Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
È legittima la decisione con la quale il Tribunale per i minorenni, riscontrato l'esito negativo della messa alla prova del minorenne, disponga l'ulteriore corso del processo, rigettando la richiesta di prosecuzione della prova stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2010, n. 22587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22587 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 25/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 508
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 28847/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 21/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Francesco Salzano, che chiede il rigetto del ricorso. OSSERVA
S.S., ritenuto con doppia conforme responsabile del delitto di lesioni volontarie in danno di M.E., ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze - Sezione Minorile - del 21 marzo 2009, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, per non aver consentito la corte territoriale la prosecuzione della messa alla prova, non dando conto di detta decisione con motivazione adeguata, lo S. era stato ammesso alla prova in primo grado dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, ma all'udienza ne era stato riscontrato l'esito negativo, di modo che il procedimento era proseguito fino alla condanna.
Con i motivi di appello era stato dedotto anche l'illegittimo rifiuto della prosecuzione della prova, ma la corte territoriale aveva osservato che l'esito negativo verificato in primo grado, era di ostacolo ad una prosecuzione della prova. Il ricorso è destituito di fondamento.
Infatti l'esito negativo della messa alla prova disposta dal Tribunale per i Minorenni ne impediva la reiterazione, perché questa non è connotabile come esperimento ripetibile tutte le volte che viene chiesto, potendo essere disposta solo se vi sono concreti elementi per ritenere che il minore è incorso nel reato per una caduta episodica, e l'elaborazione in corso di un processo di revisione critica della condotta illecita ed un contesto sociale ed ambientale favorevole lascino intravedere l'utilità di una sospensione per una messa alla prova utile.
Una volta che la messa alla prova non sortisca il risultato utile sperato, ai sensi della D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29 va disposto l'ulteriore corso del procedimento;
del resto il quinto comma dell'art. 28, D.P.R. citato prevede espressamente che in caso di gravi trasgressioni alle imposizioni imposte la sospensione del processo deve essere revocata a prescindere dalla conclusione del periodo di messa alla prova.
In conclusione, se la messa alla prova si sia conclusa positivamente, nel senso che abbia dimostrato come il reato abbia costituito un incidente episodico nella vita del minore, il reato sarà dichiarato estinto perché il fine precipuo dell'istituto, e cioè il reinserimento nel tessuto sociale del minore ed il suo recupero al consorzio civile, sarà stato conseguito.
Se l'esito della messa alla prova fosse negativo, l'Ordinamento impone non di insistere nell'esperimento in modo che sarebbe oltremodo diseducativo, ma di tentare il conseguimento dello stesso risultato con il procedimento penale, ed eventualmente con l'irrogazione di una pena.
Il ricorso va perciò rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone l'oscuramento delle generalità dell'imputato in caso di diffusione della presente sentenza. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010