti vendita, nella specie le singole farmacie comunali di Reggio Emilia), mentre con riferimento all'anno 2017 era risultato acclarato come la avesse caricato tutti gli ordini sul sistema Pt_1 informatico della società, come previsto contrattualmente, ottenendo la relativa provvigione (doc. 8 di parte ricorrente, I grado;
si tratta comunque di fatti incontroversi), non altrettanto risulta acclarato per l'anno 2018: ed infatti, è la stessa valutazione del doc. 7 (prodotto da parte ricorrente in I grado ed invocato dalla stessa in sede di appello per fondare l'assunto contrario) a portare a tale conclusione, giacché – posto in raffronto con il doc. 8 afferente all'annualità
2017 – non consente di far emerge in alcun modo che gli ordini dei prodotti Contr venduti al cliente nell'anno 2018 ivi riportati, siano stati “caricati” sul sistema informatico in uso alla società dalla e quindi siano il frutto della sua Pt_1 attività.
A fronte di tale accertamento incontrovertibile, a nulla vale il richiamo della parte appellante alle previsioni contrattuali giacché, diversamente da quanto dalla stessa dedotto in I grado, il contratto di agenzia per cui è causa – come
a cooperative farmaceutiche, venivano gestite da mediante il meccanismo del c.d. “Transfer CP_1 Order”. L'ordine di vendita veniva effettuato a livello centrale da un'unica “centrale di acquisto”, la quale acquistava la somma degli ordini raccolti nei singoli punti vendita (nella specie le singole farmacie comunali di Reggio Emilia). L'agente si recava presso i singoli punti vendita appartenenti ad un'unica farmacia CP_1 comunale-centrale di acquisto per la presa ordini di ogni punto vendita e per tale attività percepiva una provvigione. Nel 2017 la ricorrente aveva caricato i Order relativi alle singole farmacie facenti parte Pt_3 dell'Azienda speciale FCR Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia e aveva percepito la relativa provvigione su ciascun Order da lei caricato nel 2017 sul sistema informatico di Pt_3 CP_1 così come previsto contrattualmente (doc. 11) e come si evince dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente ( doc. 8 fascicolo di parte ricorrente a pag. 7, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 28 e 29). Pt_ Diversamente, nel 2018 l'agente non ha dato prova di aver caricato alcun relativo ai Parte_4 punti vendita appartenenti all'Azienda speciale FCR Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia, né di aver svolto alcuna attività di raccolta ordini presso tali punti vendita. Può quindi affermarsi, come sostenuto da parte resistente, che nel 2018 tutto era stato gestito “a livello centrale” dall'Area Manager Con di zona, il quale aveva la gestione dei rapporti direttamente con la centrale di acquisto del cliente Sul punto anche i testimoni escussi hanno confermato la ricostruzione di parte resistente (cfr. teste
cap. 14 e 15). Testimone_1
pag. 8 di 15 correttamente accertato dal giudice di prime cure – risulta essere stato concluso senza esclusiva a favore dell'agente in deroga all'art. 1743 c.c.2; di talché parimenti coerente è la conseguenza cui è pervenuto il giudice di prime cure circa l'infondatezza della richiesta in esame, giacché – proprio in ragione della mancanza dell'esclusiva di zona - la ricorrente non poteva vantare alcun diritto alle provvigioni indirette ovvero alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente3, dovendosi ritenere con ciò assorbita ogni altra questione.
Segnatamente si ritiene priva di pregio l'argomentazione di parte appellante secondo cui non vi sarebbe una clausola che consentirebbe alla preponente di appropriarsi di un cliente procurato dalla e che, se qualora esistente, Pt_1 dovrebbe essere dichiarata nulla perché attribuirebbe un potere illimitato alla preponente: invero, l'esclusione delle provvigioni per gli ordini gestiti direttamente dalla preponente è diretta conseguenza dell'esclusione del patto di esclusiva, come correttamente posto in evidenza dal giudice di prime cure e come confermato in tale sede.
Quanto alla II parte del I motivo di appello – afferente alla richiesta di differenze provvigionali fondata sulla asserita riduzione unilaterale delle aliquote a decorrere dall'anno 2017 - le argomentazioni dell'appellante risultano parimenti infondate, dovendosi ribadire quanto evidenziato dal giudice di I cure laddove afferma che la domanda è priva di allegazioni “che consentano di identificare i prodotti o gli affari in relazione ai quali viene avanzata la richiesta delle differenze provvigionali, anche in ragione della circostanza documentale della mancata modifica in senso riduttivo per alcuni prodotti Lundback, rispetto ai quali anche negli anni 2017 e 2018 l'aliquota provvigionale era rimasta invariata al 3%”; in particolare su questo aspetto, premesso che le pattuizioni
pag. 9 di 15 sulle provvigioni avevano una durata annuale, si è accertato dalla documentazione prodotta da parte resistente che:
• dall'1/1/2017 al 31/12/2017 era stata riconosciuta alla ricorrente un'aliquota provvigionale del 3% sui prodotti Astellas, del 3% su alcuni prodotti
(più precisamente EL, RA, IX) e del 1,5% su altri Pt_2
prodotti (più precisamente EX, TA, RI); Pt_2
• lo stesso trattamento provvigionale veniva applicato dall'1/1/2018 al
31/12/2018: l'agente ha continuato a percepire il 3% sugli stessi prodotti sopra indicati;
• incontestate sono le seguenti circostanze: i. che la ricorrente aveva emesso fatture per importi corrispondenti a quelli indicati da ii. che la prima CP_1 contestazione delle provvigioni risalga al 10/6/2019, quindi ad una distanza temporale di oltre trenta mesi successiva dalla data in cui “nella sua prospettazione attorea furono attuate”.
