Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/1998, n. 9628
CASS
Sentenza 3 luglio 1998

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La circostanza che il teste abbia assistito all'esame dell'imputato e del consulente tecnico del P.M. costituisce, siccome violazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., mera irregolarità, ma non produce l'inutilizzabilità della prova.

Non produce alcuna nullità del procedimento il mancato esame dell'imputato, allorché questi abbia preferito rendere ampie dichiarazioni spontanee e non abbia mosso riserva alcuna alla dichiarazione di chiusura dell'istruzione dibattimentale, nonostante l'omissione dell'esame, al quale deve ritenersi aver implicitamente rinunciato, a nulla rilevando che originariamente esso fosse stato richiesto e ammesso, anche perché l'ordine di assunzione delle prove dibattimentali previsto dall'art. 496 cod. proc. pen. non può essere modificato in mancanza di accordo delle parti, e l'esame dell'imputato si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte e non può essere reso in un qualsiasi momento processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/1998, n. 9628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9628
    Data del deposito : 3 luglio 1998

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