Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 2
Le controversie agrarie instaurate prima dell'entrata in vigore dell'art. 11 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, aventi titolo in un contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, non devono essere precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in quanto detta norma non è richiamata dall'art. 23 della stessa legge.
L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest'ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omesso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare AN - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9263/2009 proposto da:
EI AL [...], EI GO AZ [...], EI MA RE [...], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato UMBRO Franca, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CANEVA;
- ricorrenti -
contro
PO IC MA TMPNLT30551L452M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato MOLINARO LU, che la rappresenta e difende;
RU EB OR [...], PO VA AT [...], PO TA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CARCANO N. 27, presso lo studio dell'avvocato VALLEBELLA ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO CORDA;
- controricorrenti -
e contro
PO EL, EI UA IN, EI AO IN, EI LU DE, EI SA RD, EI VI VE, EI TA NE;
- intimati -
sul ricorso 13976/2009 proposto da:
EI AO IN [...], EI SA RD [...], EI VI VE [...], EI LU DE [...], EI UA IN [...], EI TA NE [...], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO MA POTTINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MA ASSUNTA LUNO, MASSIMO FRANZONI;
- ricorrenti -
contro
PO IC MA TMPNLT30551L452M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MOLINARO, che la rappresenta e difende;
RU EB OR [...], PO VA AT [...], PO TA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CARCANO 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO CORDA;
- controricorrenti -
e contro
PO EL, EI AL, EI GO AZ, EI MA RE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 275/2008 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 18/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l'Avvocato FRANCA UMBRO, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e delle proprie difese;
udito l'Avvocato GUIDO MA POTTINO, difensore dei ricorrenti, R.G. 13976/09, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e delle difese ex adverso proposte;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CA LU, che, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., ha concluso per il rigetto del ricorso R.G.n. 9263/09 e per l'inammissibilità del ricorso R.G.n. 13976/09 o, in subordine, per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3/8/1986 IA AN conveniva in giudizio i proprietari di terreni siti in agro Golfo Aranci per sentire dichiarare che egli aveva acquistato la proprietà dei terreni per usucapione.
Si costituivano dapprima TA VA BA e TA AT chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale il rilascio dei terreni oggetto della domanda;
il giudizio, interrotto per la morte dell'attore avvenuta nel 1999, era riassunto in data 4/7/1999 dai suoi eredi tra i quali IA TO, GO NA e RI RE odierni ricorrenti;
all'udienza del 25/10/2001 a seguito della morte di HE RA si costituivano i suoi eredi, tra i quali IA UA VI, IA LO IN, IA LU TT, IA AT, IA IA ON e IA TA AR i quali hanno proposto altro ricorso.
Si costituivano anche SS ER DO, vedova di TA AN VA, TA OL RI e TA GA formulando conclusioni di rigetto e domande riconvenzionali di rilascio.
Tutti i convenuti a fondamento della richiesta di rigetto della domanda di usucapione e di accoglimento delle domande riconvenzionali di rilascio, sostenevano che l'originario attore non aveva mai avuto il possesso dei terreni, ma solo la loro detenzione in quanto il rapporto era sorto per un rapporto di natura soccidaria per il quale l'attore aveva ottenuto la detenzione dei terreni per pascolarvi bestiame ricevendo come corrispettivo prodotti.
Dopo l'espletamento delle prove, il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza del 5/8/2003 rigettava la domanda di usucapione e, come conseguenza del rigetto della domanda, condannava gli attori, convenuti in riconvenzionale, al rilascio dei terreni. I soccombenti proponevano appello contestando che le prove raccolte potessero dimostrare che la relazione di fatto con i terreni fosse sorta come detenzione e per effetto di un contratto di soccida e affermavano che le prove raccolte dimostravano invece che il loro dante causa aveva invece esercitato il possesso utile all'usucapione. La Corte di PP di Cagliari con sentenza depositata il 18/4/2008 rigettava il gravame ritenendo provato, come già ritenuto dal giudice di prime cure, che IA AN ed eredi non avevano avuto il possesso ultraventennale dei terreni, ma, quanto meno fino al 1970, li avevano semplicemente detenuti per effetto di un rapporto associativo agrario caratterizzato da alcune particolarità che tuttavia non facevano mutare il titolo della detenzione. La Corte di PP giungeva a tale conclusione dopo avere preso in esame e valutato, in particolare, le deposizioni di PA AO, IA VA, EG NT e tenendo anche conto delle ammissioni evincibili dalla formulazione dei capitoli di prova dedotti dagli stessi attori.
La sentenza è stata impugnata con due distinti ricorsi proposti, rispettivamente, quello datato 29/5/2009, da IA UA VI, IA LO IN, IA LU TT, IA AT, IA IA ON e IA TA AR i quali hanno depositato memoria e, quello datato 31/3/2009, da IA TO, IA GO NA e IA RI RE i quali hanno depositato memoria;
avverso entrambi i ricorsi hanno proposto distinti controricorsi sia SS ER DO, TA VA BA, TA AT, sia TA OL RI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i due ricorsi devono essere riuniti in quanto proposti contro la stessa sentenza.
I ricorsi, quanto alla formulazione dei motivi, sono soggetti, ratione temporis, alle disposizioni dell'art. 366 bis c.p.c. (abrogato con L. n. 69 del 2009) che prevedeva la formulazione dei quesiti.
Sul ricorso proposto da IA TO, IA GO NA e IA RI RE si osserva quanto segue.
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 132 c.p.c., per omessa indicazione di una delle parti.
I ricorrenti rilevano che in grado di appello era parte anche TA GA, dichiarata contumace all'udienza del 24/1/2005 e sostengono che la sentenza appellata sarebbe nulla perché non contiene l'indicazione di tale parte, il cui nome viene citato una sola volta nell'esposizione dello svolgimento del rapporto processuale quale convenuta in primo grado, ma senza indicare che era stata dichiarata contumace in grado di appello;
nella specie, secondo la tesi dei ricorrenti, la nullità sarebbe determinata dalla mancanza, nella sentenza, di qualsiasi riferimento, anche indiretto alla qualità di parte della predetta.
I ricorrenti, formulando il quesito di diritto chiedono se sia nulla per violazione dell'art. 132 c.p.c., secondo il quale la sentenza deve contenere l'indicazione delle parti e dei loro difensori la sentenza nel cui testo:
- non è in nessun modo indicato il nome di una delle parti convenute;
- non è indicata la circostanza che essa è stata regolarmente citata, pur rimanendo contumace e che quindi la sentenza di primo grado non è passata in giudicato nei confronti della stessa;
- non è possibile l'identificazione della parte ne' della sua qualità di parte, neppure dal contesto della sentenza.
1.1 Il motivo è infondato.
L'art. 156 c.p.c., stabilisce che "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge".
L'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2, prevede che la sentenza deve contenere, tra l'altro, "l'indicazione delle parti e dei loro difensori", ma nessuna norma sancisce con la nullità la omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti.
Al riguardo questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto, che qui si condivide, secondo il quale l'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti produce la nullità della sentenza stessa solo qualora riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c., oppure generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce. La sola irregolarità formale o incompletezza dell'intestazione, o addirittura l'omessa menzione in essa del nome di una delle parti, non costituiscono motivi di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti;
in tal caso, infatti, la sentenza è in grado di raggiungere i fini cui tende e l'omissione va considerata come mero errore materiale che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. Cass. 28/5/2001 n. 7242 e plurimi precedenti ivi richiamati;
in senso conforme anche Cass. 9/2/2005 n. 2657). A pagina 3 della sentenza di appello risulta che TA GA (pacificamente quale comproprietaria dei beni oggetto della domanda di usucapione) era stata ritualmente citata in giudizio in primo grado e pertanto si da atto che era parte del giudizio di primo grado.
Della dichiarazione di contumacia di TA GA nel grado di appello danno atto gli stessi ricorrenti alla pagina 36 del loro ricorso.
Non risulta che si sia mai dubitato della regolare costituzione del contraddittorio ed è del tutto evidente che quella sentenza, di rigetto, deve ritenersi, a ogni effetto, pronunziata anche nei confronti dell'appellata contumace, TA GA ancorché non menzionata, per mero errore materiale (emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.) nella intestazione della sentenza stessa.
Va aggiunto, per mera completezza di argomentazione e a conferma del mero errore emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c., che gli stessi ricorrenti hanno provveduto a notificare il ricorso per cassazione a TA GA così riconoscendola come parte del processo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omissione del tentativo obbligatorio di conciliazione con violazione della L. n. 203 del 1982, art. 46, sul presupposto che la domanda di rilascio abbia comportato la necessità di accertare la sussistenza di un contratto agrario di tipo associativo, accertamento in concreto compiuto sia in primo che in secondo grado in conseguenza delle eccezioni delle parti convenute che deducevano che la relazione di fatto con i beni era sorta in forza di un contratto agrario e quindi come detenzione e non come possesso.
I ricorrenti, formulando il quesito di diritto, chiedono se la domanda di rilascio di un fondo, formulata in via riconvenzionale dal convenuto in una causa avente ad oggetto l'usucapione del fondo stesso, ove il convenuto abbia eccepito la sussistenza di un contratto di soccida con l'attore, senza esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione L. n. 203 del 1982, ex art. 46, debba essere dichiarata improponibile ai sensi della predetta norma e conseguentemente debba essere cassata la sentenza di appello che non abbia rilevato di ufficio tale improponibilità.
2.1 Il motivo è manifestamente infondato per due autonome ragioni:
a) nessuna delle parti in causa sostiene che vi fosse un contratto agrario in corso al momento della proposizione della domanda di usucapione;
gli attori in riconvenzionale a loro volta hanno richiesto il rilascio dei beni nei confronti degli occupanti sine titulo e sul presupposto che il contratto agrario fosse ormai cessato, il che comporta che non v'era alcuna controversia sul contratto agrario la cui preesistenza era rispettivamente negata e affermata solo al fine di stabilire se l'originario attore aveva esercitato il potere sulla cosa come detentore o come possessore e se fosse accoglibile l'azione di rilascio nei suoi confronti (e nei confronti dei successori) quali occupanti sine titulo;
b) al presente giudizio, introdotto con citazione del 1986, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 (controversie agrarie) del D.Lgs. n. 150 del 2011, le cui prescrizioni sono ora applicabili a tutte le ipotesi di controversie attribuite alla competenza della Sezione specializzata agraria e disciplinate dal rito del lavoro, comprese conseguentemente quelle a conduttore non coltivatore diretto.
Con riferimento alla previgente normativa per consolidato orientamento di questa Corte, in ragione del mancato richiamo all'art. 46 da parte della L. n. 203 del 1982, art. 23, tali disposizioni, che prevedevano il tentativo obbligatorio di conciliazione (a pena di improponibilità della domanda, anche se proposta come domanda riconvenzionale: v. Cass. 14/11/2008 n. 27255) erano ritenute applicabili alle sole domande concernenti contratti a coltivatore diretto (Cass. 14/12/2007 n. 26299; Cass. 16/7/2002 n. 10278). Infatti la L. n. 203 del 1982, sui contratti agrari: - all'art. 23 stabilisce che al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli artt. 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.
- all'art. 25 sulla conversione dei contratti associativi stabilisce che entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli artt. 28, 29, 36 e 42. La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti. La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria;
- all'art. 46 prescrive il tentativo obbligatorio di conciliazione. In applicazione delle richiamate disposizioni e in particolare sulla base della formulazione letterale dell'art. 23, ("al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli artt. 3, 5, 15, 16, 11, 18, 20, 21, 42, 43 e 45") la giurisprudenza (in precedenza citata) assolutamente pacifica di questa Corte, ha affermato che in tema di controversie in materia di contratti agrari nessuna domanda giudiziale avente titolo in un contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla citata L. n. 203 del 1982, art. 46, perché l'art. 23, non contiene alcun rinvio al ricordato art. 46. Non risulta che nei giudizi di merito i ricorrenti abbiano dedotto o provato di essere coltivatori diretti.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione della competenza esclusiva della sezione specializzata agraria. I ricorrenti sostengono che a seguito dell'eccepita esistenza di un contratto di soccida e della formulazione della domanda di rilascio del fondo da parte del convenuto, la controversia avrebbe avuto per oggetto un contratto agrario e pertanto la Corte di PP, di fronte alla quale era stato instaurato il giudizio nel 2004. Al momento dell'instaurazione del giudizio di appello era in vigore la L. n. 29 del 1990, art. 9, che prevedeva la competenza delle sezioni specializzate agrarie per tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto e l'assoggettamento al rito di cui all'art. 409 c.p.c. e segg.. I ricorrenti proseguono sostenendo che nel giudizio era necessario accertare l'esistenza di un contratto di soccida e che quindi la competenza apparteneva invia esclusiva alla competenza della Sezione specializzata Agraria della Corte di PP di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
I ricorrenti, formulando il quesito di diritto, chiedono se il giudizio di merito, nel quale si richiede l'accertamento e la dichiarazione dell'acquisto per usucapione della proprietà di un fondo ed è eccepita da parte convenuta la sussistenza di un contratto agrario avente ad oggetto il medesimo fondo ed è richiesto in via riconvenzionale il rilascio del fondo, sia devoluto L. n. 29 del 1990, ex art. 9, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria e se quindi la corte di appello, a fronte di appello proposto nelle forme di cui all'art. 342 c.p.c., avverso la sentenza di primo grado a seguito di procedimento ex art. 163 c.p.c., svoltosi davanti al giudice unico e non avanti alla sezione specializzata debba declinare la propria competenza a favore della sezione specializzata della Corte di PP.
3.1 Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate al precedente punto 2.1 sub a).
In fatto occorre ancora rilevare che la causa era iniziata per l'accertamento dell'usucapione in conseguenza di un asserito possesso ultraventennale e che i convenuti si erano difesi deducendo che la relazione con i beni oggetto della domanda era invece iniziata come semplice detenzione in quanto l'attore aveva iniziato a detenere in forza di un contratto di soccida.
La Corte di PP ha ritenuto che gli attori non avessero provato l'interversione del possesso in quanto fino al termine degli anni 70 IA AN (utilizzatore del fondo per il pascolo) ripartiva i proventi dell'allevamento con il proprietario TA, intestatario dei terreni e che le condotte (edificazione di due case di civile abitazione) che potevano assumere il significato di una interversione del possesso erano state poste in essere a partire dal 1970 così che alla data della proposizione della domanda riconvenzionale di rilascio (1986) non era decorso il termine ventennale per l'usucapione.
Pertanto la domanda principale non aveva ad oggetto l'esistenza o l'inesistenza di un contratto agrario in corso e neppure l'eccezione aveva tale oggetto in quanto non era riferita all'attualità della relazione di fatto, ma al suo sorgere come detenzione. In ordine alla domanda riconvenzionale di rilascio risulta (v. anche pag. 13 del ricorso) che il giudice di primo grado aveva disposto il rilascio non già per effetto della risoluzione del contratto, ma in conseguenza del rigetto della domanda di usucapione ("per effetto del rigetto della domanda degli attori deve disporsi il rilascio dei fondi per cui è causa a favore dei convenuti") così riconoscendo (implicitamente, ma inequivocabilmente non essendovi pronuncia sulla cessazione del contratto associativo) il diritto al rilascio non già per effetto di una decisione sul contratto associativo, ma per il diritto del proprietario di rivendicare la cosa propria;
questa ratio decidendi (giusta o errata che fosse) non risulta avere formato oggetto di appello.
Va infine osservato che la L. n. 29 del 1990, invocata dai ricorrenti:
- all'art. 9 stabiliva la competenza delle sezioni specializzate agrarie "per tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto" e l'assoggettamento "al rito di cui all'art. 409 c.pc.. e segg.". - all'art. 10 limitava l'ambito di applicazione delle sue disposizioni a "tutti i contratti agrari associativi in corso". Nella fattispecie non risulta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa invocata dai ricorrenti, per due autonome ragioni:
non risulta che vi fosse un contratto agrario associativo in corso alla data di entrata in vigore della legge;
- non risulta che vi fosse una controversia conseguente alla conversione dei contratti associativi in affitto o anche semplicemente una controversia sulla vigenza del contratto.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2730 c.c.. I ricorrenti sostengono che la Corte di PP avrebbe attribuito valore confessorio ai capitoli di prova dagli stessi formulati pur in mancanza della sottoscrizione della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'animus confitendi, mentre ai sensi dell'art. 2730 c.c., per la confessione è necessario una dichiarazione di parte o un atto dalla stessa sottoscritto accompagnati dall'animus confitendi e in tal senso formula il corrispondente quesito di diritto.
I ricorrenti formulando il quesito di diritto chiedono se incorra nel vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 2730 c.c. e se quindi debba essere cassata la sentenza del giudice di merito che attribuisca valore confessorio ai capitoli di prova formulati dal difensore di una parte in un verbale di udienza non sottoscritto dalla parte stessa, non presente, prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'animus confitendi, dovendosi invece ritenere che ai sensi dell'art. 2730 c.c., possa ritenersi resa una confessione solo a fronte di una dichiarazione della parte o di un atto da essa sottoscritto, accompagnati dall'animus confitendi.
4.1 Il motivo deve essere rigettato in quanto si fonda sull'insussistente presupposto che il giudice di appello abbia inteso attribuire valore di confessione al contenuto dei capitoli di prova formulati dagli attori, mentre, come reso evidente dalla complessiva motivazione della sentenza, ha attribuito alla formulazione dei capitoli il valore di semplice ammissione;
in particolare il termine "ammissione" compare per ben tre volte nel testo della gravata pronuncia (v, pag. 6 rigo 23, pag. 7 rigo 9 e 20).
Infatti le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore (alle quali possono equipararsi il fatti che il difensore intende provare articolando capitoli di prova) ove intese dal giudice come costituenti fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili ai sensi ed alle condizioni dell'art. 2729 c.c. (tra le tante v. Cass. 8/5/2012 n. 7015; Cass. 16/10/2003 n. 1551; Cass. 18/4/2000 n. 4974).
Neppure può sostenersi che il giudice distrettuale abbai attribuito valore di confessione al capitolato di prova perché la formulazione del capitolato di prova non è stato posto da solo a base della decisione, ma è stato valutato dal giudice di merito unitamente ad altri elementi emergenti dagli atti (la deposizione di IA VA BA, le testimonianze di PA AO e di EG NT, zio degli appellanti e ritenuto teste non ostile ad essi) che nell'ambito di un apprezzamento globale delle emergenze processuali sono stati ritenuti dimostrativi del fatto che l'originario attore non aveva esercitato sul terreno un possesso utile ad usucapionem, ma una mera detenzione;
la valutazione delle testimonianze, del resto sarebbe stata addirittura superflua se la Corte di appello avesse inteso attribuire valore confessoria a quanto capitolato dal difensore.
In conclusione, in relazione alla formulazione del motivo, come perimetrato dal riferimento alla violazione dell'art. 2730 c.c. e dal corrispondente quesito, non rileva stabilire se sia stato o meno corretto attribuire valore indiziario alla formulazione del capitolo (sul punto, v. infra sub 5.1), ma è sufficiente, per affermare l'infondatezza del motivo, escludere che sussista la denunciata violazione dell'art. 2730 c.c.. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e sostengono che la Corte di PP avrebbe fondato il proprio convincimento unicamente sul valore indiziario costituito dalle ammissioni del procuratore (neppure costituenti ammissioni) omettendo di prendere in considerazione altre risultanze istruttorie di segno contrario, in particolare la testimonianza dei testi che avevano dichiarato di nulla sapere in merito.
5.1 Il motivo è infondato perché, contrariamente a quanto si afferma nel motivo, la Corte di PP ha fornito ampia motivazione basata sulle deposizioni di IA VA BA, sulle testimonianze di PA AO e di EG NT;
il valore indiziario delle ammissioni nel complesso della motivazione non è neppure determinante;
la Corte di PP ha inoltre considerato e valutato le testimonianze che i ricorrenti sostengono essere loro favorevoli osservando che: "è vero che i testi di parte attrice esclusi su tali capi, in particolare quello sub 12 hanno dichiarato di nulla sapere" (il riferimento è all'esistenza di un contratto associativo) , ma ha poi motivato ritenendo prevalenti rispetto a questa generica dichiarazione gli elementi desumibili anche dalle deposizioni testimoniali.
6. Con. il sesto motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
I ricorrenti all'interno del motivo articolano:
sub 6.a) censure sulla motivazione relativa alla ritenuta sussistenza del contratto di soccida sub 6.b) censure sulla motivazione relativa al mancato riconoscimento della compiuta usucapione.
6.1 Il motivo è infondato in quanto le censure ivi sviluppate attengono a valutazioni di merito sulle testimonianze riservate al giudice del merito e sono del tutto inidonee a configurare un vizio di motivazione secondo i criteri fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, è orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il vizio di motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione ricorre soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza o contraddittorietà, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass. S.U. 25/10/2013 n. 24148); ne' è sindacabile l'attività del giudice di merito che individua le fonti del proprio convincimento valuta le prove, ne controlla l'attendibilità e la concludenza, e sceglie tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 18/3/2011 n. 6288). In ordine al problema più specifico relativo alla valutazione delle deposizioni testimoniali (pure oggetto di censure nel motivo di ricorso qui in esame) il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134) è configurabile solo quando le deposizioni ancorché
ritualmente portate all'esame del giudice di legittimità, affermino o neghino obiettivamente fatti costitutivi dei diritti controversi e non siano state esaminate dal giudice di merito, mentre qualora comportino comunque valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 3/7/2014 n. 15205). Ciò premesso quanto ai principi che delimitano l'ambito della censura per vizio di motivazione di fonte a questa Corte di legittimità, si osserva quanto segue in ordine a quanto specificamente dedotto nel motivo di ricorso.
6.1.1 Con riferimento al punto 6.a) relativo alla ritenuta sussistenza del contratto di soccida devesi immediatamente rilevare che la Corte di PP ha qualificato il rapporto non già specificamente come soccida, ma come un "rapporto associativo agrario caratterizzato da alcune particolarità che tuttavia non fanno mutare il titolo della detenzione".
I ricorrenti:
a) censurano la valutazione della testimonianza di AO PA e l'uso di un sostantivo, mal riportato dal giudice di appello, nel trascrivere il contenuto della deposizione perché la teste non avrebbe riferito di non conoscere la proporzione specifica di IA, ma avrebbe riferito di non conoscere la posizione specifica di IA con riferimento al fatto che il padre pagava tutti gli anni presso la villa TA il corrispettivo del latte concordato. Sostengono che la teste PA non avrebbe mai riferito che IA era un pastore di TA, ne' che questi trattenesse o ricevesse il pagamento per le quote latte provenienti da IA o che il latte provenisse dai terreni per cui è causa o che fosse conferito in forza di un rapporto di soccida, contesta i riferimenti temporali e l'utilizzo di fatture della ditta PA IE relative al corrispettivo ricevuto dal IA ai fini della prova del contratto associativo.
a.1) La censura è infondata in quanto non rivela affatto uno stravolgimento del contenuto delle dichiarazioni e l'uso del vocabolo proporzione invece che posizione, non incide sulla plausibile interpretazione della testimonianza dalla quale la Corte di PP come già il giudice di primo grado, hanno tratto il ragionevole e non illogico convincimento (evincibile dalla frase "tutti i pastori consegnavano il latte alla ditta di mio padre che portava le schede a TA e facevano i conti IA AN era tra questi pastori") che anche sul latte conferito dal IA, come quello di tutti gli altri pastori, il TA riceveva un corrispettivo;
ragionevolmente il periodo temporale è stato ritenuto estendersi fino agli anni 1977 e 1978 per l'esistenza di fatture relative al corrispettivo percepito dal IA, ciò involgendo un ragionamento presuntivo, non irragionevole, per il quale il rapporto doveva intendersi proseguito nel tempo come era iniziato.
b) censurano la valutazione della testimonianza di IA VA BA;
i ricorrenti da un lato pretendono di valorizzare il fatto che il teste aveva riferito di nulla sapere circa il pagamento di canoni al TA e, dall'altro, di svalorizzare, ai fini probatori, la dazione di agnelli e formaggi (il teste ha riferito che TA lo mandava a casa del IA a prendere agnelli e formaggi) al quale i giudici di primo e secondo grado hanno invece attribuito valore indiziario del rapporto associativo. b.1) Anche in questo caso non è assolutamente configurabile un vizio di motivazione, posto che dal fatto riferito dal teste i giudici hanno tratto il plausibile convincimento che anche le dazioni di un così rilevante numero di agnelli (15 -20) e di formaggi di forme grandi (15 o più) a UA e a Natale, non potessero ricondursi a regalie d'uso, ma all'adempimento di una obbligazione che trovava la sua fonte nel rapporto associativo;
i ricorrenti sostengono che il TA potrebbe avere comperato sia gli agnelli che i formaggio, ma questa è una mera ipotesi che non trova riscontro.
c) censurano la valutazione della testimonianza di HE NT con riferimento alla prova dell'esistenza del contratto di soccida (in ordine al quale il teste non ha riferito) e con riferimento all'interpretazione delle sue dichiarazioni che, a dire dei ricorrenti, sarebbero state male interpretate in quanto dalle stesse non poteva evincersi che vi fosse un accordo per il quale a seguito di dismissione di propri terreni il TA aveva immesso il IA in altri terreni, tenuto anche conto che il teste formulava una mera ipotesi e non poteva sapere se i terreni dove si era trasferito il IA fossero di proprietà del TA. c1) Il vizio di motivazione sulla valutazione della testimonianza HE è del tutto insussistente in quanto il teste riferisce di un fatto storico: dopo la vendita di un terreno da parte di TA, i IA hanno trasferito il bestiame a Nodu Mannu;
è dunque decisivo il rilievo che a seguito la dismissione di una proprietà da parte di TA, il bestiame era trasferito in altra proprietà il che significa che vi era un collegamento tra il pascolo sul terreno e la proprietà del terreno nel senso che venuta meno la titolarità del terreno veniva meno anche il pascolo che era trasferito su altra proprietà dello stesso TA. In conclusione le censure relative alla motivazione sull'esistenza di un contratto di soccida, invece qualificato dalla Corte di PP come "un rapporto associativo agrario caratterizzato da alcune particolarità che tuttavia non fanno mutare il titolo della detenzione", sono infondate sotto tutti i profili dedotti dai ricorrenti.
6.1.2 Con riferimento al punto 6.b) relativo al mancato riconoscimento dell'usucapione i ricorrenti riportano testimonianze dalle quali si dovrebbe evincere il possesso dei beni da parte del IA che avrebbe posto in essere tutte le attività tipiche del proprietario.
I ricorrenti sostengono che non essendo provata l'esistenza dell'eccepito contratto di soccida doveva essere riconosciuto che il IA aveva esercitato un potere corrispondente alla proprietà in forza dell'animus possidendi.
Il motivo è infondato perché non è in alcun modo ravvisabile un vizio di motivazione: i giudici del merito (sia in primo grado che in appello) hanno motivatamente ritenuto (sulla base di elementi di prova specificamente indicati e plausibilmente valutati) che la relazione con i beni fosse iniziata come semplice detenzione e che non fossero stati compiuti atti di interversione della detenzione in possesso, salvo quelli consisti nella edificazione di due case di civile abitazione, ma che dall'edificazione, iniziata a partire dagli anni 70, non. era decorso il termine ventennale per l'usucapione in quanto la domanda riconvenzionale di rilascio era stata proposta nel 1986 (v. pagg. 11 e s. della sentenza) ne' risultavano atti di interversione precedenti tali da consentire al proprietario di rendersi conto dell'avvenuto mutamento.
In ordine al ricorso proposto da IA UA VI, IA LO IN, IA LU TT, IA AT, IA IA ON e IA TA AR si osserva quanto segue.
Sono preliminarmente da rigettare le eccezioni di inammissibilità di questo ricorso sollevate nel controricorso di SS ER DO unitamente a TA VA BA e TA AT perché:
l'incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario che ha eseguito la notifica non è causa di inesistenza della notificazione, ma causa di nullità, sanata dalla costituzione dei controricorrenti;
- il ricorso non è tardivo in quanto la notifica risulta richiesta il 3/6/2009 e pertanto entro il termine lungo, posto che la sentenza è stata depositata il 18/4/2008;
- non rileva che la firma sulla procura sia stata autenticata in data successiva alla data del ricorso in quanto è sufficiente che l'autentica sia (come è) anteriore alla notifica.
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del contratto di soccida e sostengono che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare il comportamento del loro padre, IA AN, che aveva costruito sui terreni due immobili, aveva aperto strade confinanti con i terreni, aveva incaricato altri della loro coltivazione e pertanto non si era limitato a coltivare il fondo e ad allevare il bestiame;
il fatto di avere posto in essere tali condotte, incompatibili con il contratto di soccida doveva essere valorizzato per affermare che non era stata offerta la prova che si fosse perfezionato un contratto regolato dall'art. 2170 e segg.;
inoltre la semplice disdetta dal contratto di soccida non poteva assumere l'efficacia di un atto interruttivo del possesso e la sentenza, a dire dei ricorrenti, dovrebbe essere cassata per mancata prova della sussistenza di un contratto di soccida.
1.1 Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi fondata, in ordine alla preesistenza di un contratto associativo agrario, sulla motivata valutazione delle deposizioni testimoniali e, in ordine all'interversione della detenzione in possesso, non attinge la motivata conclusione di irrilevanza dell'edificazione in quanto iniziata a partire dagli anni 70 e a tale data non era decorso il termine ventennale per l'usucapione perché la domanda riconvenzionale di rilascio era stata proposta nel 1986; i ricorrenti neppure deducono l'esistenza di atti di interversione precedenti tali da consentire al proprietario di rendersi conto dell'avvenuto mutamento.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2170 c.c., in ordine all'esistenza di un contratto di soccida e sostengono che in presenza di un possesso utile all'usucapione non può esserci la detenzione derivante da un contratto associativo;
formulando il quesito di diritto chiedono a questa Corte di valutare se in presenza di un possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni possa essere applicata nei confronti del possessore la disciplina della soccida.
2.1 Il motivo è inammissibile come il corrispondente quesito in quanto nel motivo come nel quesito si da per presupposto ciò che invece è stato motivatamente escluso dalla Corte di PP (come già in precedenza dal giudice di primo grado), ossia l'esistenza di un possesso utile all'usucapione (per non essere intervenuti in tempo utile atti di interversione) senza addurre argomenti validi per contrastare il giudizio in fatto della Corte di PP.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione con riferimento alla sussistenza della usucapione e all'art. 1158 c.c.. I ricorrenti riportano dichiarazioni rese da IA AN (omonimo dell'originario attore) che riferiva di attività svolte sui fondi da IA LO e AN (figlio del primo); il teste riferisce di avere appreso dai suoi genitori che IA LO era in possesso dei terreni sin dal 188 9 e di avere visto suo figlio AN lavorare, far pascolare il bestiame, mettere il grano, arare, autorizzare l'utilizzo di terreni per la festa patronale, su richiesta del comitato della festa di Rudalza, negare lo svolgimento di alcune attività, autorizzare la costruzione di un palco o lo spostamento di un muro;
riportano similari deposizioni dei testi EG NT;
riportano inoltre dichiarazioni dei testi GA CO, che riferisce di un possesso da parte di IA AN, Corte Giorgio, che riferisce che il IA abitava nel terreno località Marano dal 1968, IC RL che riferisce sull'attività del di costruzione delle case di abitazione di IA AN.
4. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed in merito alla disponibilità e valutazione delle prove.
I ricorrenti, richiamando le testimonianze riportate nel terzo motivo sostengono che la Corte di PP avrebbe disatteso le prove testimoniali e si sarebbe posto in contrasto con le stesse e avrebbe tratto conseguenze opposte alle loro dichiarazioni con ciò violando anche i principi degli artt. 115 e 116, in tema di disponibilità e valutazione delle prove.
5. Il terzo e il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono entrambi all'unitaria censura sulla valutazione degli esiti della prova testimoniale.
I motivi sono inammissibili.
Nel terzo motivo sono semplicemente, ma inammissibilmente, riproposte all'esame di questa Corte circostanze di fatto che la Corte di PP ha motivatamente valutato osservando che alcune condotte, pur astrattamente idonee ad integrare il possesso (autorizzazioni date o negate per l'occupazione di parte dei terreni ai comitati per i festeggiamenti del Santo Patrone di Rudalza, l'attività edificatoria) sono state poste in essere in un arco temporale non utile per un possesso ultraventennale che altre condotte erano compatibili con la detenzione del terreno in virtù di un contratto associativo agrario, la cui esistenza era dimostrata da circostanze e fatti riferiti da tre testi e che non rilevavano i riferimenti dei testi al "possesso" in quanto il possesso è una qualificazione giuridica che dipende dai fatti sui quali i testi sono chiamati a riferire, mentre era accertato che il titolo per il quale IA AN poteva pascolare il bestiame era il rapporto associativo che a sua volta giustificava l'attività di allevamento e le attività connesse svolte nei terreni.
I ricorrenti inoltre trascurano che, nel vigore dell'art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere - a pena d'inammissibilità un'indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all'illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (Cass. SS.UU. 20/05/2010 n. 12339) e nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.
Le censure di cui al quinto motivo ripropongono le stesse censure di cui al terzo motivo, deducendo anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sono parimenti inammissibili in quanto, trascurano completamente tutto il percorso motivazionale della sentenza impugnata per sostenere che le dichiarazioni dei testi proverebbero il possesso e che la pronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con le risultanze probatorie senza attingere le motivazioni per le quali la relazione di fatto era iniziata come semplice detenzione, non era provata l'interversione, le condotte che astrattamente potevano configurare una interversione del possesso erano state poste in essere in tempi non utili per il maturarsi dell'usucapione ultraventennale.
6. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1158 c.c., relativamente alla sussistenza del possesso utile all'usucapione e ripetono, come già nel secondo motivo, che in presenza di un possesso utile all'usucapione non può esserci la detenzione derivante da un contratto associativo;
formulando il quesito di diritto chiedono a questa Corte di valutare se in presenza di un possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni possa non essere applicato nei confronti del possessore l'art. 1158 c.c.. 4.1 Come già affermato per il secondo motivo, il motivo è inammissibile come il corrispondente quesito in quanto nel motivo come nel quesito si da per presupposto ciò che invece è stato motivatamente escluso dalla Corte di PP (come già in precedenza dal giudice di primo grado), ossia l'esistenza di un possesso utile all'usucapione senza addurre argomenti validi per contrastare il giudizio in fatto della Corte di PP.
In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati;
le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti ricorsi, li rigetta;
condanna in solido i ricorrenti a pagare:
- ai controricorrenti SS ER DO, TA VA BA e TA AT le spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso e accessori di legge;
- alla controricorrente TA OL RI le spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015