Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 2
L'incompetenza per territorio non può essere eccepita ne' rilevata dopo il termine preclusivo costituito dall'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti: e ciò anche se la possibilità concreta di proporla sia sorta successivamente nel corso del dibattimento.
La conversione di un mezzo di impugnazione non consentito in mezzo di impugnazione consentito, per effetto dell' art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avviene "ope legis", a prescindere dal contenuto della impugnazione. L'inammissibilità della stessa spetta, poi, al solo giudice competente per l'impugnazione, mentre una competenza concorrente in materia non spetta al giudice del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 13/4/1999
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Guido DE MAIO Consigliere N. 1274
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 47424/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA AN, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza resa il 4.11.1998 dalla corte di appello di Lecce. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Lecce,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 1.6.1998 il tribunale di Lecce dichiarava AN AP colpevole del reato continuato di cui all'art. 2 cpv. legge 516/1982, per aver omesso di versare all'erario ritenute fiscali operate nel 1989 per lire 11.444.000, e lo condannava alla pena dell'ammenda di lire 2.000.000, col beneficio della sospensione condizionale.
2 - Il AP proponeva appello. Ma la corte di appello di Lecce, con ordinanza del 4.11.1998, considerato che la sentenza del tribunale era inappellabile ex art. 593/3 c.p.p. e che, pur dovendosi prescindere dalla qualificazione data dalla parte all'impugnazione ai sensi del quinto comma dell'art. 568 c.p.p., nel caso di specie la impugnazione non poteva qualificarsi come ricorso perché era fondata solo su motivi di merito, dichiarava inammissibile l'appello, ordinando l'esecuzione della sentenza appellata.
3 - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo violazione dell'art. 568 c.p.p., e ribadendo gli argomenti con una memoria aggiunta.
Sostiene che, una volta stabilito che la sentenza impugnata era inappellabile, la corte di merito avrebbe dovuto devolvere l'impugnazione al giudice competente. Aggiunge che, comunque, l'appello conteneva anche motivi in diritto, in particolare quelli concernenti l'incompetenza territoriale del tribunale di Lecce, l'inutilizzabilità del processo verbale di contestazione, la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
4 - E ricorso è fondato.
Invero, la corte di appello di Lecce, investita di un appello contro sentenza inappellabile avrebbe dovuto prendere atto della conversione automatica dell'appello in ricorso ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e trasmettere l'impugnazione al giudice competente per il ricorso, senza sindacare l'ammissibilità del ricorso stesso. Infatti, da una parte, la conversione da un mezzo di impugnazione non consentito in mezzo di impugnazione consentito, per effetto della norma citata, avviene ope legis, a prescindere dal contenuto della impugnazione (così Cass. Sez. VI n. 5803 del 18.5.1995, ud. 23.3.1995, P.M. in proc. Recchia, rv. 201682); dall'altra, secondo il codice di rito vigente (che sul punto ha innovato rispetto al codice precedente), spetta solo al giudice competente per l'impugnazione dichiarare l'inammissibilità della stessa (ex art. 591, secondo comma, c.p.p.), mentre una competenza concorrente in materia non spetta più al giudice del provvedimento impugnato.
Per conseguenza, va annullata senza rinvio la ordinanza della corte leccese, mentre l'appello contro la sentenza 1.6.1998 del tribunale di Lecce, qualificato come ricorso, va giudicato nel merito.
5 - Come già accennato l'appello-ricorso dell'imputato era fondato su tre motivi.
Col primo insisteva sull'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Lecce, già sollevata in primo grado e respinta dal medesimo tribunale perché formulata dopo la relazione introduttiva e quindi dopo il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 491 c.p.p.. Il difensore dell'imputato ha opposto che solo dopo la introduzione del pubblico ministero era emersa la circostanza che il reato era stato commesso in Bari e quindi era sorta la possibilità di formulare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale leccese.
Ma l'argomentazione difensiva non ha pregio.
Questa corte ha già chiarito più volte che l'incompetenza per territorio non può essere eccepita ne' rilevata dopo il termine preclusivo costituito dall'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti: e ciò anche se la possibilità concreta di proporla sorga successivamente nel corso del dibattimento (così Cass. Sez. 1 n. 2103 del 5.6.1992, c.c. 12.5.1992, Gaeta, conflitto competenza, rv. 190859). Ha anche osservato che la competenza territoriale si radica nel momento in cui si verifica la costituzione delle parti in giudizio (Cass. Sez. V n. 7826 del 7.8.1997, ud. 18.6.1997, Agreste ed altri, rv. 208317).
Invero, va sottolineato che il momento individuato esattamente dal primo comma dell'art. 491 c.p.p. (cioè subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti) non è solo il momento oltre il quale non si possono più proporre le questioni preliminari (quali appunto quelle relative alla competenza per territorio o per connessione), ma è anche quello in relazione al quale si radica definitivamente la competenza territoriale. Da una parte infatti - come ha rilevato la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 521 del 30.12.1991 - appartiene alla discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare la rilevabilità del vizi della competenza territoriale a vantaggio dell'interesse pubblico all'ordine e alla speditezza dei processi. Dall'altra, il legislatore, nell'esercizio di questa sua discrezionalità, ha inteso anche dare un'attuazione particolare al principio del giudice naturale, cristallizzando la competenza per territorio nel momento in cui si radica il rapporto processuale, con la costituzione delle parti davanti al giudice, e secondo le risultanze emergenti in questo momento: tanto si desume dalla circostanza che per le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione (come per altre simili) è preclusa in modo assoluto la possibilità di dedurle o rilevarle dopo il termine di cui all'art. 491 c.p.p., mentre per altre questioni preliminari, come quelle relative al contenuto del fascicolo per il dibattimento o alla riunione e alla separazione dei giudizi, il predetto termine preclusivo non opera quando "a possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento" (art. 491, secondo comma). Evidentemente solo per queste ultime questioni, e non per le prime, possono aver rilievo le emergenze sopravvenute dopo la costituzione del rapporto processuale.
6 - Col secondo motivo, il difensore aveva sostenuto l'inutilizzabilità probatoria del verbale di constatazione, e quindi la mancanza di prova del reato contestato.
Ma anche questa tesi è manifestamente infondata.
Invero, il verbale di constatazione della contravvenzione tributaria era ritualmente inserito nel fascicolo del dibattimento, in ossequio al principio giurisprudenziale consolidato che lo considera coma attestazione di atti storici non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 431 lett. b) c.p.p. Come tale, il verbale era regolarmente utilizzabile a fini probatori.
7 - Infine, con un terzo motivo, l'appellante-ricorrente chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso dal giudice di primo grado.
Ma anche questo motivo è inammissibile in sede di legittimità. Infatti, anche se non esplicitamente richiesto, il tribunale poteva legittimamente concedere d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della ammenda irrogata, presumendo nella sua valutazione concreta che il prevenuto si sarebbe astenuto in futuro dal commettere altri reati. D'altra parte il difensore non ha neppure addotto specifiche ragioni in ordine al concreto interesse dell'imputato a non ottenere il beneficio.
8 - Poiché tutti i motivi che sostengono il mezzo di impugnazione sono manifestamente infondati o comunque sono preclusi in questa sede, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna alle spese processuali nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che viene liquidata come in dispositivo in considerazione del contenuto del ricorso.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e, decidendo sulla impugnazione contro la sentenza del tribunale di Lecce, qualificata come ricorso, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999