Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 giugno 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 giugno 2013 |
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- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Condomino non paga spese condominiali: Avvocatohttps://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html
- 3. requisitihttps://www.brocardi.it/
Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Argomenti > requisiti requisiti Ci sono 4 consulenze legali riguardanti l'argomento "requisiti" Consulenza legale Q201924099 (Articolo 71 bis Disp. att. cod. civile - ) «La riforma del diritto condominiale apportata dalla L. n.220 del 2012, è intervenuta in maniera piuttosto importante sul ruolo dell' amministratore di condominio ,...» Consulenza legale Q201615451 (Articolo 1742 Codice Civile - Nozione) «L'art. 6 della Legge 3 maggio 1985, n. 204, la quale contiene la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio, stabilisce chiaramente che...» Consulenza legale Q20127203 (Articolo 1167 …
Leggi di più… - 4. Legittimazione passiva in tema di obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosiAvv. Claudio Colombo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Abstract. La questione trattata trae spunto dalla sempre crescente necessità, da parte di chi rivendica un diritto di credito nei confronti di un Condominio, di ricorrere alla tutela giurisdizionale per ottenere la comunicazione dell'elenco dei condomini morosi da parte dell'amministratore, ex art. 63 disp. att. c.c. Il tutto al fine di intraprendere un'esecuzione individuale nei confronti di ciascuno di essi, nell'ipotesi in cui dovesse aver già tentato infruttuosamente un'esecuzione presso terzi nei confronti del Condominio medesimo. Orbene, negli ultimi anni sono sorti accesi contrasti, sia in Dottrina che nella Giurisprudenza di Merito, con riferimento alla questione relativa …
Leggi di più… - 5. Art. 63 disp. att. c.c.: AnalisiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 13 aprile 2026
L'art. 63 disp. att. c.c. rappresenta una norma cardine nella disciplina del condominio negli edifici, regolando aspetti cruciali legati alla riscossione dei contributi, ai rapporti con i creditori e alla successione negli obblighi condominiali in caso di trasferimento della proprietà. La sua applicazione è fondamentale per garantire la corretta gestione finanziaria del condominio e per bilanciare gli interessi dei condomini, dell'amministrazione e dei terzi. L'articolo si compone di cinque commi, ciascuno dei quali affronta una specifica problematica. COMMA 1: RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE AI CREDITORI “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2021, n. 9839Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 19801-2015 proposto da: PR MO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principes- sa Clotilde 2, presso lo studio dell'avvocato ET AI, rappresenta- to e difeso dall'avvocato Natale RE; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 9839 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Data pubblicazione: 14/04/2021 contro CONDOMINIO "SAVASTA" DELL'EDIFICIO SITO IN MESSINA VIALE REGINA MARGHERITA NN. 47-57, in persona del legale rappresentan- te pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via ET da Cor- tona 8, presso lo studio dell'avvocato AU D'Angelo, rappresenta- to e difeso dall'avvocato Massimiliano Pantano; - controricorrente - …Leggi di più...
- decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali·
- nullità o annullabilità della delibera – condizioni – fondamento·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28972Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 26105-2015 proposto da: BA IO, ET TR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato ROSA RI TO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA DE CONO; - ricorrenti - Civile Sent. Sez. U Num. 28972 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 17/12/2020 contro TI MI, TI CO, nella qualità di eredi di OTTAVIANI EBE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO FAINI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1339/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2020, n. 8434Provvedimento: N° 8434-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI AZNE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COMUNIONE GIOVANNI MAMMONE · Primo Presidente - VINCENZO DI CERBO · Presidente Sezione - Ud. 05/11/2019 - · Presidente Sezione -GIACOMO TRAVAGLINO PU R.G.N. 22954/2014from 8434 ADRIANA DORONZO - Consigliere - Rep. MARIA ACIERNO - Consigliere - GU. - Consigliere -ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ENZO VINCENTI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22954-2014 proposto da: H3G S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata …Leggi di più...
- lastrico solare·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2019, n. 15895Provvedimento: 158951 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSI CON - Primo Presidente f.f. - FRANCESCO TIRELLI MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - Presidente Sezione - FELICE MANNA Ud. 21/05/2019 - UMBERTO BERRINO - Consigliere - PU R.G.N. 24481/2017 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Rel. Consigliere - Ca . 15895 Rep. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - C.I. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24481-2017 proposto da: RO GA …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2019, n. 10934Provvedimento: 1 0934-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDOMINIO STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - PASQUALE D'ASCOLA -Rel. Pres. Sezione - Ud. 17/04/2018 - ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU R.G.N. 28352/2015 ETTORE CIRILLO - Consigliere - hon 10934 Rep. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - e.u. UMBERTO BERRINO Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA Consigliere - MILENA FALASCHI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28352-2015 proposto da: PA IA UD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato …Leggi di più...
- ricorso incidentale tardivo proposto da altro condòmino che non è stato parte nei giudizi di merito·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. 1. Dopo l' articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita'). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d'uso). - Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.
Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In caso di attivita' che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136». - Art. 3. 1. L' articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».