Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 5660
CASS
Sentenza 20 marzo 2015

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Le controversie agrarie instaurate prima dell'entrata in vigore dell'art. 11 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, aventi titolo in un contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, non devono essere precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in quanto detta norma non è richiamata dall'art. 23 della stessa legge.

L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest'ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omesso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 5660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5660
    Data del deposito : 20 marzo 2015

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