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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3883/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VENTURI Parte_1 C.F._1
RI ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BACCA GLORIA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
ACCERTARE E DICHIARARE: l'inadempimento di nei confronti del Signor CP_1 [...]
ai sensi dell'art. 1218 c.c. e ss;
Parte_1
DICHIARARE: il contratto stipulato tra il Signor e in data 12 gennaio Parte_1 CP_1
2021 risolto per inadempimento della società e per l'effetto: CP_3
pagina 1 di 11 CONDANNARE al risarcimento della somma di euro 6.950,00# ovvero della maggiore o CP_1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: RIGETTARE le istanze istruttorie formulate da parte convenuta stante
l'inammissibilità del capitolato di prova per tutte le ragioni esposte in narrativa, reiterando l'istanza di ammissione a prova contraria diretta e indiretta di parte attrice ammettendo il capitolato redatto in narrativa, in via subordinata, qualora venisse ammesso il capitolato avversario. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse provato l'adempimento parziale delle prestazioni di parte convenuta,
Voglia lo stesso:
DISPORRE CTU volta ad accertare il valore delle opere espletate e la congruità delle stesse al compenso pagato dal Signor Parte_1
IN SUBORDINE: Nell'eventualità in cui l'Ill.mo Tribunale adìto non ritenesse valido il contratto stipulato tra e il Signor Voglia lo stesso: CP_1 Parte_1
DICHIARARE che la somma di euro 5.856,00# IVA compresa corrisposta dal Signor a Parte_1 costituisca indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e per l'effetto: CP_1
CONDANNARE alla restituzione della somma di euro 5.856,00# IVA compresa ricevuta CP_1 indebitamente, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia al Signor
[...]
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: In via principale: -respingere l'istanza di inadempimento di nei confronti del sig. ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 1218 c.c. per i motivi di cui in narrativa;
-respingere l'istanza di risoluzione per inadempimento 1453 c.c. del contratto de quo per le ragioni di cui in premessa;
-respingere l'istanza di risarcimento danni ex art. 1223 c.c. formulata dalla difesa del sig. Parte_1 per le ragioni di cui in premessa. In via subordinata:
-accertare e dichiarare che il rapporto negoziale relativo ai servizi di Facility Management è stato gestito dal GE. professionista titolare dello TU Tecnico IN, il quale si è occupato CP_2 dell'informazione al cliente ed ha trattato direttamente con il sig. le condizioni contenute in Parte_1 contratto e gestito il rapporto con l'attore;
-conseguentemente, a seguito della chiamata in causa del titolare dello TU Tecnico IN GE.
Lipparini, accertare e dichiarare la totale responsabilità di quest'ultimo nella contrattualizzazione e pagina 2 di 11 gestione dei rapporti con il sig. Quindi, per l'effetto, dichiarare il GE. a Parte_1 CP_2 tenere manlevata per la somma effettivamente dovuta al sig. a seguito di CP_1 Parte_1 condanna al risarcimento danni patiti dallo stesso a causa del contratto di Facility Management.
In via istruttoria
-si chiede, senza inversione dell'onere della prova, l'assunzione di prova per interrogatorio e testi sulle premesse di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con riserva di indicare i nominativi dei testi. Con vittoria di spese compensi ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo di aver concluso con la società convenuta un contratto di “Riqualificazione 4.0 –
[...]
Contratto di Facility Management”, al fine di ristrutturare un immobile allo stato grezzo, di sua proprietà, sito in Prunaro di Budrio (BO), via Mori n. 1; riferiva che, contestualmente, era stato nominato, quale project manager, il GE. . Controparte_2
L'attore lamentava che, nonostante il pagamento di un acconto di € 5.856,00 al momento della sottoscrizione del contratto, la società convenuta non aveva di fatto svolto alcuna attività, e che il
GE. non si era mai presentato per eseguire un sopralluogo presso l'immobile, in quanto, CP_2 come poi il veva appreso, non collaborava più da tempo con la società, senza che tale Parte_1 circostanza gli fosse stata comunicata dalla controparte;
dichiarava, altresì, che non gli CP_1 aveva mai fornito i chiarimenti richiesti, in merito allo stato di avanzamento delle opere, e non aveva neppure provveduto a valutare i documenti, consegnati dal al geometra;
esponeva che, Parte_1 durante una riunione, la società aveva poi dichiarato che l'acconto ricevuto era riferito allo studio di fattibilità e alla progettazione, senza tuttavia esibire la documentazione utile a fornire la prova dell'attività svolta, e ne aveva rifiutato la restituzione;
riferiva di aver trasmesso in data 01.06.2022 a una proposta di risoluzione consensuale del contratto, poi rifiutata dalla controparte, e CP_1 precisava che la procedura di negoziazione assistita, da lui avviata, si era conclusa con esito negativo.
Pertanto, chiedeva di accertare l'inadempimento di dichiarare la Parte_1 CP_1 risoluzione del contratto concluso inter partes e condannare la società al risarcimento del danno, consistente nel pagamento dell'acconto, a fronte della mancata esecuzione della controprestazione, nonché nelle spese sostenute per l'attività stragiudiziale del difensore e per la partecipazione del pagina 3 di 11 proprio consulente, Ing. all'incontro del 18.5.2021 (somma quantificata in complessivi € Per_1
6.950,00).
2. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale esponeva che il contratto di facility CP_1 management, concluso con in data 12.01.2021, aveva ad oggetto una serie di Parte_1 prestazioni (di natura commerciale, tecnica e finanziaria), volte a fargli ottenere le agevolazioni fiscali in relazione alle opere edilizie da realizzare nell'immobile di sua proprietà; il corrispettivo pattuito nel contratto era determinato nella misura del 10 % del valore presunto del progetto esecutivo di €
96.000,00, e dunque pari ad € 9.600,00, oltre IVA, da corrispondere in due tranche di € 4.800,00 l'una, di cui la prima effettivamente pagata, al momento del conferimento dell'incarico, e la seconda dovuta alla presentazione del progetto definitivo.
La convenuta precisava che, tra i partners tecnici con cui collaborava, vi era lo studio professionale del
GE. , il quale aveva svolto attività commerciale e tecnica, occupandosi di Controparte_2 tutte le fasi della procedura, da quella preliminare di contatto con il cliente a quella contrattuale, in qualità di titolare dello TU Tecnico IN;
deduceva che il contratto non prevedeva un termine finale entro cui ultimare le opere, che dipendevano dalle tempistiche della procedura disciplinata dalla
L. n. 77/2020; rilevava che, in ogni caso, il fabbricato presentava uno stato strutturale ed impiantistico degradato, cosicché non era stato possibile realizzare un'APE che permettesse di stimare e verificare il salto delle due classi energetiche per accedere ai benefici fiscali;
rilevava che l'omesso affidamento al
General Contractor era conseguenza del recesso manifestato dal n data 01.06.2022. Parte_1
In merito alle contestazioni di parte attrice, circa la mancanza di prova in ordine allo svolgimento dell'attività prevista nel contratto, la convenuta ribadiva che la pratica era stata interamente seguita dal
GE. e produceva il rilievo fotografico dell'immobile (doc. 2), le tavole di rilievo CP_2 realizzate (doc. 3), la richiesta delle planimetrie all'ufficio provinciale di Bologna (doc. 4). sosteneva che, tramite lo TU Tecnico IN, aveva svolto attività di raccolta dati, CP_1 studio ed analisi degli stessi in relazione agli interventi previsti dalla L. n. 77/2020 per poter beneficiare del bonus 110 %, dando così adempimento al contratto, fino alla constatazione dello stato di collabenza dell'immobile, circostanza che rendeva impossibile portare avanti la pratica per conto del
Parte_1
Quindi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa lo CP_1 Controparte_4
, per essere da questo manlevata;
concludeva, poi, in via principale, chiedendo
[...] il rigetto delle domande ex adverso proposte e, in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato che il rapporto negoziale relativo ai servizi di facility management era stato gestito integralmente dal pagina 4 di 11 GE. e, per l'effetto, che questi fosse dichiarato tenuto a manlevare per la CP_2 CP_1 somma dovuta al in caso di condanna al risarcimento del danno. Parte_1
3. La prima udienza di comparizione veniva differita per consentire la chiamata del terzo, CP_2
, il quale non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del
[...]
19.12.2023.
Con sentenza parziale depositata in data 02.03.2024, veniva dichiarata l'inammissibilità nel presente giudizio dell'intervento presentato da avendo lo stesso introdotto una Parte_2 controversia analoga a quella promossa dal ei confronti di ma del tutto Parte_1 CP_1 autonoma e indipendente da quella relativa al rapporto tra le parti originarie del processo, non sussistendo tra le due controversie né alcuna connessione oggettiva, né un rapporto di dipendenza, ai sensi dell'art. 105 c.p.c..
Il processo, dunque, proseguiva tra le parti costituite;
quindi, la causa, ritenuta documentalmente istruita dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Preliminarmente si osserva che tra e la società in forza della Parte_1 CP_1 sottoscrizione in data 12.01.2021 del “Contratto di Facility Management – Procedura Certificata per
Abitazione indipendente”, era sorto un rapporto negoziale avente ad oggetto la gestione delle attività necessarie alla riqualificazione energetica dell'immobile, di proprietà dell'attore, sito in Prunaro di
Budrio (BO), via Mori n. 1; in particolare, il aveva conferito ad Parte_1 CP_1
l'incarico di svolgere le attività propedeutiche ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile (studio di fattibilità, progettazione, asseverazioni, affidamento al General Contractor, etc.), riconoscendo alla società un compenso di € 9.600,00 (oltre Iva), pari al 10% del valore del
Progetto Esecutivo stimato in € 96.000,00 (cfr. doc. 1 attore).
Contestualmente, nel contratto, il conferiva incarico di Project Manager al GE. Parte_1
quale professionista che collaborava da tempo con la società Controparte_2 CP_1 nell'espletamento delle pratiche edilizie, come espressamente dichiarato dalla parte convenuta.
Tuttavia, non risulta dal contratto l'indicazione dei compiti affidati dal al GE. Parte_1
né ha allegato e dimostrato se e quali prestazioni il geometra dovesse CP_2 CP_1 compiere per coadiuvare nell'espletamento dell'incarico, assunto in proprio, nei CP_1 confronti del sostenendo che il tecnico collaborava nello svolgimento delle pratiche Parte_1 edilizie assunte da nei rapporti con la propria clientela, ha sì lasciato intendere che anche CP_1
pagina 5 di 11 in tal caso il fosse vincolato ad dall'obbligo di espletare talune prestazioni CP_2 CP_1 inerenti all'incarico conferito da d ma non ha allegato specificatamente Parte_1 CP_1 alcunché in ordine alle prestazioni affidate al geometra e non ha offerto alcuna prova al riguardo.
Il fatto che il pur designato dal fosse in realtà un collaboratore di CP_2 Parte_1 CP_1
e che il rapporto contrattuale de quo si svolgesse nei rapporti tra e il cliente risulta
[...] CP_1 poi espressamente dalla dichiarazione della società che, con pec del 12.04.2021, in risposta al precisava che “nonostante la collaborazione tra il GEetra e si sia Parte_1 CP_2 CP_1 interrotta, la sua pratica rimane in carico a essendo il suo contratto sottoscritto con noi” (cfr. CP_1 doc. 4 attore). Nessuna certezza si ha, invece, in ordine al ruolo del non avendo CP_2 CP_1
neppure in detta missiva, indicato al quali fossero i suoi compiti, in risposta alla
[...] Parte_1 pec dell'01.04.2021 con cui il cliente gli aveva rivolto esplicita richiesta in tal senso.
In conclusione, è l'unico soggetto che si è contrattualmente obbligato nei confronti del CP_1 committente ed è conseguentemente tenuto a rispondere dell'esecuzione dell'incarico, mentre il convenuto potrebbe eventualmente rivalersi nei confronti di , in base ai rapporti Controparte_2 negoziali tra loro intercorsi, qualora avesse assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
4.1. Fatte queste premesse, è necessario accertare se sia ascrivibile ad l'inadempimento CP_1 lamentato da parte attrice.
Al riguardo, a dedotto e documentalmente provato di aver pagato alla società il primo Parte_1 acconto di € 5.856,00 (comprensivo di Iva), all'atto del conferimento dell'incarico, pari al 5% dell'intero importo di € 96.000,00 (oltre Iva), a fronte della fattura emessa da (cfr. doc. 2 di CP_1 parte attrice).
Inoltre, l'attore ha allegato di aver consegnato tutta la documentazione richiesta dal CP_2 affinché venissero predisposti lo studio di fattibilità e la progettazione dei lavori, adempimenti necessari per verificare se l'immobile e le relative potenziali opere di ristrutturazione potessero soddisfare i requisiti richiesti per accedere alle detrazioni fiscali di cui all'art. 119 L. 77/2020 e ss.mm.ii. (cd. Superbonus 110%).
Tali allegazioni e produzioni non sono state contestate da la quale nella comparsa di CP_1 costituzione ha anzi affermato che l'incarico era stato regolarmente espletato dal che si era CP_2 occupato di tutte le fasi della procedura;
per tale motivo, la convenuta riteneva infondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Dunque, risulta provato documentalmente, nonché ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., che il a adempiuto alle proprie obbligazioni. Parte_1
pagina 6 di 11 Non può dirsi, invece, che , soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'attore, CP_1 avesse eseguito le prestazioni pattuite ed elencate nel contratto. Per giunta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte convenuta ha modificato la propria prospettazione dei fatti, deducendo che il
GE. lungi dall'aver espletato regolarmente l'incarico, aveva invece interrotto il CP_2 rapporto di collaborazione intrapreso con e aveva sottratto il server di archiviazione dei CP_1 dati del computer, che è sempre stato di proprietà dello TU IN (non già dunque di ), CP_1
“sottraendo tutte le pratiche di su di esso caricate”, con ciò provocando alla società un CP_1 grave nocumento (pag. 2).
Tali circostanze, che si pongono in contraddizione con la prospettazione offerta nella comparsa di costituzione, oltre a non essere state adeguatamente chiarite (per la mancanza di certezza in ordine alla titolarità del server asseritamente sottratto dal , appaiono altresì irrilevanti in relazione alle CP_2 domande attoree, posto che si era contrattualmente impegnata a svolgere l'incarico nei CP_1 confronti del cosicché, una volta interrotto il rapporto con il proprio tecnico di fiducia, Parte_1 avrebbe dovuto provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto, avvalendosi se del caso di altri collaboratori.
Invece, è risultata inadempiente in relazione a tutti gli aspetti del rapporto contrattuale: CP_1 non ha provveduto ad informare il cliente dell'interruzione del rapporto con il geom. CP_2
(circostanza appresa dall'attore in proprio: cfr. doc. 3), non ha curato la tempestiva sostituzione del tecnico al fine di portare a termine l'incarico, non ha fornito informazioni sullo stato della pratica, a fronte delle reiterate richieste del cliente (alle quali si limitava a rispondere chiedendogli di trasmettere la documentazione, che invece il aveva già consegnato al geometra precedentemente Parte_1 incaricato). Peraltro, tra i compiti di elencati nel contratto, vi era quello relativo CP_1 all'accesso agli atti, per l'acquisizione della documentazione necessaria all'espletamento della pratica, tanto che nella mail del 12.03.2021 la società, pur chiedendo al cliente la trasmissione dei precedenti edilizi, gli comunicava di aver incaricato un consulente per l'accesso agli atti del Comune di Budrio e per concordare una data al fine di procedere ai rilievi dell'immobile.
Dunque, parte convenuta non ha dimostrato di aver eseguito puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni: ha prodotto esclusivamente tre documenti (contenenti rilievi fotografici, tavole di rilievo e richiesta di planimetrie agli uffici pubblici), mai precedentemente consegnati all'attore, il quale oltretutto li ha contestati. Invero, detta produzione documentale, piuttosto scarna, è priva di sottoscrizione e di datazione certa;
non risulta, poi, alcuna attinenza specifica con la pratica edilizia, né alcuna utilità della documentazione ai fini della prova dell'espletamento dell'incarico oggetto del pagina 7 di 11 contratto sottoscritto tra le parti, non avendo parte convenuta offerto alcuna spiegazione al riguardo negli atti difensivi.
Si consideri che, solo in sede di comparsa di costituzione, dichiarava che l'immobile era CP_1 collabente e non poteva usufruire dei benefici fiscali, per i quali era stato stipulato il contratto, senza peraltro offrire alcuna evidenza degli accertamenti e delle valutazioni compiute: neppure sotto tale profilo, dunque, l'incarico può ritenersi espletato, non avendo la convenuta mai predisposto neppure una relazione negativa sulla fattibilità dell'opera. Oltretutto, non risulta che abbia mai CP_1 provveduto, prima del giudizio, ad avvisare il cliente di tale evenienza, nonostante le reiterate richieste di informativa ricevute dal Parte_1
Inoltre, benché nel contratto non fosse indicato alcun termine, è evidente che l'incarico dovesse essere espletato secondo le stringenti tempistiche che la particolare disciplina de quo imponeva, in ordine alla conclusione delle opere, per consentire eventualmente l'accesso del cliente alle detrazioni fiscali del c.d. super bonus del 110 % (oramai cessato, per gli immobili di quella tipologia, sin dal 30.09.2022).
In ogni caso, non risulta aver mai eseguito le prestazioni poste a suo carico neppure CP_1 successivamente alla scadenza del termine indicato. Né la convenuta può legittimamente sostenere che fosse stato il cliente a voler interrompere i rapporti negoziali immotivatamente in data 1.06.2022: il contratto non può certamente ritenersi risolto per effetto della missiva del dell'01.06.2021, con cui a distanza di circa cinque mesi dalla conclusione dell'accordo, in assenza di alcuna informativa sull'espletamento dell'incarico, il domandava di addivenire alla risoluzione Parte_1 consensuale del rapporto, con contestuale restituzione della somma versata (doc. 8 di parte attrice).
Infatti, non ha mai aderito a tale richiesta, tanto che il ha dovuto CP_1 Parte_1 promuovere il presente giudizio.
Dunque, da un lato risulta provato che il dopo aver adempiuto alle proprie Parte_1 obbligazioni, ha più volte sollecitato invano la società convenuta al fine di ottenere informazioni circa lo stato della pratica, senza nemmeno ricevere chiarimenti sulla possibilità o meno di beneficiare delle detrazioni fiscali, dall'altro non ha dato la prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, CP_1 non avendo fornito al cliente riscontri definitivi, nemmeno dopo i rilievi sull'immobile asseritamente compiuti dal GE. CP_2
Ebbene, sul punto, giova osservare come - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per pagina 8 di 11 l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce di tali principi, deve dunque ritenersi provato l'inadempimento ascritto ad che CP_1 impone di accogliere le domande di parte attrice volte ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno.
Oltretutto, il contratto de quo prevedeva la clausola secondo la quale “In caso di mancato affidamento
a General Contractor per la erogazione di finanziamento/fondi le somme versate in acconto verranno restituite al netto delle spese sostenute per lo studio di fattibilità (diritti di segreteria, bolli, ecc.)”.
Poiché tale condizione non vi è verificata, è tenuta comunque a restituire al cliente la CP_1 somma da lui ricevuta pari ad € 5.856,00, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le ulteriori spese chieste a titolo di risarcimento del danno, relative ai compensi legali per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore e all'onorario spettante all'Ing. per la partecipazione Per_1 all'incontro del 18.05.2021, non possono essere riconosciute, in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'attore.
5. La domanda di manleva proposta da nei confronti del terzo chiamato, GE. CP_1
non può essere accolta. CP_2
Si osserva, innanzitutto, che le allegazioni offerte dalla convenuta in relazione all'attività svolta dal proprio consulente sono del tutto contraddittorie: nella comparsa di costituzione, ha CP_1 sostenuto la tesi secondo cui il si sarebbe occupato di tutte le fasi della procedura relativa CP_2 alla pratica edilizia oggetto del contratto, mentre nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha riferito, al contrario, che il tecnico aveva interrotto i rapporti con la società, sottraendo addirittura i dati relativi alla pratica in questione.
Dunque, alla luce di tale modificazione della prospettazione difensiva, non si vede come si possa affermare quanto chiesto in sede di precisazione delle conclusioni dalla convenuta, secondo cui il
“si è occupato dell'informazione al cliente ed ha trattato direttamente con il sig. CP_2 le condizioni contenute in contratto e gestito il rapporto con l'attore”. Parte_1
Si richiama, poi, quanto esposto al par. 4, in relazione al rapporto tra convenuto e terzo chiamato: non ha allegato, né dimostrato quali prestazioni il geometra dovesse svolgere in base CP_1 all'incarico a lui conferito, per coadiuvarla nell'adempimento delle obbligazioni che la società aveva pagina 9 di 11 assunto nei confronti del in esecuzione del contratto;
sostenendo che il tecnico Parte_1 collaborava nello svolgimento delle pratiche edilizie assunte da nei rapporti con la CP_1 propria clientela, ha sì lasciato intendere che anche in tal caso il fosse vincolato ad CP_2 dall'obbligo di espletare talune prestazioni inerenti all'incarico conferito da CP_1 ad ma non ha allegato specificatamente alcunché in ordine alle Parte_1 CP_1 prestazioni affidate al geometra e non ha offerto alcuna prova al riguardo, non ottemperando dunque all'onere processuale posto a suo carico, cosicché risulta del tutto incerta la fonte negoziale del suo diritto.
Conseguentemente, la domanda proposta dalla società convenuta nei confronti del terzo chiamato deve essere respinta.
6. Stante l'esito del giudizio le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in cui è compreso l'importo del credito oggetto di causa.
Non si provvede sulle spese in relazione al rapporto processuale tra convenuto e terzo chiamato, in considerazione della contumacia di quest'ultimo, risultato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto concluso tra e Parte_1 CP_1 in data 12.01.2021;
[...]
- per l'effetto, condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 5.856,00, oltre ad interessi legali Parte_1 dalla data della domanda al saldo effettivo;
- respinge la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
CP_1 Controparte_2
- condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore CP_1 di delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 264,00 a titolo Parte_1 di anticipazioni ed € 5.077,00 a titolo di compenso, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali;
-dichiara di non provvedere sulle spese di lite nel rapporto tra e . CP_1 Controparte_2
pagina 10 di 11 Bologna, 9 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3883/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VENTURI Parte_1 C.F._1
RI ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BACCA GLORIA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
ACCERTARE E DICHIARARE: l'inadempimento di nei confronti del Signor CP_1 [...]
ai sensi dell'art. 1218 c.c. e ss;
Parte_1
DICHIARARE: il contratto stipulato tra il Signor e in data 12 gennaio Parte_1 CP_1
2021 risolto per inadempimento della società e per l'effetto: CP_3
pagina 1 di 11 CONDANNARE al risarcimento della somma di euro 6.950,00# ovvero della maggiore o CP_1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: RIGETTARE le istanze istruttorie formulate da parte convenuta stante
l'inammissibilità del capitolato di prova per tutte le ragioni esposte in narrativa, reiterando l'istanza di ammissione a prova contraria diretta e indiretta di parte attrice ammettendo il capitolato redatto in narrativa, in via subordinata, qualora venisse ammesso il capitolato avversario. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse provato l'adempimento parziale delle prestazioni di parte convenuta,
Voglia lo stesso:
DISPORRE CTU volta ad accertare il valore delle opere espletate e la congruità delle stesse al compenso pagato dal Signor Parte_1
IN SUBORDINE: Nell'eventualità in cui l'Ill.mo Tribunale adìto non ritenesse valido il contratto stipulato tra e il Signor Voglia lo stesso: CP_1 Parte_1
DICHIARARE che la somma di euro 5.856,00# IVA compresa corrisposta dal Signor a Parte_1 costituisca indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e per l'effetto: CP_1
CONDANNARE alla restituzione della somma di euro 5.856,00# IVA compresa ricevuta CP_1 indebitamente, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia al Signor
[...]
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: In via principale: -respingere l'istanza di inadempimento di nei confronti del sig. ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 1218 c.c. per i motivi di cui in narrativa;
-respingere l'istanza di risoluzione per inadempimento 1453 c.c. del contratto de quo per le ragioni di cui in premessa;
-respingere l'istanza di risarcimento danni ex art. 1223 c.c. formulata dalla difesa del sig. Parte_1 per le ragioni di cui in premessa. In via subordinata:
-accertare e dichiarare che il rapporto negoziale relativo ai servizi di Facility Management è stato gestito dal GE. professionista titolare dello TU Tecnico IN, il quale si è occupato CP_2 dell'informazione al cliente ed ha trattato direttamente con il sig. le condizioni contenute in Parte_1 contratto e gestito il rapporto con l'attore;
-conseguentemente, a seguito della chiamata in causa del titolare dello TU Tecnico IN GE.
Lipparini, accertare e dichiarare la totale responsabilità di quest'ultimo nella contrattualizzazione e pagina 2 di 11 gestione dei rapporti con il sig. Quindi, per l'effetto, dichiarare il GE. a Parte_1 CP_2 tenere manlevata per la somma effettivamente dovuta al sig. a seguito di CP_1 Parte_1 condanna al risarcimento danni patiti dallo stesso a causa del contratto di Facility Management.
In via istruttoria
-si chiede, senza inversione dell'onere della prova, l'assunzione di prova per interrogatorio e testi sulle premesse di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con riserva di indicare i nominativi dei testi. Con vittoria di spese compensi ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo di aver concluso con la società convenuta un contratto di “Riqualificazione 4.0 –
[...]
Contratto di Facility Management”, al fine di ristrutturare un immobile allo stato grezzo, di sua proprietà, sito in Prunaro di Budrio (BO), via Mori n. 1; riferiva che, contestualmente, era stato nominato, quale project manager, il GE. . Controparte_2
L'attore lamentava che, nonostante il pagamento di un acconto di € 5.856,00 al momento della sottoscrizione del contratto, la società convenuta non aveva di fatto svolto alcuna attività, e che il
GE. non si era mai presentato per eseguire un sopralluogo presso l'immobile, in quanto, CP_2 come poi il veva appreso, non collaborava più da tempo con la società, senza che tale Parte_1 circostanza gli fosse stata comunicata dalla controparte;
dichiarava, altresì, che non gli CP_1 aveva mai fornito i chiarimenti richiesti, in merito allo stato di avanzamento delle opere, e non aveva neppure provveduto a valutare i documenti, consegnati dal al geometra;
esponeva che, Parte_1 durante una riunione, la società aveva poi dichiarato che l'acconto ricevuto era riferito allo studio di fattibilità e alla progettazione, senza tuttavia esibire la documentazione utile a fornire la prova dell'attività svolta, e ne aveva rifiutato la restituzione;
riferiva di aver trasmesso in data 01.06.2022 a una proposta di risoluzione consensuale del contratto, poi rifiutata dalla controparte, e CP_1 precisava che la procedura di negoziazione assistita, da lui avviata, si era conclusa con esito negativo.
Pertanto, chiedeva di accertare l'inadempimento di dichiarare la Parte_1 CP_1 risoluzione del contratto concluso inter partes e condannare la società al risarcimento del danno, consistente nel pagamento dell'acconto, a fronte della mancata esecuzione della controprestazione, nonché nelle spese sostenute per l'attività stragiudiziale del difensore e per la partecipazione del pagina 3 di 11 proprio consulente, Ing. all'incontro del 18.5.2021 (somma quantificata in complessivi € Per_1
6.950,00).
2. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale esponeva che il contratto di facility CP_1 management, concluso con in data 12.01.2021, aveva ad oggetto una serie di Parte_1 prestazioni (di natura commerciale, tecnica e finanziaria), volte a fargli ottenere le agevolazioni fiscali in relazione alle opere edilizie da realizzare nell'immobile di sua proprietà; il corrispettivo pattuito nel contratto era determinato nella misura del 10 % del valore presunto del progetto esecutivo di €
96.000,00, e dunque pari ad € 9.600,00, oltre IVA, da corrispondere in due tranche di € 4.800,00 l'una, di cui la prima effettivamente pagata, al momento del conferimento dell'incarico, e la seconda dovuta alla presentazione del progetto definitivo.