Vi è da porre, inoltre, in rilievo – con ciò integrando sul punto la motivazione della sentenza gravata – che in I grado parte ricorrente, con riguardo alla modifica contrattuale in trattazione, non contestava la mancata osservanza della forma scritta quale modalità prevista dall'AEC e dallo stesso contratto di agenzia dedotto in giudizio;
alla luce di tale fondamentale rilievo deve ritenersi che la contestazione svolta da parte appellante circa l'inoperatività della modifica provvigionale dall'anno 2017 fondata sulla mancata osservanza della forma scritta prescritta contrattualmente, sia inammissibile in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di appello, in violazione del divieto dei nova di cui all'art. 346 c.p.c.
Acclarato, quindi, che nel caso di specie è la stessa parte ricorrente ad avere allegato, in I grado, di avere ricevuto la comunicazione di modifica della provvigione senza alcuna specifica deduzione circa il mancato rispetto della forma scritta, e posto che incontestata è la circostanza che la prima contestazione della modifica in oggetto risulta intervenuta a distanza di oltre trenta mesi dalla sua operatività, deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 9 del
pag. 10 di 15 contratto dedotto in giudizio (che sul punto riproduce omologa previsione dell'AEC) secondo cui le contestazioni alle modifiche contrattuali, anche provvigionali, per avere effetto devono intervenire entro 30 giorni successivi alla comunicazione.
In sostanza, per espressa previsione contrattuale, laddove non contestate tempestivamente, le modifiche proposte dalla preponente anche con riguardo alle provvigioni, devono intendersi tacitamente accettate;
situazione verificatasi nel caso di specie, in cui parte ricorrente - seppur a conoscenza della proposta modifica provvigionale a decorrere dal 2017, come dalla medesima allegato in I grado senza alcuna contestazione con riguardo alla forma - non solo non svolgeva alcuna contestazione tempestiva (ribadendosi che la prima contestazione scritta interveniva a distanza di oltre trenta mesi dalla proposta di modifica) ma poneva, altresì, in essere comportamenti del tutto incompatibili con la volontà di contestare tale modifiche, quali la periodica emissione – già nell'anno 2017 – di fatture per ottenere il pagamento delle provvigioni, pedisseque agli estratti-conto mensilmente redatti sulla base della nuova percentuale del 3% e inviati dalla società all'agente.
Alla luce di quanto esposto ed argomentato, assorbito ogni altro aspetto e profilo non espressamente trattato, deve pertanto concludersi per la declaratoria di infondatezza del I motivo di appello.
Parimenti infondato è il II° motivo di appello, afferente alla rivendicata indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Ora, posta la correttezza del riferimento ai presupposti di cui all'art.1751 c.c. contenuti in sentenza4 - ed in particolare che l'agente deve fornire la prova che
pag. 11 di 15 con la sua attività non solo ha incrementato l'attività del preponente ma anche che tale incremento “si è consolidato, mantenendosi anche dopo la cessazione del rapporto” (in particolare si chiarisce che, a seguito della modifica operata dal d.lgs.65/99, la norma codicistica di riferimento, in piena conformità alla normativa comunitaria, prevede che il diritto all'indennità sorga quando ricorrano entrambe le condizioni sopra riportate;
cfr. anche Cass. 20047/2016: “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti”5 giacché solo in questo caso può ritenere è “equa” l'indennità) - si ritiene corretta la valutazione del giudice di I grado circa l'esclusione della prova del I° dei presupposti, con conseguente assorbimento di ogni valutazione cica il
II presupposto.
Segnatamente non risulta provato che la abbia procurato nuovi clienti Pt_1
alla società preponente dovendosi qui, peraltro, ribadire quanto coerentemente rilevato dal giudice di prime cure laddove si stigmatizza, in primo luogo, la genericità delle stesse allegazioni sul punto del ricorso di I grado giacché (da pag. 7) la “si è limitata a riferire di aver ricevuto “premi di rilevante Pt_1 entità”, avendo raggiunto “tutti gli obbiettivi prefissati dalla preponente” (senza indicare quali fossero detti obbiettivi né indicare l'esatto ammontare dei premi ricevuti - quantificati questi da parte della resistente cfr. pg 12 memoria), e a
Negli stessi termini si è espressa anche la recente giurisprudenza di legittimità, chiarendo che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente)” (Cass. 20047/2016)”. 5 Cfr. conforme, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 25740 del 15/10/2018; cfr. da ultimo Cass. Ord. n.3849 del 2025.
pag. 12 di 15 dedurre che detta circostanza in uno con l'elenco dei clienti nuovi acquisiti
(elencati a pg. 7 del ricorso) sarebbe senz'altro prova della sussistenza del primo dei requisiti richiesti dall'art. 1751 c.c.” senza ulteriore specificazione.
