Sentenza 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/11/2022, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2022
N. 01789/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2018, proposto da
CE UM, rappresentato e difeso dall’avvocato Cosimo Schirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IL LA in Lecce, via Taranto n. 92;
contro
Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Orazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. 146, prot. n. 13162 del 22.05.2018 a firma dei Responsabili dei Servizi S.U.E. e S.U.A.P., notificata all’odierno ricorrente il 24.05.2018 nella parte in cui viene dichiarata <<la non accoglibilità della richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’avvio di attività artigianale presso l’immobile di via Madonna di Pompei, svincolo per la immissione sulla S.S. 7 direzione Taranto e complanare, in quanto detto immobile risulta tipizzato nel PRG con lettera E (zona 2 agricola) e in detta zona sono consentite opere ed attività preordinate in via esclusiva alla conduzione dei fondi>>, mediante il cambio d’uso dell’immobile interessato da “deposito automezzi” a “stoccaggio di materiale edile, prodotti per l’agricoltura, giardinaggio e la casa”;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se sconosciuto ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 23 luglio 2018 e depositato il successivo 11 settembre 2018, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 22 maggio 2018, il Comune di Grottaglie – Servizio S.U.E. e Servizio S.U.A.P. gli ha ordinato la cessazione immediata <<dell’attività di stoccaggio a “cielo aperto” di materiale edile, prodotti per l’agricoltura, giardinaggio e la casa abusivamente condotta nell’immobile di via Madonna di Pompei, svincolo per la immissione sulla S.S. 7 direzione Taranto a complanare, ricadente in zona “agricola E” del vigente P.R.G.>>, chiedendone l’annullamento.
A tali fini il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, adducendo che, con il provvedimento gravato, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente respinto l’istanza dal predetto presentata per l’esercizio dell’attività di cui sopra per le ragioni di seguito sintetizzate: - a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 4 del 7 gennaio 2004 (di accoglimento della domanda di condono inoltrata in data 30 giugno 1987), avente ad oggetto un immobile della consistenza di mq. 115 “ad uso parcheggio” (adibito, peraltro, nel grafico allegato alla domanda quale “deposito automezzi”), la zona ha acquisito una diversa destinazione e, propriamente, la destinazione C/2 “Magazzini e locali di deposito”, sicchè “il Comune non ha tenuto conto che, in effetti, l’immobile ha già la destinazione qui occorrente” e, ancora, non ha rilevato che le NTA sono “sopravvenute rispetto alla situazione dell’immobile condonato e non possono essere applicate per imporre modifiche riduttive allo stesso”; - l’immobile è sì in zona E agricola ma “in area che nel PUTT/P non è interessata dalla presenza di Ambiti Territoriali Estesi, né da Ambiti Territoriali Distinti”, ossia “trovasi ora in area ove sono consentiti interventi di edificazione, nel rispetto della L.L.r.r. n. 6 e n. 66/1979 con concessioni onerose ai sensi dell’art. 3 della L. 10/1997”; - il passaggio da “deposito automezzi” a “stoccaggio di materiale edile, prodotti per l’agricoltura, giardinaggio e la casa” configura non un vero e proprio mutamento di destinazione d’uso, ma un cambio di utilizzazione all’interno della stessa categoria C/2, “che – anche ai sensi dell’art. 23-ter del DPR n. 380/2001 e s.m.i. – può essere liberamente eseguito” e, in ogni caso, la destinazione a zona agricola di un’area non costituisce ostacolo alla installazione di opere ed attività “non agricole”.
Con atto depositato in data 4 dicembre 2018 si è costituito il Comune di Grottaglie, il quale – nel contempo e, in seguito, con memoria prodotta in data 14 settembre 2022 – ha sostenuto la correttezza del proprio operato mediante i seguenti rilievi: - a seguito della richiesta da parte del ricorrente del nulla osta per l’esercizio di una nuova attività artigianale da ubicarsi presso l’immobile de quo, in data 25 febbraio 2015 è stata tenuta una conferenza di servizi, sfociata nel rigetto di tale istanza, comunicato con nota del 2 marzo 2015, mai oggetto di alcuna impugnativa, “pertanto il ricorrente vi ha prestato acquiescenza”; - atteso che, nonostante tale rigetto, il UM ha perpetrato l’utilizzo abusivo dell’immobile de quo, “l’Ente Civico resistente si è visto costretto ad adottare il provvedimento impugnato”; - il permesso di costruire in sanatoria del 30 giugno 1987 “non costituisce alcun assentimento ad una destinazione diversa rispetto a quella propriamente agricola”; - “peraltro, risulta per tabulas che il ricorrente è imprenditore commerciale e non agricolo” e, pertanto, la contestazione del Comune è corretta, atteso che l’attività oggetto di essa non è qualificabile come “attività agricola, anche in termini di attività connessa, avendo i caratteri propri di quella commerciale”.
A seguito del deposito di una memoria da parte del ricorrente, essenzialmente volta a chiedere il trattenimento della causa in decisione e a ribadire – in termini generali – l’illegittimità del provvedimento gravato, all’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
2.1. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che:
- con istanza inoltrata in data 12 dicembre 2014 il ricorrente ha chiesto al Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Grottaglie “il rilascio del NULLA OSTA per l’inizio di una nuova attività artigianale, PREVIO PARERE FAVOREVOLE ATTRAVERSO LA CONVOCAZIONE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI dovuto al cambio di destinazione d’uso dell’area interessata con annessi fabbricati”, con produzione, tra l’altro, in allegato di copia della richiesta di “Permesso di Costruire (urbanistica)” [depositata agli atti – in seguito – dall’Amministrazione resistente, afferente il “cambio destinazione d’uso (da destinazione agricola con fabbricato ad uso deposito a destinazione di piccola imprenditoria artigianale ed espositiva per lo spacco e lavorazione di materiali lapidei delle particelle” 659, 661, 752 e 888 del N.C.T., “PREVIO PARERE FAVOREVOLE ATTRAVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI”];
- come si trae dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente: - con nota del 19 febbraio 2015 il SUAP ha indetto la conferenza di servizi istruttoria “relativa all’avvio dell’attività artigianale” di cui sopra, avendo cura di aggiungere che “il cambio di destinazione d’uso” dell’area implica “l’adozione di una variante puntuale al vigente PRG”; - nel verbale all’uopo redatto si dà espressamente conto – previamente accertata l’impraticabilità dell’individuazione di lotti nella nuova zona PIP Comparto 4 “in favore del sig. UM CE” (in ragione dell’inoltro di “numerose istanze”, a fronte della disponibilità di n. 2 lotti) e, ancora, rilevata l’insistenza dell’area e degli immobili “previsti in progetto … nella zona omogenea tipizzata con la lettera E” (ossia, la non conformità dell’attività “alla normativa prevista dallo strumento urbanistico generale vigente”) - della possibilità di attivare la “conferenza di servizi preordinata al conseguimento della” variante urbanistica “solo nei casi in cui lo stesso strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di I.P. o individui aree a tale scopo insufficienti”, precisando – in aggiunta – che “tale circostanza non è nel caso in esame sussistente in quanto il surrichiamato PRG individua lungo la superstrada una zona destinata ad attività artigianale – piccole industrie – tipizzate con la lettera Da 3”, sicchè “ascoltati gli interventi la conferenza di servizi conclude con la non accoglibilità dell’istanza”;
- in esito alla conferenza, la Città di Grottaglie – Settore Attività Produttive ha inviato una nota al ricorrente con cui ha comunicato la “NON ACCOGLIBILITA’” della richiesta formulata “di rilascio del nulla osta per l’inizio di una nuova attività artigianale da ubicarsi presso l’immobile in via Madonna di Pompei”, p.lle catastali n. 753 del N.C.E.U. e nn. 659, 661, 752 e 888 del N.C.T., in relazione alla quale la stessa Amministrazione si è premurata – negli scritti difensivi all’uopo depositati - di dare conto dell’intervenuta insindacabilità (in ragione della mancata proposizione di azione di annullamento avverso di essa).
Ciò premesso, va osservato che:
- la documentazione prodotta in giudizio prova l’attivazione da parte dello stesso ricorrente di un procedimento volto ad ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’area interessata “attraverso la convocazione di una conferenza di servizi”, al fine di ottenere il rilascio del nulla osta “per l’inizio di una nuova attività artigianale” (cfr. all. n. 5 al ricorso);
- la stessa documentazione prova, ancora, che l’istanza presentata dal ricorrente è stata ritenuta “non accoglibile” dall’Amministrazione per l’insussistenza dei presupposti dell’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, attesa l’esistenza nel Comune di Grottaglie di “zone tipizzate con la lettera Da3 destinata ad attività artigianale – piccola industria” (cfr. all. n. 8 alla memoria depositata dal Comune in data 4 dicembre 2018).
Quanto in precedenza riportato dimostra, pertanto, che:
- la questione di interesse per il ricorrente non è di carattere meramente edilizio-urbanistico, bensì investe la “procedura semplificata” per l’espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, introdotta con il D.P.R. n. 160 del 2010;
- per ammissione dello stesso ricorrente, desumibile dalla richiesta da parte di esso di “convocazione di una conferenza di servizi”, la procedura attivata richiedeva l’acquisizione di assensi afferenti ad altre normative di settore;
- tale procedura è sfociata – in ultimo - in un provvedimento di rigetto e la nota di comunicazione di quest’ultimo non risulta essere stata oggetto di gravame.
Ciò detto, risulta doveroso rilevare che il provvedimento impugnato risulta essere stato adottato - non in riscontro all’istanza di rilascio del nulla osta (già definita con l’inaccoglibilità, ai sensi e nei termini di cui sopra), bensì - in ragione dell’avvenuto accertamento dell’esercizio “abusivo” dell’attività di <<stoccaggio “a cielo aperto” di materiale edile, prodotti per l’agricoltura, giardinaggio e la casa>>, attesa la carenza dell’autorizzazione all’uopo prescritta e, conseguentemente, per ordinare l’immediata cessazione di tale attività nonché la rimozione di “tutti i materiali e le attrezzature strumentali all’esercizio” di essa.
Stante quanto in precedenza esposto, il Collegio è ragionevolmente indotto a riscontrare quanto segue:
- l’inconferenza al fine del decidere – e, dunque, l’inammissibilità - di tutte le censure propriamente inerenti al rigetto dell’istanza del nulla osta, da identificare con tutte le doglianze volte – in qualche modo – a confutare la legittimità del diniego di rilascio del già indicato nulla osta, quali – in particolare – quelle riguardanti la tipizzazione dell’area e, in relazione ad essa, la conformità o meno dell’attività proposta “alla normativa prevista dallo strumento urbanistico generale vigente”, in quanto attinenti ad una procedura già conclusa nel 2015 (cfr. verbale della conferenza di servizi) o, comunque, ad una circostanza di fatto che si presenta in termini di mero “presupposto” dell’ordinanza impugnata, propriamente inerente – come già rilevato – all’esercizio abusivo dell’attività, oggetto di specifico, previo accertamento;
- preso atto, in altri termini, che la questione investe – propriamente – l’esistenza o meno in capo al ricorrente di un titolo idoneo per l’esercizio dell’attività (tanto che l’Ufficio direttamente interessato è lo “Sportello Unico Attività Produttive”), al fine di confutare il provvedimento in questa sede gravato quest’ultimo avrebbe dovuto addurre elementi idonei a contestare tale specifico aspetto ovvero elementi utili a comprovare l’avvenuta assunzione di iniziative valide a legittimare lo svolgimento dell’attività stessa o, meglio, il conseguimento dei prescritti titoli autorizzatori ma ciò non è avvenuto.
Per mera completezza, si aggiunge, ancora, che la documentazione agli atti e, in particolare, l’istanza di nulla osta inoltrata dal ricorrente nel 2014 collidono, peraltro, con quanto affermato nell’atto introduttivo del giudizio, rivelando la piena consapevolezza da parte di quest’ultimo della necessità di un “cambio di destinazione d’uso dell’area interessata” (in ragione, tra l’altro, dell’espresso riferimento alla “convocazione di una conferenza di servizi”, in linea con il disposto dell’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010).
Constatato, quindi, che il provvedimento in questa sede gravato tende semplicemente a ordinare la cessazione dell’attività svolta dal ricorrente sull’area, in quanto ritenuta “abusivamente esercitata”, risulta evidente l’inadeguatezza dei motivi di diritto formulati dal ricorrente a confutare la legittimità del provvedimento de quo, in quanto essenzialmente incentrati sulla destinazione dell’area e, in termini generali, sul mancato accoglimento dell’istanza di rilascio del nulla osta, inoltrata in data 23 dicembre 2014 (cfr., ad esempio, pag. 3 e, ancora, pag. 6 del ricorso) e, dunque, sostanzialmente avulsi dall’effettiva circostanza di fatto posta a supporto della decisione assunta dall’Amministrazione.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 a favore del Comune di Grottaglie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO