Sentenza 24 ottobre 2000
Massime • 1
Una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con eventuale rinuncia agli altri, si forma una preclusione processuale che non consente la deduzione in sede di legittimità di questioni ulteriori, neanche se riguardino la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo avere rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, aveva dedotto con il ricorso per cassazione l'illegittimità della mancata rilevazione, da parte del giudice di appello, dell'inutilizzabilità, nei suoi confronti, delle prove di accusa e la conseguente necessità di una sua immediata assoluzione).
Commentario • 1
- 1. Amministratore di condominio: decreto sulla revoca non ricorribile in CassazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 novembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2000, n. 6249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6249 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 24/10/2000
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 6032
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 04317/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO PI PO n. il 05.10.1948
avverso sentenza del 11.11.1999 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Favale che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
1. Con sentenza dell'11 novembre 1999 la corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 19 febbraio 1999 del tribunale di Como, che aveva affermato, tra l'altro, la responsabilità di EN ER PO per i reati di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione di armi e munizioni da guerra rubricati ai capi a), b) e c) di imputazione, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, comminava la pena nella misura indicata su accordo delle parti.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il EN denunziando la erronea applicazione della legge processuale penale. Assume il ricorrente che la corte d'appello, malgrado l'accordo delle parti sulla pena, avrebbe dovuto verificare se sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. A tale fine la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che l'affermazione della sua responsabilità era fondata integralmente sulle dichiarazioni dei suoi due coimputati BO ed LA rese all'autorità giudiziaria svizzera nell'ambito del procedimento penale ivi in corso e non su rogatoria dell'autorità giudiziaria italiana.
Di conseguenza tali verbali sarebbero inutilizzabili in quanto non avrebbero potuto essere acquisiti ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. d), c.p.p., bensì ai sensi dell'art. 238 c.p.p. e ci sarebbe un'evidente violazione del principio del contraddittorio non avendo il proprio difensore partecipato all'assunzione degli interrogatori dei coimputati;
ne' nella specie potrebbe ritenersi applicabile l'art. 691, comma 1, c.p.p. in quanto lo stesso confliggerebbe con il precetto costituzionale della inviolabilità dei diritti della difesa.
Non essendovi, quindi, altre prove in ordine alla sua responsabilità una volta dichiarata la inutilizzabilità di tali atti, la corte d'appello avrebbe dovuto assolverlo con la più ampia formula di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Con motivi aggiunti in data 4 ottobre 2000 il ricorrente denunzia, altresì, la "nullità" della sentenza di primo grado e di quella d'appello in quanto gli stessi giudici del tribunale di Como che componevano il collegio che lo ha condannato gli avrebbero applicato per gli stessi fatti una misura di prevenzione e chiede l'applicazione del giudizio abbreviato davanti a questa corte.
3. Il ricorrente con il motivo principale ha chiesto l'applicazione in questa sede dell'art. 129 c.p.p. dopo avere rinunziato nel giudizio d'appello a tutti gli altri motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla pena, la cui misura è stata concordata con il p.m. ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p.. Al riguardo deve rilevarsi che questa corte ha recentemente affermato (Cass., sez. unite, 28 giugno 2000, n. 1, Tuzzolino) che "la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere della irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni;
in caso di condanna la mancata impugnazione della responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché 'la res iudicata' si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con altri mezzi di gravame.
Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce" (nella specie si trattava dell'applicazione della prescrizione davanti a questa corte). Orbene, in applicazione di tali principi non è dubbio che il ricorso debba essere rigettato.
Con l'unico motivo di ricorso da lui avanzato il ricorrente, infatti, afferma che sulla base della dedotta inutilizzabilità degli atti non potrebbe pervenirsi alla affermazione della sua responsabilità, ma non tiene conto che su tale punto della sentenza di primo grado, per effetto della rinunzia ai motivi di appello concernenti la responsabilità, si è formata una preclusione processuale che impedisce la riproposizione della questione in sede di ricorso per cassazione.
Questo, infatti, può soltanto concernere i punti della decisione su cui non vi è stata acquiescenza e sui quali si è pronunziato il giudice d'appello, con la conseguenza che quando, come nella specie, non si deducano errori di legittimità della corte d'appello sull'unico punto rimasto in contestazione (la misura della pena), ogni ulteriore questione deve ritenersi preclusa, avendo l'imputato volontariamente rinunciato a contestare nelle diverse fasi processuali i punti della sentenza di primo grado originariamente impugnata ed il punto deciso dalla sentenza d'appello (la misura della pena).
Va aggiunto, che una volta accertata che su tutti i punti delle sentenze di primo grado e di appello si è verificata una preclusione, deve escludersi la possibilità di proporre in questa sede altri motivi o richieste di riti alternativi, essendo appunto preclusa ogni possibilità di ulteriore esame della sentenza di primo grado.
Per effetto del rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001