Peraltro, la coerente valutazione delle allegazioni e del compendio probatorio orale ha condotto il giudice di prime cure ad acclarare – con precisa argomentazione da intendersi qui pienamente avallata in quanto suffragata da convergenti prove orali6 – che piuttosto la affidava ai suoi agenti – e CP_1
così alla - “clienti già attivi” ossia “contraenti a livello centrale, presso i Pt_1 quali l'agente si recava per raccogliere gli ordini di acquisto da parte dei singoli farmacisti di una gamma di prodotti variabili a seconda del periodo e della richiesta”, dovendosi pertanto escludere che sussistano elementi di prova di forza tale da scalfire tale conclusione, dovendosi pertanto escludere che la Pt_1
abbia procurato alla preponente clienti diversi da quelli già facenti parte del portafoglio clienti ricevuti.
Né a diversa conclusione può giungersi anche volendo avere riguardo alla commercializzazione di nuovi prodotti, in ossequio al principio espresso dalla pronuncia della CGUE 07 aprile 2016, n. 315/2014, nella causa ON vs.
invocato alla parte appellante. Persona_2
Ora, in effetti tale pronuncia, nel richiamare “L'articolo 17, paragrafo 2, lettera
a), primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre
1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti”, ha precisato che tale articolo (riportato con enfasi del redattore) “deve essere interpretato nel senso che i clienti acquisiti dall'agente commerciale per le merci di cui il preponente gli abbia affidato la vendita devono essere considerati nuovi clienti ai sensi di detta disposizione, sebbene questi intrattenessero già rapporti commerciali con il preponente in merito ad altre merci”, chiarendo - quanto ai presupposti di tale estensiva lettura interpretativa, con ciò che ne consegue sul piano economico in favore dell'agente
– che tale interpretazione del concetto di novità della clientela soccorre “qualora
pag. 13 di 15 la vendita delle prime merci realizzata dall'agente stesso gli abbia imposto di porre in essere rapporti commerciali specifici, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare”: ebbene, è proprio tale ultimo elemento fattuale a non ricorrere giacché non è emerso – ma nemmeno risulta essere stato allegato – che, la pur provata commercializzazione di nuovi prodotti, sia stata il frutto di “rapporti commerciali specifici” posti in essere dalla (come richiesto dal principio Pt_1 euro-unitario sopra richiamato). Piuttosto è merso come si sia trattato della fattuale conseguenza della mera esecuzione delle previsioni contrattuali, che consentivano alla parte preponente di variare il listino dei prodotti quale evidente forma esplicativa delle scelte imprenditoriali della società legate al settore specifico di competenza7.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene al rigetto anche del II° motivo di appello, dovendosi peraltro ritenere assorbita - stante la confermata esclusione della ricorrenza del I° dei presupposti dell'art 1751 c.c. - ogni valutazione circa il II presupposto della norma citata, in quanto ultronea.
All'integrale rigetto dell'appello segue l'applicazione del principio di soccombenza, per cui le spese di lite del presente grado di giudizio – così come liquidate in parte dispositiva in favore di parte appellata, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento e del mancato svolgimento di incombenti di natura istruttoria – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., parte altresì tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
pag. 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 111/2024 del Tribunale di Piacenza resa in data 26/03/2024 e pubblicata il giorno 30/05/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 1 parte ricorrente e doc. 3 parte resistente, in particolare al punto 2.1 ove si legge: “In deroga a quanto previsto dall'Art. 1743 c.c., l'Azienda si riserva la facoltà di nominare nella Zona altri agenti di commercio per lo stesso ramo di attività.”. 3 In applicazione della previsione di cui all'art. 1748 co. 2 c.c., si conforta normativamente la conseguenza secondo cui la non avendo l'esclusiva di zona, non poteva vantare il diritto alle Pt_1 provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente con i clienti appartenenti alla zona attribuita non in esclusiva, appunto, all'agente. 4 Da pag. 6 della sentenza: “L'indennità di cessazione del rapporto è disciplinata dall'articolo 1751 c.c., nella versione modificata dal d.lgs.65/99, che stabilisce che l'indennità in questione spetta se ricorrano le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al prepotente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il prepotente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti". Il d.lgs.65/99 ha quindi modificato il testo della norma codicistica, che ora (in piena conformità alla normativa comunitaria) prevede che il diritto all'indennità sorga quando ricorrano entrambe le condizioni sopra riportate. 6 Si vedano le testimonianze rese da e all'udienza del 9.11.2022. Testimone_1 Testimone_2 7 Cfr. clausola 1.2. del contratto dedotto in giudizio, in cui si legge che il preponente può variare la gamma dei prodotti a proprio insindacabile giudizio.
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 558/2024 RGA, avverso la sentenza n. 111/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.558/2020, resa in data 26/3/2024 e pubblicata in data 30/05/2024, non notificata;
avente ad oggetto: rapporto di agenzia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano via Lampugnano 107 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Sisti, che la rappresenta e assiste giusta procura in atti;
- appellante contro
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Milano
pag. 1 di 15 Viale Vittorio Veneto 6 presso lo studio dell'avv. Ivan Fasciani e dell'avv.
Alberto Trapani, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura in atti;
- appellata;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, - agente di commercio nel settore Parte_1 farmaceutico - adiva il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio la società - leader nel settore della Controparte_1 commercializzazione di cosmesi e integratori destinati alle farmacie - deducendo:
• di avere sottoscritto, con la società resistente, un contratto di agenzia a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per le province di Parma,
Piacenza e Reggio Emilia a fronte del riconoscimento di un'aliquota provvigionale variabile a seconda delle linee e dei prodotti;
• che durante il rapporto, segnatamente dal 2017, la preponente proponeva modifiche sia afferenti alla linea dei prodotti da commercializzare – con riguardo alle quali non aveva nulla da contestare – sia con riguardo alle provvigioni da applicare, invero non accettate;
• che, nonostante la mancata accettazione delle variazioni, in diminuzione, delle provvigioni la preponente provvedeva a liquidare e corrispondere i corrispettivi provvigionali in base alla variazione disposta unilateralmente – dal
5% al 3% ;
• che, con comunicazione del 29 ottobre 2018, la preponente comunicava la propria volontà di risolvere, con preavviso, il contratto di agenzia in essere, anticipandone la cessazione al 31 dicembre 2018, riconoscendo l'indennità
pag. 2 di 15 sostitutiva del preavviso e corrispondendo le provvigioni nonché le indennità di cui all'A.E.C. (precisando di avere ricevuto dall'Enasarco il FIRR per € 656,27).
Tanto premesso dal punto di vista fattuale, la – previa contestazione Pt_1
stragiudiziale - agiva innanzi al giudice piacentino per ottenere:
- differenze provvigionali, per € 2.947,86, con riguardo agli anni 2017/2018 stante l'unilaterale riduzione operata dalla preponente, dal 5% e al 3%; Contr
- le provvigioni per gli affari conclusi con il cliente nel 2018, determinate complessivamente in € 3.417,86;
- l'indennità connessa alla cessazione del rapporto, ex art. 1751 c.c. nonché in base all'AEC, applicato pacificamente al rapporto, rivendicata nella somma di €
8.503,56;
- la differenza di euro 61,82, richiesta a titolo di F.i.r.r., e di € 205,01, a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione della società resistente - che contestava recisamente le pretese economiche di parte ricorrente - tentata vanamente la conciliazione ed espletata ampia istruttoria, giungeva al diniego delle domande attoree, accertando:
- l'infondatezza della pretesa della ricorrente volta ad ottenere la provvigione di euro 3.417,86, relativa agli affari conclusi con il cliente
[...]
di Reggio Emilia - nel 2018, ritenendo che si fosse Controparte_3 trattato di cliente gestito direttamente dalla preponente mediante il meccanismo del c.d. “Transfer Order”, valorizzando che il contratto di agenzia dedotto per cui
è causa – diversamente da quanto prospettato in ricorso dalla - era stato Pt_1
concluso senza esclusiva a favore dell'agente, in deroga all'art. 1743 c.c., con la conseguenza che la non poteva vantare provvigioni indirette ovvero Pt_1 provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente;
- l'infondatezza della richiesta economica basata sull'asserita riduzione unilaterale operata dalla preponente sulle aliquote provvigionali dall'anno 2017; rigettava, quindi, la richiesta di ottenere tali differenze per euro
2.180,74 in relazione ai prodotti Astellas e di euro 767,12 in relazione ai prodotti
pag. 3 di 15 acclarando che, negli anni 2017 e 2018, l'aliquota provvigionale era Pt_2 rimasta invariata al 3% con riguardo ai suddetti prodotti e comunque che la riduzione a decorrere dal 2017 della percentuale del 5%, operante nel 2016, era stata accettata di fatto per comportamento inequivocabile, segnatamente per avere la ricorrente emesso fatture per importi corrispondenti a quelli indicati da negli estratti provvigionali periodici ed in quanto la prima CP_1 contestazione delle provvigioni era pervenuta alla preponente il 10/6/2019, ossia oltre trenta mesi dopo dalla asserita riduzione;
- l'infondatezza della domanda relativa alla indennità di cessazione del rapporto, per mancata ricorrenza già del primo dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c., non avendo la parte ricorrente soddisfatto l'onere a suo carico di provare che, con la sua attività, non solo aveva incrementato l'attività del preponente ma anche che tale incremento si è era consolidato, mantenendosi anche dopo la cessazione del rapporto, giacché solo in questo caso poteva ritenersi “equa” l'indennità; alla luce di tale accertamento riteneva superflua ogni altra valutazione circa la ricorrenza del II presupposto applicativo dell'art. 1751
c.c. e circa l'entità della indennità rivendicata.
Alla declaratoria di infondatezza delle suddette pretese creditorie nonché di ogni altra domanda – facendosi, con ciò, riferimento alle differenze di euro
61,82, richiesta a titolo di F.i.r.r., e di € 205,01, a titolo di indennità suppletiva di clientela – seguiva il rigetto del ricorso, con il favore delle spese per parte resistente.
