Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
Giudice dr. Monica Montante
Giudice dr. Eleonora Bruno
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 7175/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
,nata a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte 1
mandato in atti dall'Avv. Natoli Roberto;
Controparte_1 E
Controparte_2 nato a [...], il [...], rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Di Gregori Aglaia;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio Cessazione effetti civili;
Conclusioni delle rarti: come da note scritte depositate per l'udienza del celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 14/04/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato con ordinanza del
01/04/2025 e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
Repubblica il 02/01/2023 all'accordo per la separazione dei coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti il 06/12/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 18/03/2025, con ordinanza dell'1/04/2025, il giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. elaborata tenendo conto
-
delle condizioni economiche delle parti quali comprovate dalla documentazione in atti, dei tempi di permanenza della prole minore presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
,"-conferma dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli: Per 1 nato il [...], e Per 2 , nato il [...], del collocamento alternato concordati e dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente stabiliti nell'accordo di separazione;
- obbligo a carico del ricorrente di versare alla convenuta, entro il giorno 5 del mese, per il mantenimento dei figli l'importo perequativo di euro 550,00, tenuto conto del persistente divario reddituale tra le parti, del godimento della casa coniugale assegnata alla sig.ra CP_2 e della circostanza che quest'ultima percepisce per intero dall'Inps l'assegno unico erogato per i figli e l'indennità di disoccupazione;
- obbligo a carico del ricorrente di contribuire, nella misura del 70%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019:
- ritenuto che le parti contribuiranno nella misura della metà ciascuna al versamento del mutuo cointestato gravante sull'immobile in comproprietà adibito a casa coniugale;
"
3. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/04/2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa così come formulata, specificando che - con riferimento al collocamento alternato dei figli minori presso i genitori verrano mantenute le modalità attualmente in essere, come convenzionalmente adottate dalle parti a far data da gennaio 2023 a parziale modifica del calendario pattuito nell'accordo di separazione, indicate a pag. 2 della memoria ex art. 473bis17 primo comma, c.p.c. depositata dal ricorrente e segnatamente:
و"Il collocamento alternato dei figli Per 1 nato il [...], e Per 2 nato il
21/4/2013, avverrà nelle seguenti modalità già concordate e poste in essere dalle parti:
PRIMA SETTIMANA
- I figli trascorreranno con il padre dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina, con pernottamento nelle notti intermedie;
Trascorreranno il resto della settimana presso l'abitazione materna.
SECONDA SETTIMANA
- I figli trascorreranno con il padre dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina, con pernottamento nelle notti intermedie;
dal venerdì pomeriggio al lunedi mattina, con pernottamento nelle notti intermedie.
Trascorreranno il resto della settimana presso l'abitazione materna. دو
4. Nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IN il 31/07/2009, da Pt 1
[...] nato a [...] il [...] e da nata a [...]
,
IN (PA) il 27/03/1981, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 57, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.