Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 2
La circostanza che il teste abbia assistito all'esame dell'imputato e del consulente tecnico del P.M. costituisce, siccome violazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., mera irregolarità, ma non produce l'inutilizzabilità della prova.
Non produce alcuna nullità del procedimento il mancato esame dell'imputato, allorché questi abbia preferito rendere ampie dichiarazioni spontanee e non abbia mosso riserva alcuna alla dichiarazione di chiusura dell'istruzione dibattimentale, nonostante l'omissione dell'esame, al quale deve ritenersi aver implicitamente rinunciato, a nulla rilevando che originariamente esso fosse stato richiesto e ammesso, anche perché l'ordine di assunzione delle prove dibattimentali previsto dall'art. 496 cod. proc. pen. non può essere modificato in mancanza di accordo delle parti, e l'esame dell'imputato si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte e non può essere reso in un qualsiasi momento processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/1998, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI Enzo Presidente del 3.7.1998
1. Dott. ROSSI Bruno Consigliere SENTENZA
2. " TA IN " N. 824
3. " AN AN " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO Giovanni " relatore N. 15348/98
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.G. presso la corte d'appello di Venezia
contro
RÌ TO 2) SE UC, nato a [...] il [...]
3) RÌ TO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della corte d'assise d'appello di Venezia in data 10.12.1997, che, in parziale riforma di quella 21.12.1996 della corte d'assise di Venezia di condanna degli imputati per i reati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, ne rideterminava le pene.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udito il P.M. in persona del Sost. proc. gen., dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori: avv.ti A. Simeone e G.P. Cappelletti per il RÌ; avv. F. Caffarelli per il SE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La corte d'assise di Venezia, con sentenza in data 21.12.1996, dichiarava gli imputati RÌ TO e SE UC colpevoli del delitto di omicidio premeditato e per motivi abietti in danno del cittadino colombiano EA GU detto LE e di occultamento di cadavere, eseguiti il 18.9.1994 in Punta Sabbioni, e li condannava, unificati i reati nel vincolo della continuazione, il RÌ alla pena dell'ergastolo e il SE - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti - alla pena di anni 18 di reclusione
La corte d'assise d'appello di Venezia, con sentenza in data 10. 12.1997, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa per entrambi gli imputati l'aggravante dei motivi abietti e per il SE anche quella della premeditazione, riconosciute al RÌ le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditazione, rideterminava la pena per il RÌ in anni 23 e per il SE in anni 15 di reclusione;
confermava nel resto.
Secondo le rivelazioni del SE, l'omicidio del giovane colombiano - trafficante di cocaina, coi ruolo di riscuotere il prezzo della droga dagli acquirenti e rimetterlo all'organizzazione criminale, ed ospite dal 5.9.1994 del locale pizzeria gestito dal RÌ presso il quale lavorava come dipendente il SE con cui dormiva nella stessa stanza -, prima accoltellato dal SE e dopo il decesso affondato nelle acque lagunari legato ad un basamento di cemento per ombrelloni, avrebbe avuto come istigatore e mandante il RÌ e come esecutore materiale il SE, mentre l'occultamento di cadavere sarebbe stato effettuato concretamente da entrambi gli imputati;
il RÌ, attinto dalla chiamata in correità del SE, ammetteva la sua responsabilità solo per il reato minore, asserendo di avere ceduto alle pressioni minatorie del primo.
I giudici del merito, ai fini della ricostruzione della vicenda omicidiaria, della dinamica, del movente e del ruolo svolto dai singoli imputati, quindi dell'affermazione delle singole responsabilità, valorizzavano il complessivo materiale probatorio costituito, innanzi tutto, dalle attendibili e coerenti dichiarazioni, auto- ed etero-accusatorie, rese dal reo confesso SE UC esecutore materiale dell'omicidio, secondo cui:' - il RÌ, suo datore di lavoro e in posizione di supremazia psicologica, gli chiedeva insistentemente da qualche tempo di uccidere l'LE, minacciandolo di morte ove non avesse ottemperato;
- la notte fra il 17 e il 18.9.1994, mentre l'LE dormiva dopo avere ballato nel locale fino a tardi, il SE, dopo avere tentato vanamente di colpirlo con un colpo sparato da un fucile subacqueo, l'aveva colpito più volte con un coltello, poi, con l'aiuto del RÌ da lui chiamato, avevano trasferito il cadavere a bordo di una barca di proprietà di tale OS, amico del RÌ, e lo avevano affondato dopo averlo legato ad un plinto in cemento da ombrellone;
- il SE, il quale aveva ricevuto dal RÌ il compenso di lire 9.000.000, era stato dapprima ospite per le due notti successive al delitto presso il cognato del RÌ e poi s'era recato a Pordenone, dove il RÌ lo aveva raggiunto per minacciarlo se avesse parlato e per suggerirgli di dichiarare agli inquirenti di essere stato costretto a reagire alle avances omosessuali dell'LE. Quanto alla posizione del SE, il giudice di merito, pur dando atto della sua fragilità psichica, ne disattendeva la tesi dello stato di necessità - quantomeno putativo -, poiché difettava l'elemento dell'attualità del pericolo determinato dalle minacce del RÌ, apparendo sempre possibile il distacco da quest'ultimo e dal suo locale e la naturale via di fuga.
La chiamata in correità del SE nei confronti del RÌ, oltre che intrinsecamente attendibile, logicamente coerente e precisa, era adeguatamente riscontrata: a) dalle parziali ammissioni del RÌ circa il suo coinvolgimento nelle operazioni di occultamento del cadavere della vittima (utilizzo di barca, basamento in cemento e corda) e dal comportamento tenuto dallo stesso dopo l'omicidio (copertura del SE alloggiato presso il cognato per alcune notti subito dopo l'omicidio; incontro col SE a Pordenone); b) dalle risultanze degli accertamenti tecnici e testimonianze (consulenza tecnica del p.m. prof. LO e testimonianza del dott. ON) sulla personalità del SE, più giovane e psicologicamente fragile rispetto alla forte personalità del RÌ, suo datore di lavoro;
c) dall'esclusione del movente alternativo prospettato dal chiamato, quello dei presunti rapporti omosessuali fra il SE e l'LE, essendo emerso che nessuno dei due aveva siffatta tendenza;
d) dal verosimile movente economico di rapina della vicenda delittuosa, atteso che il giovane colombiano disponeva, in forza del suo ruolo nell'organizzazione di traffico di stupefacenti, di notevoli somme di denaro, mentre il RÌ, cui il chiamante attribuisce l'ideazione dell'omicidio, versava in gravi difficoltà economiche. La corte territoriale escludeva peraltro che il movente di spoliazione del delitto potesse integrare l'aggravante dei motivi abietti ed affermava che l'aggravante della premeditazione, ravvisata a carico del RÌ sia sotto il profilo psicologico che cronologico siccome insita nella stessa natura del mandato, non poteva essere peraltro ritenuta a carico del SE, il quale aveva a lungo tentennato a fronte delle ripetute e pressanti richieste e minacce del coimputato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, le riduzioni di pena a favore degli imputati erano motivate - una volta esclusa l'aggravante dei motivi abietti per entrambi e di quella della premeditazione per il SE (per il quale tuttavia il contributo dell'istruzione probatoria dibattimentale non consentiva l'applicazione della diminuente ex art.442 c.p.p.) - mediante il riconoscimento al RÌ delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata premeditazione ed il richiamo per il SE al minor apporto psichico rispetto a quello dell'istigatore e mandante dell'omicidio.
La corte territoriale disattendeva altresì alcune eccezioni di carattere procedurale sollevate dalla difesa del RÌ, osservando in particolare che: la sentenza di primo grado, pur riportando la relazione introduttiva del p.m. nella parte descrittiva della vicenda processuale, non la utilizzava affatto nella ricostruzione storica dei fatti ne' tantomeno nella valutazione delle prove ai fini della decisione sulla responsabilità; l'esame del dr. ON, depurato delle inammissibili valutazioni carattere e personalità del SE, restava utilizzabile come valida testimonianza;
circa il mancato esame dell'imputato RÌ, questi aveva reso ampie e spontanee dichiarazioni dibattimentali, implicitamente rinunciando all'esame, pur richiesto ed ammesso.
Non vi era infine alcuna legittima ragione per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'assunzione delle prove richieste dal RÌ - esame dell'imputato, richiamo del consulente del p.m., esame dei testi ZA e ZA sulle circostanze dell'avvenuto accompagnamento dell'LE all'imbarcadero da parte del RÌ o dell'acquisto di un'attrezzatura da sub - ne' della perizia psichiatrica richiesta dal SE.
2.- Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori deglì imputati e il P.G. presso la corte d'appello di Venezia, articolando plurimi motivi di gravame sotto i seguenti profili.
2.1.- I difensori del RÌ, avv. Gian Paolo Cappelletti e avv. Alberto Simeone, hanno denunziato con distinti ricorsi e con motivi aggiunti ritualmente depositati: a) violazione di legge sotto il profilo dell'indebita utilizzazione ai fini della decisione di primo grado della relazione introduttiva del pubblico ministero, ovvero della nullità dell'attività istruttoria espletata per violazione del diritto di difesa dell'imputato nel procedimento di formazione della conoscenza giudiziale;
b) l'inutilizzabilità o la nullità delle dichiarazioni testimoniali del dr. ON, avendo il teste assistito all'esame dell'imputato SE e del consulente tecnico del p.m. prof Tantalo;
c) la mancata assunzione da parte del giudice di primo grado del mezzo di prova costituito dall'esame dell'imputato, pur richiesto ed ammesso;
d) la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495 e 606 lett. d) c.p.p., in riferimento alla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento, per l'esame del RÌ, per l'audizione del teste ZA e per la rinnovata escussione del consulente tecnico del p.m., dott. Tantalo, sulla capacità suggestionatoria del RÌ nei confronti del SE e sulla personalità di quest'ultimo; e) vizio della motivazione sotto il profilo dell'inosservanza della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. per l'inattendibilità delle accuse mosse dal SE nei confronti del RÌ, in punto di ricostruzione dei fatti, identificazione del movente omicidiario e circostanza aggravante della premeditazione;
f) vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante.
2.2.- Il difensore del SE ha contestato, sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, il mancato esperimento di una perizia psichiatrica, il diniego dello stato di necessità quantomeno putativo e la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato, nonostante fossero venute meno entrambe le aggravanti ostative dei motivi abietti e della premeditazione.
2.3.- Ha proposto altresì ricorso per cassazione il P.G. presso la corte d'appello di Venezia, censurando l'illogicità della. motivazione in punto di concessione al RÌ delle circostanze attenuanti generiche e di giudizio di equivalenza di queste con la circostanza aggravante della premeditazione, e quindi in punto di determinazione complessiva della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Sui motivi di ricorso dell'imputato TO RÌ. 1.- Le censure in rito della difesa del RÌ, già proposte nel giudizio d'appello e motivatamente disattese da quel giudice, sono destituite di fondamento.
Circa la pretesa indebita utilizzazione ai fini della decisione di primo grado della relazione introduttiva del pubblico ministero, ovvero la eccepita nullità dell'attività istruttoria espletata per violazione del diritto di difesa dell'imputato nel procedimento di formazione della conoscenza giudiziale, la corte territoriale ha correttamente replicato che la sentenza di primo grado, pur riportando la relazione introduttiva del p.m. nella parte descrittiva della vicenda processuale, non la ha utilizzato affatto nella ricostruzione storica dei fatti, ne' tantomeno nella valutazione delle prove ai fini della decisione sulla responsabilità degli imputati;
non sussiste, d'altra parte, alcuna violazione del diritto di difesa ex art. 178 lett. c) c.p.p. in riferimento alla maggiore o minore ampiezza e al contenuto dell'esposizione introduttiva del p.m., non essendo la stessa in alcun modo vincolante per il giudice (Cass., Sez. IV, 26.1.1996, Noto, rv. 204575). Privo di pregio appare altresì l'assunto della inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni testimoniali rese dal dr. ON: da un lato, la deposizione testimoniale è stata depurata da ogni inammissibile apprezzamento di carattere psichiatrico circa la personalità del SE;
dall'altro, la denunziata circostanza che il medesimo teste abbia assistito all'esame dell'imputato SE e del consulente tecnico del p.m. prof Tantalo, costituisce, siccome violazione dell'art. 149 n. att. c.p.p., ragione di mera irregolarità, non certo d'inutilizzabilità della prova (Cass., Sez. VI, 24.9.1996, Rispoli, Dir. pen. e proc., 1996, 1462; Sez. V, 11.12.1994, Curti, ivi, 1995, 188; Sez. I, 5.5.1992, Rendina, rv.) 190717).
Lo stesso è a dirsi per la mancata assunzione da parte del giudice di primo grado del mezzo di prova costituito dall'esame dell'imputato, poiché il RÌ, avendo preferito rendere ampie dichiarazioni spontanee e non avendo. mosso alcuna riserva alla dichiarazione di chiusura dell'istruzione dibattimentale nonostante l'omissione dell'esame, deve intendersi avere implicitamente rinunziato al suo esame, pure originariamente richiesto ed ammesso;
nè, d'altra parte, l'ordine di assunzione delle prove dibattimentali previsto dall'art. 496 c.p.p. può essere modificato in mancanza di accordo delle parti, atteso che l'esame dell'imputato si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte e non può essere reso in ogni momento processuale (Cass., Sez. VI, 24.9.1996, RÌ, rv. 206015; 6.4.1995, Primavera, rv. 202348). 2.- Il (logicamente) primo motivo di gravarne esplicitato nel ricorsi proposti dai difensori dell'imputato RÌ attiene all'apprezzamento da parte del giudice di merito della prova della partecipazione - nel ruolo di ideatore e mandante - al delitto omicidiario de quo, sotto il profilo dell'inosservanza della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. per l'inattendibilità e l'incoerenza delle accuse mosse dal SE nei suoi confronti, sia in punto di ricostruzione dei fatti che di identificazione del movente omicidiario.
Il giudice del merito (essendo entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordanti nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto omicidiario, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Cass., sez. un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229), ai fini della ricostruzione della vicenda omicidiaria, della dinamica, del movente e del ruolo svolto dai singoli imputati, quindi dell'affermazione delle singole responsabilità, ha efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio costituito, innanzi tutto, dalle attendibili e sostanzialmente omogenee dichiarazioni, auto - ed etero accusatorie, rese dal reo confesso UC SE, esecutore materiale dell'omicidio e perciò a conoscenza diretta delle vicende narrate e delle persone coinvolte, secondo cui:
- il RÌ, suo datore di lavoro in posizione di supremazia psicologica, gli chiedeva insistentemente da qualche tempo di uccidere l'LE, minacciandolo di morte ove non avesse ottemperato;
- la notte fra il 17 e il 18.9.1994, mentre l'LE dormiva dopo avere ballato nel locale fino a tardi, il SE, dopo avere tentato vanamente di colpirlo con un colpo sparato dal fucile subacqueo, l'aveva colpito più volte con un coltello, poi, con l'aiuto del RÌ da lui chiamato, avevano trasferito il cadavere a bordo di una barca di proprietà di tale OS, amico del RÌ, e lo avevano affondato dopo averlo legato ad un plinto in cemento da ombrellone;
- il SE, il quale aveva ricevuto dal RÌ il compenso di lire 9.000.000, era stato dapprima ospite per le due notti successive al delitto presso il cognato del RÌ e poi s'era recato a Pordenone, dove il RÌ lo aveva raggiunto per minacciarlo se avesse parlato e per suggerirgli di dichiarare agli inquirenti di essere stato costretto a reagire alle avances omosessuali dell'LE. La chiamata in correità del SE nei confronti del RÌ, oltre che intrinsecamente attendibile siccome genuina, spontanea e resa da persona autoaccusatasi di un gravissimo delitto di sangue logicamente coerente e precisa, era altresì sorretta da puntuali riscontri individualizzanti costituiti:
a) dalle parziali ammissioni del RÌ circa il suo coinvolgimento nelle operazioni di occultamento del cadavere della vittima (utilizzo di barca, basamento in cemento e corda) e dal comportamento tenuto dallo stesso dopo l'omicidio (copertura del SE alloggiato presso il cognato per alcune notti subito dopo l'omicidio; incontro col SE a Pordenone);
b) dalle risultanze degli accertamenti tecnici (consulenza LO e testimonianza ON) sulla personalità del SE, più giovane e psicologicamente fragile rispetto alla forte personalità del RÌ, suo datore di lavoro;
c) dall'esclusione del movente alternativo prospettato dal chiamato, quello dei presunti rapporti omosessuali fra il SE e l'LE, essendo emerso che nessuno dei due aveva siffatta tendenza;
d) dal verosimile movente economico di rapina della vicenda delittuosa, atteso che il giovane colombiano disponeva, in forza del suo ruolo nell'organizzazione di traffico di stupefacenti, di notevoli somme di denaro, mentre il RÌ, cui il chiamante attribuisce l'ideazione dell'omicidio, versava in gravi difficoltà economiche e finanziarie.
Ritiene il Collegio che il giudice di merito abbia adeguatamente valorizzato, ai fini dell'identificazione della condotta di partecipazione dei singoli ricorrenti all'episodio omicidiario de quo, il contenuto accusatorio delle attendibili e riscontrate ab externo propalazioni accusatorie provenienti dal SE, a conoscenza diretta dellè vicende narrate, dalle quali ha desunto, con puntuale apparato argomentativo, lo specifico ruolo rivestito dal RÌ di mandante dell'omicidio e l'adeguata causale del delitto. E tale conclusione non è sindacabile in questa sede perché sorretta da logica e puntuale motivazione - estesa a tutti gli elementi offerti dal processo -, nonché aderente ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di valutazione della chiamata in correità, a norma dell'art. 192.3 c.p.p. In definitiva il suddetto ricorrente - con il primo motivo di gravame attinente alla prova della sua effettiva partecipazione all'omicidio -, pur denunziando formalmente una violazione dell'art. 192.3 c.p.p., non svolge una critica logico-deduttiva della valutazione degli indizi, ne' censura la violazione di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto offre una propria diversa verità processuale che non può essere delibata in sede di legittimità, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del quadro probatorio.
Le censure mosse dal ricorrente in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto omicidiario de quo risultano pertanto infondate.
3.- Quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495.2 e 606.1 lett. d) c.p.p., in riferimento alla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento, per l'esame del RÌ, per l'audizione del teste ZA - sulla circostanza dell'avvenuto accompagnamento dell'LE all'imbarcadero da parte del RÌ - e per la rinnovata escussione del consulente tecnico del p.m., dott. Tantalo, circa la capacità suggestionatoria del RÌ nei confronti del SE e la personalità di quest'ultimo, la corte territoriale ha motivatamente ed esplicitamente disatteso le relative istanze affermando che non vi era alcuna legittima ragione per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non ravvisandosi gli estremi di grave carenza probatoria che soli avrebbero legittimato la necessità di riapertura dell'istruttoria dibattimentale in appello;
in particolare, l'inutilità dell'audizione del teste ZA discendeva dall'equivoca commistione da parte della difesa di due distinti episodi, dei quali quello concernente lo ZA risaliva al mese di agosto e non al 13-14 settembre, come ebbe ad affermare lo stesso RÌ nelle sue spontanee dichiarazioni.
