Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
Il ricorso in cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dispone la proroga di una misura di sicurezza (nella specie, della libertà vigilata) va convertito in appello non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per "saltum" se non avverso le sentenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2011, n. 6635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6635 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/12/2011
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 4037
Dott. CARTA Adriana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 24524/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL MO, N. IL 02/01/1961;
avverso l'ordinanza n. 4/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di SALERNO, del 05/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5 maggio 2011 il Magistrato di sorveglianza di Salerno disponeva nei confronti di ME CO la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicatagli per anni uno con ordinanza 19 maggio 2008 dello stesso magistrato di sorveglianza, per l'ulteriore periodo di un anno a decorrere dal termine della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Paolo Vocca, difensore del ME, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Sostiene il difensore ricorrente che il prevenuto ha eseguito la libertà vigilata, dopo avere scontato la pena detentiva irrogatagli, dal 30 maggio 2008 al 30 maggio 2009 senza dare adito a rilievi e la ordinanza sul riesame di pericolosità, intervenuta a distanza di due anni dalla fine della misura e su richiesta dell'interessato, è fondata su informative prive di agganci fattuali concreti e senza avere acquisito le necessarie informazioni dall'UEPE con riguardo al periodo già trascorso in misura di sicurezza.
3.- Il Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, con atto depositato il 15 settembre 2011, ha chiesto che il gravame sia convertito in appello e gli atti siano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
IN DIRITTO
1.- Rileva il Collegio che il ricorso è stato erroneamente proposto laddove avrebbe dovuto essere presentato appello al Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 680 c.p.p., norma che espressamente prevede tale mezzo di impugnazione per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza. Nel caso di specie, infatti, non può neppure ritenersi che si tratti di ricorso "per saltum" in quanto le ipotesi in cui tale tipo di impugnazione è consentita sono elencati nell'art. 569 c.p.p., norma generale che disciplina il ricorso immediato e che si riferisce esplicitamente alle sole sentenze, ne' l'art. 680 c.p.p. sembra interpretabile nel senso di ammettere in alternativa il ricorso per saltum avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza (Cass. Sez. 1, sent. 1.12.2009, n. 4606, Alfano, Rv. 245980).
Ne consegue che il ricorso va convertito in appello e trasmesso al tribunale di sorveglianza competente.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 680 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Salerno.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012