La convenuta precisava che, tra i partners tecnici con cui collaborava, vi era lo studio professionale del
GE. , il quale aveva svolto attività commerciale e tecnica, occupandosi di Controparte_2 tutte le fasi della procedura, da quella preliminare di contatto con il cliente a quella contrattuale, in qualità di titolare dello TU Tecnico IN;
deduceva che il contratto non prevedeva un termine finale entro cui ultimare le opere, che dipendevano dalle tempistiche della procedura disciplinata dalla
L. n. 77/2020; rilevava che, in ogni caso, il fabbricato presentava uno stato strutturale ed impiantistico degradato, cosicché non era stato possibile realizzare un'APE che permettesse di stimare e verificare il salto delle due classi energetiche per accedere ai benefici fiscali;
rilevava che l'omesso affidamento al
General Contractor era conseguenza del recesso manifestato dal n data 01.06.2022. Parte_1
In merito alle contestazioni di parte attrice, circa la mancanza di prova in ordine allo svolgimento dell'attività prevista nel contratto, la convenuta ribadiva che la pratica era stata interamente seguita dal
GE. e produceva il rilievo fotografico dell'immobile (doc. 2), le tavole di rilievo CP_2 realizzate (doc. 3), la richiesta delle planimetrie all'ufficio provinciale di Bologna (doc. 4). sosteneva che, tramite lo TU Tecnico IN, aveva svolto attività di raccolta dati, CP_1 studio ed analisi degli stessi in relazione agli interventi previsti dalla L. n. 77/2020 per poter beneficiare del bonus 110 %, dando così adempimento al contratto, fino alla constatazione dello stato di collabenza dell'immobile, circostanza che rendeva impossibile portare avanti la pratica per conto del
Parte_1
Quindi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa lo CP_1 Controparte_4
, per essere da questo manlevata;
concludeva, poi, in via principale, chiedendo
[...] il rigetto delle domande ex adverso proposte e, in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato che il rapporto negoziale relativo ai servizi di facility management era stato gestito integralmente dal pagina 4 di 11 GE. e, per l'effetto, che questi fosse dichiarato tenuto a manlevare per la CP_2 CP_1 somma dovuta al in caso di condanna al risarcimento del danno. Parte_1
3. La prima udienza di comparizione veniva differita per consentire la chiamata del terzo, CP_2
, il quale non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del
[...]
19.12.2023.
Con sentenza parziale depositata in data 02.03.2024, veniva dichiarata l'inammissibilità nel presente giudizio dell'intervento presentato da avendo lo stesso introdotto una Parte_2 controversia analoga a quella promossa dal ei confronti di ma del tutto Parte_1 CP_1 autonoma e indipendente da quella relativa al rapporto tra le parti originarie del processo, non sussistendo tra le due controversie né alcuna connessione oggettiva, né un rapporto di dipendenza, ai sensi dell'art. 105 c.p.c..
Il processo, dunque, proseguiva tra le parti costituite;
quindi, la causa, ritenuta documentalmente istruita dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Preliminarmente si osserva che tra e la società in forza della Parte_1 CP_1 sottoscrizione in data 12.01.2021 del “Contratto di Facility Management – Procedura Certificata per
Abitazione indipendente”, era sorto un rapporto negoziale avente ad oggetto la gestione delle attività necessarie alla riqualificazione energetica dell'immobile, di proprietà dell'attore, sito in Prunaro di
Budrio (BO), via Mori n. 1; in particolare, il aveva conferito ad Parte_1 CP_1
l'incarico di svolgere le attività propedeutiche ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile (studio di fattibilità, progettazione, asseverazioni, affidamento al General Contractor, etc.), riconoscendo alla società un compenso di € 9.600,00 (oltre Iva), pari al 10% del valore del
Progetto Esecutivo stimato in € 96.000,00 (cfr. doc. 1 attore).
Contestualmente, nel contratto, il conferiva incarico di Project Manager al GE. Parte_1
quale professionista che collaborava da tempo con la società Controparte_2 CP_1 nell'espletamento delle pratiche edilizie, come espressamente dichiarato dalla parte convenuta.
Tuttavia, non risulta dal contratto l'indicazione dei compiti affidati dal al GE. Parte_1
né ha allegato e dimostrato se e quali prestazioni il geometra dovesse CP_2 CP_1 compiere per coadiuvare nell'espletamento dell'incarico, assunto in proprio, nei CP_1 confronti del sostenendo che il tecnico collaborava nello svolgimento delle pratiche Parte_1 edilizie assunte da nei rapporti con la propria clientela, ha sì lasciato intendere che anche CP_1
pagina 5 di 11 in tal caso il fosse vincolato ad dall'obbligo di espletare talune prestazioni CP_2 CP_1 inerenti all'incarico conferito da d ma non ha allegato specificatamente Parte_1 CP_1 alcunché in ordine alle prestazioni affidate al geometra e non ha offerto alcuna prova al riguardo.
Il fatto che il pur designato dal fosse in realtà un collaboratore di CP_2 Parte_1 CP_1
e che il rapporto contrattuale de quo si svolgesse nei rapporti tra e il cliente risulta
[...] CP_1 poi espressamente dalla dichiarazione della società che, con pec del 12.04.2021, in risposta al precisava che “nonostante la collaborazione tra il GEetra e si sia Parte_1 CP_2 CP_1 interrotta, la sua pratica rimane in carico a essendo il suo contratto sottoscritto con noi” (cfr. CP_1 doc. 4 attore). Nessuna certezza si ha, invece, in ordine al ruolo del non avendo CP_2 CP_1
neppure in detta missiva, indicato al quali fossero i suoi compiti, in risposta alla
[...] Parte_1 pec dell'01.04.2021 con cui il cliente gli aveva rivolto esplicita richiesta in tal senso.
In conclusione, è l'unico soggetto che si è contrattualmente obbligato nei confronti del CP_1 committente ed è conseguentemente tenuto a rispondere dell'esecuzione dell'incarico, mentre il convenuto potrebbe eventualmente rivalersi nei confronti di , in base ai rapporti Controparte_2 negoziali tra loro intercorsi, qualora avesse assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
4.1. Fatte queste premesse, è necessario accertare se sia ascrivibile ad l'inadempimento CP_1 lamentato da parte attrice.
Al riguardo, a dedotto e documentalmente provato di aver pagato alla società il primo Parte_1 acconto di € 5.856,00 (comprensivo di Iva), all'atto del conferimento dell'incarico, pari al 5% dell'intero importo di € 96.000,00 (oltre Iva), a fronte della fattura emessa da (cfr. doc. 2 di CP_1 parte attrice).
Inoltre, l'attore ha allegato di aver consegnato tutta la documentazione richiesta dal CP_2 affinché venissero predisposti lo studio di fattibilità e la progettazione dei lavori, adempimenti necessari per verificare se l'immobile e le relative potenziali opere di ristrutturazione potessero soddisfare i requisiti richiesti per accedere alle detrazioni fiscali di cui all'art. 119 L. 77/2020 e ss.mm.ii. (cd. Superbonus 110%).
Tali allegazioni e produzioni non sono state contestate da la quale nella comparsa di CP_1 costituzione ha anzi affermato che l'incarico era stato regolarmente espletato dal che si era CP_2 occupato di tutte le fasi della procedura;
per tale motivo, la convenuta riteneva infondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Dunque, risulta provato documentalmente, nonché ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., che il a adempiuto alle proprie obbligazioni. Parte_1
pagina 6 di 11 Non può dirsi, invece, che , soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'attore, CP_1 avesse eseguito le prestazioni pattuite ed elencate nel contratto. Per giunta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte convenuta ha modificato la propria prospettazione dei fatti, deducendo che il
GE. lungi dall'aver espletato regolarmente l'incarico, aveva invece interrotto il CP_2 rapporto di collaborazione intrapreso con e aveva sottratto il server di archiviazione dei CP_1 dati del computer, che è sempre stato di proprietà dello TU IN (non già dunque di ), CP_1
“sottraendo tutte le pratiche di su di esso caricate”, con ciò provocando alla società un CP_1 grave nocumento (pag. 2).
Tali circostanze, che si pongono in contraddizione con la prospettazione offerta nella comparsa di costituzione, oltre a non essere state adeguatamente chiarite (per la mancanza di certezza in ordine alla titolarità del server asseritamente sottratto dal , appaiono altresì irrilevanti in relazione alle CP_2 domande attoree, posto che si era contrattualmente impegnata a svolgere l'incarico nei CP_1 confronti del cosicché, una volta interrotto il rapporto con il proprio tecnico di fiducia, Parte_1 avrebbe dovuto provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto, avvalendosi se del caso di altri collaboratori.
Invece, è risultata inadempiente in relazione a tutti gli aspetti del rapporto contrattuale: CP_1 non ha provveduto ad informare il cliente dell'interruzione del rapporto con il geom. CP_2
(circostanza appresa dall'attore in proprio: cfr. doc. 3), non ha curato la tempestiva sostituzione del tecnico al fine di portare a termine l'incarico, non ha fornito informazioni sullo stato della pratica, a fronte delle reiterate richieste del cliente (alle quali si limitava a rispondere chiedendogli di trasmettere la documentazione, che invece il aveva già consegnato al geometra precedentemente Parte_1 incaricato). Peraltro, tra i compiti di elencati nel contratto, vi era quello relativo CP_1 all'accesso agli atti, per l'acquisizione della documentazione necessaria all'espletamento della pratica, tanto che nella mail del 12.03.2021 la società, pur chiedendo al cliente la trasmissione dei precedenti edilizi, gli comunicava di aver incaricato un consulente per l'accesso agli atti del Comune di Budrio e per concordare una data al fine di procedere ai rilievi dell'immobile.
Dunque, parte convenuta non ha dimostrato di aver eseguito puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni: ha prodotto esclusivamente tre documenti (contenenti rilievi fotografici, tavole di rilievo e richiesta di planimetrie agli uffici pubblici), mai precedentemente consegnati all'attore, il quale oltretutto li ha contestati. Invero, detta produzione documentale, piuttosto scarna, è priva di sottoscrizione e di datazione certa;
non risulta, poi, alcuna attinenza specifica con la pratica edilizia, né alcuna utilità della documentazione ai fini della prova dell'espletamento dell'incarico oggetto del pagina 7 di 11 contratto sottoscritto tra le parti, non avendo parte convenuta offerto alcuna spiegazione al riguardo negli atti difensivi.
Si consideri che, solo in sede di comparsa di costituzione, dichiarava che l'immobile era CP_1 collabente e non poteva usufruire dei benefici fiscali, per i quali era stato stipulato il contratto, senza peraltro offrire alcuna evidenza degli accertamenti e delle valutazioni compiute: neppure sotto tale profilo, dunque, l'incarico può ritenersi espletato, non avendo la convenuta mai predisposto neppure una relazione negativa sulla fattibilità dell'opera. Oltretutto, non risulta che abbia mai CP_1 provveduto, prima del giudizio, ad avvisare il cliente di tale evenienza, nonostante le reiterate richieste di informativa ricevute dal Parte_1
Inoltre, benché nel contratto non fosse indicato alcun termine, è evidente che l'incarico dovesse essere espletato secondo le stringenti tempistiche che la particolare disciplina de quo imponeva, in ordine alla conclusione delle opere, per consentire eventualmente l'accesso del cliente alle detrazioni fiscali del c.d. super bonus del 110 % (oramai cessato, per gli immobili di quella tipologia, sin dal 30.09.2022).
In ogni caso, non risulta aver mai eseguito le prestazioni poste a suo carico neppure CP_1 successivamente alla scadenza del termine indicato. Né la convenuta può legittimamente sostenere che fosse stato il cliente a voler interrompere i rapporti negoziali immotivatamente in data 1.06.2022: il contratto non può certamente ritenersi risolto per effetto della missiva del dell'01.06.2021, con cui a distanza di circa cinque mesi dalla conclusione dell'accordo, in assenza di alcuna informativa sull'espletamento dell'incarico, il domandava di addivenire alla risoluzione Parte_1 consensuale del rapporto, con contestuale restituzione della somma versata (doc. 8 di parte attrice).
Infatti, non ha mai aderito a tale richiesta, tanto che il ha dovuto CP_1 Parte_1 promuovere il presente giudizio.
Dunque, da un lato risulta provato che il dopo aver adempiuto alle proprie Parte_1 obbligazioni, ha più volte sollecitato invano la società convenuta al fine di ottenere informazioni circa lo stato della pratica, senza nemmeno ricevere chiarimenti sulla possibilità o meno di beneficiare delle detrazioni fiscali, dall'altro non ha dato la prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, CP_1 non avendo fornito al cliente riscontri definitivi, nemmeno dopo i rilievi sull'immobile asseritamente compiuti dal GE. CP_2
Ebbene, sul punto, giova osservare come - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per pagina 8 di 11 l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce di tali principi, deve dunque ritenersi provato l'inadempimento ascritto ad che CP_1 impone di accogliere le domande di parte attrice volte ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno.
Oltretutto, il contratto de quo prevedeva la clausola secondo la quale “In caso di mancato affidamento
a General Contractor per la erogazione di finanziamento/fondi le somme versate in acconto verranno restituite al netto delle spese sostenute per lo studio di fattibilità (diritti di segreteria, bolli, ecc.)”.
Poiché tale condizione non vi è verificata, è tenuta comunque a restituire al cliente la CP_1 somma da lui ricevuta pari ad € 5.856,00, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le ulteriori spese chieste a titolo di risarcimento del danno, relative ai compensi legali per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore e all'onorario spettante all'Ing. per la partecipazione Per_1 all'incontro del 18.05.2021, non possono essere riconosciute, in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'attore.
5. La domanda di manleva proposta da nei confronti del terzo chiamato, GE. CP_1
non può essere accolta. CP_2
Si osserva, innanzitutto, che le allegazioni offerte dalla convenuta in relazione all'attività svolta dal proprio consulente sono del tutto contraddittorie: nella comparsa di costituzione, ha CP_1 sostenuto la tesi secondo cui il si sarebbe occupato di tutte le fasi della procedura relativa CP_2 alla pratica edilizia oggetto del contratto, mentre nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha riferito, al contrario, che il tecnico aveva interrotto i rapporti con la società, sottraendo addirittura i dati relativi alla pratica in questione.
Dunque, alla luce di tale modificazione della prospettazione difensiva, non si vede come si possa affermare quanto chiesto in sede di precisazione delle conclusioni dalla convenuta, secondo cui il
“si è occupato dell'informazione al cliente ed ha trattato direttamente con il sig. CP_2 le condizioni contenute in contratto e gestito il rapporto con l'attore”. Parte_1
Si richiama, poi, quanto esposto al par. 4, in relazione al rapporto tra convenuto e terzo chiamato: non ha allegato, né dimostrato quali prestazioni il geometra dovesse svolgere in base CP_1 all'incarico a lui conferito, per coadiuvarla nell'adempimento delle obbligazioni che la società aveva pagina 9 di 11 assunto nei confronti del in esecuzione del contratto;
sostenendo che il tecnico Parte_1 collaborava nello svolgimento delle pratiche edilizie assunte da nei rapporti con la CP_1 propria clientela, ha sì lasciato intendere che anche in tal caso il fosse vincolato ad CP_2 dall'obbligo di espletare talune prestazioni inerenti all'incarico conferito da CP_1 ad ma non ha allegato specificatamente alcunché in ordine alle Parte_1 CP_1 prestazioni affidate al geometra e non ha offerto alcuna prova al riguardo, non ottemperando dunque all'onere processuale posto a suo carico, cosicché risulta del tutto incerta la fonte negoziale del suo diritto.
Conseguentemente, la domanda proposta dalla società convenuta nei confronti del terzo chiamato deve essere respinta.
6. Stante l'esito del giudizio le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in cui è compreso l'importo del credito oggetto di causa.
Non si provvede sulle spese in relazione al rapporto processuale tra convenuto e terzo chiamato, in considerazione della contumacia di quest'ultimo, risultato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto concluso tra e Parte_1 CP_1 in data 12.01.2021;
[...]
- per l'effetto, condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 5.856,00, oltre ad interessi legali Parte_1 dalla data della domanda al saldo effettivo;
- respinge la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
CP_1 Controparte_2
- condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore CP_1 di delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 264,00 a titolo Parte_1 di anticipazioni ed € 5.077,00 a titolo di compenso, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali;
-dichiara di non provvedere sulle spese di lite nel rapporto tra e . CP_1 Controparte_2
pagina 10 di 11 Bologna, 9 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
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