Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
Il termine, oltre il quale le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure di ufficio, è quello dell'avvenuto accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti, a norma dell'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., e non può essere superato neppure se i presupposti per proporre la questione siano emersi nel corso del dibattimento, salvo che la questione della competenza territoriale sia ancora aperta o il giudice non abbia osservato la norma che impone di decidere immediatamente su di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6485 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 17.12.1998
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO PP " N.6485
3.Dott. RIGGIO GIANAN " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MOCALI PIERO " N.26102/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRIBUNALE MILANOnel procedimento a carico di:
1) LI OR n. il 23.09.1966
2) AR BI ES RI n. il 09.08.1972
3) AR BI EV n. il 17.04.1971
4) AL LA MU OS SÈ n. il 03.09.1959
5) AM SA EL n. il 11.02.1958
6) RG AR n. il 13.08.1952
7) AR NT n. il 04.05.1945
8) BI IA n. il 16.05.1958
9) BO AN n. il 26.02.1967
10) NO NT n. il 26.07.1955
11) BR IN NI n. il 20.02.1962
12) TI AR n. il 20.12.1953
13) CA PP n. il 25.10.1958
14) CA PP n. il 02.06.1972
15) IA MI n. il 28.02.1951
16) UT RL n. il 04.08.1953
17) DA AV n. il 15.03.1962
18) D'MI AL n. il 18.08.1973
19) D'MI MA n. il 03.03.1972
20) DE DE AL n. il 19.05.1967
21) DE NC AC SA RI n. il 09.03.1961
22) DI AN LO n. il 13.03.1949
23) DI PI LA n. il 26.10.1959
24) OR EZ n. il 02.12.1953
25) ER AN n. il 03.05.1958
26) LI PP n. il 10.08.1945
27) DE AN IG n. il 18.01.1958
28) AL CO n. il 18.03.1960
29) AL AF n. il 21.09.1925
30) AL IN n. il 05.12.1965
31) GI HE OR n. il 27.12.1960
32) SÈ GI DE AR RO n. il 03.05.1937
33) SE ET n. il 11.03.1958
34) SE EK IS n. il 03.06.1955
35) ED CI n. il 08.05.1954
26) RA IA n. il 17.10.1968
37) AR DA n. il 31.05.1969
38) CO NO n. il 11.09.1966
39) IZ AM LU n. il 27.10.1958
40) M0HAM SE LÌ n. il 03.10.1958
41) MO BO MÈ n. il 11.05.1956
42) NE NT n. il 21.12.1944
43) RO AN FR n. il 11.03.1973
44) PA ZA OL n. il 25.01.1934
45) PE AR CH n. il 08.07.1963
46) SE ES n. il 09.05.1956
47) UE AD AN n. il 09.12.1957
48) SS RL n. il 11.06.1970
49) BI LO RI n. il 05.06.1952
50) RY TR AC n. il 22.07.1968
51) RG IN n. il 28.10.1961
52) TO MA n. il 13.11.1963
53) AI CO n. il 27.12.1959
54) HA NA WN n. il 02.01.1970
55) NA TT n. il 11.11.1927
56) AL NA SÈ RI n. il 31.03.1949
57) BA LE n. il 13.03.1959
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuliano Turone che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze. Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 21.3.96 il Tribunale di Firenze dichiarava la propria incompetenza territoriale a procedere nei confronti di ER TT, imputato con altri del delitto di cui all'art.75 legge n. 685 del 1975 e successivamente per quello previsto dall'art.74 D.P.R. n.309/90 in relazione ad un traffico internazionale di stupefacenti di ampia portata, e dei reati fine relativi.
L'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da alcuni degli imputati prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, era stata respinta con ordinanza nella quale se ne era dichiarata la infondatezza in relazione agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Superato il termine indicato dall'art.491 c.p.p. ed ammesse le prove richieste dalle parti, il Tribunale
rivalutava la propria competenza e la declinava, dichiarando la competenza del Tribunale di Milano al quale disponeva trasmettersi gli atti. Fondava la propria decisione su di una interpretazione dell'art. 213 c.p.p. per la quale sarebbe consentito al giudice del dibattimento di primo grado declinare propria competenza in ogni momento, riferendosi il termine indicato dall'art.21 c.p.p. soltanto alla parte che intenda sollevare eccezione.
Considerava che, non essendo individuabile il luogo ove si era realizzato il più grave reato associativo (capo A), doveva farsi riferimento al reato gradatamente meno grave, quello di cui al capo B), implicante al competenza del Tribunale di Milano. II- Con ordinanza 26.5.98 il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto negativo di competenza. Rileva la tardività della pronuncia del Tribunale di Firenze, che già aveva iniziato l'istruttoria dibattimentale.
Osserva che comunque deve ravvisarsi la competenza del Tribunale di Firenze, non essendo individuabile il luogo in cui fu commesso il reato più grave, non essendo applicabile il criterio della residenza data la pluralità degli imputati, e dovendo quindi applicarsi il terzo comma dell'art. 9 c.p.p. che fa riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato.
III- Il conflitto, reale in quanto due giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione degli stessi fatti attribuiti alla stessa persona, deve essere risolto nel senso indicato dal Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Firenze ha infatti declinato la propria competenza territoriale tardivamente. a dibattimento già aperto ed iniziato, dopo un primo tempestivo rigetto della questione proposta. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 c. 2 e 491 c. 1 c.p.p., le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure d'ufficio, oltre il termine correlato all'avvenuto adempimento, per la prima volta, delle operazioni di accertamento della costituzione delle parti. Il termine predetto non può essere superato neppure se i presupposti per proporre la questione siano emersi nel corso del dibattimento, Poiché il legislatore con le norme citate ha inteso normalmente escludere, per ragioni di economia processuale, il mutamento dal giudice a dibattimento iniziato.
L'art. 23 c.p.p., sul quale si fonda la tesi sostenuta dal Tribunale di Firenze, nel disporre che "se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la degli atti al giudice competente", fa riferimento ad una questione di competenza ancora aperta, e non è applicabile nel caso in cui la questione, tempestivamente sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, sia già stata decisa, così come richiesto dall'art. 491 c. 1 c.p.p. :"Le questioni concernenti la competenza per territorio ... sono decise immediatamente." (in questo senso Cass. Sez. 1, 5.11.93, Caruso , RV. 196912; Sez. V, 2.11.93, Sergarani, RV.196437). Solo nel caso, anomalo, di inosservanza da parte del giudice della norma che impone di decidere subito la questione di competenza per territoriale, proposta o rilevata d'ufficio nei termini indicati dall'art.21 c. 2, può trovare applicazione l'art. 23 c.p.p., che consente la declaratoria della incompetenza per territorio nel corso del dibattimento di primo grado (in Cass. Sez. I, 12.9.92, Marziale, RV. 191749).
Deve essere quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, al quale gli atti del processo devono essere trasmessi.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999