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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1273/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. A. Testa e dall'avv. M. R. Battiato
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
P. Adamo
Appellato
OGGETTO: appello – benefici pensionistici da esposizione all'amianto ex art.13 L n. 257/1992;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 764 del 7 luglio 2022 il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa accoglieva il ricorso proposto da volto ad ottenere il CP_1
riconoscimento dei benefici contributivi da esposizione all'amianto di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, per aver subito l'esposizione per oltre dieci anni al di sopra del valore soglia nello svolgimento del proprio lavoro;
condannava l' , in forza Pt_1
della rivalutazione contributiva riconosciuta sulla base del coefficiente di 1,5, alla ricostituzione della pensione cat. PM n. 09148747 goduta dall'1.7.2005 al 30.11.2016
e della pensione cat. VO corrisposta a decorrere dall'1.12.2016, oltreché alla corresponsione, in favore del , dei ratei di pensione maturati e maturandi CP_1
comprensivi della maggiorazione riconosciuta.
Il primo decidente, ad esito dell'attività istruttoria espletata tramite ctu, accertava che il , in considerazione delle mansioni lavorative svolte e dei luoghi ove CP_1
l'attività lavorativa veniva estrinsecata, era stato esposto, in maniera continuativa per un periodo ultradecennale (20 anni e 9 mesi) all'inalazione di polveri o fibre di amianto con concentrazioni medie annue superiori ai limiti di legge, così ritenendo fondata la pretesa di quest'ultimo volta ad ottenere i benefici previsti dalla l. n. 257 del 1992.
Avverso detta sentenza proponeva appello l' con ricorso depositato in data Pt_1
30 dicembre 2022, cui resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 47 co. 6 del D.P.R. n.
639/1970, come modificato dal D.L. n. 98/2011 anche per i diritti connessi alla domanda di riliquidazione/ricostituzione della pensione.
Rileva che dopo la domanda di riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto del 20.11.2012 il ricorso giudiziario è stato proposto il 29.10.2018, oltre il termine di 3 anni e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, ritenendo applicabile al beneficio richiesto la decadenza prevista dall'art. 47 DPR n.
639/1970, a maggior ragione dopo la modifica della norma ad opera dell'art. 38 D.L.
n. 98/2011, in virtù del quale la decadenza si applica anche alle istanze di riliquidazione e richiamando in merito molteplici pronunce del giudice di legittimità. 2. Con il secondo motivo si duole della violazione delle norme sulla prescrizione, non essendo stato interrotto nei propri confronti il termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 257/1992.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 47 bis DPR n. 639/1970 che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei, con conseguente estinzione di quelli relativi al periodo precedente il quinquennio dalla domanda amministrativa.
4. Nel merito lamenta che il primo decidente, in violazione dell'art. 116 c.p.c., non avrebbe dovuto disporre CTU al fine di accertare fatti così risalenti nel tempo e non avrebbe dovuto aderire alle conclusioni così come formulate dal consulente nominato.
5. Critica, infine, la decisione per aver riconosciuto il beneficio nella misura dell'1,5, senza tenere conto della riduzione ad 1,25 disposta con il d.l. n.269/2003.
6. Censura la sentenza nella parte in cui, in violazione delle regole sulla soccombenza, ha disposto la condanna alla refusione delle spese di giudizio, comprese quelle di CTU.
7. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., avendo l'istituto chiaramente e specificamente indicato le critiche alla pronuncia.
8. Ciò posto, l'eccezione di decadenza ex art. 47 DR n. 639/1970 è fondata.
In merito, il collegio richiama l'orientamento del giudice di legittimità, di cui condivide le argomentazioni: “La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art
47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico;
l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992” (Cassazione civile sez. lav.,
29/12/2021, n.41886).
Nel caso in esame a fronte di una domanda amministrativa proposta il
20.11.2012, la domanda giudiziaria è stata presentata oltre il termine di 3 anni e 300 giorni, in data 29.10.2018.
Si rileva, inoltre, che trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, la relativa eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (Cass. civ. sez. lav. n.
24750/2022), per cui non si può prospettare alcuna tardività della stessa.
9. In riforma della sentenza impugnata, va dunque, rigettata la domanda proposta da nei confronti dell' . CP_1 Pt_1
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile - complessità bassa. A carico del soccombente vanno, altresì, poste le spese della ctu espletata in primo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
4.638,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 4.996,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, nonché al pagamento delle spese di ctu, come separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi