Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
Il decorso del termine per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio comporta - come previsto dal comma secondo dell'art. 21 cod. proc. pen. - la decadenza dal diritto anche nell'ipotesi in cui l'eccezione medesima sia stata già sollevata precedentemente davanti al Tribunale del riesame, atteso che la natura incidentale ed autonoma del procedimento "de libertate" rispetto al procedimento di cognizione impone di ritenere quanto avviene davanti al giudice della libertà non equivalente a quanto avviene davanti al giudice del merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2002, n. 28764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28764 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO - Presidente - del 14/05/2002
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - N. 630
3. Dott. ATRIPALDI UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 046263/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) MU RD N. IL 17/04/1967
2) TU ZO N. IL 11/06/1957
3) US GI N. IL 11/05/1963
4) TO ZO N. IL 23/02/1958
5) IN ER N. IL 01/07/1959
avverso SENTENZA del 03/07/1998 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA
Udito Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. Cons. Giovanni Palombarini
Che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di MU, IT e TI e il rigetto per gli altri
Svolgimento del procedimento
Con sentenza in data 11.4-5.6.1997 del Tribunale di Benevento MU ER, UO EN, RU VI, IT EN, TI RG (nonché IS GI, che non ha presentato ricorso per Cassazione) venivano condannati alle pene di giustizia per fatti di droga. In particolare UO EN è stato ritenuto responsabile per avere, in concorso con la moglie RU VI, rifornito la OR IZ di eroina, che egli si procurava nella zona di Secondigliano, per consentire a quest'ultima lo spaccio nel territorio di Benevento, spaccio che per un certo periodo è avvenuto anche tramite il MU. Gli imputati IT, IS e TI sono stati a loro volta ritenuti responsabili di spaccio continuato di eroina in concorso tra loro.
All'affermazione di responsabilità dei predetti indagati per i distinti fatti di cui sopra, il Tribunale perveniva a seguito di un accurato esame delle risultanze processuali. In particolare, quanto alla posizione di UO EN e RU VI gli elementi di prova che risultano acquisiti dalla sentenza di primo grado consistono in chiamate in correità (da parte di ZI GE e SE MA ZI) dalle quali risulta che la OR del UO EN, UO IZ, era persona dedita allo spaccio di stupefacenti e che i due imputati erano molto "interessati" a tali traffici (ZI GE afferma che UO EN e la moglie RU VI gli facevano pressione perché pagasse il debito contratto con UO IZ per le forniture di stupefacenti e SE MA ZI conferma tali dichiarazioni aggiungendo che la RU VI le si era presentata a casa per indurla a versare il denaro dovuto) ed in intercettazioni telefoniche dalle quali risulta chiaramente che l'interessamento di EN per la OR non era solo indirizzato a darle aiuto ma era bensì direttamente economico (si parla di "soldi suoi") e che tra i fratelli erano intercorse numerose telefonate nelle quali, sotto espressioni di copertura ("bomboniere" "litri di vino"), si celava un ben diverso oggetto dei comuni traffici e che la moglie RU era perfettamente al corrente dei traffici e, in assenza del marito, si interessava attivamente delle forniture di eroina.
In relazione al secondo episodio contestato, IT EN ha reso piena confessione, e le sue dichiarazioni accusatorie, accuratamente sottoposte al vaglio di attendibilità, hanno costituito elemento di prova anche per MU ER e TI RG, dai quali ha dichiarato di aver acquistato eroina, essendo le stesse riscontrate da analoghe dichiarazioni rese da ZI (nei confronti di MU, per il quale l'accusa è ulteriormente supportata da intercettazioni telefoniche) e da IO NI (nei confronti di TI).
La Corte di appello di Napoli confermava l'affermazione di responsabilità degli imputatì e il trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per Cassazione tutti gli imputati.
- UO EN e RU VI ribadiscono l'eccezione di incompetenza territoriale sostenendone la tempestività in quanto dai medesimi avanzata in sede di riesame;
nel merito, lamentano il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità basata solo sulla interpretazione delle poche telefonate intercettate, del cui linguaggio criptico la difesa aveva fornito spiegazione, senza alcun riscontro oggettivo emerso in sede di perquisizione domiciliare, risultata negativa e trascurando che da alcune telefonate risultava che UO EN si era adoperato in aiuto della OR solo per placare gli animi di terze persone che vantavano crediti nei confronti della predetta;
del tutto immotivata sarebbe inoltre la sentenza quanto al ruolo di RU VI che poteva al più ritenersi connivente con il marito, ma non un correo attivo. Lamentano ancora la nullità della sentenza per il difetto di motivazione sulla concessione dell'attenuante del fatto lieve, che avrebbe dovuto essere concessa dato che non vi era prova certa sulla qualità e quantità della sostanza spacciata essendosi giunti ad affermare la responsabilità degli imputati solo sulla base di dichiarazioni di correi, per di più dichiaratisi tossicodipendenti da droghe pesanti.
- MU ER deduce inosservanza o erronea applicazione di legge, artt. 192 e 194 cpp, in quanto mancherebbe la prova della sua responsabilità, come dimostrato dal fatto che egli si trovava agli arresti domiciliari ed era tossicodipendente;
i fatti avrebbero tutt'al più potuto dimostrare un acquisto per uso proprio. Vi sarebbe mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, collegato solo ai precedenti penali, e della diminuente del quinto comma dell'art. 73 l.st., per cui non si è fornita adeguata risposta alle istanze difensive proposte. - Anche TI RG prospetta il vizio di inosservanza o erronea applicazione di legge, artt. 192 e 194 cpp in quanto la sua responsabilità sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni rese al p.m. da IO NI, teste privo di intrinseca attendibilità. Lamenta poi la mancata concessione dell'attenuante del fatto lieve, art. 73 co. 5 l.st., senza tenere conto della margina e partecipazione ai fatti dello TI (contravvenendo all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che impone di tenere conto della valutazione complessiva del fatto) e il difetto di motivazione sul punto. Lamenta ancora la mancanza di motivazione sulle attenuanti generiche il cui diniego è basato solo sulla considerazione dei precedenti penali.
- IT EN propone censure attinenti solo al trattamento sanzionatorio per difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, motivato con formula di stile di richiamo ai precedenti penali e mancanza assoluta di motivazione in merito alla richiesta dell'attenuante del 62 n. 6 c.p. Motivi della decisione
Deve in primo luogo prendersi in esame l'eccezione di incompetenza territoriale prospettata da UO e RU ed in particolare il profilo della sua tempestività sostenuto dai ricorrenti per essere stata la medesima eccezione prospettata nel corso dell'udienza davanti al Tribunale in sede di riesame della misura cautelare. La tesi non può essere condivisa.
Deve innanzitutto rilevarsi che non è stato rispettato il dettato normativo (art. 21 cpp) che impone che l'eccezione di incompetenza per territorio sia proposta a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare. La proposizione dell'eccezione in questione nella diversa sede della impugnazione davanti al Tribunale del riesame non soddisfa il requisito normativo, dal momento che il procedimento di riesame ha natura incidentale ed autonoma rispetto al procedimento principale e pertanto tale proposizione non può considerarsi equivalente alla proposizione nella sede di merito;
non può ritenersi che ciò che avviene davanti al giudice della libertà sia equivalente a quanto avviene davanti al giudice di merito, atteso fin anche che, come gia osservato dalla Corte di appello, il procedimento incidentale ha struttura e svolgimento autonomi ed i suoi contenuti non sono destinati a refluire per intero nell'ambito del giudizio principale. Quanto al merito delle censure proposte da UO e RU, esse sono manifestamente infondate, risultando la loro responsabilità dal complesso indiziario posto in luce dal giudice di primo grado e sopra riportato, rispetto al quale non assume alcun rilievo la circostanza che non vi siano stati sequestri di sostanza stupefacente, chiaro essendo risultato sia dalle esplicite menzioni di alcune telefonate sia dal contesto complessivo - e specialmente dalle somme di denaro afferenti i vari scambi - che ci si riferiva a droga e precisamente ad eroina;
il complesso indiziario logicamente è stato valutato come indicativo di un attivo e pieno ruolo anche per quanto riguarda la RU che dunque risponde correttamente a titolo di concorso. L'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 70 l.stupef. è stata esclusa per tutti gli indagati attesa "la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, dell'organizzazione e degli stabili collegamenti esistenti tra gli imputati ed il mercato degli stupefacenti, delle modalità delle condotte poste in essere indicative di un'attività organizzata e professionale". Tale motivazione, integrata dalla analitica ricostruzione dei fatti quali risulta dalla sentenza di primo grado, correttamente è stata posta a fondamento del giudizio negativo essendo conforme ai principi posti in materia da questa Corte il ritenere che assume rilevanza non solo la quantità di droga detenuta ma altresì la complessiva considerazione del fatto, principio da ultimo espresso dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza del 21.6.200 dep. il 21.9.2000, n. 17 Primavera, m.u. 216668, secondo la quale "La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri".
E, rimanendo in tema di trattamento sanzionatorio, la sentenza assolve all'obbligo di motivazione anche con riguardo al diniego delle attenuanti generiche nei confronti di MU, TI e IT, avendo fatto riferimento ai precedenti penali dei rispettivi richiedenti. Nè maggior credito può attribuirsi alla censura di IT per la mancanza di motivazione in ordine alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., avendo evidentemente ritenuto la Corte di appello che la stessa fosse incompatibile con la già concessa attenuante della collaborazione ex art. 73 co. 7 l.stupef. motivata appunto sulla efficace collaborazione dal medesimo prestata per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori. La manifesta infondatezza della richiesta non abbisognava di un esplicito rigetto. Restano da esaminare i ricorsi di TI e MU in punto di responsabilità. Anche qui i motivi proposti sono manifestamente infondati dal momento che con essi vengono riproposte, inammissibilmente data la sede e le caratteristiche del giudizio di legittimità, censure di merito in ordine alle valutazioni già effettuate in primo grado, di cui si è detto sopra;
in particolare, per MU la tesi che egli non avrebbe potuto svolgere traffici illeciti trovandosi agli arresti domiciliari è risultata smentita dalle telefonate intercettate e dalle dichiarazioni del IT e del ZI secondo le quali egli anche in tale stato continuava a fornire eroina ad altri tossicodipendenti ed a fare pressioni sul ZI per indurlo a saldare il conto con UO IZ per forniture di droga. E per TI risulta dalla sentenza di appello che la principale fonte di prova sono state le dichiarazioni rese da IT EN, rispetto alle quali le dichiarazioni rese da IO IZ al p.m, e poi ritrattate, sono state considerate elemento di riscontro.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta i ricorsi di UO e RU;
dichiara inammissibili i ricorsi di MU, IT e TI;
condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché MU, IT e TI al versamento ciascuno di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002