Trib. Rovigo, sentenza 21/11/2024, n. 278
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Sentenza 21 novembre 2024

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Il Tribunale di Rovigo, in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza in merito a una domanda di divorzio congiunto promossa da due coniugi, i quali chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel 2012. I ricorrenti, assistiti da un legale, hanno presentato un ricorso congiunto, allegando la nascita di due figli minori e l'avvenuta omologazione della loro separazione consensuale nel febbraio 2023, senza che la convivenza fosse mai ripresa. Hanno altresì dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di prenderne atto e di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note. Le condizioni concordate riguardano l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e la definizione dei tempi di permanenza con il padre, delle modalità di condivisione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, e della ripartizione delle spese straordinarie mediche e scolastiche, che il padre è tenuto a corrispondere alla madre al 100%. I coniugi hanno inoltre rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, dichiarandosi economicamente autosufficienti, e si sono reciprocamente autorizzati all'ottenimento dei documenti per l'espatrio dei figli, impegnandosi a concordare preventivamente ogni viaggio all'estero. Le spese legali sono state imputate a ciascuna parte nella misura del 50%.

Il collegio giudicante, esaminati i documenti prodotti e tenuto conto della comune volontà delle parti, ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù della separazione personale omologata e della mancata ripresa della convivenza, che ha comportato la definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il Tribunale ha reputato gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni, conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori. Pertanto, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha preso atto degli accordi intervenuti in ordine all'affidamento, al mantenimento della prole e agli accordi economici, e ha dichiarato interamente compensate le spese di lite. La sentenza è stata pronunciata con il parere del Pubblico Ministero e la cancelleria è stata mandata per gli adempimenti conseguenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rovigo, sentenza 21/11/2024, n. 278
    Giurisdizione : Trib. Rovigo
    Numero : 278
    Data del deposito : 21 novembre 2024

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