Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
La mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 - contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 stessa legge, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
Commentario • 1
- 1. Art. 416-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2009, n. 23121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23121 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1835
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 037168/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA VI (COLLAB. GIUST.) N. IL 16/02/1964;
2) AM ON N. IL 28/01/1948;
3) AS EL N. IL 26/10/1941;
avverso SENTENZA del 30/01/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Udito il difensore Avv. TORRICELLA IA Teresa, in sostituzione dell'Avv. Rossi, per IA, che ha concluso per la "riforma" della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 gennaio 2006, la Corte d'Appello di Catanzaro, 1^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza appellata dagli imputati OR IO, FA TO, NN NZ, CO LA e ND IA, sull'accordo delle parti riduceva la pena inflitta a CO LA a mesi dieci di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa e dichiarava inammissibile l'appello con riguardo ai motivi diversi da quelli oggetto di accordo;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di ND IA in ordine al delitto ascritto al capo P perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena ad anni uno mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa;
confermava nel resto la decisione impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli NN NZ dei delitti di usura (capi B, C, E, F, G) ed estorsione (capo D), OR IO di concorso nel delitto di usura di cui al capo B, FA TO del delitto di usura di cui al capo M (oppure L) e condannati NN alla pena di tre anni sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa (con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni); OR e FA, riconoscete le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa ciascuno.
La Corte territoriale, per le posizioni che qui rilevano, in merito a NN (collaboratore reo-confesso), escludeva la sussistenza dei presupposti per ritenerlo meritevole dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 perché prevista solo per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. o aggravate a norma dell'art. 7 L. cit., e per ridurre ulteriormente la pena;
in merito a OR, precisato che il reato a lui ascritto è contestato come consumato nell'estate 1996, quindi successivamente all'ultima modifica del vigente art.644 c.p., la sua responsabilità risultava acclarata dalla chiamata in correità di NI, confermata dalle testimonianze di LE SA e De RO CU ON (rispettivamente moglie e madre della persona offesa AO Luigi Saverio, le cui dichiarazioni erano in conseguenza da disattendere in quanto palesemente reticenti) e dalle parziali ammissioni dello stesso OR. Quanto a FA le dichiarazioni accusatorie di NN avevano trovato piena conferma nella testimonianza della persona offesa OR CA.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi i sopracitati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) NN NZ, a mezzo del difensore avv. Alberto Rossi:
erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema: - di mancata concessione della speciale diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, perché il suo presupposto applicativo è quello della dissociazione e della collaborazione: - di mancata diversa determinazione della pena, perché il rilevante contributo prestato con la sua piena collaborazione avrebbe dovuto comportare migliore applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. con minore aumento della pena ex art. 81 c.p.. 2) FA TO, a mezzo del difensore avv. Riccardo Adamo: - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione, per essersi la sentenza limitata a richiamare quella di primo grado senza alcuna revisione critica della stessa sulla base degli argomenti svolti dall'appellante. Dal processo di primo grado era emerso quali fossero i rapporti economici tra LO, OR e FA, rapporti confermati dallo stesso OR che però in maniera inverosimile non sa indicare l'importo del capitale ricevuto in prestito e il tasso di interesse pagato. La Corte di appello non ha spiegato quali siano i riscontri esterni rispetto a tali contraddittorie e interessate dichiarazioni, tali non potendo essere considerati i riferimenti di NN che non aggiungono alcun elemento preciso;
3) OR IO, a mezzo del difensore avv. Massimo Picciotto: - carenza di motivazione perché non ancorata alle reali risultanze processuali essendosi sformata a conciliare emergenze contraddittorie e inconciliabili;
- erronea applicazione della legge penale perché, come già rilevato con i motivi di appello, i fatti dovevano essere regolati dalla disciplina transitoria in quanto anteriori all'emanazione delle tabelle, avvenuta il 23.3.1998. La motivazione adottata sul punto dalla Corte di appello è errata e del tutto carente in ordine alla presunta sussistenza dello stato di bisogno. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso nell'interesse di NN NZ.
1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza/contraddittorietà della motivazione in tema di mancata concessione della speciale diminuente di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, è manifestamente infondato, perché la mancanza di formale contestazione dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 - contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativo all'applicabilità della speciale attenuante, di cui all'art. 8 stessa legge, prevista esclusivamente a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché, dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (come è dato argomentare a contrario da Cass. Sez. 1, 11.3-7.6.1997 n. 5372).
1.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge, penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema di diversa determinazione della pena, è inammissibile perché sollecita in questa sede una diversa e non consentita valutazione di merito attraverso la rappresentazione del grado di collaborazione offerta, collaborazione che la sentenza impugnata ha tenuto in debito conto ma che ha parametrato anche con il numero e la gravità delle condotte illecite, con considerazioni che il ricorso non critica e che comunque, in quanto non manifestamente illogiche non possono essere oggetto di censura in questa sede.
2. Ricorso nell'interesse di FA TO;
l'unico motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in relazione ad "una serie di evidenti incongruenze e falsità nelle dichiarazioni di OR", è inammissibile, per la parte in cui rinvia genericamente "ai dati agevolmente ricavabili dalla rilettura delle trascrizioni dell'esame dibattimentale" del OR stesso. Ed invero il rinvio al contenuto complessivo del verbale dibattimentale non soddisfa l'esigenza di specificità richiesta dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e nella vigente formulazione. Ancora
inammissibile, per genericità, è la doglianza che denuncia omessa risposta "agli importanti rilievi critici sottoposti al suo vaglio con l'appello", perché proposta in violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) che impone che ogni richiesta sia sostenuta da motivi che indichino in maniera specifica le ragioni in diritto e gli elementi in fatto a sostegno della richiesta stessa;
violazione sanzionata dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Nè fondata è l'ulteriore critica alla parte della motivazione che si limita a richiamare gli argomenti svolti dal primo giudice, essendo consentita la motivazione per relationem, volta che la Corte territoriale ha, sia pur succintamente, mostrato autonomo apprezzamento degli elementi probatori esaminati, avendo indicato come "inequivoche" le dichiarazioni del NN e "solide" le conferme alle stesse apportate dai riferimenti testimoniali di OR.
Le restanti argomentazioni, attraverso il richiamo al contenuto (di stralcio) delle dichiarazioni del teste LO e a considerazioni di merito (con definizioni di inverosimiglianza ovvero di stranezza) in ordine alla testimonianza del OR, sollecita una non consentita rivalutazione, in senso alternativo, del medesimo materiale probatorio già esaminato dai giudici territoriali. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la aera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella). Va infine precisato che le dichiarazioni testimoniali della persona offesa non sono assoggettate al vaglio disciplinato dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Esse, cioè, non necessitano di riscontri esterni ma vanno sottoposte soltanto al vaglio di attendibilità, vaglio positivamente assolto attraverso l'affermata sostanziale coincidenza con le propalazioni del collaboratore NN.
3. Ricorso nell'interesse di OR IO:
3.1. il primo motivo di ricorso che lamenta carenza di motivazione, è inammissibile per genericità, perché si limita a rammentare che OR, NN, AO, De RO, e LE hanno offerto ciascuno "una ricostruzione dei fatti diversa e in contrasto con quella fornita dagli altri", senza formulare alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza gravata, che si è impegnata in una accurata disamina delle dichiarazione stesse senza escluderne i profili di contrasto ma anzi fornendone una ragionata giustificazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede, soprattutto per la sommarietà delle critiche, che non assolvono all'onere di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), sanzionato dal successivo art. 591 c.p.p.;
3.2. il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale, è infondato. La L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 3 espressamente regola l'applicazione della nuova disciplina sanzionatoria del delitto di usura nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del "tasso effettivo globale medio" degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il citato art. 3 infatti stabilisce che fino alla detta pubblicazione "è punito a norma dell'art. 644 c.p., comma 1, chiunque.... sì fa dare o promettere... da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per le operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alle prestazione di danaro o di altra utilità."
Occorre cioè la verifica della sussistenza del requisito, in capo alla persona offesa, delle condizioni di difficoltà economica. Tale verifica risulta adempiuta perché la sentenza impugnata ha rammentato non solo quanto riferito sul punto da LE SA e da De RO CU ON, ma anche le specifiche ammissioni di OR in occasione dell'interrogatorio, acquisito agli atti, del 29.9.1998, per il suo interessamento per mettere in contatto il AO ("in situazione di palese difficoltà economica") con NN. In tal senso va specificata e corretta a norma dell'art.619 c.p.p. la motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui ha definito non rilevante la mancata emanazione delle tabelle indicati i tassi usurari. Per altro verso la mancata contestazione formale della sussistenza della situazione di difficoltà economica ha trovato implicita giustificazione da parte dei giudici di merito, allorché hanno rammentato che lo stesso ricorrente aveva ammesso di conoscere la situazione in cui versava AO, sicché il diritto di difesa non risulta essere stato violato.
4. In conseguenza va rigettato il ricorso di OR, mentre devono essere dichiarati inammissibili gli altri due. Segue la condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. NN e FA debbono essere condannati anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di somma che, in ragione dei rilevati motivi di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro per ciascuno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di OR IO.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NN NZ e FA TO e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e NN e FA anche al versamento della somma di Euro 1000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009