Sentenza 21 novembre 2014
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere in ordine alla richiesta é, secondo la regola generale dettata dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda.
Commentario • 1
- 1. Il procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzioneAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2014, n. 52994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52994 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 21/11/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 3298
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 17132/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AN N. IL 23/07/1972;
avverso il decreto n. 112/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 31/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 31.1.2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile, ex art. 666 c.p.p., comma 2, per difetto delle condizioni di legge l'istanza finalizzata all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 avanzata da LO SS, detenuto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica di Spoleto, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il LO che denuncia, in primo luogo, la violazione di legge con riferimento all'art. 656 c.p.p., comma 6 secondo il quale l'istanza volta all'applicazione della misura alternativa deve essere trasmessa al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione dell'esecuzione e tale competenza, per il principio della perpetuano iurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti. Pertanto, nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza competente è quello di Roma.
Con il secondo motivo censura per violazione di legge la inammissibilità dichiarata del plano, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, benché fondata su ragioni di merito che dovevano essere valutate nel contraddittorio della camera di consiglio. Infine, il ricorrente con il ricorso rivolge, altresì, istanza al tribunale di sorveglianza volta alla sospensione dell'esecutività del decreto censurato che comporterebbe l'effetto pregiudizievole della interruzione del programma terapeutico in atto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il ricorso non è fondato.
1. Quanto alla competenza deve rilevarsi che il condannato si trova sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso una comunità in applicazione dell'art. 656 c.p.p., comma 10, pertanto, come è stato ripetutamente affermato in base alla letterale interpretazione di detta disposizione, qualora il condannato al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna si trovi agli arresti domiciliari, l'esecuzione della pena deve già considerarsi in atto;
ne consegue che, non stabilendosi nella citata norma alcun criterio di determinazione della competenza (poiché si richiama soltanto la situazione considerata dal comma 5 e non anche la disciplina speciale dettata in materia di competenza dal successivo comma 6), competente a decidere, nell'ipotesi data, sulla richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione è, secondo la regola generale dettata dall'art. 677 c.p.p., comma 1, il tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione di detta richiesta (Sez. 1, n. 491 del 24/01/2000, Di Giovanni, rv. 215385; Sez. 1, n. 44914 del 22/11/2005, Vacca, rv 233993).
2. Anche il secondo motivo, per come proposto, non è fondato avendo il ricorrente rilevato che nel decreto presidenziale impugnato è stata operata una valutazione di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura alternativa invocata. Invero, nel provvedimento impugnato si rileva la inammissibilità della richiesta di applicazione della misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 per mancanza dei presupposti, valutazione preliminare che rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2; ne' il ricorrente deduce l'errata esclusione dei presupposti di ammissibilità della misura richiesta. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014