Con atto di appello tempestivamente depositato, la parte soccombente interponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando i seguenti motivi di appello:
I° motivo: si deduce l'erroneità delle valutazioni del giudice laddove, valorizzando l'esclusione del patto di esclusiva, escludeva le debenza delle Contr provvigioni del 2018 richieste per il cliente : assume l'appellante che, se il giudice avesse valorizzato correttamente il compendio probatorio – ed in particolare il doc. 7 (prodotto in I grado), da cui emergerebbe che gli ordini su
pag. 4 di 15 cui si chiedono le provvigioni sarebbero stati "caricati" a sistema con l'account della ricorrente, come emergente anche dal confronto con il doc. 8 quanto Contr all'anno 2017 - sarebbe giunto ad accertare che il cliente era stato acquisito dall'agente e sottrattole dal preponente, che in tal modo non le aveva corrisposto le provvigioni;
sostiene sul punto specifico parte appellante che non "vi è una clausola che consente alla preponente di escludere un cliente a proprio piacimento;
in tal caso, si configurerebbe una variazione (!), che nel caso di specie non è mai stata comunicata", clausola che, laddove esistente, dovrebbe essere dichiarata nulla perché conferirebbe al preponente un illimitato potere di modifica unilaterale;
- quanto, poi, alle rivendicate differenze provvigionali per gli anni 2017/2018, si ritiene erronea la valutazione del giudice laddove attribuisce valenza di accettazione tacita delle modifiche contrattuali provvigionali al comportamento
(sia attivo che omissivo) dell'agente; sviluppava tale censura deducendo:
1. l'erronea interpretazione dell'art. 15 del mandato da cui emergerebbe che, ai fini della validità delle modifiche contrattuali, è necessario l'atto scritto;
2. la mancata valorizzazione dell'"AEC", laddove prevede che le variazioni unilaterali debbano avere forma scritta, nel qual caso solo il silenzio protratto per trenta giorni dalla comunicazione ne comporta l'accettazione;
3. la mancata considerazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui (Cass. sentenza n. 12544/2019) "l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente
a maggiori compensi provvigionali";
- II motivo: erroneità della sentenza in punto di applicazione dell'art. 1751 c.c., quanto alla richiesta di "indennità di cessazione del rapporto", giacché il giudice avrebbe errato:
pag. 5 di 15 • nel non considerare la sussistenza del I requisito, ossia l'acquisizione di nuovi clienti e nel ritenere piuttosto che agli agenti - e quindi anche alla - era stato consegnato un portafoglio di "clienti Pt_1
attivi"; con riguardo a tale requisito, parte appellante poneva rilievo massimo al concetto per cui, affinché la clientela possa ritenersi nuova, deve darsi rilievo alla commercializzazione di nuovi prodotti per la preponente, richiamando a tal fine la pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 07 aprile 2016, n. 315/2014 nella causa ON vs. ; quanto alla vicenda Persona_1
concreta, enfatizzava gli esiti delle prove orali, che avrebbero confermato la commercializzazione, da parte della di prodotti Pt_1 non presenti nel listino del 2016;
• nel non considerare l'incremento di fatturato comprovato anche dal raggiungimento di target e premi;
• nell'omettere di considerare la sussistenza del II presupposto della norma di riferimento: si sostiene che tale presupposto sarebbe addirittura non contestato e comunque si afferma che "Del resto, i
"sostanziali vantaggi" di cui all'art. 1751 c.c. non devono coincidere con l'effettivo mantenimento del rapporto da parte della preponente nel periodo successivo alla chiusura del rapporto", perché se così fosse il legislatore avrebbe dovuto stabilire "un tempo diverso per la sua liquidazione", lettura che sarebbe conforme alle indicazioni fornite dalla Commissione delle Comunità Europee nella relazione sullo stato di attuazione dell'art. 17 della Direttiva per lo sviluppo dei conteggi;
si prosegue sul punto deducendo che "I "sostanziali vantaggi" vanno valutati al momento della cessazione del rapporto, in termini di potenzialità della clientela “lasciata e in relazione a quanto costruito e poi perso dall'agente";
• nell'individuare – così commettendo errore di diritto - nella “equità della indennità” una sorta di ulteriore requisito non richiesto dalla
pag. 6 di 15 norma, richiamandosi nuovamente la relazione sullo stato di attuazione dell'art. 17 della Direttiva per lo sviluppo dei conteggi, già citata, da cui emergono le modalità di calcolo della indennità e non certo che l'equità debba essere considerato un ulteriore requisito.
Si insiste, infine, nella parte finale del II motivo di impugnazione, sul riconoscimento delle differenze di euro 61,82, richiesta a titolo di F.i.r.r., e di €
205,01, a titolo di indennità suppletiva di clientela, senza invero svolgere alcuna argomentazione specifica.
La società appellata, nel costituirsi ritualmente, contestava recisamente ogni argomentazione avversaria, instando per il rigetto del gravame, col favore delle spese.
Tanto premesso, la Corte ritiene preliminarmente, in base ai criteri che devono orientare la parte appellante nella formulazione dell'atto di gravame dell'innovato art. 434 c.p.c., che debba essere dichiarata l'inammissibilità della
II^ parte del II° motivo di appello - afferente alle differenze a titolo di indennità sostitutiva di clientela e di FIRR - in quanto con riguardo a tali aspetti l'esame dell'atto di appello consente di rilevare come vi sia una mera riproposizione dell'istanza di riconoscimento delle somme in questione, senza alcuna formulazione di specifica doglianza ed argomentazione rispetto alla motivazione della sentenza.
Effettuata tale doverosa precisazione, si ritiene che per il resto l'appello debba essere respinto per le ragioni appresso indicate.
