Art. 38. Decisioni amministrative
In deroga a quanto dispone l' art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, e ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale.
La domanda per la decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di accertamento del reato, e' diretta all'intendenza di finanza.
L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovra' depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti dovuti.
La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma. Con la stessa decisione l'Intendente di finanza, provvede sulle spese e puo' disporre la confisca nei casi in cui questa e' comminata dal presente decreto.
((L'Intendenza, qualora risulti escluso il proposito di frode, puo' disporre che il trasgressore paghi, per effetto della, definizione amministrativa, una somma da L. 30.000 a L. 300.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti dovuti))
In deroga a quanto dispone l' art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, e ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale.
La domanda per la decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di accertamento del reato, e' diretta all'intendenza di finanza.
L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovra' depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti dovuti.
La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma. Con la stessa decisione l'Intendente di finanza, provvede sulle spese e puo' disporre la confisca nei casi in cui questa e' comminata dal presente decreto.
((L'Intendenza, qualora risulti escluso il proposito di frode, puo' disporre che il trasgressore paghi, per effetto della, definizione amministrativa, una somma da L. 30.000 a L. 300.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti dovuti))