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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/11/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
3547/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3547/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Verde ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Chiedono la pronuncia della cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario celebrato in Salara (RO) il 29/04/2012, con atto trascritto nel registro di Stato civile del Comune di Salara anno 2012 n. 1 parte II serie A ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1. I figli e , minori di età, sono affidati a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre nella sua abitazione sita in San Bellino (RO) via Argine Santa Maria n. 1337, ove sarà trasferita la loro residenza anagrafica.
2. Il padre starà con i figli durante la settimana tre pomeriggi dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00 dopo cena, andandoli a prendere presso la loro abitazione e riaccompagnandoli a casa. Il fine settimana il padre starà con i figli dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio sino alle ore 16.00 della domenica successiva, andando a prenderli a casa e riaccompagnandoli nella loro abitazione.
1 Durante le vacanze natalizie e pasquali e nei giorni festivi dell'anno i bambini staranno con il padre dalla mattina sino al primo pomeriggio pranzando con lui, che provvederà a portarli a casa dalla madre con la quale staranno il restante pomeriggio e la notte cenando con lei;
ciò ad eccezione dei giorni di riposo dal lavoro della madre in cui i minori staranno con la stessa. Durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, avendo cura di attivarsi con congruo anticipo per l'organizzazione dei rispettivi giorni di ferie, al fine di evitare sovrapposizioni. I genitori potranno sempre in ogni caso concordemente modificare tutte le succitate modalità di pernottamento e visita dei minori, tenuto conto dei loro impegni scolastici e ricreativi, in base alle proprie esigenze lavorative.
3. I genitori assumeranno insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli e relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
gli stessi s'informeranno reciprocamente su ogni questione loro riguardante, anche di ordinaria amministrazione, di cui si occuperà il genitore con il quale di volta in volta i figli si troveranno.
4. In considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, ciascun genitore provvederà a soddisfare direttamente le esigenze quotidiane dei bambini per il periodo di tempo in cui lo stesso starà con loro.
5. Il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre nella misura del 100 % il costo per le seguenti spese straordinarie:
1. SPESE MEDICHE da documentare: A. CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e medicinali prescritti dal medico curante;
b) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture pubbliche;
d) ticket sanitari;
B. CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche in regime non convenzionato;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari e interventi chirurgici erogati da strutture che operano in regime non convenzionato;
c) farmaci e terapie di medicina non tradizionale o non convenzionale;
2. SPESE SCOLASTICHE da documentare: A. CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico relativi a tutto l'anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mensa e trasporto scolastico;
B. CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) libri di testo e materiale scolastico per tutto l'anno scolastico presso istituti privati;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) servizi di post scuola e doposcuola;
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: A. CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) centro ricreativo estivo e servizio mensa estiva;
B. CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione;
b) viaggi, vacanze, campi estivi. Le spese anticipate dalla madre dovranno esserle rimborsate dal padre nella succitata misura del 100% entro il giorno 15 del mese successivo, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
2 6. L'assegno unico erogato dall'INPS andrà corrisposto alla madre nella misura del 100%, obbligandosi i genitori allo svolgimento di tutti i necessari adempimenti e sottoscrizione dei relativi moduli.
7. Le parti si riconoscono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
8. I coniugi si concedono vicendevole autorizzazione all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio dei figli minori, impegnandosi a concordare preventivamente ogni loro viaggio all'estero.
9. Le spese e le competenze legali relative alla presente pratica sono da imputarsi a ciascuna parte nella misura del 50%.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 17-9-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Parte_1 ed SI chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di Pt_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 29-4-2012 a Salara (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012, e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 26-2-2014 e il 14- Per_1 Per_2
9-2017;
- con decreto depositato in data 23-2-2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale, svoltasi nella forma cartolare, del 17-2-2023;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di pasticcera presso la “Pasticceria l'Abbazia” di Parte_1
Fozzati Maurizio, a Badia Polesine, e percepiva una retribuzione mensile pari a circa 1.400,00 euro netti, mentre svolgeva l'attività di impiegato alle Parte_2 dipendenze di con sede a Badia Polesine, e percepiva una Controparte_1 retribuzione mensile pari a circa 2.000,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 20-11-2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, con ordinanza depositata il 20-11-2024, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
3 In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 1264/2023, depositato in data 23-2-2023, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 17-2-2023, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , minori d'età. Per_1 Per_2
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3547/ 2024 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
ed in data 29-4-2012 a Salara (RO), trascritto nel Pt_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento, al mantenimento della prole e agli accordi economici, riportati nelle conclusioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 20 novembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3547/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Verde ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Chiedono la pronuncia della cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario celebrato in Salara (RO) il 29/04/2012, con atto trascritto nel registro di Stato civile del Comune di Salara anno 2012 n. 1 parte II serie A ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1. I figli e , minori di età, sono affidati a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre nella sua abitazione sita in San Bellino (RO) via Argine Santa Maria n. 1337, ove sarà trasferita la loro residenza anagrafica.
