Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2004, n. 37518
CASS
Sentenza 5 maggio 2004

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L'applicazione dell'indulto può essere sollevata nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorchè non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2004, n. 37518
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37518
    Data del deposito : 5 maggio 2004

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