La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata dunque negata dal giudice di appello, poiché le risultanze probatorie già acquisite costituivano una base ragionevole per la ricostruzione del fatto e per il convincimento circa la responsabilità dell'imputato.
Non prospettandosi la possibilità che gli ulteriori e subvalenti elementi probatori prospettati dalla difesa potessero infirmare, con il connotato prescritto della decisività, l'efficacia dimostrativa degli accertamenti già espletati, tutti convergenti univocamente nel senso della sicura partecipazione del RÌ all'episodio omicidiario in veste di mandante, non era consentita la deroga alla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria già svolta in primo grado mediante il ricorso all'istituto eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello. La scelta del giudice di appello di non rinnovare il dibattimento con l'assunzione di nuove prove, attesa la congruità e la puntualità delle articolazioni argomentative a sostegno della ritenuta sufficienza delle prove già acquisite e quindi della decidibilità allo stato degli atti, non appare dunque sindacabile in sede di legittimità.
4.- Il RÌ lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.
Anche questa doglianza risulta palesemente infondata. La corte distrettuale ha ritenuto sussistente la premeditazione, sia sotto il profilo psicologico che sotto quello cronologico, sulla base della lineare considerazione logico-giuridica, per cui essa era insita nella stessa natura del fatto, trattandosi di un omicidio ideato e lungamente maturato almeno dai primi di settembre in occasione di ripetuti incontri fra il RÌ e il SE, cui seguì l'esecuzione da parte di quest'ultimo, senza che alcun ripensamento fosse intervenuto nella risoluzione criminosa del mandante ed istigatore del delitto, nonostante le controspinte provenienti dalle esitazioni del tentennante complice.
Osserva il Collegio che le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata non meritano censura, poiché risulta in essa adeguatamente apprezzata la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell'aggravante, reciprocamente integrantisi nell'accurata ricostruzione dei fatti.
Il giudice del merito, con motivazione logicamente rigorosa, ha innanzi tutto collocato temporalmente l'insorgenza del proposito criminoso, rispetto all'esecuzione del delitto, così identificando un'apprezzabile durata dell'intervallo intercorso fra determinazione e attuazione del proposito criminoso, ai fini della riflessione e del recesso.
Lo stesso giudice ha quindi tratto da fatti estrinseci, quali la descritta causale, la ricerca dell'occasione propizia, l'assenza di significative perplessità idonee a bloccare l'esito letale nonostante le esitazioni del SE, gli elementi sintomatici per la corretta individuazione del dolo di premeditazione nella condotta di istigazione e mandato al delitto da parte del RÌ.
5.- Quanto infine all'ulteriore censura riguardante il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante della premeditazione, l'invero generica doglianza circa pretese carenze motivazionali risulta palesemente infondata, avendo il giudicante esaurientemente ed incensurabilmente dato conto dei criteri - "l'obiettiva gravità dei fatti" e le "connotazioni soggettive negative" inerenti alla "intensità del proposito, lunga e pervicace maturazione del delitto, spregevole istigazione in persona di un giovane debole e sottoposto" - cui ha informato l'esercizio del suo potere discrezionale. II) Sui motivi di ricorso dell'imputato UC SE.
Il difensore del SE ha contestato, sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, il mancato esperimento di una perizia psichiatrica, il diniego dello stato di necessità quantomeno putativo e la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato, nonostante fossero venute meno entrambe le aggravanti ostative dei motivi abietti e della premeditazione.
