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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice monocratico, dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5344 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 posta in deliberazione all'udienza del 14/11/24, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, con provvedimento del 10/12/24 e vertente
TRA
- (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. FASANELLA DOMENICO C.F._2
- attori –
E
- (C.F. ), con l'avv. CAGIANO ROSARIO Controparte_1 C.F._3
- in persona del l.r.p.t., con l'avv. CAGIANO ROSARIO Controparte_2
- convenuti –
E
- (C.F. ), con l'avv. FERRAZZANO SALVATORE CP_3 C.F._4
- convenuta -
§§§
Oggetto: adempimento
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, i su indicati convenuti, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 “
1. accertare e dichiarare la titolarità in capo al dott. del 50% delle quote Parte_1
Cont societarie della e degli immobili a quest'ultima intestati, come in appresso _2 individuati, per essere l'intestazione delle predette quote societarie e dei relativi beni a nome del dott. frutto di una interposizione reale di persona tra il primo ed il secondo;
Controparte_1
2. conseguentemente disporre, anche ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento dal dott.
[...]
a favore del dott. del 50% delle quote societarie della CP_1 Parte_1 Controparte_2
e dei relativi immobili di proprietà di quest'ultima come di seguito individuati:
[...]
Terreno sito in Località San Nicola – S.S. 16 Adriatica per San Severo, Km 609+600, su cui insiste il complesso denominato di ha 5.48.95, confinante con S.S. 16 Adriatica, _2 [...]
stradetta dei germani e , salvo altri, già individuato nel Catasto Per_1 Per_1 Persona_2
Terreni del Comune di Foggia al Foglio 50 con le seguenti particelle: p.lla 5, seminativa, cl. 1 di ha 1.90.26; p.lla 20, seminativo, cl. 2 di ha 2.24.44; p.lla 93, seminativo, cl. 1 di ha 0.04.44; p.lla
94, seminativo, cl. 1 di ha 0.03.52; p.lla 163, seminativo, cl. 1 di ha 0.18.40; p.lla164, seminativo, cl. 1, di ha 0.01.04; p.lla 165, seminativo, cl. 2 di ha 0.09.74; p.lla 208, seminativo, cl. 1 di ha
0.10.18; p.lla 209, seminativo, cl. 1 di ha 0.00.37; p.lla 210, seminativo, cl. 1, di ha 0.00.54; p.lla
211, seminativo, cl. 1 di ha 0.00.43; p.lla 212, seminativo, cl 1 di ha 0.02.58; p.lla 213, seminativo, cl. 1 di ha 0.00.44; p.lla 214, seminativo, cl. 1 di ha 0.00.62; p.lla 215, seminativo, cl. 1 di ha
0.00.81; p.lla 216, seminativo, cl. 1 di ha 0.00.08; p.lla 485, seminativo, cl. 1 di ha 0.80.06, sulle quali insistevano una serie di fabbricati (stazione di servizio, bar, servizi, abitazione, deposito, ristorante ed accessori) inizialmente non censiti ed i quali, in uno ai terreni, per effetto di aggiornamento risultano attualmente individuati dai seguenti dati:
In catasto Fabbricati del Comune di Foggia:
- Fl. 50, p.lla 580 sub 2 di vani 7 e R.C. 560,38; - Fl. 50, p.lla 580 sub. 6; - Fl. 50, p.lla 581 sub. 1, di 127 mq e R.C. 1.856,20; - Fl. 50, p.lla 581 sub. 2, R.C. 3.475,20; - Fl. 50, p.lla 580 sub. 3 di 7 vani, R.C. 560,36;
In Catasto Terreni del Comune di Foggia:
- Fl. 50, p.lla 164 di ha 0.02.40; - Fl. 50, p.lla 165 di ha 0.09.74; - Fl. 50, p.lla 20 di ha 2.24.44; -
Fl.50, p.lla 615 di ha 1.83.42; - Fl. 50, p.lla 616 di ha 0.26.24;
3. ordinare al Conservatore dei RR.II. di Foggia ed al Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con ogni conseguente adempimento di legge ed esonero da responsabilità;
2
4. in ogni caso condannare il dott. al risarcimento di tutti i danni derivati al Controparte_1 dott. a seguito dell'inadempimento di cui in narrativa, nella misura che sarà Parte_1
accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, comunque non inferiore agli utili di esercizio della società predetta;
5. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata emissione della pronuncia richiesta in via principale, condannare la sig.ra alla restituzione, in favore della sig.ra CP_3 Parte_2
, ovvero del dott. , della somma di € 318.480,00, oltre interessi legali,
[...] Parte_1
nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, secondo la misura da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
6. condannare i convenuti al pagamento delle spese e del compenso professionale relativi al presente giudizio.”
Si sono costituiti i convenuti a ministero dapprima di un unico difensore e poi ( ) a CP_3
mezzo del diverso difensore sopra indicato, rassegnando in ogni caso le medesime conclusioni con riguardo all'integrale rigetto delle domande avversarie, con vittoria delle spese di lite, anche relativamente alle due istanze di sequestro conservativo spiegate dagli attori e respinte dal Tribunale in corso di causa.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali, consulenza grafologica, interrogatorio formale delle parti e prove testimoniali.
All'udienza sopra indicata, a seguito di diversi rinvii, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 04/12/24, con cui sono stati concessi alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
Depositate le dette memorie la causa è ora decisa.
§§§
1. Innanzitutto va premesso, in linea generale, che l'operazione economica di cui al presente giudizio si inserisce, come tranquillamente ammesso da tutte le parti, in una congerie di rapporti societari e familiari che le parti, tutte, hanno voluto nel tempo rendere scarsamente ricostruibili e intellegibili ai terzi, in particolare al fine di sottrarre i rispettivi patrimoni alla garanzia prevista in favore dei creditori delle diverse iniziative imprenditoriali facenti capo ai componenti della famiglia in senso lato.
Ciò determina, a parere del giudicante, due conseguenze che sono poi due facce della stessa medaglia: da un lato, la necessità di attenersi strettamente a ciò che è stato documentato e che le
3 parti hanno inserito in impegni formali e, dall'altro, la scarsa affidabilità delle testimonianze che hanno visto coinvolti soggetti a vario titolo interessati, se non direttamente alla presente vicenda e all'altra sub iudice davanti allo stesso giudicante, ai complessi rapporti dei componenti della famiglia e delle società che a questi fanno riferimento, salve le testimonianze del e _1 Tes_1
del che però risultano del tutto irrilevante ai fini del decidere, così come nella sostanza CP_4
anche quelle dei legali della famiglia e del Curatore dr. Persona_3
D'altronde, i familiari sentiti hanno suggerito la sussistenza di due “fazioni” formatesi a seguito di ulteriori contenziosi, in occasione di precedente vicenda successoria, che appaiono puntualmente riprodottesi nelle testimonianze rese.
§§§
2. Le questioni sollevate dagli attori sono state:
2.1. la sussistenza di un pactum fiduciae che sarebbe intercorso tra i cugini e Controparte_1
per l'intestazione fiduciaria al primo del 50% del capitale della Parte_1 Controparte_2
società costituita nel 2009 innanzitutto per poter partecipare all'asta del complesso
[...]
immobiliare omonimo, che era già stato della famiglia prima del fallimento della _1 [...]
con conseguente domanda di emissione di una sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., CP_5
per il passaggio della titolarità della detta quota del 50% della società al (nonché Parte_1 per l'intestazione dei beni immobili di pertinenza della società anche al nuovo socio, domanda già di per sé difficilmente comprensibile), oltre al risarcimento del danno da ritardo dell'adempimeno;
2.2. in caso di mancato accertamento del suddetto patto e quindi del suddetto diritto all'esecuzione specifica dell'impegno correlato, gli attori hanno domandato, in via subordinata, il risarcimento del danno a favore di consistente nella restituzione della residua somma dovuta Parte_2
alla stessa per il mancato adempimento, comunque, dell'impegno di cui sopra.
2.3. Hanno infatto esposto gli attori in sintesi che:
- al fine di procurare il recupero degli immobili del complesso facenti parte dell'attivo _2
del Fallimento Casillo Grani S.n.c., in base a un accordo tra i cugini e Controparte_1 _1
, finanziato però dalle rispettive madri e forse su impulso estermo di ,
[...] Persona_4
sarebbe stata costituita la Controparte_2
- la detta società, avente come socio unico e amministratore unico , ha Controparte_1 partecipato all'asta per il suddetto complesso immobiliare aggiudicandoselo per una spesa complessiva di € 636.480,00, di cui € 530.400,00 quale prezzo di aggiudicazione ed € 106.080,00 quali complessive spese di trasferimento a carico dell'aggiudicataria;
4 - in base agli accordi raggiunti, l'acquisto, mirante a far rientrare i beni nell'ambito della famiglia
, fu finanziato per € 407.480,00 da (madre di ) e per € _1 Parte_2 Parte_1
229.000,00 da (madre di ), come da scrittura privata stipulata tra CP_3 Controparte_1 le due e prodotta in giudizio in copia con l'atto introduttivo e poi in originale ai fini della sua verificazione a cura della consulente grafologa successivamente nominata;
- come emergerebbe anche dalla detta scrittura, tra i patti complessivi stipulati tra le parti vi sarebbe stato anche un accordo (verbale) tra i cugini e al fine di Controparte_1 Parte_1
intestare inizialmente fiduciariamente l'intero capitale sociale della al primo, Controparte_2
salvo retrocessione della quota del 50% a richiesta del;
Parte_1
- ciò, nonostante le quote di finanziamento non fossero inizialmente paritarie (stante la contribuzione per maggior somma della compagine rispetto a quella Controparte_6
), successivamente ricondotte però a (quasi) parità attraverso un ulteriore Controparte_7 versamento di per € 15.000,00 in favore di , ma anche poi con la Parte_1 CP_3
retrocessione alla compagine di una parte di un maggior finanziamento Controparte_6 ottenuto dalla per un totale di € 104.000,00. Controparte_2
In definitiva, l'intento di riportare i beni che erano già nel patrimonio della famiglia sarebbe _1 stato conseguito mediante interposizione reale del secondo le parti l'unico “presentabile” CP_1 ai fini della presentazione dell'offerta nella procedura d'asta avviata dal Fallimento Casillo Grani
S.n.c., non potendo a tanto ovviare né (già coinvolto in altra procedura fallimentare Persona_4
personale), né , figlio del predetto, per non meglio definite ragioni di opportunità. Parte_1
2.4. A tanto i convenuti, e cioè la e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
hanno risposto nel corso del giudizio quanto segue:
- l'impossibilità innanzitutto degli accordi prospettati complessivamente dagli attori per l'assenza
(“da quasi vent'anni”) di rapporti tra , e quindi anche CP_3 Persona_4 [...]
dovuti a forti dissapori sorti in sede di successione del comune capostipite dei fratelli Parte_2
RE e;
Per_4
- l'inutilità in realtà di celare alla procedura fallimentare, con la complicata operazione descritta dagli attori, anche il nome di , per il quale non sussisteva alcun limite legale alla Parte_1 partecipazione all'asta;
- che la scrittura privata prodotta in atti e intercorsa tra e CP_3 Parte_2
sarebbe stata artatamente confezionata per dare la mera apparenza della complessiva operazione, in quanto la sottoscrizione della sarebbe del tutto apocrifa;
_1
5 - l'intera somma necessaria per l'aggiudicazione del compendio immobiliare denominato _2 sarebbe stata sborsata da , anche grazie ad un finanziamento di €
[...] Controparte_1
283.680,00 ottenuto dalla Industrie Granarie Italiane S.p.A., nella quale tuttavia al momento del presunto prestito risultava come consulente (autorizzato dal G.D. del fallimento personale) Per_4
(che secondo la tesi dei medesimi convenuti doveva essere però in rotta con
[...] CP_3
e quindi con ?); Controparte_1
- altro prestito la e ottennero dalla Banca Popolare di Controparte_2 Controparte_1
AN (e non per intercessione di come affermato dagli attori) per € 220.000,00; Parte_1
- il bonifico bancario di € 104.000,00 in favore di e ad opera di Parte_1 CP_1
in data 02/11/2011, non costituì rimborso dell'originario finanziamento
[...] Controparte_8
(per pareggiare gli apporti), ma solo frutto di una dazione a titolo di prestito al cugino relativo a vicende del Foggia Calcio e per il quale pende comunque tra le parti altro giudizio per la restituzione della somma mutuata;
- la detta ricostruzione sarebbe avvalorata anche dalla causa intentata dalla Industrie Granarie
Italiane S.p.A. e dal suo socio alla per la restituzione del Controparte_9 Controparte_2 prestito di € 283.680,00 (nella quale causa, tuttavia, è risultato che la si è Controparte_2
opposta a qualsiasi restituzione (?), con sentenza peraltro favorevole in appello, pendendo allo stato il giudizio in Cassazione).
§§§
3. Quanto sopra complessivamente premesso, appare logicamente preliminare al giudicante, innanzitutto, la questione relativa all'accertamento giudiziale, a seguito di ricusazione della convenuta della propria sottoscrizione, relativo all'autenticità della sottoscrizione CP_3
della stessa apposta alla scrittura privata del 13/07/09, peraltro intercorsa esclusivamente tra e . Parte_2 CP_3
Visti gli esiti delle prove orali svoltesi e di cui sopra si è già detto relativamente alla loro sostanziale inconcludenza, la detta scrittura, ove giudicata autentica, costituirebbe infatti il principale elemento di prova, sia in merito all'esistenza del pactum fiduciae tra e il cugino Parte_1 CP_1
, che in merito alla effettiva partecipazione finanziaria all'operazione di recupero del
[...]
complesso da parte di _2 Parte_2
Al riguardo innanzitutto, sebbene il Giudice, peritus peritorum, effettivamente non sia in alcun modo vincolato dagli esiti della relazione peritale richiesta al CTU nominato nel corso del giudizio, in particolare in materia di perizia grafologica, non si rinvengono tuttavia ragioni in questa sede né
6 per discostarsi dagli esiti della relazione depositata e dalle relative conclusioni, né elementi per disporre la sua rinnovazione: occorrerebbe motivare peraltro innanzitutto perché ci si discosti dagli esiti di una perizia tecnica richiesta al consulente, in questo caso peraltro specificamente incentrata su aspetti tecnici propri della scienza interessata, non a disposizione del giudice, e quindi non involgente la percezione di fatti ulteriori intreressanti il giudizio.
Va osservato che il consulente ha premesso correttamente la descrizione delle specifiche indagini svolte (anche mediante ingrandimenti fotografici digitali, raggi ultravioletti e infrarossi per esaltare particolari non visibili a occhio nudo), le quali appaiono complete e partecipate dai consulenti di parte, che hanno potuto a loro volta esaminare tutte le scritture, quella in verifica e quelle in comparazione, richiedendo al CTU anche lo svolgimento di ulteriori saggi grafici fino ad arrivare al numero di 135 su venti facciate, con tutte le possibili varianti di posizione e condizioni dello scrivente, nonché l'adozione di accorgimenti e infine con la possibilità di formulare osservazioni alle quali il perito ha puntualmente risposto.
Inoltre, la consulenza è preceduta da una completa premessa metodologica che da conto anche dell'utilizzo in taluni casi di termini non propriamenti tecnici (non perfettamente aderenti cioè alla terminologia ortodossa della scienza impiegata), utilizzati programmaticamente al fine di rendere intellegibile per il lettore non tecnico il percorso logico seguito e le conclusioni raggiunte (elemento peraltro contestato da parte convenuta, con relazione però depositata dopo lo svolgimento della consulenza d'ufficio e fuori dai termini concessi per le osservazioni, che non appare tale comunque da inficiare la coerenza delle conclusioni raggiunte, vista proprio la consapevole adozione in parte di terminologia atta a rendere maggiormente intellegibile la materia tecnica al profano, dopo aver rigorosamente esposto le risultanze delle indagine analitiche).
Infine la CTU ha integralmente relazionato sulla corrispondenza, naturalmente a suo parere, delle pricipali caratteristiche della scrittura in verifica e di quelle in comparazione pervenendo alla conclusione di autenticità della stessa, senza alcun dubbio manifestato (“L'analisi sin qui condotta evidenzia: - CONVERGENZE tra la verificanda e le comparative C1,C2,C3,C4,C5 in tutti parametri grafologici esaminati;
- CONVERGENZE tra la verificanda ed il saggio grafico in tutti parametri esaminati ad eccezione della Pressione, della Distribuzione Spaziale, del Calibro e dei
Rapporti Proporzionail risultati comunque COMPATIBILI;
- non sono state mai rilevate incompatibilità e divergenze tra verifcanda e comparative” - pag. 22).
Anche le risposte alle osservazioni svolte (quelle legittimamente offerte dai convenuti nei termini concessi dal giudice e con i CCTTPP nominati legittimamente in sede di CTU) sono apparse
7 coerenti e logiche, sia intrinsecamente, che in relazione ai contenuti della relazione peritale.
Per converso, i convenuti hanno irritualmente (e tardivamente) prodotto all'udienza del 24.04.2015 una perizia grafologica alternativa, allegata peraltro a una denuncia in sede penale a carico del CTU nominato nel presente giudizio, che però deve ritenersi non abbia avuto alcun seguito non essendo stato allegata alcuna ulteriore notizia dopo ormai 10 anni.
Tale perizia di parte, a firma della prof.ssa mai nominata peraltro dai convenuti Persona_5
quale loro consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, oltre a essere (ingiustificatamente) tardiva, in realtà non adduce elementi decisivi (da considerarsi peraltro come mere difese). In particolare:
- non la predicata inutilizzabilità delle comparative più risalenti e coeve con la firma in verifica, in quanto, in particolare, l'utilizzo di fotocopie, sebbene ovviamente meno rassicurante, non è stato escluso dalla giurisprudenza;
- e non, come già visto, l'individuazione di pecche terminologiche individuate dal CTP nella relazione, visto che il CTU ha programmaticamente avvertito dell'esistenza di un lessico utile alla migliore comprensione dell'elaborato al non tecnico.
In definitiva, oltre a essere perizia di parte e tardiva, oltre a trattarsi di perzia fatta su perizia altrui e non autonomamente svolta con i necessari accertamenti preliminari, non convince nel merito, oltre che per l'esclusione programmatica delle comparative più risalenti, anche per la genericità dei giudizi espressi in fine sulla non compatibilità delle restanti comparative (i saggi contemporanei), a fronte dei ben più analitici raffronti offerti dalla consulenza d'ufficio.
Quanto sopra chiarito e al fine di aggiungere elementi ulteriori ed estrinseci in merito alla autenticità della scrittura privata in verifica, va sottolineato che non appare plausibile la prospettazione dei convenuti, per i quali si sarebbe trattatto di null'altro che un falso integrale.
Non si comprende, infatti, in una macchinazione che si assume preparata ad hoc per il presente giudizio, perché il falsificatore non si sia indotto a falsificare, molto più agevolmente peraltro (data la rappresentata assiduità dei rapporti tra cugini), la firma del diretto interessato, il CP_1
, nell'ambito direttamente di un patto fiduciario, la cui dimostrazione è l'oggetto
[...]
principale del presente giudizio.
E perché invece il falsario si sia risolto a immaginare una così complicata scrittura, coinvolgente peraltro direttamente le sole madri del e del , e non direttamente i cugini, CP_1 Parte_1
non potendosi egli non prospettare le difficoltà in cui sarebbe comunque incorso in giudizio nel provare, solo indirettamente, l'esistenza del suddetto patto fiduciario.
8 E tale argomentazione, per quanto inferenziale, appare la più stringente, rispetto a quelle articolate confusamente dalle parti, a sostegno in definitiva dell'autenticità della scrittura, oltre all'esito della perizia grafologica in atti.
§§§
4. Stabilita in definitiva l'autenticità della scrittura privata del 13/07/09, intercorsa tra
[...]
e , occorre ora stabilire se la stessa, come detto, sia prova sufficiente per Parte_2 CP_3 accertare anche l'effettiva stipulazione tra e di un accordo Parte_1 Controparte_1 fiduciario di interposizione reale del secondo, mediante intestazione dell'intero capitale sociale della in realtà spettante per la quota del 50% al . Controparte_2 _1
E la risposta è negativa.
Da un lato, infatti, la scrittura agli atti, intercorsa tra le rispettive madri degli ipotetici concludenti, non può costituire prova dell'effettiva conclusione di un accordo tra altri soggetti non partecipanti alla stessa.
Dall'altro, il tenore letterale della scrittura suggerisce semmai l'assunzione di un impegno da parte della di procurare il consenso del proprio figlio, , divenuto CP_3 Controparte_1 intestatario dell'intero capitale della società, di addivenire, successivamente, cioè in futuro, alla stipula del pactum fiduciae.
Infatti, rispetto all'asserzione iniziale per cui la sarebbe stata costituita tra i Controparte_2 cugini ma con intestazione fiduciaria dell'intero capitale al prevale la più chiara dizione CP_1
di cui alla seconda parte della scrittura per la quale , nel rilasciare quietanza per la CP_3 somma consegnatale dall' , rilascia “ampia e personale garanzia della destinazione della Pt_2
stessa [somma] allo scopo pattuito, nonché dell'obbligo fiduciario di mio figlio
[...]
di retrocedere la quota della società e della relativa proprietà immobiliare CP_1
corrispondenti alla parte del costo di acquisto dal medesimo versata per tramite della madre
[...]
”. Parte_2
Proprio il rifiuto da parte del di ottemperare al detto impegno assunto in realtà da CP_1 CP_3
in sede di acquisizione della provvista finanziaria, impegno peraltro assunto non con
[...] _1
, ma con la di lui madre è verosimilmente all'origine dei dissapori
[...] Parte_2 tra cugini e madri e dell'insorgere dei contenziosi.
Appare verosimile che l'operazione fu in effetti congeniata all'interno della famiglia, ma, dati anche i tempi stretti per effettuare l'offerta in sede di asta e poi provvedere al saldo del prezzo di aggiudicazione, sono saltati alcuni passaggi negoziali.
9 L'importante al momento era provvedere a garantire la provvista finanziaria, ma non vi è prova che sia mai stato stipulato in effetti il patto fiduciario tra i cugini, dato peraltro per scontato ma solo in prosieguo.
D'altra parte, i testi, sul punto, si sono equamente divisi sull'esistenza o meno del presunto accordo tra i cugini, oltre che sull'effetiva origine dell'idea di riacquistare i beni in discorso.
In ogni caso, nessuno dei testi ha potuto riferire quando e dove l'accordo tra i cugini sarebbe stato stipulato, anche solo in via approssimativa, e cioè sulle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso sarebbe stato concluso.
Anche i legali di famiglia, nonostante la partecipazione a numerose operazioni e alla presenza di volta in volta dei vari soggetti interessati, pur sembrando in almeno un caso presumere l'esistenza dell'accordo, non hanno potuto riferire, né che lo stesso sia stato stipulato in loro presenza, né in quale occasione lo stesso sarebbe venuto a giuridica esistenza.
Peraltro, nemmeno i capitoli specifici articolati sul punto da parte attrice nelle proprie memorie, prima ammessi dal precedente assegnatario del fascicolo e poi definitivamente esclusi, contenevano alcun riferimento di tempo e di luogo nel quale il predetto accordo, come fatto storico, sarebbe stato concluso e pertanto sono stati giustamente dichiarati alla fine inammissibili.
Anche qui, da un punto di vista logico, seguendo la prospettazione attorea, non si comprende perché non si sia provveduto, se fosse vero che era già stato raggiunto l'accordo in tal senso tra i due diretti interessati ( e ), alla redazione per iscritto anche del patto fiduciario, data CP_1 Parte_1 la rilevanza dell'operazione, quantomeno con clausole minime.
Non vi era alcun reale ostacolo a tanto, nemmeno nell'esigenza di tenere fuori dall'operazione il nome di , che peraltro compare comunque nella scrittura intercorsa tra l'attrice e Parte_1
come beneficiario dell'operazione stessa, il quale, in realtà, avrebbe persino potuto CP_3 legittimamente partecipare direttamente all'asta e che, quindi, sicuramente poteva essere parte in una scrittura privata con il cugino, destinata comunque a restare riservata.
In nulla incide sulla detta ricostruzione tutto il lungo argomentare delle parti sulla partecipazione o meno di (attestata peraltro anche dallo stesso) al concepimento dell'operazione su Persona_4
vista, in quanto ciò che conta in questa sede sono gli atti effettivamente posti in essere e l'effettiva stipula di una precisa obbligazione a carico di un preciso soggetto giuridico, , Controparte_1
che solo per tale via sarebbe tenuto all'adempimento e quindi, in mancanza, all'esecuzione coattiva richiesta, anche in forma specifica.
Non è stata dunque raggiunta la prova del pactum fiduciae essendosi limitati in defintiva gli attori a
10 fornire elementi presuntivi (ad esempio anche il possesso di documentazione della società in capo al
) che però, rispetto a tutto quanto sopra, non possono condurre all'accertamento richiesto. _1
Devono quindi essere integralmente rigettate le domande principali inerenti all'emanazione di una sentenza costitutiva per l'intestazione a favore di sia delle quote societarie che Parte_1
degli immobili, così come le domande di risarcimento del danno rivolte nei confronti della
[...]
e/o nei confronti di . Controparte_2 Controparte_1
§§§
5. Quanto sopra chiarito, resta la promessa fatta da ad nella CP_3 Parte_2
scrittura sopra vista.
Dovendosi dare per accertata, conseguentemente, anche la dazione della somma indicata nella detta scrittura privata, stante la specifica quietanza rilasciata nella stessa (e non potendosi per inciso escludere il possesso, in capo ai componenti della famiglia , anche di ingenti somme in _1
contanti), resta da verificare dunque la domanda di risarcimento formulata, in via subordinata, nei confronti della convenuta da parte dell'attrice contenuta già CP_3 Parte_2 nell'atto introduttivo e confermata poi in sede di comparse conclusionali.
La fattispecie, per quanto già sopra anticipato, deve essere correttamente inquadrata nella promessa del fatto del terzo, in ciò concretandosi il contenuto della scrittura privata del 13/07/09 intercorsa tra e . Parte_2 CP_3
Va allora premesso, per ciò che qui rileva, che:
- la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo si realizza quando il promittente si impegna nei confronti del promissario in ordine al fatto che un terzo soggetto si obblighi o compia una certa prestazione;
- l'accordo così raggiunto ha efficacia obbligatoria tra le parti contraenti e non fa sorgere alcun obbligo con riguardo al terzo (non essendo ovviamente ammissibile una domanda giudiziale volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione del promittente, in quanto essa, avendo ad oggetto un facere, cioè una attività di persuasione, consiste in una condotta autonoma e strettamente personale, come tale insostituibile - Cass. Sentenze n. 1488/1966, n.1050/1969, n.
131/1980, n. 1991/1987, n. 4093/1987, n. 12118/1992, n. 12507/1993 e n. 12793/1995);
- secondo la S.C., la promessa non richiede la forma scritta neanche quando abbia a oggetto il trasferimento di beni immobiliari a opera del terzo (Cass. n. 3601/1974);
- quando la promessa costituisce un'obbligazione a sé stante, secondo la migliore dottrina, sorge un'obbligazione alternativa (e non facoltativa, escludendosi così il valore esimente
11 dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione principale) in capo al promittente: procurare il consenso o il facere del terzo ovvero indennizzare la controparte, assumendo in sostanza su di sé
l'alea della mancata adesione del terzo, in alcun modo obbligato al contenuto della promessa;
- quando invece l'inserimento della promessa del fatto del terzo, come nel caso di specie, è operato nel contesto di altro contratto a prestazioni corrispettive, con effetti integrativi dell'obbligazione gravante su uno dei contraenti a vantaggio dell'altro, sì da condizionare la funzionalità causale del contratto stesso, l'autonomia dei due negozi deve per questa compenetrazione causale ritenersi venuta meno e il mancato adempimento del terzo (libero in quanto estraneo alla promessa di compiere o non compiere il fatto promesso) è inadempimento colpevole del promittente, per il fatto stesso di aver assunto un impegno da adempiersi dal terzo senza essere sicuro che questi avrebbe adempiuto (Cass. n. 2699/1996; Cass. n. 5216/1993; Cass. n. 2480/1968).
Sulla base delle dette premesse in diritto, nel caso di specie sussiste la responsabilità di CP_3
[...]
Infatti, la promessa del fatto del terzo ( ) si affianca nel caso di specie e integra Controparte_1
l'obbligo restitutorio insito in un contratto di finanziamento in favore in definitiva della
[...]
(all'epoca già costituita), al fine di consentire la partecipazione della stessa all'asta per _2
l'acquisto degli immobili del complesso denominato già di proprietà della famiglia _2
. _1
Il mancato adempimento da parte di (esclusa ogni sua possibile responsabilità Controparte_1
in quanto estraneo alla promessa) costituisce specifico inadempimento all'impegno contratto dalla in via corrispettiva rispetto alla dazione della somma necessaria. _1
Ne deriva che non di indennizzo si deve parlare (peraltro non oggetto di specifica domanda), ma di vero e proprio risarcimento per inadempimento contrattuale, stante i principi sopra visti, a carico della sola . CP_3
Quanto alla quantificazione del danno conseguente, in mancanza di ulteriori elementi forniti su poste di danno ulteriori dallo specifico avente diritto, qui solo (esclusa Parte_2
quindi ogni commistione con supposti danni riferibili al per la mancata Parte_1 retrocessione di quote conseguente all'inesistente pactum fiduciae), si può fare riferimento alla quantificazione iniziale pari a € 318.480,00, quantificata dalla medesima parte in forza della parziale restituzione di cui la stessa ha beneficiato per propria stessa ammissione e, quindi, con valore confessorio, rispetto alla quale quantificazione controparte nulla ha in realtà controdedotto.
La detta somma, trattandosi di restituzione di somma liquida, va maggiorata dei soli interessi nella
12 misura legale, con decorrenza dalla data della domanda e fino al saldo effettivo.
Non resta al riguardo che confutare le difese di parte convenuta in relazione anche alla sopra vista obbligazione risarcitoria.
Innanzitutto, va sottolineato che parte convenuta, nello specifico , ha scelto per tutto CP_3
il corso del giudizio quale principale linea difensiva di negare la sussistenza stessa del rapporto intercorso con ricusando in limine innanzitutto la propria sottoscrizione Parte_2
apposta alla scrittura privata poi oggetto di verifica.
Pertanto, non sono state spiegate contestazioni specifiche sull'entità della somma effettivamente percepita e sicuramente destinata alla partecipazione all'asta più volte richiamata.
A parte la falsità della scrittura privata, la convenuta ha poi offerto, come già sopra rilevato, una spiegazione alternativa, tuttavia non accoglibile, con riguardo alla provenienza della provvista con cui la potè aggiudicarsi il compendio immobiliare messo all'asta dal Controparte_2
fallimento.
Ha dedotto parte convenuta che:
- l'intera somma necessaria per l'aggiudicazione del compendio immobiliare denominato _2 sarebbe stata sborsata da , anche grazie a un finanziamento di €
[...] Controparte_1
283.680,00 ottenuto dalla Industrie Granarie Italiane S.p.A., nella quale al momento del presunto prestito risultava come consulente (autorizzato dal G.D. del fallimento personale) ; Persona_4
- altro prestito la e ottennero dalla Banca Popolare di Controparte_2 Controparte_1
AN per € 220.000,00, che però dovrebbe essere successivo all'asta.
In ogni caso, a parte che non è stata dimostrata la corrispondenza delle cifre suddette rispetto alle somme necessarie per partecipare effettivamente all'asta, può rilevarsi che:
- secondo la tesi dei medesimi convenuti, avrebbe dovuto essere però in rotta con Persona_4
la sorella (al pari della ) e, quindi, con , per cui non si CP_3 Pt_2 Controparte_1 spiegherebbe comunque l'intervento dello stesso in loro favore;
- ma soprattutto, la detta ricostruzione dovrebbe essere avvalorata dalla causa poi intentata dalla
Industrie Granarie Italiane S.p.A. e dal suo socio autore materiale del supposto Controparte_9 finanziamento, alla per la restituzione del prestito di € 283.680,00: in detta Controparte_2
causa, tuttavia, è risultato che la si sia opposta a qualsiasi restituzione, Controparte_2 negando specificamente la sussistenza di qualsiasi obbligazione restitutoria, cioè l'esistenza stessa di un contratto di finanziamento, avendo ottenuto peraltro sentenza favorevole ancora in appello, pendendo attualmente il ricorso in Cassazione.
13 La detta condotta giudiziale integra senz'altro anche qui gli estremi della confessione dell'inesistenza dell'affermato finanziamento, quindi restando sconfessata la ricostruzione alternativa fornita dai convenuti.
E la mancanza di prova su come la si sarebbe procurata i mezzi, per il Controparte_2 consistente acquisto di beni all'asta, conferma in definitiva la bontà delle conclusioni sopra raggiunte.
§§§
Quanto alle spese di lite, avendo come punto di riferimento il principio di soccombenza e il presupposto principio di causalità, vi sono giuste ragioni per addivenire alla compensazione delle spese di lite tra , la e il suo Parte_1 Parte_2 Controparte_2
amministratore . Controparte_1
Se è pur vero che non è stata data prova dell'effettiva stipula dell'accordo di intestazione fiduciaria, la condanna di , che pure detto impegno aveva promesso, esclude la soccombenza in CP_3
senso stretto di tutti i suddetti soggetti.
Per considerazioni analoghe possono essere compensate tra tutte le parti le spese delle due istanze di sequestro presentate dagli attori in corso di causa.
Va invece condannata al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 Parte_2
(comprese definitivamente quelle della CTU espletata), essendo risultata soccombente in
[...]
relazione alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento della promessa posta in essere, come in premessa indicato (oltre che nello specifico subprocedimento di verificazione). Tali spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della somma riconosciuta a titolo di risarcimento e dei vigenti parametri, al punto medio per tutte le fasi, ma con il limite della nota spese presentata dal difensore avv. Domenico Fasanella in data 03/03/25 (che costituisce limite invalicabile per il giudice: Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 26/10/2021, n. 30087).
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge la domanda inerente all'emissione di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonché la connessa domanda di risarcimento del danno nei confronti di e della Controparte_1
Controparte_2
2) accoglie la domanda proposta da nei confronti di , relativa Parte_2 CP_3
all'inadempimento di quest'ultima alla promessa ex art. 1381 c.c. fatta nella scrittura privata del
14 13/07/09, intercorsa esclusivamente tra e , e per l'effetto Parte_2 CP_3
condanna , a titolo di risarcimento del danno conseguente al detto inadempimento, a CP_3
versare ad la somma di € 318.480,00, maggiorata di interessi in misura Parte_2
legale con decorrenza dalla data della domanda e fino al saldo effettivo;
3) compensa tra , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
le spese del presente giudizio;
[...]
4) compensa tra tutte le parti le spese dei due procedimenti cautelari avviati in corso di causa;
5) condanna alla rifusione in favore di delle spese del CP_3 Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in € 458,00 per esborsi ed € 14.103,00 (nei limiti della nota spese depositata dall'avv. Fasanella), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico di le spese della CTU grafologica. CP_3
Si comunichi.
Così deciso lì 01/04/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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