Con riguardo all'infondatezza del I motivo di doglianza - relativo al diniego Contr delle domande relative alle provvigioni del 2018 richieste per il cliente - le argomentazioni del giudice di I grado sono precise e coerenti con le allegazioni e con le risultanze probatorie nonché in piena armonia con la disciplina di riferimento;
deve, pertanto, confermarsi quanto argomentato sul punto nella sentenza gravata1 laddove si giunge ad acclarare che, trattandosi di cliente gestito
Con 1 Da pag. 4 della sentenza gravata: “Come ampiamente illustrato da parte resistente, il cliente di Reggio Emilia, come tutte le farmacie comunali e le farmacie appartenenti Controparte_3
pag. 7 di 15 direttamente dalla preponente mediante il meccanismo del c.d. “Transfer Order”
(procedura – non contestata tra le parti – secondo cui l'ordine di vendita veniva effettuato a livello centrale da un'unica “centrale di acquisto”, la quale acquistava la somma degli ordini raccolti nei singoli punti vendita, nella specie le singole farmacie comunali di Reggio Emilia), mentre con riferimento all'anno 2017 era risultato acclarato come la avesse caricato tutti gli ordini sul sistema Pt_1 informatico della società, come previsto contrattualmente, ottenendo la relativa provvigione (doc. 8 di parte ricorrente, I grado;
si tratta comunque di fatti incontroversi), non altrettanto risulta acclarato per l'anno 2018: ed infatti, è la stessa valutazione del doc. 7 (prodotto da parte ricorrente in I grado ed invocato dalla stessa in sede di appello per fondare l'assunto contrario) a portare a tale conclusione, giacché – posto in raffronto con il doc. 8 afferente all'annualità
2017 – non consente di far emerge in alcun modo che gli ordini dei prodotti Contr venduti al cliente nell'anno 2018 ivi riportati, siano stati “caricati” sul sistema informatico in uso alla società dalla e quindi siano il frutto della sua Pt_1 attività.
A fronte di tale accertamento incontrovertibile, a nulla vale il richiamo della parte appellante alle previsioni contrattuali giacché, diversamente da quanto dalla stessa dedotto in I grado, il contratto di agenzia per cui è causa – come
a cooperative farmaceutiche, venivano gestite da mediante il meccanismo del c.d. “Transfer CP_1 Order”. L'ordine di vendita veniva effettuato a livello centrale da un'unica “centrale di acquisto”, la quale acquistava la somma degli ordini raccolti nei singoli punti vendita (nella specie le singole farmacie comunali di Reggio Emilia). L'agente si recava presso i singoli punti vendita appartenenti ad un'unica farmacia CP_1 comunale-centrale di acquisto per la presa ordini di ogni punto vendita e per tale attività percepiva una provvigione. Nel 2017 la ricorrente aveva caricato i Order relativi alle singole farmacie facenti parte Pt_3 dell'Azienda speciale FCR Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia e aveva percepito la relativa provvigione su ciascun Order da lei caricato nel 2017 sul sistema informatico di Pt_3 CP_1 così come previsto contrattualmente (doc. 11) e come si evince dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente ( doc. 8 fascicolo di parte ricorrente a pag. 7, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 28 e 29). Pt_ Diversamente, nel 2018 l'agente non ha dato prova di aver caricato alcun relativo ai Parte_4 punti vendita appartenenti all'Azienda speciale FCR Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia, né di aver svolto alcuna attività di raccolta ordini presso tali punti vendita. Può quindi affermarsi, come sostenuto da parte resistente, che nel 2018 tutto era stato gestito “a livello centrale” dall'Area Manager Con di zona, il quale aveva la gestione dei rapporti direttamente con la centrale di acquisto del cliente Sul punto anche i testimoni escussi hanno confermato la ricostruzione di parte resistente (cfr. teste
cap. 14 e 15). Testimone_1
pag. 8 di 15 correttamente accertato dal giudice di prime cure – risulta essere stato concluso senza esclusiva a favore dell'agente in deroga all'art. 1743 c.c.2; di talché parimenti coerente è la conseguenza cui è pervenuto il giudice di prime cure circa l'infondatezza della richiesta in esame, giacché – proprio in ragione della mancanza dell'esclusiva di zona - la ricorrente non poteva vantare alcun diritto alle provvigioni indirette ovvero alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente3, dovendosi ritenere con ciò assorbita ogni altra questione.
Segnatamente si ritiene priva di pregio l'argomentazione di parte appellante secondo cui non vi sarebbe una clausola che consentirebbe alla preponente di appropriarsi di un cliente procurato dalla e che, se qualora esistente, Pt_1 dovrebbe essere dichiarata nulla perché attribuirebbe un potere illimitato alla preponente: invero, l'esclusione delle provvigioni per gli ordini gestiti direttamente dalla preponente è diretta conseguenza dell'esclusione del patto di esclusiva, come correttamente posto in evidenza dal giudice di prime cure e come confermato in tale sede.
Quanto alla II parte del I motivo di appello – afferente alla richiesta di differenze provvigionali fondata sulla asserita riduzione unilaterale delle aliquote a decorrere dall'anno 2017 - le argomentazioni dell'appellante risultano parimenti infondate, dovendosi ribadire quanto evidenziato dal giudice di I cure laddove afferma che la domanda è priva di allegazioni “che consentano di identificare i prodotti o gli affari in relazione ai quali viene avanzata la richiesta delle differenze provvigionali, anche in ragione della circostanza documentale della mancata modifica in senso riduttivo per alcuni prodotti Lundback, rispetto ai quali anche negli anni 2017 e 2018 l'aliquota provvigionale era rimasta invariata al 3%”; in particolare su questo aspetto, premesso che le pattuizioni
pag. 9 di 15 sulle provvigioni avevano una durata annuale, si è accertato dalla documentazione prodotta da parte resistente che:
• dall'1/1/2017 al 31/12/2017 era stata riconosciuta alla ricorrente un'aliquota provvigionale del 3% sui prodotti Astellas, del 3% su alcuni prodotti
(più precisamente EL, RA, IX) e del 1,5% su altri Pt_2
prodotti (più precisamente EX, TA, RI); Pt_2
• lo stesso trattamento provvigionale veniva applicato dall'1/1/2018 al
31/12/2018: l'agente ha continuato a percepire il 3% sugli stessi prodotti sopra indicati;
• incontestate sono le seguenti circostanze: i. che la ricorrente aveva emesso fatture per importi corrispondenti a quelli indicati da ii. che la prima CP_1 contestazione delle provvigioni risalga al 10/6/2019, quindi ad una distanza temporale di oltre trenta mesi successiva dalla data in cui “nella sua prospettazione attorea furono attuate”.
Vi è da porre, inoltre, in rilievo – con ciò integrando sul punto la motivazione della sentenza gravata – che in I grado parte ricorrente, con riguardo alla modifica contrattuale in trattazione, non contestava la mancata osservanza della forma scritta quale modalità prevista dall'AEC e dallo stesso contratto di agenzia dedotto in giudizio;
alla luce di tale fondamentale rilievo deve ritenersi che la contestazione svolta da parte appellante circa l'inoperatività della modifica provvigionale dall'anno 2017 fondata sulla mancata osservanza della forma scritta prescritta contrattualmente, sia inammissibile in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di appello, in violazione del divieto dei nova di cui all'art. 346 c.p.c.
Acclarato, quindi, che nel caso di specie è la stessa parte ricorrente ad avere allegato, in I grado, di avere ricevuto la comunicazione di modifica della provvigione senza alcuna specifica deduzione circa il mancato rispetto della forma scritta, e posto che incontestata è la circostanza che la prima contestazione della modifica in oggetto risulta intervenuta a distanza di oltre trenta mesi dalla sua operatività, deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 9 del
pag. 10 di 15 contratto dedotto in giudizio (che sul punto riproduce omologa previsione dell'AEC) secondo cui le contestazioni alle modifiche contrattuali, anche provvigionali, per avere effetto devono intervenire entro 30 giorni successivi alla comunicazione.
In sostanza, per espressa previsione contrattuale, laddove non contestate tempestivamente, le modifiche proposte dalla preponente anche con riguardo alle provvigioni, devono intendersi tacitamente accettate;
situazione verificatasi nel caso di specie, in cui parte ricorrente - seppur a conoscenza della proposta modifica provvigionale a decorrere dal 2017, come dalla medesima allegato in I grado senza alcuna contestazione con riguardo alla forma - non solo non svolgeva alcuna contestazione tempestiva (ribadendosi che la prima contestazione scritta interveniva a distanza di oltre trenta mesi dalla proposta di modifica) ma poneva, altresì, in essere comportamenti del tutto incompatibili con la volontà di contestare tale modifiche, quali la periodica emissione – già nell'anno 2017 – di fatture per ottenere il pagamento delle provvigioni, pedisseque agli estratti-conto mensilmente redatti sulla base della nuova percentuale del 3% e inviati dalla società all'agente.
Alla luce di quanto esposto ed argomentato, assorbito ogni altro aspetto e profilo non espressamente trattato, deve pertanto concludersi per la declaratoria di infondatezza del I motivo di appello.
Parimenti infondato è il II° motivo di appello, afferente alla rivendicata indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Ora, posta la correttezza del riferimento ai presupposti di cui all'art.1751 c.c. contenuti in sentenza4 - ed in particolare che l'agente deve fornire la prova che
pag. 11 di 15 con la sua attività non solo ha incrementato l'attività del preponente ma anche che tale incremento “si è consolidato, mantenendosi anche dopo la cessazione del rapporto” (in particolare si chiarisce che, a seguito della modifica operata dal d.lgs.65/99, la norma codicistica di riferimento, in piena conformità alla normativa comunitaria, prevede che il diritto all'indennità sorga quando ricorrano entrambe le condizioni sopra riportate;
cfr. anche Cass. 20047/2016: “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti”5 giacché solo in questo caso può ritenere è “equa” l'indennità) - si ritiene corretta la valutazione del giudice di I grado circa l'esclusione della prova del I° dei presupposti, con conseguente assorbimento di ogni valutazione cica il
II presupposto.