2. Il padre starà con i figli durante la settimana tre pomeriggi dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00 dopo cena, andandoli a prendere presso la loro abitazione e riaccompagnandoli a casa. Il fine settimana il padre starà con i figli dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio sino alle ore 16.00 della domenica successiva, andando a prenderli a casa e riaccompagnandoli nella loro abitazione.
1 Durante le vacanze natalizie e pasquali e nei giorni festivi dell'anno i bambini staranno con il padre dalla mattina sino al primo pomeriggio pranzando con lui, che provvederà a portarli a casa dalla madre con la quale staranno il restante pomeriggio e la notte cenando con lei;
ciò ad eccezione dei giorni di riposo dal lavoro della madre in cui i minori staranno con la stessa. Durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, avendo cura di attivarsi con congruo anticipo per l'organizzazione dei rispettivi giorni di ferie, al fine di evitare sovrapposizioni. I genitori potranno sempre in ogni caso concordemente modificare tutte le succitate modalità di pernottamento e visita dei minori, tenuto conto dei loro impegni scolastici e ricreativi, in base alle proprie esigenze lavorative.
3. I genitori assumeranno insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli e relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
gli stessi s'informeranno reciprocamente su ogni questione loro riguardante, anche di ordinaria amministrazione, di cui si occuperà il genitore con il quale di volta in volta i figli si troveranno.
4. In considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, ciascun genitore provvederà a soddisfare direttamente le esigenze quotidiane dei bambini per il periodo di tempo in cui lo stesso starà con loro.
5. Il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre nella misura del 100 % il costo per le seguenti spese straordinarie:
1. SPESE MEDICHE da documentare: A. CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e medicinali prescritti dal medico curante;
b) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture pubbliche;
d) ticket sanitari;
B. CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche in regime non convenzionato;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari e interventi chirurgici erogati da strutture che operano in regime non convenzionato;
c) farmaci e terapie di medicina non tradizionale o non convenzionale;
2. SPESE SCOLASTICHE da documentare: A. CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico relativi a tutto l'anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mensa e trasporto scolastico;
B. CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) libri di testo e materiale scolastico per tutto l'anno scolastico presso istituti privati;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) servizi di post scuola e doposcuola;
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: A. CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) centro ricreativo estivo e servizio mensa estiva;
B. CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione;
b) viaggi, vacanze, campi estivi. Le spese anticipate dalla madre dovranno esserle rimborsate dal padre nella succitata misura del 100% entro il giorno 15 del mese successivo, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
2 6. L'assegno unico erogato dall'INPS andrà corrisposto alla madre nella misura del 100%, obbligandosi i genitori allo svolgimento di tutti i necessari adempimenti e sottoscrizione dei relativi moduli.
7. Le parti si riconoscono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
8. I coniugi si concedono vicendevole autorizzazione all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio dei figli minori, impegnandosi a concordare preventivamente ogni loro viaggio all'estero.
9. Le spese e le competenze legali relative alla presente pratica sono da imputarsi a ciascuna parte nella misura del 50%.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 17-9-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Parte_1 ed SI chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di Pt_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 29-4-2012 a Salara (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012, e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 26-2-2014 e il 14- Per_1 Per_2
9-2017;
- con decreto depositato in data 23-2-2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale, svoltasi nella forma cartolare, del 17-2-2023;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di pasticcera presso la “Pasticceria l'Abbazia” di Parte_1
Fozzati Maurizio, a Badia Polesine, e percepiva una retribuzione mensile pari a circa 1.400,00 euro netti, mentre svolgeva l'attività di impiegato alle Parte_2 dipendenze di con sede a Badia Polesine, e percepiva una Controparte_1 retribuzione mensile pari a circa 2.000,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 20-11-2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, con ordinanza depositata il 20-11-2024, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
3 In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 1264/2023, depositato in data 23-2-2023, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 17-2-2023, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , minori d'età. Per_1 Per_2
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3547/ 2024 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
ed in data 29-4-2012 a Salara (RO), trascritto nel Pt_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento, al mantenimento della prole e agli accordi economici, riportati nelle conclusioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 20 novembre 2024
il Presidente estensore
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