Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00637/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2024, proposto da
LE MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Minotti in Bologna, via Altabella 3;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Trentini in Bologna, piazza Maggiore 6;
nei confronti
San Francesco S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- dell’ordinanza P.G. n. 516771 del 23.7.2024 del Comune di Bologna, notificata il 25.7.2024, recante il divieto di prosecuzione dell’attività in Piazza San Francesco n. 10 Piano 1-2 di cui alla SCIA P.G. n. 442137/2024 presentata dal ricorrente in data 2.7.2024;
- nonché, per quanto occorrer possa, del diniego di annullamento in autotutela di detta ordinanza, P.G. n. 553549 dell’8.8.2024, trasmesso a mezzo PEC in pari data e dell’atto di rettifica dell’ordinanza stessa, P.G. n. 553740 dell’8.8.2024, notificata a mezzo PEC in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-In data 2/7/2024 il ricorrente ha presentato allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Bologna la SCIA PG 442137/2024 in variante alla SCIA PG 178123/2024 per la realizzazione di un terrazzo nell’unità immobiliare sito al piano 1 e 2 ammezzato, sita in Piazza San Francesco n. 10.
La variante, in particolare, proponeva la parziale demolizione del coperto a due falde a copertura dei locali sottostanti posti al 1° piano della porzione di edificio più bassa, prospicienti il cortile interno, per realizzare un terrazzo interno ai due edifici limitrofi, con accesso dalla portafinestra del locale posto al 2° piano ammezzato consentibile una volta abbassata la soglia.
Poiché l’intervento riguarda un edificio non vincolato ma situato nel tessuto della “Città storica”, il tecnico del ricorrente, richiedeva un pre-parere alla CQAP in data 26/5/2024 la quale si esprimeva in data 6/6/2024, in senso favorevole ma segnalando un contrasto con il PUG vigente, in quanto - come anche confermato in sede di istruttoria tecnica del titolo edilizio -l’intervento risultava in difformità con l’azione 2.4a versetto 2187 del PUG vigente e versetto v1.2219 di quello adottato e con l’art. 73 punto 3.1.2 del RE.
Nello specifico la normativa del PUG richiamata stabilisce che “gli interventi devono essere di carattere conservativo, con la conferma dell’attuale rapporto tra “vuoti” e “pieni”, volumi e spazi aperti nel rispetto di sedime e sagoma, ad eccezione dei volumi incongrui che possono essere riconfigurati, e non devono compromettere l'unitarietà delle caratteristiche morfologiche e architettoniche del Nucleo di antica formazione”; l’art. 73 punto 3.1.2 del RE stabilisce il mantenimento delle coperture nella loro forma e nella tipologia di materiale.
Il sig. MA, ha presentato la SCIA in questione riproponendo la parziale demolizione della copertura ed ha iniziato i lavori come consentito dall’art. 19 co. 2, L.241/90
Il Comune di Bologna ha emesso l’ordinanza PG 516771/24 ai sensi del comma terzo dell’art. 19 L.241/90 di non prosecuzione dell’attività edilizia ritenendo l’intervento non rispettoso del PUG con alterazione del sedime e della sagoma e dell’art. 73 punto 3.1.2. del RE in tema di conservazione degli edifici e degli elementi che costituiscono il patrimonio culturale e testimoniale della città.
L’odierno ricorrente ha impugnato la suindicata ordinanza deducendo motivi così riassumibili:
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 2187, AZIONE 2.4a, “Difendere l’abitabilità e i caratteri della città storica”, DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DI BOLOGNA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO: la sorte del tetto di cui si discute allo stato demolito e che appare quale elemento incongruo al fine del PUG sarebbe del tutto irrilevante dato che è coperto da una quinta ossia da parete con finta finestra e dalla quale attualmente non si vede partire alcun tetto.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 2187, AZIONE 2.4a, “Difendere l’abitabilità e i caratteri della città storica”, DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DI BOLOGNA. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/1990, PER ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.ECCESSO DI POTERE PER FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO: l’intervento oggetto dell’impugnato provvedimento sarebbe legittimato dal PUG (paragrafo 2187 azione 2.4a) il quale consente espressamente la riconfigurazione dei volumi incongrui quale quello di specie, dal momento che la prevista rimozione del tetto non era presente nell’edificio originario, mantenendosi comunque la quinta ovvero la parete con finta finestra.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna eccependo l’infondatezza del gravame risultando l’intervento in esame in contrasto con il PUG non sussistendo alcun volume incongruo ed interessando anche le parti comuni condominiali dell’edificio.
Alla camera di consiglio del 21 novembre 2024 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta tutela cautelare.
In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione.
La difesa di parte ricorrente ha ribadito che il tetto oggetto di demolizione non sarebbe quello originario non sussistendo dunque esigenze di conservazione affermate dall’Amministrazione comunale; ha inoltre rappresentato come la circostanza del mancato assenso dei condomini non è indicata nel provvedimento impugnato e dunque del tutto estranea all’odierno “thema decidendum”.
La difesa comunale, di contro, ha ribadito come a suo dire non vi sarebbe la prova dell’inesistenza del tetto nell’edificio originario con conseguente esigenza imposta dal PUG della conservazione dell’esistente; l’inizio dei lavori in tale contesto sarebbe stato dunque del tutto incauto da parte del sig. MA. Tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo debbono essere caratterizzati dalla conservazione della struttura dell’edificio sia all’esterno che all’interno.
La difesa di parte ricorrente ha replicato di aver fornito con il ricorso introduttivo elementi di prova a sostegno della non preesistenza del tetto ed ha depositato in data 17 aprile 2025 gli atti di assenso dei condomini alla realizzazione dell’intervento oggetto della SCIA di che trattasi.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Bologna ha disposto in data 23 luglio 2024 il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia di cui alla SCIA presentata il 2 luglio 2024 dal sig. MA odierno ricorrente.
Ad avviso del Comune di Bologna l’intervento in questione (consistente nella parziale demolizione del coperto a due falde a copertura dei locali sottostanti posti al 1° piano della porzione di edificio più bassa, prospicienti il cortile interno, per realizzare un terrazzo interno ai due edifici limitrofi, con accesso dalla portafinestra del locale posto al 2° piano ammezzato consentibile una volta abbassata la soglia) sarebbe vietato dal PUG (oltre che dal RE) il quale impone per gli interventi quale quello di specie la conservazione dell’esistente, risultando il tetto presente nel corpo dell’edificio originario.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.- Va anzitutto precisata l’estraneità rispetto all’oggetto del giudizio della questione della necessità dell’assenso dei condomini per la parte dell’intervento asseritamente riguardante parti comuni dell’edificio, circostanza indicata dall’Amministrazione esclusivamente nelle proprie memorie difensive, trattandosi di inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato ( ex plurimis di recente T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 1 giugno 2023, n.84).
4.- In punto di fatto giova ricostruire sulla base della documentazione anche fotografica e delle relazioni tecniche allegate alla SCIA l’effettiva portata dell’intervento per cui è causa.
L’edificio interessato, edificato in epoca presumibilmente risalente tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 (secondo la dettagliata relazione tecnica allegata alla SCIA) e situato nella “Città Storica”, presentava un fabbricato di mezzo a sua volta parte del condominio al civico n. 10 confinante con il civico n. 8; dalla documentazione fotografica si evince la presenza di un tetto che secondo i tecnici dell’Amministrazione comunale sarebbe stato presente nell’edificio originario.
Il ricorrente nella SCIA ha previsto il mantenimento della quinta ovvero di parete con finta finestra e la rimozione del tetto poiché non corrispondente a quello del fabbricato originario, realizzato in epoca successiva e ad una quota maggiore con evidente aumento di altezza e volume, ossia un volume ritenuto incongruo con lo stato originale ai sensi del PUG.
Tale aspetto fattuale assume carattere decisivo nell’economia del presente giudizio dal momento che ove il tetto fosse effettivamente esistente sin dall’origine, scatterebbe il divieto contenuto nel vigente PUG di alterazione di sagoma e sedime ed il limite del mantenimento del rapporto tra volume e spazi aperti, mentre ove il tetto non fosse originariamente presente l’intervento sarebbe urbanisticamente compatibile, ammettendo il PUG la “riconfigurazione” dei volumi incongrui ovvero dei volumi non presenti nello stato originale.
Precisamente secondo il Pug paragrafo 2187, Azione 2.4a, “Difendere l’abitabilità e i caratteri della città storica”, “Gli interventi di Qualificazione edilizia di questo patrimonio devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - per il nucleo di antica formazione: gli interventi devono essere di carattere conservativo, con la conferma dell’attuale rapporto tra volumi e spazi aperti nel rispetto di sedime e sagoma, ad eccezione dei volumi incongrui che possono essere riconfigurati, e non devono compromettere l'unitarietà delle caratteristiche morfologiche e architettoniche del Nucleo di antica formazione”.
Il concetto di “riconfigurazione” - secondo la comune accezione - appare infatti del tutto diverso dal “ripristino” consentendo la sostituzione dell’elemento che aveva compromesso le caratteristiche morfologiche ed architettoniche del nucleo di antica formazione.
5.- Ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia fornito utili elementi idonei a comprovare la non preesistenza del tetto in questione nel corpo dell’edificio originario.
Anzitutto secondo la foto storica dell’Archivio “Villani” risalente al 1953 e riguardante pratica edilizia relativa al civico n. 10 di Piazza San Francesco emerge che sia il fabbricato n. 8 che il fabbricato di mezzo tra il civico n. 10 e n. 8 è stato oggetto di ricostruzioni durante gli anni 50.
Inoltre come indicato nella Tavola dimostrativa allegata alla SCIA (doc. n.4) il tetto oggetto di demolizione riguardava un coperto ricostruito negli anni 50 ad una quota diversa da quella originaria, laddove era collocato ad altezza più bassa. La differenza di altezza e, per l’effetto, di volume appare evidente nella Tavola dimostrativa che riporta in scala il tetto della foto storica.
I tecnici del Comune di Bologna non hanno di contro adeguatamente confutato tale ricostruzione.
6.- Ne consegue la fondatezza oltre che del dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria anche di violazione e falsa applicazione del PUG (paragrafo 2187 Azione 2.4a) dal momento che il tetto in questione appare effettivamente quale volume incongruo perché collocato in epoca successiva all’edificazione originaria ad altezza sensibilmente più alta, si da far venir meno le esigenze di conservazione delle caratteristiche architettoniche coerenti con la tipologia e il tessuto della città storica.
Il PUG infatti per gli edifici non vincolati ma appartenenti al nucleo della Città Storica non impone in caso di ristrutturazione il ripristino del fabbricato originario bensì consente la “riconfigurazione” si che appare del tutto ingiustificata l’invocata necessità di conservazione dell’esistente per carenza dei relativi presupposti. La riconfigurazione dei volumi incongrui prevista dal PUG rappresenta dunque uno strumento di riqualificazione della città consentendo la correzione delle superfetazioni.
7.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Bologna alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO