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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 944/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura spe- Parte_2 P.IVA_2
ciale alle liti, dall'Avv. Antonio Coaccioli;
appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] P.IVA_3
dall'Avv. Gian Luigi Boschi;
(c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. ), contumace;
Controparte_3 P.IVA_5
appellate avente ad oggetto: nullità parziale e accertamento del saldo di conto corrente;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 573/2021 resa dal
Tribunale di Macerata, depositata in cancelleria in data 24 marzo 2021, in via principale, respingere la domanda proposta dal Controparte_1
di declaratoria di nullità dei contratti relativi all'apertura presso la Filiale di
[...]
Sant'Elpidio a Mare dei conti correnti nn. 204, 4111,3482, 4084 e 2760 relativamente alle clausole di pattuizione di interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, in quanto inammissibile, nonchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in premessa;
sempre in via principale, riconoscere e dichiarare che ai predetti rapporti di conto corrente sono stati applicati tassi di interesse rispettosi dei limiti imposti, tempo per tempo ed in relazioni a rapporti di tale natura, dalla legge n. 108/96 c.d. anti-usura; sempre in via principale, respingere la domanda di restituzione somme pretesamente addebitate dalla Banca convenuta in modo illecito e quella di risarcimento dei danni, in quanto destituite di qualsiasi fondamento
e prive di sostegno probatorio, ivi compresa la richiesta di rivalutazione monetaria;
in via gradatamente subordinata e salvo gravame: nel caso di accoglimento delle conclusioni avversarie di nullità parziale della clausola contrattuale di pattuizione degli interessi ultralegali, applicare il disposto del settimo comma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/93 per la sostituzione del tasso non ritenuto correttamente pattuito, ovvero, in estremo subordine, applicare gli interessi al tasso legale;
nel caso di accoglimento delle conclusioni avversarie di nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, accertare e dichiarare validamente applicabile il sistema di capitalizzazione semestrale degli interessi, ovvero, in ulteriore subordine, quello annuale;
nel caso di accoglimento della domanda di restituzione somme, in sede di determinazione degli importi operare l'imputazione ex art. 1194 c.c. dei versamenti effettuati nei vari conti corrente agli interessi capitalizzati trimestralmente e, comunque, tenere in debito conto l'eccezione di soluti retentio ex art. 2034
c.c. proposta dalla Banca convenuta;
disporre il richiamo del CTU, Dott. Persona_1
affinchè possa, alla luce della sentenza qui impugnata, dare una lettura chiara ed incontrovertibile dei risultati della propria attività peritale;
condannare il
[...]
2
[...] al pagamento di spese, e compensi professionali Controparte_4
del doppio grado di giudizio”; appellata costituita: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, 1) rigettare l'appello proposto da Parte_3
in proprio e quale mandataria e procuratrice di in quanto infondato
[...] Parte_1
in fatto ed in diritto;
2) in riforma parziale della Sentenza di primo grado n.306/2021 del
Tribunale di Macerata impugnata, accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla
[...]
su tutti i rapporti di conto corrente di causa in relazione agli interessi Controparte_3
debitori così come rilevato nella relazione C.T.U. del primo grado di giudizio datata
26.10.2015 e successivo riepilogo del 25.03.2019 e per l'effetto rideterminare i saldi di tutti i conti correnti di causa come da C.T.U. in atti, con condanna al pagamento in favore del
della Controparte_1
somma di € 399.437,54 o di quella maggiore o minore somma che risulti di giustizia in virtù della C.T.U. in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, si opus anche previa integrazione dell'indagine peritale in questione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati.
Occorre specificare, tuttavia, che il Tribunale di Macerata, a fronte di una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, e dunque dell'espressa richiesta di pagamento della somma di euro 399.437,54, indicata quale ammontare di tutte le rimesse eseguite a favore dell'istituto di credito in carenza di adeguato sostegno causale, si è limitato a rettificare (per altro in meniera frammentata ed incompiuta) il saldo dei conti correnti bancari nn. 204, 4111, 2760, senza, dunque pronunciare alcuna condanna.
In parte qua, non vi è stata impugnazione della curatela del fallimento che invece avrebbe avuto interesse ad emendare la pronuncia onde conseguire l'esatta corrispondenza tra il chiesto
3 e il pronunciato e, dunque, una più ampia utilità sostanziale (la condanna alla ripetizione dell'indebito oggettivo in luogo del mero accertamento dei saldi rettificati).
Ne consegue la formazione del giudicato interno e, dunque, in sede di gravame l'ambito della decisione risulta del pari limitato alla determinazione dei saldi finali dei rapporti di conto corrente bancario.
Ciò evidenzia ancor di più l'interesse di a proporre impugnazione. Parte_1
Invero, la cessionaria dei crediti sorti dai contratti di conto corrente sopra indicati, pur non potendo essere individuata quale referente soggettivo passivo della pretesa creditoria da indebito oggettivo, nondimeno ha interesse a che, tramite riforma della sentenza di primo grado, sia accertata la carenza di ogni ragione di compensazione spendibile dalla difesa della curatela, tanto più che, come sopra osservato, l'ambito del giudizio è ora ristretto all'accertamento dei saldi dei rapporti di conto corrente bancario e, dunque, anche alla verifica della sussistenza e dell'entità dei crediti ceduti a Parte_1
Tanto chiarito, appare superfluo oltremodo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello e dei due motivi in cui si esaurisce l'appello incidentale.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, connessi e dunque suscettibili di congiunta delibazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha aderito integralmente alla conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, sebbene esse siano viziate, secondo la prospettazione difensiva in esame, da una errata collocazione dell'onere della prova in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo e nelle parti in cui: ha accolto il profilo di nullità parziale relativo all'invalidità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola relativa alla debenza della commissione di massimo scoperto;
ha rilevato l'indebito esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 118 T.U.B.
I motivi sono fondati nei limiti e con le precisazioni che seguono.
4 Occorre osservare che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 33009 del 13/12/2019)”.
Altresì, “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o
a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non
è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (così, Ordinanza della Corte di Casszione n. 1550 del 19/01/2022)”.
Infine, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova
5 degli indebiti pagamenti (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37800 del
27/12/2022)”
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale che, al di là delle esigenze di nomofilachia, merita piena condivisione laddove si configura come corretta proiezione del principio generale di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., nell'ambito dell'indebito oggettivo in tema di contratti bancari.
Tuttavia, il Tribunale di Macerata, laddove ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in relazione al saldo finale dei conti correnti bancari nn. 204, 4111, 2760, si è discostato da tali principi, per le ragioni che seguono.
Per quanto concerne il conto corrente n. 204, l'ausiliare ha esteso la propria indagine anche al periodo intercorrente dal 1997 al 27.3.2003, nonostante la carenza di estratti conto relativi a tale arco temporale e, ciò che più rileva, nonostante la difesa della curatela del fallimento, disattendendo il proprio onere, non si sia premurata di fornire alcuna prova, nemmeno di adeguata consistenza presuntiva, volta a lumeggiare la sussistenza di clausole nulle nel periodo anteriore alla stipulazione del contratto del 27.3.2003, di cui, invece, è stata acquisita la correlata scrittura privata.
Dunque, la curatela del fallimento non ha dimostrato la sussistenza di clausole nulle nel periodo anteriore al 27.3.2003 né, sempre nel medesimo periodo ed in ragione della mancata produzione degli estratti conto, l'entità degli asseriti pagamenti indebiti.
Al riguardo, è necessaria una precisazione e, tal fine, risulta opportuno riportare il dispositivo della sentenza impugnata: “Il Tribunale di Macerata … in parziale accoglimento della domanda di rideterminazione del rapporto dare-avere relativamente ai singoli rapporti dedotti,
a) rettifica il saldo del conto corrente n. 204 acceso in data 27 marzo 2003 i) per l'importo di euro 142.459,62 (allegato n. 13 all'elaborato del 26 ottobre 2015), quanto alla illegittima variazione dei tassi di interesse;
e ii) di euro 189.468,80 (cfr. allegato n. 18), relativamente all'illecito addebito di c.m.s.; b) rettifica il saldo di conto corrente ordinario n. 4111 risultante dal contratto dell'11 maggio 2004, i) per l'importo di euro 203,74 (cfr. allegato n. 15 all'elaborato del 26 ottobre 2015), quanto alla illegittima variazione dei tassi di interesse;
ii) di euro 3.437,87 (cfr. allegato n. 19), relativamente all'illecito addebito di c.m.s.; c) rettifica il
6 saldo di conto corrente ordinario 2760 acceso in data 16 settembre 1999, i) di euro 1.380,05
(cfr. allegato n. 21 all'elaborato del 26 ottobre 2015), relativamente all'illecito addebito di
c.m.s. e ii) di euro 1.380,28 (cfr. allegato n. 23) per indebita applicazione di interessi anatocistici;
dichiara interamente compensate le spese di lite”.
Vi è, pertanto, che, per quanto concerne il conto corrente n. 204 (che, peraltro, anche il primo giudice riferisce essere stato aperto in data 27.3.2003, sebbene poi il medesimo giudice abbia aderito alle conclusioni del consulente, dissonanti rispetto a tale assunto), gli unici profili di indebito oggettivo stigmatizzati si riducono all'addebito delle commissione di massimo scoperto (non sostenuto da una clausola valida) e all'illegittimo esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B (esercitato in maniera difforme da quanto previsto dalla relativa clausola).
Il Tribunale di Macerata, invero, non ha accolto la domanda volta all'accertamento della nullità della clausola anatocistica e alla ripetizione delle rimesse effettuate a pagamento degli interessi maturati all'esito della capitalizzazione infra annuale e, al riguardo, la curatela del fallimento non ha formulato appello incidentale, con conseguente consolidamento del giudicato interno.
Orbene, per quanto riguarda la nullità della clausola relativa alla debenza della commissione di massimo scoperto, la censura sviluppata dalla difesa appellante si palesa non suscettibile di condivisione.
Il primo giudice, infatti, ha compiuto corretta applicazione del principio secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022)”.
Diversamente, è fondato il profilo di doglianza volto a censurare la sentenza impugnata laddove, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha affermato l'illegittimo esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 118 T.U.B.
Nel corso del giudizio di primo grado, la difesa della curatela del fallimento non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla validità della clausola attributiva dello ius variandi, puntualmente inserita nella scrittura privata del 27.3.2003 e, dunque, integrante il
7 contenuto negoziale del contratto di conto corrente n. 204, né, ciò che più rileva, ha formulato domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo in relazione ad eventuali pagamenti eseguiti a seguito dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, quale che sia il rapporto di conto corrente.
La circostanza, ossia che si è trattato di un rilievo d'ufficio di una ipotesi di indebito oggettivo estranea alla domanda, oltre che emergere dalla lettura degli atti difensivi depositati dalla difesa attrice nel rispetto delle preclusioni istruttorie, è confermata dall'esame della relazione di consulenza svolta in primo grado e depositata in data 26.10.2015 ove, a pagina 8, l'ausiliare riferisce di aver svolto tale accertamento di sua iniziativa (senza, peraltro, che la banca o la cessionaria del credito abbia mai potuto difendersi circa la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 118 T.U.B. e articolare istanze istruttorie in merito).
Le medesime considerazioni devono essere spese in relazione all'accertamento del saldo del conto corrente n. 4111 ove il Tribunale di Macerata, sempre in violazione del principio della domanda, ha eliminato gli addebiti correlati all'esercizio del diritto potestativo contemplato dall'art. 118 T.U.B.
Il Collegio, pertanto, ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta (anche) a determinare il saldo dei due conti correnti sopra indicati alla luce del presupposto della legittima debenza degli interessi passivi in misura conforme all'esercizio dello ius variandi, così come indicato nell'ordinanza del 12.4.2024.
Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al paragrafo IV.
II. Il primo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui non ha rilevato la consistenza usuraria degli interessi pattuiti, sia corrispettivi che moratori, omettendo così di attuare l'eterointegrazione sanzionatoria imposta dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. e, dunque, di ricalcolare i saldi dei conti correnti alla luce della non debenza degli interessi.
Il motivo è infondato.
La difesa appellata muove da una doglianza condivisibile poiché il Tribunale di Macerata ha errato nell'attribuire valore impediente allo scrutinio dell'invocato profilo di nullità alla circostanza delle mancata produzione dei decreti ministeriali relativi alla determinazione dei tassi soglia, decreti che, come noto, si risolvono in fonti normative di secondo grado che,
8 dunque, veicolano una portata conoscitiva che deve essere acquisita dal giudice al di là del dato contingente della produzione o meno del decreto.
In altri e più compiuti termini, “in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c. (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 35102 del
29/11/2022)”.
Il Collegio, pertanto, ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta (anche) a lumeggiare l'avvenuta pattuizione di interessi sopra soglia o, comunque, l'avvenuta applicazione di interessi passivi in misura più elevata di quella convenzionale.
La relazione di consulenza, depositata in data 21.10.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce il mancato superamento dei tassi soglia, tampoco nel corso dello svolgimento delle relazioni negoziali.
Le conclusioni del consulente veicolano massimo coefficiente di persuasività poiché l'ausiliare, nel compiere la verifica della consistenza usuraria degli interessi, si è premurato di seguire i criteri indicati dal Collegio con l'ordinanza del 12.4.2024, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, né le parti hanno evidenziato la sussistenza di errori di calcolo.
III. Il secondo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Macerata laddove, in relazione al conto corrente n. 2760, ha affermato la legittimità della capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi a far tempo dal 9.2.2000.
Con più precisione, la difesa della curatela del fallimento deduce quanto segue: “l'indagine condotta sul rapporto di conto corrente n. 2760, infatti, a parere della presente difesa è stata soltanto parziale, perché ha preso in considerazione solo il periodo precedente il 30.06.2000, avendo lo stesso inopinatamente ritenuto come valido l'adeguamento alla delibera CICR del
9 09.02.2000 effettuato mediante semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Orbene la presente difesa ritiene invece che il C.T.U. avrebbe dovuto effettuare la rielaborazione del conto corrente con capitalizzazione annuale per l'intera durata del rapporto, in considerazione del fatto che controparte ha effettuato l'adeguamento alla delibera CICR del 09.02.2000 in assenza di una specifica approvazione per iscritto della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, necessaria in quanto l'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, tale da rendere doverosa una esplicita pattuizione per iscritto, come era stato espressamente richiesto dall'art. 7 comma 3 della Delibera C.I.C.R.
09.02.2000”.
Il motivo, che insiste unicamente sull'anatocismo in relazione al solo conto corrente 2760
(sicché si è formato il giudicato interno in ordine alla capitalizzazione antocistica relativa al conto correte 4111 in epoca successiva al 9.4.2003) è fondato.
Come noto, “la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi,
"in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, CP_5
poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12507 del
11/11/1999)”.
Altresì, ciò che maggiormente rileva nel caso di specie, “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel
10 tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4093 del
25/02/2005)”.
Infine, “in ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000,
l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20172 del
03/09/2013)”.
Dunque, la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 342 del
1999 ha comportato l'automatica caducazione della disposizione secondaria di attuazione di cui all'art. 7 della delibera del CICR del 9.2.2000, irrimediabilmente privata del necessario sostegno normativo primario, con l'ovvia e ormai pacifica conseguenza dell'inidoneità del congegno unilaterale delineato dalla norma regolamentare ad implementare il contenuto negoziale con una valida clausola anatocistica.
Il Collegio, pertanto, ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta (anche) a determinare il saldo del conto corrente n. 2760 previa eliminazione di ogni capitalizzazione anatocistica per tutta la durata del rapporto, così come indicato nella richiamata ordinanza del
12.4.2024.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliare si rivelano suscettibili di piena condivisione poiché diretta attuazione del quesito e poiché non emergono errori di calcolo.
IV. Alla luce di quanto osservato, il saldo dei conti correnti n. 204 e n. 2760 deve essere rettificato nei termini indicati dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente grado, le
11 cui conclusioni, immuni da errori metodologici e di calcolo e non adeguatamente contraddette dalla difesa della curatela del fallimento, meritano piena adesione.
Tuttavia, per quanto concerne il conto corrente n. 4111, è necessario muovere dal saldo indicato nella relazione di consulenza depositata in data 21.10.2024 ma occorre anche considerare le somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici, come accertato dal primo giudice, senza che sul punto vi sia stata impugnazione e, dunque, con consequenziale consolidamento del giudicato interno.
V. Il Tribunale di Macerata ha integralmente compensato le spese del primo grado di giudizio ed ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio “in capo alle parti, in ragione della meta”; tale statuizione decisionale non è stata attinta da alcuna ragione di gravame.
Per compiere la regolamentazione delle spese del presente grado, va rilevato che la difesa della curatela ha insistito (ed insiste) per la condanna (presumibilmente di Intesa San Paolo s.p.a., sul punto la prospettazione difensiva non appare adeguatamente sviluppata) al pagamento della somma di euro 399.473,54.
Ponendo a latere il rilievo che il Tribunale di Macerata si è limitato ad accertare (peraltro in maniera frammentata ed incompiuta) i saldi dei tre conti correnti e che sul punto non vi è stato appello incidentale (aspetto sopra già trattato), ciò che già preclude l'accoglimento della pretesa restitutoria, occorre osservare che, anche all'esito della rettifica dei saldi dei conti correnti, nondimeno persiste l'ampia posizione debitoria (per euro 138.349,29 al netto delle compensazioni tra il saldo passivo del conto n. 204 ed i saldi attivi dei conti nn. 2760 e 4111) della società correntista, poi dichiarata fallita.
Vi è, pertanto, che, pur avendo la curatela del fallimento conseguito la riduzione della pretesa creditoria dell'avente causa della banca (la cessionaria del credito), nondimeno non è stata raggiunta l'utilità sostanziale ambita, ovvero la ripetizione della somma di euro 399.473,54
Ciò induce all'integrale compensazione delle spese del grado, in tal senso deponendo anche il principio della causalità.
Invero, appare ragionevole ritenere che se la curatala del fallimento, lungi dall'insistere in pretese poi rivelatesi infondate, si fosse limitata a chiedere la riduzione del credito della banca ad euro 138.349,29, tale pretesa avrebbe trovato accoglimento, già in una fase stragiudiziale,
12 anche in ragione della verosimile difficoltà per il cessionario di conseguire il soddisfacimento concorsuale del minor credito sopra indicato.
Analoghe considerazioni inducono a porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel presente grado e liquidate con separato decreto, a carico di parte appellante e dell'appellata costituita in egual misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta che il saldo di chiusura del conto corrente n.204 è di euro 150.699,51 a debito della società correntista;
- accerta che il saldo di chiusura del conto corrente n. 2760 è di euro 1.338,86 a credito della società correntista;
- accerta che il il saldo di chiusura del conto corrente n.4111 è di euro 11.011,36 a credito della società correntista;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
- pone a carico di entrambe le parti e in egual misura le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto.
Ancona, 11.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 944/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura spe- Parte_2 P.IVA_2
ciale alle liti, dall'Avv. Antonio Coaccioli;
appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] P.IVA_3
dall'Avv. Gian Luigi Boschi;
(c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. ), contumace;
Controparte_3 P.IVA_5
appellate avente ad oggetto: nullità parziale e accertamento del saldo di conto corrente;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 573/2021 resa dal
Tribunale di Macerata, depositata in cancelleria in data 24 marzo 2021, in via principale, respingere la domanda proposta dal Controparte_1
di declaratoria di nullità dei contratti relativi all'apertura presso la Filiale di
[...]
Sant'Elpidio a Mare dei conti correnti nn. 204, 4111,3482, 4084 e 2760 relativamente alle clausole di pattuizione di interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, in quanto inammissibile, nonchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in premessa;
sempre in via principale, riconoscere e dichiarare che ai predetti rapporti di conto corrente sono stati applicati tassi di interesse rispettosi dei limiti imposti, tempo per tempo ed in relazioni a rapporti di tale natura, dalla legge n. 108/96 c.d. anti-usura; sempre in via principale, respingere la domanda di restituzione somme pretesamente addebitate dalla Banca convenuta in modo illecito e quella di risarcimento dei danni, in quanto destituite di qualsiasi fondamento
e prive di sostegno probatorio, ivi compresa la richiesta di rivalutazione monetaria;
in via gradatamente subordinata e salvo gravame: nel caso di accoglimento delle conclusioni avversarie di nullità parziale della clausola contrattuale di pattuizione degli interessi ultralegali, applicare il disposto del settimo comma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/93 per la sostituzione del tasso non ritenuto correttamente pattuito, ovvero, in estremo subordine, applicare gli interessi al tasso legale;
nel caso di accoglimento delle conclusioni avversarie di nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, accertare e dichiarare validamente applicabile il sistema di capitalizzazione semestrale degli interessi, ovvero, in ulteriore subordine, quello annuale;
nel caso di accoglimento della domanda di restituzione somme, in sede di determinazione degli importi operare l'imputazione ex art. 1194 c.c. dei versamenti effettuati nei vari conti corrente agli interessi capitalizzati trimestralmente e, comunque, tenere in debito conto l'eccezione di soluti retentio ex art. 2034
c.c. proposta dalla Banca convenuta;
disporre il richiamo del CTU, Dott. Persona_1
affinchè possa, alla luce della sentenza qui impugnata, dare una lettura chiara ed incontrovertibile dei risultati della propria attività peritale;
condannare il
[...]
2
[...] al pagamento di spese, e compensi professionali Controparte_4
del doppio grado di giudizio”; appellata costituita: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, 1) rigettare l'appello proposto da Parte_3
in proprio e quale mandataria e procuratrice di in quanto infondato
[...] Parte_1
in fatto ed in diritto;
2) in riforma parziale della Sentenza di primo grado n.306/2021 del
Tribunale di Macerata impugnata, accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla
[...]
su tutti i rapporti di conto corrente di causa in relazione agli interessi Controparte_3
debitori così come rilevato nella relazione C.T.U. del primo grado di giudizio datata
26.10.2015 e successivo riepilogo del 25.03.2019 e per l'effetto rideterminare i saldi di tutti i conti correnti di causa come da C.T.U. in atti, con condanna al pagamento in favore del
della Controparte_1
somma di € 399.437,54 o di quella maggiore o minore somma che risulti di giustizia in virtù della C.T.U. in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, si opus anche previa integrazione dell'indagine peritale in questione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati.
Occorre specificare, tuttavia, che il Tribunale di Macerata, a fronte di una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, e dunque dell'espressa richiesta di pagamento della somma di euro 399.437,54, indicata quale ammontare di tutte le rimesse eseguite a favore dell'istituto di credito in carenza di adeguato sostegno causale, si è limitato a rettificare (per altro in meniera frammentata ed incompiuta) il saldo dei conti correnti bancari nn. 204, 4111, 2760, senza, dunque pronunciare alcuna condanna.
In parte qua, non vi è stata impugnazione della curatela del fallimento che invece avrebbe avuto interesse ad emendare la pronuncia onde conseguire l'esatta corrispondenza tra il chiesto
3 e il pronunciato e, dunque, una più ampia utilità sostanziale (la condanna alla ripetizione dell'indebito oggettivo in luogo del mero accertamento dei saldi rettificati).
Ne consegue la formazione del giudicato interno e, dunque, in sede di gravame l'ambito della decisione risulta del pari limitato alla determinazione dei saldi finali dei rapporti di conto corrente bancario.
Ciò evidenzia ancor di più l'interesse di a proporre impugnazione. Parte_1
Invero, la cessionaria dei crediti sorti dai contratti di conto corrente sopra indicati, pur non potendo essere individuata quale referente soggettivo passivo della pretesa creditoria da indebito oggettivo, nondimeno ha interesse a che, tramite riforma della sentenza di primo grado, sia accertata la carenza di ogni ragione di compensazione spendibile dalla difesa della curatela, tanto più che, come sopra osservato, l'ambito del giudizio è ora ristretto all'accertamento dei saldi dei rapporti di conto corrente bancario e, dunque, anche alla verifica della sussistenza e dell'entità dei crediti ceduti a Parte_1
Tanto chiarito, appare superfluo oltremodo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello e dei due motivi in cui si esaurisce l'appello incidentale.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, connessi e dunque suscettibili di congiunta delibazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha aderito integralmente alla conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, sebbene esse siano viziate, secondo la prospettazione difensiva in esame, da una errata collocazione dell'onere della prova in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo e nelle parti in cui: ha accolto il profilo di nullità parziale relativo all'invalidità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola relativa alla debenza della commissione di massimo scoperto;
ha rilevato l'indebito esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 118 T.U.B.
I motivi sono fondati nei limiti e con le precisazioni che seguono.
4 Occorre osservare che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 33009 del 13/12/2019)”.
Altresì, “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o
a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non
è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (così, Ordinanza della Corte di Casszione n. 1550 del 19/01/2022)”.
Infine, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova
5 degli indebiti pagamenti (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37800 del
27/12/2022)”
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale che, al di là delle esigenze di nomofilachia, merita piena condivisione laddove si configura come corretta proiezione del principio generale di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., nell'ambito dell'indebito oggettivo in tema di contratti bancari.
Tuttavia, il Tribunale di Macerata, laddove ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in relazione al saldo finale dei conti correnti bancari nn. 204, 4111, 2760, si è discostato da tali principi, per le ragioni che seguono.
Per quanto concerne il conto corrente n. 204, l'ausiliare ha esteso la propria indagine anche al periodo intercorrente dal 1997 al 27.3.2003, nonostante la carenza di estratti conto relativi a tale arco temporale e, ciò che più rileva, nonostante la difesa della curatela del fallimento, disattendendo il proprio onere, non si sia premurata di fornire alcuna prova, nemmeno di adeguata consistenza presuntiva, volta a lumeggiare la sussistenza di clausole nulle nel periodo anteriore alla stipulazione del contratto del 27.3.2003, di cui, invece, è stata acquisita la correlata scrittura privata.
Dunque, la curatela del fallimento non ha dimostrato la sussistenza di clausole nulle nel periodo anteriore al 27.3.2003 né, sempre nel medesimo periodo ed in ragione della mancata produzione degli estratti conto, l'entità degli asseriti pagamenti indebiti.
Al riguardo, è necessaria una precisazione e, tal fine, risulta opportuno riportare il dispositivo della sentenza impugnata: “Il Tribunale di Macerata … in parziale accoglimento della domanda di rideterminazione del rapporto dare-avere relativamente ai singoli rapporti dedotti,
a) rettifica il saldo del conto corrente n. 204 acceso in data 27 marzo 2003 i) per l'importo di euro 142.459,62 (allegato n. 13 all'elaborato del 26 ottobre 2015), quanto alla illegittima variazione dei tassi di interesse;
e ii) di euro 189.468,80 (cfr. allegato n. 18), relativamente all'illecito addebito di c.m.s.; b) rettifica il saldo di conto corrente ordinario n. 4111 risultante dal contratto dell'11 maggio 2004, i) per l'importo di euro 203,74 (cfr. allegato n. 15 all'elaborato del 26 ottobre 2015), quanto alla illegittima variazione dei tassi di interesse;
ii) di euro 3.437,87 (cfr. allegato n. 19), relativamente all'illecito addebito di c.m.s.; c) rettifica il
6 saldo di conto corrente ordinario 2760 acceso in data 16 settembre 1999, i) di euro 1.380,05
(cfr. allegato n. 21 all'elaborato del 26 ottobre 2015), relativamente all'illecito addebito di
c.m.s. e ii) di euro 1.380,28 (cfr. allegato n. 23) per indebita applicazione di interessi anatocistici;
dichiara interamente compensate le spese di lite”.
Vi è, pertanto, che, per quanto concerne il conto corrente n. 204 (che, peraltro, anche il primo giudice riferisce essere stato aperto in data 27.3.2003, sebbene poi il medesimo giudice abbia aderito alle conclusioni del consulente, dissonanti rispetto a tale assunto), gli unici profili di indebito oggettivo stigmatizzati si riducono all'addebito delle commissione di massimo scoperto (non sostenuto da una clausola valida) e all'illegittimo esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B (esercitato in maniera difforme da quanto previsto dalla relativa clausola).
Il Tribunale di Macerata, invero, non ha accolto la domanda volta all'accertamento della nullità della clausola anatocistica e alla ripetizione delle rimesse effettuate a pagamento degli interessi maturati all'esito della capitalizzazione infra annuale e, al riguardo, la curatela del fallimento non ha formulato appello incidentale, con conseguente consolidamento del giudicato interno.
Orbene, per quanto riguarda la nullità della clausola relativa alla debenza della commissione di massimo scoperto, la censura sviluppata dalla difesa appellante si palesa non suscettibile di condivisione.
Il primo giudice, infatti, ha compiuto corretta applicazione del principio secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022)”.
Diversamente, è fondato il profilo di doglianza volto a censurare la sentenza impugnata laddove, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha affermato l'illegittimo esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 118 T.U.B.
Nel corso del giudizio di primo grado, la difesa della curatela del fallimento non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla validità della clausola attributiva dello ius variandi, puntualmente inserita nella scrittura privata del 27.3.2003 e, dunque, integrante il
7 contenuto negoziale del contratto di conto corrente n. 204, né, ciò che più rileva, ha formulato domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo in relazione ad eventuali pagamenti eseguiti a seguito dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, quale che sia il rapporto di conto corrente.
La circostanza, ossia che si è trattato di un rilievo d'ufficio di una ipotesi di indebito oggettivo estranea alla domanda, oltre che emergere dalla lettura degli atti difensivi depositati dalla difesa attrice nel rispetto delle preclusioni istruttorie, è confermata dall'esame della relazione di consulenza svolta in primo grado e depositata in data 26.10.2015 ove, a pagina 8, l'ausiliare riferisce di aver svolto tale accertamento di sua iniziativa (senza, peraltro, che la banca o la cessionaria del credito abbia mai potuto difendersi circa la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 118 T.U.B. e articolare istanze istruttorie in merito).
Le medesime considerazioni devono essere spese in relazione all'accertamento del saldo del conto corrente n. 4111 ove il Tribunale di Macerata, sempre in violazione del principio della domanda, ha eliminato gli addebiti correlati all'esercizio del diritto potestativo contemplato dall'art. 118 T.U.B.
Il Collegio, pertanto, ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta (anche) a determinare il saldo dei due conti correnti sopra indicati alla luce del presupposto della legittima debenza degli interessi passivi in misura conforme all'esercizio dello ius variandi, così come indicato nell'ordinanza del 12.4.2024.
Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al paragrafo IV.
II. Il primo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui non ha rilevato la consistenza usuraria degli interessi pattuiti, sia corrispettivi che moratori, omettendo così di attuare l'eterointegrazione sanzionatoria imposta dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. e, dunque, di ricalcolare i saldi dei conti correnti alla luce della non debenza degli interessi.
Il motivo è infondato.
La difesa appellata muove da una doglianza condivisibile poiché il Tribunale di Macerata ha errato nell'attribuire valore impediente allo scrutinio dell'invocato profilo di nullità alla circostanza delle mancata produzione dei decreti ministeriali relativi alla determinazione dei tassi soglia, decreti che, come noto, si risolvono in fonti normative di secondo grado che,
8 dunque, veicolano una portata conoscitiva che deve essere acquisita dal giudice al di là del dato contingente della produzione o meno del decreto.
In altri e più compiuti termini, “in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c. (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 35102 del
29/11/2022)”.
Il Collegio, pertanto, ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta (anche) a lumeggiare l'avvenuta pattuizione di interessi sopra soglia o, comunque, l'avvenuta applicazione di interessi passivi in misura più elevata di quella convenzionale.
La relazione di consulenza, depositata in data 21.10.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce il mancato superamento dei tassi soglia, tampoco nel corso dello svolgimento delle relazioni negoziali.
Le conclusioni del consulente veicolano massimo coefficiente di persuasività poiché l'ausiliare, nel compiere la verifica della consistenza usuraria degli interessi, si è premurato di seguire i criteri indicati dal Collegio con l'ordinanza del 12.4.2024, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, né le parti hanno evidenziato la sussistenza di errori di calcolo.
III. Il secondo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Macerata laddove, in relazione al conto corrente n. 2760, ha affermato la legittimità della capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi a far tempo dal 9.2.2000.
Con più precisione, la difesa della curatela del fallimento deduce quanto segue: “l'indagine condotta sul rapporto di conto corrente n. 2760, infatti, a parere della presente difesa è stata soltanto parziale, perché ha preso in considerazione solo il periodo precedente il 30.06.2000, avendo lo stesso inopinatamente ritenuto come valido l'adeguamento alla delibera CICR del
9 09.02.2000 effettuato mediante semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Orbene la presente difesa ritiene invece che il C.T.U. avrebbe dovuto effettuare la rielaborazione del conto corrente con capitalizzazione annuale per l'intera durata del rapporto, in considerazione del fatto che controparte ha effettuato l'adeguamento alla delibera CICR del 09.02.2000 in assenza di una specifica approvazione per iscritto della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, necessaria in quanto l'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, tale da rendere doverosa una esplicita pattuizione per iscritto, come era stato espressamente richiesto dall'art. 7 comma 3 della Delibera C.I.C.R.
09.02.2000”.
Il motivo, che insiste unicamente sull'anatocismo in relazione al solo conto corrente 2760
(sicché si è formato il giudicato interno in ordine alla capitalizzazione antocistica relativa al conto correte 4111 in epoca successiva al 9.4.2003) è fondato.
Come noto, “la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi,
"in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, CP_5
poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12507 del
11/11/1999)”.
Altresì, ciò che maggiormente rileva nel caso di specie, “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel
10 tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4093 del
25/02/2005)”.
Infine, “in ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000,
l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20172 del
03/09/2013)”.
Dunque, la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 342 del
1999 ha comportato l'automatica caducazione della disposizione secondaria di attuazione di cui all'art. 7 della delibera del CICR del 9.2.2000, irrimediabilmente privata del necessario sostegno normativo primario, con l'ovvia e ormai pacifica conseguenza dell'inidoneità del congegno unilaterale delineato dalla norma regolamentare ad implementare il contenuto negoziale con una valida clausola anatocistica.
Il Collegio, pertanto, ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta (anche) a determinare il saldo del conto corrente n. 2760 previa eliminazione di ogni capitalizzazione anatocistica per tutta la durata del rapporto, così come indicato nella richiamata ordinanza del
12.4.2024.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliare si rivelano suscettibili di piena condivisione poiché diretta attuazione del quesito e poiché non emergono errori di calcolo.
IV. Alla luce di quanto osservato, il saldo dei conti correnti n. 204 e n. 2760 deve essere rettificato nei termini indicati dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente grado, le
11 cui conclusioni, immuni da errori metodologici e di calcolo e non adeguatamente contraddette dalla difesa della curatela del fallimento, meritano piena adesione.
Tuttavia, per quanto concerne il conto corrente n. 4111, è necessario muovere dal saldo indicato nella relazione di consulenza depositata in data 21.10.2024 ma occorre anche considerare le somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici, come accertato dal primo giudice, senza che sul punto vi sia stata impugnazione e, dunque, con consequenziale consolidamento del giudicato interno.
V. Il Tribunale di Macerata ha integralmente compensato le spese del primo grado di giudizio ed ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio “in capo alle parti, in ragione della meta”; tale statuizione decisionale non è stata attinta da alcuna ragione di gravame.
Per compiere la regolamentazione delle spese del presente grado, va rilevato che la difesa della curatela ha insistito (ed insiste) per la condanna (presumibilmente di Intesa San Paolo s.p.a., sul punto la prospettazione difensiva non appare adeguatamente sviluppata) al pagamento della somma di euro 399.473,54.
Ponendo a latere il rilievo che il Tribunale di Macerata si è limitato ad accertare (peraltro in maniera frammentata ed incompiuta) i saldi dei tre conti correnti e che sul punto non vi è stato appello incidentale (aspetto sopra già trattato), ciò che già preclude l'accoglimento della pretesa restitutoria, occorre osservare che, anche all'esito della rettifica dei saldi dei conti correnti, nondimeno persiste l'ampia posizione debitoria (per euro 138.349,29 al netto delle compensazioni tra il saldo passivo del conto n. 204 ed i saldi attivi dei conti nn. 2760 e 4111) della società correntista, poi dichiarata fallita.
Vi è, pertanto, che, pur avendo la curatela del fallimento conseguito la riduzione della pretesa creditoria dell'avente causa della banca (la cessionaria del credito), nondimeno non è stata raggiunta l'utilità sostanziale ambita, ovvero la ripetizione della somma di euro 399.473,54
Ciò induce all'integrale compensazione delle spese del grado, in tal senso deponendo anche il principio della causalità.
Invero, appare ragionevole ritenere che se la curatala del fallimento, lungi dall'insistere in pretese poi rivelatesi infondate, si fosse limitata a chiedere la riduzione del credito della banca ad euro 138.349,29, tale pretesa avrebbe trovato accoglimento, già in una fase stragiudiziale,
12 anche in ragione della verosimile difficoltà per il cessionario di conseguire il soddisfacimento concorsuale del minor credito sopra indicato.
Analoghe considerazioni inducono a porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel presente grado e liquidate con separato decreto, a carico di parte appellante e dell'appellata costituita in egual misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta che il saldo di chiusura del conto corrente n.204 è di euro 150.699,51 a debito della società correntista;
- accerta che il saldo di chiusura del conto corrente n. 2760 è di euro 1.338,86 a credito della società correntista;
- accerta che il il saldo di chiusura del conto corrente n.4111 è di euro 11.011,36 a credito della società correntista;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
- pone a carico di entrambe le parti e in egual misura le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto.
Ancona, 11.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
13