Art. 46. (Atto di opposizione) 1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo' essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice. (( 2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include: )) ((segno)) ((al diritto anteriore)) ((dell'Unione europea)) ((; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non e' disponibile, la data a decorrere dalla quale e' concessa la protezione;)) ((dei diritti)) ((b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione:
1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;)) ((diritto anteriore)) ((2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.))
1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;)) ((diritto anteriore)) ((2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.))