Segnatamente non risulta provato che la abbia procurato nuovi clienti Pt_1
alla società preponente dovendosi qui, peraltro, ribadire quanto coerentemente rilevato dal giudice di prime cure laddove si stigmatizza, in primo luogo, la genericità delle stesse allegazioni sul punto del ricorso di I grado giacché (da pag. 7) la “si è limitata a riferire di aver ricevuto “premi di rilevante Pt_1 entità”, avendo raggiunto “tutti gli obbiettivi prefissati dalla preponente” (senza indicare quali fossero detti obbiettivi né indicare l'esatto ammontare dei premi ricevuti - quantificati questi da parte della resistente cfr. pg 12 memoria), e a
Negli stessi termini si è espressa anche la recente giurisprudenza di legittimità, chiarendo che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente)” (Cass. 20047/2016)”. 5 Cfr. conforme, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 25740 del 15/10/2018; cfr. da ultimo Cass. Ord. n.3849 del 2025.
pag. 12 di 15 dedurre che detta circostanza in uno con l'elenco dei clienti nuovi acquisiti
(elencati a pg. 7 del ricorso) sarebbe senz'altro prova della sussistenza del primo dei requisiti richiesti dall'art. 1751 c.c.” senza ulteriore specificazione.
Peraltro, la coerente valutazione delle allegazioni e del compendio probatorio orale ha condotto il giudice di prime cure ad acclarare – con precisa argomentazione da intendersi qui pienamente avallata in quanto suffragata da convergenti prove orali6 – che piuttosto la affidava ai suoi agenti – e CP_1
così alla - “clienti già attivi” ossia “contraenti a livello centrale, presso i Pt_1 quali l'agente si recava per raccogliere gli ordini di acquisto da parte dei singoli farmacisti di una gamma di prodotti variabili a seconda del periodo e della richiesta”, dovendosi pertanto escludere che sussistano elementi di prova di forza tale da scalfire tale conclusione, dovendosi pertanto escludere che la Pt_1
abbia procurato alla preponente clienti diversi da quelli già facenti parte del portafoglio clienti ricevuti.
Né a diversa conclusione può giungersi anche volendo avere riguardo alla commercializzazione di nuovi prodotti, in ossequio al principio espresso dalla pronuncia della CGUE 07 aprile 2016, n. 315/2014, nella causa ON vs.
invocato alla parte appellante. Persona_2
Ora, in effetti tale pronuncia, nel richiamare “L'articolo 17, paragrafo 2, lettera
a), primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre
1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti”, ha precisato che tale articolo (riportato con enfasi del redattore) “deve essere interpretato nel senso che i clienti acquisiti dall'agente commerciale per le merci di cui il preponente gli abbia affidato la vendita devono essere considerati nuovi clienti ai sensi di detta disposizione, sebbene questi intrattenessero già rapporti commerciali con il preponente in merito ad altre merci”, chiarendo - quanto ai presupposti di tale estensiva lettura interpretativa, con ciò che ne consegue sul piano economico in favore dell'agente
– che tale interpretazione del concetto di novità della clientela soccorre “qualora
pag. 13 di 15 la vendita delle prime merci realizzata dall'agente stesso gli abbia imposto di porre in essere rapporti commerciali specifici, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare”: ebbene, è proprio tale ultimo elemento fattuale a non ricorrere giacché non è emerso – ma nemmeno risulta essere stato allegato – che, la pur provata commercializzazione di nuovi prodotti, sia stata il frutto di “rapporti commerciali specifici” posti in essere dalla (come richiesto dal principio Pt_1 euro-unitario sopra richiamato). Piuttosto è merso come si sia trattato della fattuale conseguenza della mera esecuzione delle previsioni contrattuali, che consentivano alla parte preponente di variare il listino dei prodotti quale evidente forma esplicativa delle scelte imprenditoriali della società legate al settore specifico di competenza7.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene al rigetto anche del II° motivo di appello, dovendosi peraltro ritenere assorbita - stante la confermata esclusione della ricorrenza del I° dei presupposti dell'art 1751 c.c. - ogni valutazione circa il II presupposto della norma citata, in quanto ultronea.
All'integrale rigetto dell'appello segue l'applicazione del principio di soccombenza, per cui le spese di lite del presente grado di giudizio – così come liquidate in parte dispositiva in favore di parte appellata, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento e del mancato svolgimento di incombenti di natura istruttoria – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., parte altresì tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 111/2024 del Tribunale di Piacenza resa in data 26/03/2024 e pubblicata il giorno 30/05/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 1 parte ricorrente e doc. 3 parte resistente, in particolare al punto 2.1 ove si legge: “In deroga a quanto previsto dall'Art. 1743 c.c., l'Azienda si riserva la facoltà di nominare nella Zona altri agenti di commercio per lo stesso ramo di attività.”. 3 In applicazione della previsione di cui all'art. 1748 co. 2 c.c., si conforta normativamente la conseguenza secondo cui la non avendo l'esclusiva di zona, non poteva vantare il diritto alle Pt_1 provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente con i clienti appartenenti alla zona attribuita non in esclusiva, appunto, all'agente. 4 Da pag. 6 della sentenza: “L'indennità di cessazione del rapporto è disciplinata dall'articolo 1751 c.c., nella versione modificata dal d.lgs.65/99, che stabilisce che l'indennità in questione spetta se ricorrano le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al prepotente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il prepotente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti". Il d.lgs.65/99 ha quindi modificato il testo della norma codicistica, che ora (in piena conformità alla normativa comunitaria) prevede che il diritto all'indennità sorga quando ricorrano entrambe le condizioni sopra riportate. 6 Si vedano le testimonianze rese da e all'udienza del 9.11.2022. Testimone_1 Testimone_2 7 Cfr. clausola 1.2. del contratto dedotto in giudizio, in cui si legge che il preponente può variare la gamma dei prodotti a proprio insindacabile giudizio.