Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
In tema di competenza per territorio il limite stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen. alla proposizione della relativa eccezione è invalicabile, con la conseguenza che se nel corso del dibattimento l'imputato confessa (come nella fattispecie) di aver commesso il furto in un luogo diverso, il Giudice non può spogliarsi del processo per incompetenza ma deve procedere, previa contestazione del P.M., a norma dell'art. 516 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2003, n. 41991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41991 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'Urso Giovanni Presidente
1. Dott. Costanzo Enzo Consigliere
2. Dott. De Biase Arcangelo Consigliere
3. Dott. Visconti Sergio Consigliere
4. Dott. Romis Vincenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC RE, nato il [...];
avverso sentenza del 25 marzo 2002, Corte d'Appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Costanzo Enzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. M. Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 novembre 1996 il Pretore di Monza/Desio condannava CC RE alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 600.000 di multa nonché di mesi uno di arresto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 1, 707, 477 e 482 cod. pen.. Con la sentenza in epigrafe riportata, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava N.D.P. nei confronti del CC in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. essendo il reato estinto per prescrizione ed eliminava la pena inflitta di mesi uno di arresto;
confermava, quindi nel resto, l'impugnata sentenza.
Ricorre in Cassazione il CC deducendo con due distinti atti, rispettivamente in data 24 aprile e 9 luglio 2002, molteplici motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il terzo motivo il ricorrente, nel denunciare l'incompetenza territoriale del primo Giudice, disattesa dallo stesso e dalla Corte di merito deduce, inoltre, che pur avendo confessato che il furto addebitatogli era stato commesso in Piacenza e non già nel territorio di Desio, tuttavia la relativa eccezione ritualmente nei termini di legge era stata disattesa onde la sentenza impugnata andava annullata con rinvio al Tribunale di Piacenza, essendo stato condannato per un fatto diverso da quello contestato.
La censura è infondata avendo la Corte di merito, richiamando l'indirizzo di questo S.C. in caso analogo (Cass. sez. I, 18 marzo 1992 n. 915, Santarello), correttamente rilevato in seguito alla modifica del capo di imputazione effettuata dal P.M. in udienza ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.. (e determinata dalla confessione resa dall'imputato) che in tema di competenza territoriale l'art. 491 cod. proc. pen. stabilisce un preciso sbarramento sia per le parti che per lo stesso organo giurisdizionale alla deducibilità della relativa eccezione di incompetenza, a prescindere dal momento in cui la questione diviene in concreto proponibile;
ne consegue che se nel corso dell'istruzione dibattimentale dinanzi al Pretore il fatto descritto nel decreto di citazione del giudizio come ricettazione risulti integrare, invece, il delitto di furto commesso in diversa circoscrizione, il Giudice non può spogliarsi del processo per incompetenza ma deve procedere, previa contestazione da parte del P.M., a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., come avvenuto nella fattispecie (Cass. sez. III 26 maggio 1999 n. 6559, Capone rv. 213985; Cass. sez. V, 7 agosto 1997 n. 7826, rv. 208317). Con l'ulteriore doglianza il ricorrente deduce difetto di motivazione in quanto il giudice del gravame avrebbe richiamato la motivazione di primo grado omettendo di spiegare le ragioni che avevano determinato la decisione impugnata.
Trattasi di censura del tutto generica e priva di specifici rilievi, come richiesto dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. Va, peraltro, rilevato che il Giudice del gravame ha compiutamente e congruamente motivato le ragioni che hanno comportato il riconoscimento della colpevolezza del CC in ordine ai reati contestati allo stesso. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dei criteri direttivi in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto, in sede di determinazione della pena, il Giudice di merito si sarebbe discostato dai parametri indicati nella norma richiamata. Trattasi di censura del tutto generica in quanto priva dell'indicazione in ordine all'eccepito scostamento dai valori e dai criteri enunciati nel richiamato art. 133 cod. pen. Peraltro, il Giudice del gravame ha congruamente motivato le ragioni che hanno comportato la conferma del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado e ritenuto del tutto congruo in considerazione dei precedenti penali e del comportamento processuale in sede dibattimentale del prevenuto, sia con riguardo alla pena base che all'aumento per la continuazione.
Il ricorso va, pertanto, respinto con le connesse statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 NOVEMBRE 2003.