Articolo 23 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 22Articolo 24
Versione
6 maggio 1982
Art. 23. (Rinvio)

Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente