Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
L'applicazione dell'indulto può essere sollevata nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorchè non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2004, n. 37518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37518 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 05/05/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - N. 807
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 33590/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO NC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della C. Appello di Roma del 14/02/2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione dal Consigliere Dott. Carmenini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per il rigetto dei ricorso.
OSSERVA
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Pretore di Roma, in data 21.11.1997, che aveva condannato OZ VI per il reato di ricettazione di tre assegni di provenienza delittuosa. Avverso la sentenza della Corte di merito, emessa il 14.2.2002, ricorrono per Cassazione il difensore dell'imputato e quest'ultimo di persona.
Il difensore deduce carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'indulto (D.P.R. 22.12.1990, n. 394). Il OZ assume che la motivazione della Corte di appello "è assolutamente priva di argomentazioni logiche e di diritto indicanti elementi precisi di colpevolezza dell'imputato".
Entrambi i ricorsi sono infondati.
La Corte territoriale ha desunto la convinzione di colpevolezza del ricorrente sulla base di un'argomentata e confluente serie di elementi a carico, quali la deposizione di un teste ed il comportamento del OZ, che dopo il fatto fece sparire la merce dal magazzino.
Del resto i giudici del fatto hanno ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che il OZ avesse negoziato assegni di provenienza furtiva;
si tratta di titoli la cui circolazione è soggetta a regole particolari ed anche la mancanza di indicazioni plausibili circa il motivo del loro possesso costituisce chiaro indice di consapevolezza della loro origine non legittima, come si deduce dal complesso motivazionale di merito.
È noto che per costante giurisprudenza di questa Corte la consapevolezza dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il suo comportamento. Nel caso di specie, come detto, la Corte territoriale ha argomentato la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto de quo da elementi precisi e attraverso valutazioni logiche, che sfuggono al sindacato di legittimità.
Quanto alla doglianza relativa all'invocata applicazione dell'indulto, questo Collegio ritiene di dover confermare il principio - ricordato dallo stesso ricorrente - secondo il quale il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone l'applicazione, anche implicitamente, al giudice dell'esecuzione (arg. ex CASS. SEZ. U. SENT. 1995/ 2333 RV 200262). Nel caso di specie, non alcuna pronuncia in merito e non essendovi, alcun giudicato sul punto l riproposta davanti al giudice dell'esecuzione, Queste considerazioni comportano il rigetto ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004