1.- La manifesta infondatezza della doglianza riguardante il diniego della perizia psichiatrica risulta per tabulas, alla luce della puntuale motivazione fornita sul punto dal giudice di merito, il quale, pur dando atto della fragilità psichica e dei disturbi personologici o caratteriali del SE, disattendeva la tesi difensiva dell'esistenza di una vera e propria malattia mentale rilevante ai fini dell'imputabilità con argomentazioni adeguate e logiche (ancorate alle risultanze della consulenza tecnica del p.m. e della testimonianza del dott. ON), perciò incensurabili in sede di legittimità.
2.- Parimenti generica e inattendibile appare la tesi dello stato di necessità quantomeno putativo, poiché - come ha correttamente evidenziato il giudice di merito - difettava l'elemento dell'attualità del pericolo determinato dalle minacce del RÌ, apparendo sempre possibile per il SE, nel prolungato arco temporale fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, il distacco da prolungato arco temporale fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, il distacco da quest'ultimo e dal suo locale e la scelta della naturale via di fuga in qualsiasi momento. 3.- All'applicazione del giudizio abbreviato, richiesto dall'imputato SE, ostava l'astratta irrogabilità dell'ergastolo per l'imputazione omicidiaria contestata dal p.m. con le circostanze aggravanti dei motivi abietti e della premeditazione (C. cost. nn. 176/91, 163/92, 305/93 e 449/95; Cass., Sez. Un., 6.3.1992, Piccillo e Merletti).
E però l'intervenuta caducazione delle circostanze aggravanti ostative (quella dei motivi abietti per assoluta e originaria genericità, l'altra della premeditazione per il difetto di prova certa circa l'elemento psicologico della solidità e definitività del proposito omicidiario) da parte del giudice di appello non ha affatto messo in luce - quanto alla premeditazione - la scorrettezza dell'imputazione per l'aggravante originariamente contestata in forza del materiale investigativo già esistente in atti, bensì solo in conseguenza delle risultanze dell'esperita istruttoria dibattimentale (con particolare riferimento all'esame del consulente tecnico del p.m., prof. Tantalo, e del teste a discarico dott. ON circa le connotazioni soggettive della personalità del SE). Essendo l'infondatezza dell'addebito sopravvenuta in forza del portato dell'istruttoria dibattimentale, una volta riconosciuta la non arbitrarietà dell'originaria imputazione con riferimento all'esistenza della circostanza aggravante della premeditazione comportante in astratto la pena dell'ergastolo, l'irrogazione in concreto di quella temporanea - per effetto della elisione della medesima aggravante ostativa - non consente tuttavia la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. III) Sull'impugnazione del P.G. presso la corte d'appello di Venezia.
Il P.G. presso la corte d'appello di Venezia ha censurato l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di concessione al RÌ delle circostanze attenuanti generiche e di giudizio di equivalenza di queste con la circostanza aggravante della premeditazione, e quindi in punto di determinazione complessiva della pena.
Il motivo di gravame si palesa generico e destituito di fondamento. Ed invero, la corte territoriale ha esplicitato, con apparato argomentativo adeguato e logico, le ragioni del ridimensionamento della pena inflitta al RÌ dal giudice di primo grado, ancorando sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche che il riconoscimento dell'equivalenza di queste rispetto alla circostanza aggravante della premeditazione, ai dati fattuali ed incontrovertibili della "ancor giovane età" e dello "stato d'incensuratezza" del prevenuto: e tale apprezzamento, di cui il P.G. ricorrente chiede sostanzialmente l'inammissibile revisione critica nel merito, risulta incensurabile in sede di legittimità. IV) In definitiva, devono essere respinti sia i ricorsi degli imputati che quello del P.G., con la conseguente condanna dei primi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso del P.G. e i ricorsi degli imputati, e condanna questi ultimi in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 4 settembre 1998